venerdì 3 novembre 2017

Seconda domanda

Nella risposta alla domanda dovete indicare nome, cognome e numero di matricola.
La risposta deve pervenire entro le ore 15,30 (quindi speditela qualche minuto prima) all'indirizzo
storiadiritto.conte@uniroma3.it

Rammentate che c'è un limite di caratteri fissato a 1700 per la vostra risposta.

Ecco la domanda:

Alla fine del secolo XI ricompare il Digesto in due fonti diverse fra loro, che consentono di comprendere il senso storico della ripresa di attenzione verso la scienza giuridica romana. Quali sono queste fonti? Come dobbiamo interpretarle?

Chi risponde in modo almeno sufficiente a questa domanda non sarà interrogato, all'esame, sulla parte di programma che corrisponde alle pagine 188-250 del manuale di E. Cortese, Le grandi linee...

giovedì 2 novembre 2017

Valutazioni delle risposte delle 15,31


0510362
Insuff
514745
Insuff
0511082
Insuff
511451
22
510961
23
0511384
23
510115
23
510863
24
510774
24
511398
25
511016
25
510162
26
510772
27
509480
30
470679
2016 caratteri
0512383
2651 caratteri

Problemi per la valutazione

Avete scritto in moti per segnalare problemi nella valutazione delle vostre risposte.alla prima domanda.
Mi pare che vi siano tre tipi di problemi.
1) Il primo è sostanziale. Ci sono studenti che desiderano sapere in base a quali criteri sono state valutate le risposte per rispondere meglio alle prossime domande. È il tema che potrete discutere lunedì alle 16,00. Fin da ora posso dirvi che il sistema delle domande tende a valutare il vostro grado di comprensione di un problema storico: in questo caso l'interpretazione di una fonte importante come l'editto di Rotari. Molti studenti non sono riusciti a staccarsi dall'abitudine di citare nozioni introduttive e hanno esitato a rispondere direttamente alla domanda. Il limite di caratteri e di tempo li ha poi costretti a tirar via proprio sul punto essenziale. Questo ha determinato una valutazione bassa. Invece dalla prossima volta dovete cercare di rispondere effettivamente alla domanda, e usare le nozioni che avete studiato per dare maggior forza alla vostra risposta, e non per dimostrare che le sapete.
2) Poi c'è la questione delle risposte ricevute dopo le 15,30. In effetti abbiamo verificato che in alcuni casi risposte inviate alle 15,30 sono arrivate un minuto dopo. Quindi oggi procederemo a valutare anche tutte le risposte arrivate entro le 15,31.
Spero che riusciremo a pubblicare la tabella entro domattina presto.
Per le risposte arrivate dopo le 15,31 bisognerà valutare caso per caso. Se lo studente può dimostrare di avere spedito entro le 15,30, portando la schermata dell'invio, allora le valuteremo.
Ecco i nomi degli studenti che hanno inviato risposte pervenute dopo quell'ora:
15.32: BOZZO - CONSOLI - CARRERA - CASALI - CERVELLI - ALBAMONTE - CRISTIANO -  BRIGIDA - CRUCIANI - CATALISANO
15.33: DELL'ANTONIO - CASSIS - ALOISI - DI ROCCO
15.34: ANTICOLI - DI GIAMMARCO - AGUANNO - CIANCI -  CONTALDI - DI RONZA - CAPASSO
15.35: DI RIENZO
15.40: BORSETTI
3) Infine c'è un gruppo di studenti che lamentano la "flessibilità rigida" (ossimoro) che ci ha portato a non valutare le risposte che superano il limite (1.700) di più di 300 caratteri. In altre parole: se siete stati tolleranti fino a 2.000 caratteri, perché non tollerare anche 2.100? Su questo punto non credo di potervi accontentare, soprattutto perché esagerare con l'indulgenza porterebbe a penalizzare la maggioranza degli studenti, cioè quelli che si sono sforzati di restare nei limiti che abbiamo stabilito e se avessero saputo di potersi allargare ampiamente avrebbero scritto meglio e più ampiamente. Le dottoresse Cerrito e Casuccio ve lo spiegheranno anche lunedì.

Lezione del 31 ottobre - La nuova Europa gregoriana e il diritto romano

Lezione 31.10.2017.
Nel caso testimoniato dal Placito di Marturi, la vera grande svolta è rappresentata dall’applicazione pratica del diritto romano: una norma ulpianea sulla restitutio in integrum in caso di impossibilità di adire l’autorità giudicante. La straordinarietà di questa testimonianza risiede nel fatto che la disapplicazione, ad opera del giudice, del diritto longobardo-franco e l’applicazione della “più giusta” legge romana ha una forza tale da ribaltare i rapporti di forza e, dunque, l’esito della decisione. La regola in questione, tuttavia, non è un mero principio di giustizia teorico ma una vera e propria norma autentica e vigente.
Proprio nell’epoca della riforma gregoriana che aveva dato la spinta propulsiva alla trasformazione culturale e sociale che aveva imposto la necessità di ricerca di testi autorevoli ed autentici, anche in ambito laico si comincia a sentire l’esigenza di un innalzamento del livello della tecnicità del diritto.
È la stessa nuova mentalità di una mutata società a richiedere il rinnovamento delle tecniche di risoluzione delle controversie mediante la ricerca e lo studio di un diritto – quello romano- più raffinato e dotato di maggiore capacità astrazione e qualificazione della fattispecie, che possa essere in grado di ribaltare l’esito dei processi e a garantire la giustizia sostanziale nei procedimenti prima affidati alle soluzioni meramente processuali e contingenti del diritto longobardo.
Quella del II millennio è, d’altronde, una realtà profondamente trasformata. In primo luogo, nel giro di pochi decenni, muta profondamente il quadro politico di riferimento. Il XI sec. assiste, infatti, a tre grandi eventi di trasformazione, sintomo esteriore di un forte movimento ideologico per la legittimazione dell’uso della forte da parte della Chiesa.
a) il processo di riconquista della Sicilia conclusosi con la conquista di Palermo del 1072 e la costituzione del Regno normanno di Sicilia, sottratto ai mussulmani su impulso del pontefice che legittimò la sovranità normanna sull’isola proprio al fine di vederla riconquistata e cristianizzata ad opera di questo nuovo alleato politico. La conquista si estende poi a tutta l’Italia meridionale trasformando l’intero panorama con la fine della presenza bizantina in meridione.
b) la costituzione del Regno normanno d’Inghilterra nel 1066, culmine di un’ennesima campagna per la conquista dell’isola da parte degli eserciti francesi della Normandia. Anche in tal caso, la legittimazione della nuova sovranità viene invocata innanzi al papa.
c) Reconquista della Penisola Iberica, su impulso di papa Alessandro II che in una decretale del 1063, promette la remissione dei peccati a coloro che combatteranno per liberare la Spagna dalla occupazione araba. Tale fervore sfocerà nel 1095 nella indizione della prima crociata, conclusasi nel 1099 con la sanguinosa conquista di Gerusalemme.
Sono dunque queste le trasformazioni che impongono un ripensamento strutturale dell’intero sistema di diritto: in tale quadro, in Italia, comincia a perfezionarsi la tecnica del diritto: la scienza giuridica del nuovo millennio si presenta quale risposta alle comuni istanze di introduzione nel sistema di una razionalità nuova, per la disciplina di una società anch’essa rinnovata. La storia della ricomparsa del Digesto è, dunque, una storia di ricerca, prima che di riscoperta: la ricerca di una nuova applicazione delle norme rispondente ai principi della razionalità e della dialettica, portò alla ricerca ed alla riscoperta del diritto romano, depositario di quel complesso di istituti giuridici di gran lunga più raffinati del precedente “diritto della pratica”.
La prima scuola nata in Italia è, tuttavia, una scuola di “pratici del diritto”: secondo la teoria di Witt, la nascita della nuova scienza giuridica sarebbe avvenuta in Italia proprio perché in Italia si sarebbe conservata una cultura giuridica laica grazie alla permanenza della figura del notaio. Tale ceto avrebbe dunque preservato determinate strutture scolastiche che funsero da modello distinto da quello ecclesiastico.
Questa impostazione tecnica dello studio delle norme vigenti è alla base della scuola di diritto di Pavia composta da studiosi longobardisti. Essa si occupava, infatti, del diritto longobardo, integrato dai capitularia legibus addenda, vigenti nel Regnum Italiae. La più fortunata produzione di tale scuola è il cd Liber Papiensis: un elenco unitario delle singole norme longobarde e franche sistemate in ordine cronologico.  Il libro è corredato da un commento l’Expositio ad librum papiensem. Tale commento rappresenta un valido tentativo di approfondimento e studio del complesso legislativo in chiave scientifica, consistendo in un coordinamento tra le diverse disposizioni a seconda del tema trattato. Nell’Expositio si nota anche un certo uso e conoscenza del diritto romano in funzione integrativa, nel caso in cui la soluzione non si fosse potuta trovare nelle leggi vigenti.
Altro esempio di rinnovamento dello studio del diritto in chiave scientifica è testimoniato dalla Lombarda, una raccolta dello stesso materiale contenuto nel Liber Papiensis, sistemato tuttavia, in ordine sistematico. Tutto sommato le due opere scientifiche perseguono lo stesso obiettivo, mediante l’uso di tecniche differenti: la mobilizzazione delle norme attorno ad argomenti comuni. Anche nel caso della Lombarda l’uso del diritto romano avviene in funzione logico- giuridica.
Allo stesso tempo giova evidenziarsi un altro uso del dir romano emergente dalle testimonianze sulla lotta per le investiture: uso politico , nato per contrastare le pretese del partito gregoriano. Per sostenere l’antitetica posizione di supremazia, anche l’imperatore, alla stregua di quanto già fatto dai papi della riforma comincia a ricercare la giustificazione del proprio potere in una norma autentica e vigente: quella romana . Viene ad esempio richiamata la Lex regia de Imperio in quanto utile a rammentare l’idea di derivazione popolare, e dunque non divina, del potere.
Anche in ambito ecclesiastico si raffina l’uso e la ricerca del diritto romano: è tuttavia un uso “rapsodico” del diritto romano a seconda, ancora una volta, della convenienza del contenuto della norma, atteggiamento ancora pienamente inserito nella mentalità dell'alto Medioevo. Una prima testimonianza di tale uso del diritto romano in chiave strumentale è ben visibile nel racconto sull’uccisione di un servo ad opera di un tale, contenuto nell’operetta morale del teologo Radulfus Niger - composta attorno il 1180 sotto il nome di Moralia regum. Secondo quanto riportatoci dal teologo fu Pepo, personaggio dai contorni sfuggenti, a ribaltare le sorti della decisione dell’imperatore, invocando una norma del Digesto. Egli fu il primo che, secondo il teologo, per esigenze pratiche di rinnovazione del rito del processo fino a quel momento ingiusto in quanto irrazionale, utilizzò il Digesto per riportare il rito a razionalità. Radulfus esalta la figura di Pepo come iniziatore dello studio del diritto romano, riesumato allo scopo di "rinnovare il malvagio rito del giudizio". Si riferiva all'esigenza, sempre più sentita, di abbandonare le diverse forme di giudizio di Dio, e in particolare il duello, per adottare una procedura razionale e sentita come più giusta.
Un atteggiamento similare nei confronti del diritto romano lo ritroviamo, altresì nelle Exceptiones Petri, attribuite a Pepo stesso, ma con molti dubbi. Si tratta di una raccolta di pezzi del CJC scelti in quanto “conformi alla giustizia”: il compilatore sottopone, cioè, al proprio giudizio morale le norme giuridiche scegliendo liberamente quali usare e quali no.

A cura di Chiara Casuccio

mercoledì 1 novembre 2017

Seminario sulla valutazione delle risposte

Molti di voi hanno inviato mail oppure postato commenti sul blog a commento delle valutazioni, per segnalare mancanze, per chiedere chiarimenti su come migliorare, oppure sul tema del limite di caratteri.
Per trattare di tutte queste questioni possiamo approfittare dell'aula 8 lunedì 6 novembre alle ore 16,00, quando non ci sarà lezione, ma la dottoressa Cerrito e la dottoressa Casuccio possono incontrare gli studenti interessati.

Valutazioni delle risposte alla prima domanda


MATR.
VOTO
051018
Insuff.
255849
26
414573
21
416434
18
424690
28

0425505


19
438065
22
446326
26
446354
29
447111
19
0447125
18
450098
Insuff.
458266
Insuff
458371
27
459739
24
469384
Insuff
0469557
26
469781
23
469885
Insuff.
470698
22
0472935
26
475525
24
483771
26
483979
Insuff
484281
Insuff.
484603
21
485724
23
490869
25
0491184
29
497382
18
497444
18
497458
19
497464
23
497527
Insuff.
0497535
20
0497607
23
498208
18
0498232
22
498524
20
0498584
25
498628
Insuff
498929
23
0498948
24
0498970
20
499009
28
499009
Insuff.
499039
23
503043
Insuff.
509959
18
509980
24
509995
28
510019
24
510034
21
510043
24
510054
28
510058
19
510073
20
510074
18
510106
Insuff
0510134
27
510151
22
510152
Insuff.
510164
21
0510166
18
510223
Insuff
510250
23
510259
25
510271
24
0510284
Insuff.
0510286
26
510296
18

0510297


19
510335
25
510347
24
510350
25
510363
24
0510403
26
0510491
19
510503
27
510562
18
510607
26
510661
Insuff
510689
28
510704
24
510826
19
510859
18
510866
28
511001
26
511016
23
511030
23
511034
25
511047
Insuff.
511066
23
511092
Insuff
511099
26
511105
30
511107
Insuff
511124
Insuff.
0511158
20
511171
30
511230
26
0511240
Insuff.
511257
21
511274
25
511284
23
511309
18
511313
23
511372
26
511425
19
511520
27
511560
Insuff.
511570
22
0511573
24
511613
26
0511671
Insuff.
511718
20
511743
23
511762 

18
0511813
30
511926
20
511980
27
512032
22
512292
18
517665
30
0527109
Insuff