venerdì 6 aprile 2007

Domande difficili

Marcella ha posto alcune domande, che scaturiscono da quello che ho detto a lezione e non si riescono a risolvere con il solo libro.
Cominciamo dalle conferme dei possessi nei documenti: ne ho parlato perché esprimono nel migliore dei modi il concetto di firmitas, che è la chiave per capire la documentazione dell'alto Medioevo. Se addirittura i diritti reali stabili richiedono la redazione di documenti scritti da notai e rafforzati dall'autorità pubblica, questo significa che era grande la preoccupazione per la stabilità dei diritti, in tempi in cui era difficile accedere alla giustizia e trovare difesa nelle istituzioni. Perciò ancora più grande era l'attenzione con cui si redigevano documenti che non confermavano una situazione già esistente, ma testimoniavano un cambio degli assetti economici, perché attestavano un'alienazione o una concessione di beni.
Ecco perché si confida molto nella carta, scritta e consolidata dall'autorità del notaio pubblico, al punto che qualche volta sembra che sia la carta stessa a contenere in sé l'assetto di diritti che testimonia. Qualcuno ha scritto che in questo periodo si inventa il titolo al portatore; ma non è così, perché il titolo al portatore funziona in una società molto più strutturata, dove è possibile affidare un valore alla carta perché si confida nell'efficienza dei poteri pubblici cui rivolgersi nel caso in cui l'obbligazione "cartolarizzata" non sia eseguita. Nel Medioevo, invece, si documentano i negozi per il motivo opposto: perché si cerca una "stabilitas" nel negozio.

Quanto all'utraque lex, non è corretto dire che "la si inserisce" in qualche opera. L'utraque lex è un concetto, e non si può inserire. Esprime l'esigenza di attingere sia a leggi laiche sia a norme ecclesiastiche per governare la società cristiana: si adatta bene alla fase gregoriana, in cui il papa ha teso fortemente a controllare entrambi i poteri e a porre l'ordinamento laico sotto il controllo della Chiesa. A differenza dell'utrumque ius, che si costituirà più tardi attraverso il connubio fra due ordinamenti diversi ma coordinati fra loro, l'atteggiamento gregoriano è propenso a vagliare le norme, laiche o ecclesiastiche, per scegliere quelle utili alla politica pontificia.
La nuova figura di giurista che nasce con il XII secolo non sarebbe potuta esistere con un ordinamento mutevole secondo le politiche pontificie: nasce invece quando il Corpus Iuris viene ricostruito nella sua completezza, rinunciando alla possibilità di trascurare alcune leggi ritenute ingiuste. Quelle leggi, invece, vanno interpretate come le altre, e perciò è necessaria la professionalità del giurista.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

SALVE PROFESSORE. VOLEVO PORLE UNA DOMANDA SULLE DECRETALIS CHIEDENDOLE CHE TIPO DI VALENZA HANNO, O MEGLIO CHE TIPI DI EFFETTI PRODUCONO SUI SOGGETTI AI QUALI SONO DESTINATI. GRAZIE ANTICIPATAMENTE.

Anonimo ha detto...

leggere l'intero blog, pretty good