giovedì 12 ottobre 2017

Lezione del 10 ottobre

Lezione 10.10.2017

Come si è già avuto modo di dire, il momento di inizio del medioevo è stato oggetto di svariate dispute storiografiche dal momento che le trasformazioni storico-sociali sono sempre graduali e mai del tutto chiare ai contemporanei. Parlando della doppia legislazione romano-barbarica abbiamo introdotto il tema della semplificazione delle fonti da intendersi come riduzione della complessità del diritto romano che la storiografia ha classificato come fenomeno di volgarizzazione del diritto romano. Tale processo non comporta un venir meno dell’autorità dell’impero, del diritto o della cultura romana dal momento che i Regna continuano ad evocare la romanità come l’ambiente ideale del fenomeno giuridico. Il diritto dell’Impero si trasforma in un presupposto ideale più che in una realtà istituzionale. Questa trasformazione è parte di un grande fenomeno di volgarizzazione che si manifesta in diversi modi tra i quali, per l’appunto, la semplificazione dei testi giuridici che comporta la creazione di antologie normative (scelta di norme antiche con semplificazione quantitativa e qualitativa delle norme di diritto romano). Si è parlato di tale fenomeno nel trattare della Lex Romana Wisigothorum ma ciò vale anche, ad esempio, per la Lex Romana Burgundionum (Francia centro-occidentale) che opera un taglio ancor più netto rispetto alla legge visigota.
La tendenza generale verso un mutamento che induce l’Europa a voltare pagina rispetto agli ideali del mondo antico è se possibile ancora più evidente in Italia, dove si verificano gli avvenimenti che conducono alla caduta dell’impero romano d’Occidente del 476 con la deposizione di Romolo Augustolo. Dopo la deposizione si assiste all’insediamento di Teoderico, re degli Ostrogoti, inviato dall’imperatore d’Oriente Zenone per sbarazzarsi di Odoacre. Egli amministra il regno con moderazione consentendo all’Italia di vivere un periodo di relativa tranquillità. Nel frattempo, in oriente, Giustiniano era salito al trono con un programma di rifondazione e rinnovamento dell’impero tanto con la legge quanto con le armi. Se il progetto normativo avrà grande successo, stesso discorso non può essere fatto per quanto attiene al progetto militare. Le guerre di riconquista volute da Giustiniano durarono trent’anni e furono una rovina anche economica per la penisola italiana. Inoltre la riconquista fu breve perché nel 569 una nuova popolazione barbarica, i longobardi, conquistarono gran parte della penisola, che da quel momento non fece più parte dell’impero.
Sul piano del diritto vi è un documento promulgato da Teoderico che mostra un intervento normativo sul modello della Lex Wisigothorum. (norme contingenti)
L’Editto di Teoderico (del quale abbiamo notizie da Boezio) è arrivato a noi in modo avventuroso. Infatti non se n’è avuto il testo sino al 1579, anno in cui Pierre Pithou, un umanista francese, pubblicò a stampa un volume nel quale inserì l’editto. Pithou afferma di averlo trovato in due diversi manoscritti che, però, non avrebbe conservato (cosa molto strana vista la copiosa collezione libraria dell’umanista). Per tale ragione l’autenticità del testo èdito è stata messa in discussione dalla storiografia giuridica anche perché una fonte  storica racconta di un incontro avvenuto tra i legati di Teodorico e Belisario (generale di Zenone) nel quale gli ambasciatori avrebbero affermato che il re Ostrogoto amministrava l’Italia per conto dell’imperatore e, a conferma di ciò, non avrebbe mai promulgato leggi. Questa testimonianza ha rafforzato i dubbi intorno all’editto èdito da Pithou. La chiave di questa insanabile contraddizione starebbe, però, nell’uso della parola edictum che tecnicamente non era una lex (fonte imperiale per eccellenza) bensì un testo normativo promulgato nelle province dai magistrati provinciali per diffondere il dettato delle norme imperiali. Si comprende, quindi, che secondo la mentalità di questi Regna la norma del sovrano non vuole introdurre nuovi principi ma vuole adattare l’ordinamento romano alla situazione contingente. Anche il caso dell’editto di Teodorico si inserisce, dunque, nel processo di volgarizzazione di cui stiamo trattando. 
Sino a questo momento ci siamo concentrati sul lavoro di armonizzazione posto in essere dalle legislazioni romano barbariche, ma vi è un altro aspetto interessante da analizzare poiché tali legislazioni introducono negli ordinamenti alcuni istituti giuridici che si pongono in netto contrasto rispetto ai principi di diritto romano. Questo fenomeno di discontinuità è un altro aspetto del fenomeno di volgarizzazione.
Difatti una buona parte delle norme contenute in questi apparati attengono alle forme alternative al processo nella risoluzione dei conflitti criminali. I principali modi sono:
1.                 la composizione del crimine ossia una forma di risoluzione dei conflitti criminali  che consiste nel pagamento di un prezzo in favore della vittima o della sua famiglia (specialmente nel diritto longobardo) al fine di evitare la faida e la conseguente infinita serie di vendette. Tale iter viene gestito dall’autorità pubblica ed è in grado di estinguere un’obbligazione da delitto. Questo metodo evidenzia una concezione del crimine come una questione di diritto privato.
2.                le ordalie che erano delle prove imposte all’accusato al fine di sottoporlo al giudizio di Dio. Tale metodo è presente, per esempio, nell’ordinamento franco che a partire da Clodoveo è cristiano. L’ordalia più nota è il duello che consiste in una forma ritualizzata della guerra. Parlando di ordalie non si può non tenere a mente l’elemento divino che processualmente funge da testimone.
Per spiegare tale fenomeno sono state elaborate diverse interpretazioni storiografiche:
1.     Per i germanisti questi metodi alternativi al processo romano sarebbero manifestazione del diritto dei popoli germanica. Tale lettura è, però, frutto di una visione politica tipica dell’Ottocento che ricercava un patrimonio giuridico comune a tali popolazioni.
2.     Un’altra lettura adotta un metodo antropologico e vede questi istituti come prodotto dell’indebolimento del potere centrale a vantaggio dei clan e delle famiglie più potenti.
3.     La terza teoria mette in risalto l’elemento religioso nella formazione del sistema delle ordalie. Questi sistemi di risoluzione dei conflitti sarebbero manifestazione della convinzione secondo cui le comunità cristiane erano pervase dall’elemento divino. Tale lettura è però messa a dura prova dalla posizione che la Chiesa che, a partire dall’XI secolo, inizierà ad osteggiare le ordalie e nel 1215 le vieterà del tutto.
Ciò che interessa è, però, che il processo di volgarizzazione del diritto porta ad un netto allontanamento anche dal modello processuale romano.
Un altro esempio di volgarizzazione del diritto è, per esempio, il patrocinium che viene più volte vietato dall’editto di Teoderico. Il patrocinium era una pratica nata nel tardo antico tramite la quale i soggetti più deboli e poveri, al fine di aggirare il pagamento delle tasse cui sarebbero stati sottoposti, cedevano le loro terre ai più potenti che gliele ri-concedevano verso il pagamento di un canone basso. Il fatto che l’editto vieti tale pratica è indice di un grande ricorso a tale assoggettamento. Ennio Cortese al riguardo parla del nascere di rapporti pre-feudali nei quali si assiste al venir meno della netta distinzione tra autorità pubblica ed autonomia dei privati.

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A questo fenomeno si contrappone una tendenza posta in essere dagli imperatori romani i quali, già prima di Giustiniano, avevano iniziato a realizzare delle grandi compilazioni di diritto romano. Tra il 429 ed il 439 viene promulgato il codice dell’imperatore Teodosio II che tenta di salvare alcuni principi che erano fortemente in crisi. L’imperatore nell’introduzione al suo Codex espone un principio fondamentale, che sarà ripreso da Giustiniano, secondo cui le costituzioni non debbono essere selezionate da chi le deve utilizzare ma devono essere date dallo stesso imperatore romano. Tale principio introduce l’idea di autenticità ai fini della vigenza di una legge e si pone in totale contrapposizione rispetto al fenomeno di volgarizzazione.
A cura di Marta Cerrito

martedì 10 ottobre 2017

Domanda di prova

Provate a rispondere a questa domanda per esercitarvi. Potrete discutere della vostra prova con Marta Cerrito e Chiara Casuccio domani nell'ora della lezione.
Dovete inviare la risposta all'indirizzo storiadiritto.conte@uniroma3.it entro le 14,30. Poiché alle 14,30 il sistema sarà sovraccarico, meglio anticipare di qualche minuto.
La risposta non deve superare i 1700 caratteri (cioè circa 20 righe).
È severamente vietato copiare. Potete leggere tutto, ma non copiare le parole che leggete: né da libri né da siti internet.

Ecco la domanda:
Cosa è l'episcopalis audientia e come si inserisce nella politica religiosa di Costantino?

Come funziona il sistema delle domande che esonerano parti del programma

Ecco le risposte alle domande più frequenti. Comunicherò poi il calendario dei giorni e delle ore nei quali compariranno le domande.
Quante domande verranno fatte? Le domande-esonero sono cinque e saranno distribuite in maniera uniforme nelle diverse settimane di lezione, così da coprire una buona percentuale del programma del corso.
Devo rispondere necessariamente a tutte le domande per poter esonerare parte del programma?
No. Ad ogni domanda alla quale si risponde sufficientemente (almeno 18) corrisponde una parte del programma esonerato. Se uno studente risponde a cinque domande esonererà le rispettive parti, se risponderà solo a tre o a due o a una stesso discorso.
Le valutazioni influiranno sul voto finale? 
Certamente. La media delle valutazioni degli scritti costituisce il voto di partenza all’orale. E’ ovvio che un voto formatosi su cinque valutazioni avrà una rilevanza maggiore rispetto alla valutazione relativa ad una sola risposta.
Gli esoneri valgono solo per il semestre invernale? 
No. Gli esoneri valgono per l’intero anno accademico per cui dalla sessione di Gennaio 2018 fino a quella di Settembre 2018.
Posso sostenere gli esoneri anche se non ho verbalizzato storia del diritto privato romano? 
E’ possibile sostenere gli esoneri ma non l’esame finale vista la propedeuticità delle materie.
Secondo quali modalità avranno luogo gli esoneri? 
Ogni domanda verrà postata sul blog all’orario precedentemente comunicato. Da quel momento avete 30 minuti di tempo per rispondere alla domanda da inviare all’indirizzo storiadiritto.conte@uniroma3.it. La lunghezza massima della risposta è di 20 righe che corrispondono a 1700 caratteri. Per rispondere alle domande sarà possibile consultare tutte le fonti che riterrete idonee: libri, appunti, siti internet, voci enciclopediche etc… ma, ovviamente, non è possibile copiare da queste fonti perché è necessario un vostro contributo di sintesi e rielaborazione di ciò che avete letto ed ascoltato a lezione.

lunedì 9 ottobre 2017

Lezione del 9 ottobre 2017

Il progressivo consolidamento del potere ecclesiastico costituisce uno degli elementi più innovativi che caratterizzano il passaggio dal mondo antico a quello medioevale. Indiscusso protagonista di tale momento è, infatti, il cristianesimo che introduce nel mondo occidentale alcuni importanti cambiamenti. Per esempio a seguito del concilio di Nicea viene introdotto un nuovo concetto di cittadinanza. La cittadinanza secondo il modello romano era da intendersi come origo e dunque frutto di una caratteristica esteriore. La cittadinanza di matrice cristiana era, invece,  determinata da una serie di elementi interiori: la comune fede nelle rivelazione descritta nel credo. Viene, quindi, introdotto il concetto di identità e, di conseguenza, far parte della Chiesa diviene fondamentale anche per la convivenza laica. Dal momento che il concetto stesso di popolo cambia in maniera radicale ed il vescovo ha un forte potere di includere ed escludere dalla comunità.
Sul piano giuridico di primaria importanza è il fatto che il Papa inizi a divulgare alcune direttive attraverso le quali risolve delle controversie sottopostegli dai singoli vescovi chiamati a giudicare. Tale meccanismo di risoluzione casistica si realizzava tramite linvio delle Litterae decretales o Decreta (termine che deriva dalla legislazione imperiale) contenenti la risoluzione pratica della fattispecie in esame e i principi generali a suo fondamento. Come già accaduto in àmbito laico, tali lettere iniziano ad essere conservate e successivamente raccolte assieme ad altre tipologie di testi normativi come i canoni (deliberazioni dei Concili). Queste prime compilazioni sono fondamentali per la diffusione della normativa vigente e dunque già nel IV e poi ancor di più nel V secolo si assiste alla nascita dei primi codici (nel senso di raccolte di diritto della Chiesa). Levoluzione dei rapporti tra diritto laico ed ecclesiastico ha inizio con la nascita di queste raccolte normative le quali aggiungono elementi ulteriori al già complesso rapporto tra Chiesa ed Impero. A tal proposito importante è il principio gelasiano enunciato da papa Gelasio (492-496) che, in una delle lettere scritte allimperatore, afferma come il mondo sarebbe retto da due distinte dignità: una è lauctoritas (da intendersi come potere di creare) dei pontefici e laltra è la potestas  (un potere creato) dellimperatore. In tale dualismo traspare già una certa gradazione delle due dignità e si evince una visione teologica del potere e dellordinamento pubblico.
Un altro fondamentale punto di rottura con lantichità è rappresentato dalla nascita dei regni romano-barbarici frutto delle cc.dd. invasioni barbariche. I barbari appartenevano a popoli prevalentemente nomadi e guerrieri. I primi rapporti tra questi barbari e la cultura romana si verifica a seguito dellarruolamento dei barbari nellesercito romano in quanto milites foederati (da foedus che significa patto). La situazione di forte crisi dellimpero impediva, però, spesso allImpero di onorare i patti e questo comportava un certo malcontento tra le popolazioni barbare. Per tale ragione dopo aver a lungo militato sotto le bandiere romane alcuni di questi popoli iniziarono a rivolgersi contro lo stesso impero (v. 410 sacco di Roma) ed a fondare a loro volta, dei regni.
La convivenza di queste due culture ha prodotto risultati rilevanti anche sul piano giuridico in senso stretto. Dal punto di vista legislativo, infatti, i Regna sono caratterizzati dalla contemporanea vigenza di una doppia legislazione. Nel regno Visigoto erano, difatti, in vigore due apparati normativi: la Lex Romana Wisigothorum (LRW) e la Lex Wisigothorum (LW). La prima conteneva unantologia di leges (Codice Teodosiano, Novellae, Codice Gregoriano) e di iura (Istituzioni di Gaio, Pauli Sententiae, Responsa di Papiniano), mentre la LW conteneva una serie di disposizioni promulgate dai sovrani visigoti finalizzate, principalmente, alla risoluzione di controversie riguardanti soggetti di diverse etnie.
La storiografia giuridica per dare una spiegazione a questa doppia legislazione ha fatto ricorso al principio di personalità del diritto secondo cui lappartenenza etnica determinerebbe la scelta del diritto da applicare. Pertanto nel caso in cui le parti fossero appartenute ad etnie differenti (visigota e romana in questo caso) si sarebbe applicato il diritto della parte debole del negozio.
Questa interpretazione è figlia dellideologia ottocentesca la quale esaltava le antiche consuetudini germaniche contenute, secondo tale lettura, nella LW come testimonianza di un diritto germanico comune, contrapposto a quello romano.

Tale lettura è, però, smentita se si tiene conto del contenuto delle due fonti dal momento che la LW non contiene le antiche consuetudini dei popoli germanici ma al contrario contiene norme speciali mentre la LRW norme aventi di carattere di principi generali essenziali per la regolazione delle fattispecie non regolate. Per tale ragione il rapporto tra le due legislazioni non non può che essere di genere-a-specie e, dunque, il quadro normativo  di riferimento resta quello romano.
A cura di Marta Cerrito