Lezione 10.10.2017
Come si è già avuto modo di dire, il
momento di inizio del medioevo è stato oggetto di svariate dispute
storiografiche dal momento che le trasformazioni storico-sociali sono sempre
graduali e mai del tutto chiare ai contemporanei. Parlando della doppia
legislazione romano-barbarica abbiamo introdotto il tema della semplificazione
delle fonti da intendersi come riduzione della complessità del diritto romano
che la storiografia ha classificato come fenomeno di volgarizzazione del diritto
romano. Tale processo non comporta un venir meno dell’autorità dell’impero, del
diritto o della cultura romana dal momento che i Regna continuano ad
evocare la romanità come l’ambiente ideale del fenomeno giuridico. Il diritto
dell’Impero si trasforma in un presupposto ideale più che in una realtà
istituzionale. Questa trasformazione è parte di un grande fenomeno di
volgarizzazione che si manifesta in diversi modi tra i quali, per l’appunto, la
semplificazione dei testi giuridici che comporta la creazione di
antologie normative (scelta di norme antiche con semplificazione quantitativa e
qualitativa delle norme di diritto romano). Si è parlato di tale fenomeno nel
trattare della Lex Romana Wisigothorum ma ciò vale anche, ad esempio,
per la Lex Romana Burgundionum (Francia centro-occidentale) che
opera un taglio ancor più netto rispetto alla legge visigota.
La tendenza generale verso un mutamento
che induce l’Europa a voltare pagina rispetto agli ideali del mondo antico è se
possibile ancora più evidente in Italia, dove si verificano gli avvenimenti che
conducono alla caduta dell’impero romano d’Occidente del 476 con la deposizione
di Romolo Augustolo. Dopo la deposizione si assiste all’insediamento di
Teoderico, re degli Ostrogoti, inviato dall’imperatore d’Oriente Zenone per
sbarazzarsi di Odoacre. Egli amministra il regno con moderazione consentendo
all’Italia di vivere un periodo di relativa tranquillità. Nel frattempo, in
oriente, Giustiniano era salito al trono con un programma di rifondazione e
rinnovamento dell’impero tanto con la legge quanto con le armi. Se il progetto
normativo avrà grande successo, stesso discorso non può essere fatto per quanto
attiene al progetto militare. Le guerre di riconquista volute da Giustiniano
durarono trent’anni e furono una rovina anche economica per la penisola italiana.
Inoltre la riconquista fu breve perché nel 569 una nuova popolazione barbarica,
i longobardi, conquistarono gran parte della penisola, che da quel momento non
fece più parte dell’impero.
Sul piano del diritto vi è un documento
promulgato da Teoderico che mostra un intervento normativo sul modello della Lex
Wisigothorum. (norme contingenti)
L’Editto di Teoderico (del quale abbiamo
notizie da Boezio) è arrivato a noi in modo avventuroso. Infatti non se n’è avuto
il testo sino al 1579, anno in cui Pierre Pithou, un umanista francese, pubblicò
a stampa un volume nel quale inserì l’editto. Pithou afferma di averlo trovato
in due diversi manoscritti che, però, non avrebbe conservato (cosa molto strana
vista la copiosa collezione libraria dell’umanista). Per tale ragione l’autenticità
del testo èdito è stata messa in discussione dalla storiografia giuridica anche
perché una fonte storica racconta di un
incontro avvenuto tra i legati di Teodorico e Belisario (generale di Zenone)
nel quale gli ambasciatori avrebbero affermato che il re Ostrogoto amministrava
l’Italia per conto dell’imperatore e, a conferma di ciò, non avrebbe mai
promulgato leggi. Questa testimonianza ha rafforzato i dubbi intorno all’editto
èdito da Pithou. La chiave di questa insanabile contraddizione starebbe, però,
nell’uso della parola edictum che tecnicamente non era una lex (fonte
imperiale per eccellenza) bensì un testo normativo promulgato nelle
province dai magistrati provinciali per diffondere il dettato delle norme
imperiali. Si comprende, quindi, che secondo la mentalità di questi Regna
la norma del sovrano non vuole introdurre nuovi principi ma vuole adattare l’ordinamento
romano alla situazione contingente. Anche il caso dell’editto di Teodorico si
inserisce, dunque, nel processo di volgarizzazione di cui stiamo
trattando.
Sino a questo momento ci siamo
concentrati sul lavoro di armonizzazione posto in essere dalle legislazioni
romano barbariche, ma vi è un altro aspetto interessante da analizzare poiché tali
legislazioni introducono negli ordinamenti alcuni istituti giuridici che si
pongono in netto contrasto rispetto ai principi di diritto romano. Questo
fenomeno di discontinuità è un altro aspetto del fenomeno di volgarizzazione.
Difatti una buona parte delle norme
contenute in questi apparati attengono alle forme alternative al processo nella
risoluzione dei conflitti criminali. I principali modi sono:
1.
la composizione
del crimine ossia una forma di risoluzione dei conflitti criminali che consiste nel pagamento di un prezzo in
favore della vittima o della sua famiglia (specialmente nel diritto longobardo)
al fine di evitare la faida e la conseguente infinita serie di vendette. Tale iter
viene gestito dall’autorità pubblica ed è in grado di estinguere un’obbligazione
da delitto. Questo metodo evidenzia una concezione del crimine come una
questione di diritto privato.
2.
le ordalie che erano delle prove
imposte all’accusato al fine di sottoporlo al giudizio di Dio. Tale metodo è presente,
per esempio, nell’ordinamento franco che a partire da Clodoveo è cristiano. L’ordalia
più nota è il duello che consiste in una forma ritualizzata della guerra.
Parlando di ordalie non si può non tenere a mente l’elemento divino che
processualmente funge da testimone.
Per spiegare tale fenomeno sono state
elaborate diverse interpretazioni storiografiche:
1.
Per i germanisti questi metodi alternativi al
processo romano sarebbero manifestazione del diritto dei popoli germanica. Tale
lettura è, però, frutto di una visione politica tipica dell’Ottocento che
ricercava un patrimonio giuridico comune a tali popolazioni.
2.
Un’altra lettura adotta un metodo
antropologico e vede questi istituti come prodotto dell’indebolimento del
potere centrale a vantaggio dei clan e delle famiglie più potenti.
3.
La terza teoria mette in risalto l’elemento
religioso nella formazione del sistema delle ordalie. Questi sistemi di
risoluzione dei conflitti sarebbero manifestazione della convinzione secondo
cui le comunità cristiane erano pervase dall’elemento divino. Tale lettura è però
messa a dura prova dalla posizione che la Chiesa che, a partire dall’XI secolo,
inizierà ad osteggiare le ordalie e nel 1215 le vieterà del tutto.
Ciò che interessa è, però, che il
processo di volgarizzazione del diritto porta ad un netto allontanamento anche
dal modello processuale romano.
Un altro esempio di volgarizzazione del
diritto è, per esempio, il patrocinium che viene più volte vietato dall’editto
di Teoderico. Il patrocinium era una pratica nata nel tardo antico
tramite la quale i soggetti più deboli e poveri, al fine di aggirare il
pagamento delle tasse cui sarebbero stati sottoposti, cedevano le loro terre ai
più potenti che gliele ri-concedevano verso il pagamento di un canone basso. Il
fatto che l’editto vieti tale pratica è indice di un grande ricorso a tale
assoggettamento. Ennio Cortese al riguardo parla del nascere di rapporti
pre-feudali nei quali si assiste al venir meno della netta distinzione tra
autorità pubblica ed autonomia dei privati.
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A questo fenomeno si contrappone una
tendenza posta in essere dagli imperatori romani i quali, già prima di
Giustiniano, avevano iniziato a realizzare delle grandi compilazioni di diritto
romano. Tra il 429 ed il 439 viene promulgato il codice dell’imperatore
Teodosio II che tenta di salvare alcuni principi che erano fortemente in crisi.
L’imperatore nell’introduzione al suo Codex espone un principio
fondamentale, che sarà ripreso da Giustiniano, secondo cui le costituzioni non
debbono essere selezionate da chi le deve utilizzare ma devono essere date
dallo stesso imperatore romano. Tale principio introduce l’idea di autenticità ai
fini della vigenza di una legge e si pone in totale contrapposizione rispetto
al fenomeno di volgarizzazione.
A cura di Marta Cerrito
A cura di Marta Cerrito