lunedì 24 ottobre 2016

Lezione 24/10/2016

L’analisi delle caratteristiche degli istituti che, nati come risposte “naturali” alle contingenze, si cominciano a strutturare, a partire dal IX secolo, come più propriamente giuridici, denuncia una delle più grandi caratteristiche del diritto: il suo essere fortemente legato al contesto storico in cui nasce e si sviluppa, la sua periodicità. 
Lo stesso esame dell’istituto giuridico medievale per definizione, il feudo, mette in luce la stretta relazione che intercorre tra la forma e le caratteristiche di questo e le condizioni economiche e politiche in cui esso venne formandosi. 
La dottrina è solita individuare tre elementi principali caratterizzanti l’istituto del feudo. Queste caratteristiche nacquero, ancora una volta, per rispondere ad esigenze pratiche e tra loro parzialmente differenti ed indipendenti. Trovarono, poi, unità nell’istituto-feudo solo gradualmente e per motivazioni, nuovamente, di carattere storico.
1. Elemento personale. Il tradizionale assetto delle comunità dei regna germanici fondato sul modello militare dei legami di fedeltà trova, nel regno -poi impero- Franco, una sanzione giuridica. La giurisdizione del regno viene, infatti, suddivisa dal sovrano mediante la delegazione di poteri di carattere pubblicistico a coloro che erano a lui legati da rapporti personali di fedeltà tipici delle società romano-barbariche. Il rapporto uomo-a-uomo, però, si colora ora di un carattere nuovo: quello pubblico. Il potere centrale viene distribuito e collegato al sovrano mediante una fitta rete di rapporti personali; i vassalli del re cui è delegata la giurisdizione su determinati territori (marche o contee),esercitano questo potere in luogo del sovrano stesso, che ne rimane,però, il diretto titolare: essi impongono tasse, amministrano la giustizia ed utilizzano, nei casi in cui è necessario, la forza in virtù della delega concessagli. L’effetto che ne deriva è la polverizzazione della giurisdizione: si noti come il criterio dell’universalità imposto dalla rifondazione del Sacro Romano Impero rimanga, in questo caso, un ideale puramente astratto.
2. Elemento reale. Si tratta di concessioni di cespiti patrimoniali produttivi di reddito inizialmente non collegate direttamente al rapporto di vassallaggio ma nate, comunque, al fine di conseguire la fedeltà del concessionario al concedente. Dal punto di vista tecnico giuridico questi beneficia non sono cessioni di proprietà: questa rimane, infatti, in capo al titolare-concedente(generalmente l’impero o un ente ecclesiastico); essi sono, piuttosto, concessioni di carattere reale, diverse dai diritti reali in senso proprio, la cui caratteristica principale si sostanzia dell’instabilità del riconoscimento, orale e sempre revocabile. Questa caratteristica porterà, come reazione, all’opposta tendenza alla stabilizzazione del conferimento. Anche il connotato della stabilità del beneficium fu raggiunto solo in maniera graduale: tappe esemplari di questo processo sono il Capitolare di Quierzy dell’877, impropriamente ricordato come il capitolare che concesse l’“ereditarietà dei feudi maggiori”, e con il quale fu, invece, garantita dall’Imperatore la ri-concessione del beneficium ai figli dei della nobiltà franca; e, in Italia, la Costituzione di Corrado II il Salico del 1037 con cui si conferì, effettivamente, il carattere di automaticità alla trasmissione mortis causa dei beneficia ai propri figli, salvo il caso di infedeltà (più che un requisito di carattere positivo per la trasmissione agli eredi, dunque, ne era necessario uno di carattere negativo consistente nella mancanza di infedeltà). Solo con l’acquisizione dei caratteri della stabilità e della sempre più libera trasmissibilità -prima agli eredi e solo successivamente anche inter vivos- il beneficium cominciò a canfigurarsi come un diritto reale in senso proprio.
3.ImmunitàQuesto terzo elemento trova la sua radice nella caratteristica delle terre che generalmente venivano date in concessione, quelle cioè dell’imperatore o della chiesa, di essere esenti dall’imposizione fiscale ed in senso lato da qualsiasi ingerenza del potere pubblico. Immunità, dunque, venne mano a mano a significare immunità dall’intervento della giurisdizione centrale sulle persone che abitavano le terre concesse. È da notare, tuttavia, come le terre fossero concesse dall’imperatore in beneficium ai propri vassalli contemporaneamente alla delegazione della giurisdizione pubblica stessa: il risultato di questo, quindi, non fu tanto la creazione di tanti piccoli centri di potere anarchici ed autarchici ma semplicemente quella ricordata frammentazione di un potere centrale quanto alla titolarità ma dislocato quanto al suo esercizio.
Le ragioni per cui questi tre elementi si fusero finendo per costituire il feudo quale istituto giuridico vanno ricercate, ancora una volta, nelle condizioni politiche dell’epoca che determinarono trasformazioni economiche e, di riflesso, giuridiche. Il X secolo fu un’epoca di grande insicurezza politica e di grave anarchia amministrativa. L’ assetto della popolazione, che un tempo si era redistribuita nelle campagne, venne nuovamente scosso a causa delle incursioni dei predatori che minacciavano gli abitanti dell’Impero: gli Ungari provenienti dalle steppe del nord est ed i Mussulmani che avevano conquistato la Sicilia (827-902) e si erano spinti fino alle porte di Roma, saccheggiando la basilica di San Paolo (846) e destando, di conseguenza, grandi preoccupazioni nel papa. La risposta a questa nuova ondata di instabilità fu il ritorno, da parte della popolazione, nelle città con la costruzione di grandi mura cittadine – che trovava il suo corrispettivo rurale nella costruzione del castello con la cinta muraria a difesa del signore e dei suoi sottoposti-, e la costituzione milizie preposte alla protezione dei centri abitati. La forma di pagamento dei soldati fu, anche in questo caso, il beneficium su determinati beni che il soldato avrebbe potuto mettere a frutto traendone reddito (benefici minori)
Il feudo si venne gradualmente a configurare come un istituto fortemente condizionato dalla situazione politica del tempo, che si adattò ad una comunità tendente a privilegiare la collettività piuttosto che il singolo individuo e il cui assetto volse sempre più alla stabilità delle relazioni personali e reali in risposta alle incertezze istituzionali.
Il fatto che il diritto dipendesse dalle condizioni storiche più che dalle caratteristiche dei singoli ordinamenti è percepibile ancor meglio effettuando un’analisi comparatistica tra la situazione dell’Italia franca e quella dei territori italiani rimasti bizantini: quest’analisi fa emergere una comunità di istituti spiegabile solo nella prospettiva di condivisione di esigenze che ne determinarono la nascita e la sopravvivenza. Permasero nel diritto bizantino elementi di distanza come la centralità del potere pubblico in campo penale. Altra grande caratteristica del menzionato diritto di quest’epoca fu il recupero, la traduzione in greco ed il riadattamento del Corpus Juris Civilis da parte di Basilio I, pubblicato poi nella versione dei Basilici da Leone VI il Saggio nell’880. Lo studio di quest’opera in 60 libri prelude alla grande rinascita del diritto romano ad opera della scienza giuridica italiana. 

Nessun commento: