venerdì 2 dicembre 2016

RISULTATI DELLA PROVA SCRITTA DI STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO - PROF.SSA MENZINGER - SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI - DEL 30.11.2016

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INSUFFICIENTE
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469892
28
471255
25
501788
18
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27
437981
28
469628
INSUFFICIENTE
484694
26
263869
23/24
477021
21
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27
484933
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498643
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498627
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499067
23
498251
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0498988
23

giovedì 1 dicembre 2016

lezione del 30 novembre 2016

Lo spirito umanistico e la passione per il mondo antico si declinarono nel corso del XVI secolo in diverse sfere della dottrina giuridica.
Una prima sfera di azione dei giuristi umanisti fu quella della critica filologica delle fonti. Lo spirito indagatore alla base di tutte le principali discipline e scienze del XVI secolo si tradusse, nel diritto, in uno studio analitico e critico del testo. Questo atteggiamento di diffidenza nei confronti dei testi, a ben guardare, riflette un più generale atteggiamento di analisi e ricerca del vero discostandosi dalla passiva accettazione acritica delle fonti e dei testi tramandati dalla tradizione. Questa mentalità svolse un ruolo anche nella stessa riforma protestante, che pose in dubbio il testo della vulgata biblica, andandone a ricercare il significato direttamente sulla fonte antica greca e non corrotta.
Uno dei più grandi esponenti della filologia giuridica del cinquecento fu Andrea Alciato giurista italiano trasferitosi in Francia a seguito delle critiche mossegli dai suoi colleghi dell’università italiana. Egli ricevette una formazione umanistica tale da renderlo un grande conoscitore delle lingue greca e latina. Effettuò annotazioni critiche al Corpus, soprattutto al Digesto ed ai Tres Libri, data la sua passione per le istituzioni antiche. Si occupò di ricostruire il testo originale del Digesto reinserendovi, grazie all’ausilio dei manoscritti antichi, le parti in greco che i copisti medievali avevano eliminato. Il nuovo modo di approcciarsi ai testi di cui Alciato è espressione è alla base del rinnovamento del diritto moderno; si cominciò a comprendere la profondità storica delle fonti, soprattutto romane, e la loro differenza con il diritto attuale.
 Il suo insegnamento si diffuse soprattutto in Francia. Alcuni suoi seguaci si occuparono, per primi, di storia del diritto oltre che di filologia. Tra questi ricordiamo Jacques Cujas (1522-1590) o  Cuiacio. Egli cercò di ricostruire la dialettica storica delle fonti romane, dando rilevanza a fonti diverse dal Corpus, come per esempio il Codice Teodosiano.
Tra i suoi allievi, quasi contemporanei, spiccano le figure di Pierre Pithou (1539-1596) e Francois Hotman (1524-1590). Pithou applicò la propria passione per la stratificazione delle fonti storiche allo studio del diritto francese. Egli, infatti, vedeva la storia come un lento stabilirsi di un dato potere in un dato territorio, nel suo caso il regno di Francia. Il lavoro filologico e le edizioni critiche dei testi antichi rappresentano, in quest’ottica, la forma scientifica della storiografia. L’idea, poi, della legittimazione del potere centrale attraverso la sua giustificazione storica, fu fatta propria dalla corona stessa che promosse, in Francia, la fondazione di diverse accademie nazionali per lo studio scientifico e la ricerca delle fonti del popolo francese, espressione del loro spirito (v. ad es.1635, Académie française ). Anche in Hotman fu centrale la questione circa la legittimità delle istituzioni giuridiche francesi; a riguardo egli pubblicò l’opera “Franco-Gallia”. L’opera che, tuttavia, viene presa a manifesto del suo pensiero è l’ Antitribonianus, sive Dissertatio de studio Legum. Le accuse mosse a Triboniano da Hotman si concentrarono sul metodo: da un lato l’aver composto il Digesto tagliando ed incollando pezzi di opere di giuristi differenti aveva di fatto “condannato a morte” le opere originali dei giuristi di epoca classica, dall’altro l’architettura sistematica del Digesto e del Codex non seguiva un’organizzazione razionale della successione delle materie.
In questo senso Hotman rappresenta l’anello di congiunzione tra la prima grande sfera umanistica del diritto, la filologia, e la seconda: la sistematica. Il riconoscimento della carenza della compilazione giustinianea rappresenta un altro tassello della legittimazione del regno di Francia: l’abbandono dell’accettazione acritica della struttura compilativa romana diede adito alla possibilità per il potere centrale di progettare egli stesso un sistema razionale di istituti giuridici. Il più noto sistematico dell’epoca umanistica è Huges Doneau (1527-1591) che, abbandonando il modello di conoscenza “per avvicinamenti mediante contrasti” tipico della dialettica e scolastica medievali, adottò un metodo di descrizione dei concetti analitico ed armonico, fondato sulla descrizione dei concetti generali e poi particolari. Questa disciplina mentale, prima che didattica, diventò ben presto un elemento tipico della sistematica tedesca. La Germania cominciò a porsi come terreno d’elezione di tutta la sistematica giuridica.

Tornando alla questione della legittimazione del potere, uno dei più importanti teorici dell’assolutismo francese fu Jean Bodin (1529-1596). Nella sua opera République l’autore utilizzò la sua profondissima conoscenza della storia per giustificare la sovranità assoluta del re sullo stato francese. Secondo il giurista era proprio la storia delle fonti e delle istituzioni francesi a giustificare una serie di poteri regi come la promulgazione di leggi, in cui unico elemento di legittimità della norma era la volontà stessa del legislatore (il testo di legge si concludeva con la frase “perchè così a noi è piaciuto”), la nomina dei magistrati e la detenzione del potere di decidere in grado d’appello sulle loro sentenze, la gestione del valore della moneta, il plelievo di tasse, il potere di dichiarare guerra e concludere la pace. Anche tale tipo di sovranità, tuttavia, è soggetta a limiti: il primo di ordine divino, il secondo è invece rappresentato dalle “leggi fondamentali dello stato”. Comincia così a strutturarsi l’idea che esistano leggi di livello differente dalle altre la cui eliminazione determinerebbe la messa in crisi di tutto il sistema costituzionale.
A cura di Chiara Casuccio

mercoledì 30 novembre 2016

Lezione del 29 novembre 2016

La riscoperta del mondo antico inteso come passione per l’arte, la filosofia e la cultura del mondo greco e romano, non fu l’unica novità, introdotta con l’umanesimo, a toccare il fenomeno giuridico.
Esso fu soggetto a molti mutamenti, strettamente legati ai fermenti politici e religiosi della nuova epoca moderna.
Il primo dei fenomeni storici che si ripercosse sul diritto fu la crisi profondissima dell’universalismo della Chiesa, sviluppatasi progressivamente fin dal Trecento. A partire dal regno di Francia, in cui con l’assemblea di Vincennes del 1329 nacque la Chiesa Gallicana, crebbe in Europa un movimento di nazionalizzazione ed indipendenza delle Chiese regionali rispetto alla Sede Romana che prefigurò la riforma del XVI secolo. Persino il cattolicissimo regno di Aragona non rimase immune a questa nuova tendenza e le pressioni al papa per l’ottenimento di un tribunale dell’Inquisizione parzialmente indipendente e nazionale si fecero sempre più insistenti. La rottura di questo universalismo mise in crisi anche molti concetti alla base dell’utrumque ius.
Un secondo elemento di profondo mutamento è rappresentato dalla stagione delle scoperte geografiche, nel quale è anche possibile intravedere l’ultimo tentativo di universalismo da parte della Chiesa che rivendicò le proprie prerogative in ordine alla spartizione delle Americhe, sulla base dell’antico falso della donazione costantiniana. Le spinte espansionistiche nel nuovo mondo, inoltre, provennero dai due regni cattolici per eccellenza: la Spagna ed il Portogallo; l’allargamento dei confini nazionali fu, perciò, strettamente collegato alla missione di espansione della cristianità. L’esplorazione ed il colonialismo iberici, infatti, furono volti alla conquista dei nuovi popoli e terre; essi si differenziarono profondamente da quelli di matrice commerciale attuati successivamente da Inghilterra ed Olanda. L’allargamento del panorama geografico, tuttavia, portò con sé anche problematiche di carattere giuridico, legate soprattutto alla questione della sovranità al di fuori dei propri confini ed ai diritti delle popolazioni conquistate.
I mutamenti dell’era moderna, inoltre, furono anche la conseguenza di alcune importanti trasformazioni tecnologiche, come l’invenzione della polvere da sparo che permise l’evoluzione delle guerre e degli eserciti da locali a nazionali e la stampa. Quest’ultima ebbe un enorme impatto sul piano economico: con la stampa il bene libro divenne disponibile per un mercato molto più ampio, contribuendo ad un ampliamento della cultura grazie alla sua più facile divulgazione.
In quest’ epoca mutarono anche la mentalità e la metodologia scientifiche prima improntate ad una visione dogmatica del mondo. Con l’avvento dell’umanesimo fu forte il bisogno di eliminazione del diaframma rappresentato dalla dottrina per descrizione del mondo e dei fenomeni in esso compresi; tale descrizione, infatti, divenne infatti analitica e rispondente all’osservazione della realtà naturale. Anche questo cambio di mentalità incise sul diritto:
-       Si cominciò a concepire la realtà in eterno divenire: essa, pertanto, avrebbe potuto non essere qualificata giuridicamente dalle leggi già vigenti, necessitando di nuovi interventi che la regolassero.
-       Anche nel diritto si affermò l’idea di descrizione analitica degli istituti, preludio di una nuova mentalità non più rispondente ai principi della conoscenza mediante la dialettica ma di tipo sistematico.
Il germe della Riforma protestante del XVI secolo, che portò al più grande mutamento degli assetti istituzionali sia religiosi che politici europei, si instaurò circa un secolo prima. Oltre ai movimenti per la nazionalizzazione delle chiese regionali, al crescente fastidio per i sistemi di controllo dei beni da parte della Chiesa (v. ad esempio il sistema di dispense e di controllo delle indulgenze da parte della cancelleria papale) si aggiunse una trasformazione della sensibilità religiosa che non di rado sfociò in irrequietezze dottrinali e i contrasti teologici asperrimi (un esempio fra tutti, la predicazione e la repressione di G. Savonarola sotto la signoria di Lorenzo il Magnifico). Queste agitazioni esprimevano il più delle volte una crescente intolleranza nei confronti dell’autorità del clero all’interno della società. La passione rinascimentale per l’antico sul piano religioso si tradusse in una nostalgia per il cristianesimo delle origini. Le numerose testimonianze della letteratura cristiana antica, infatti, denunciavano un grandissimo divario tra la chiesa evangelica dei primi secoli dopo Cristo, molto vicina alla sua predicazione, e l’assetto fortemente strutturato e gerarchizzato della Chiesa del ‘500, protesa a conservare il controllo economico e giurisdizionale dei propri poteri. Furono queste le ragioni che spinsero Lutero a proporre, anche violentemente, la propria dottrina cd della giustificazione per fede basata su di una nuova visione della salvezza che si incentrava sul rapporto diretto tra il fedele e la divinità senza la necessaria intermediazione del clero corrotto.
Anche la Riforma ebbe conseguenze molto importanti per il diritto. Il movimento di autonomizzazione delle chiese si acuì e le chiese riformate si spogliarono di molte funzioni che in precedenza erano state appannaggio esclusivo della sfera ecclesiastica. Questo comportò un incremento ed una “secolarizzazione” della regolazione, anche minuziosa, della vita quotidiana dei cittadini-fedeli. Le autorità laiche si impossessarono delle funzioni “abbandonate” dalle chiese, determinando l’eliminazione delle “due sfere” che aveva caratterizzato tutto il medioevo.
I movimenti di riforma diffusi in tutta Europa contribuirono, grazie alle migrazioni per motivi religiosi, alla mescolanza della cultura europea. La predicazione calviniana, ad esempio, esercitò la propria influenza anche in contesti rimasti formalmente cattolici, come la Francia e l’Italia.

Alla fine del XVI secolo il volto dell’Europa e del mondo intero erano cambiati.
A cura di Chiara Casuccio

Una bella presentazione di Diritto Comune

Nel corso della prof.ssa Menzinger si parla di fiscalità nel tardo Medioevo. Ecco una bella presentazione sul tema
Per vederla cliccate qui.

martedì 29 novembre 2016

Valutazioni della Quarta domanda

MATRICOLA
VOTO


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24
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437131
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437594
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437929
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447145
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447286
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447674
23
447796
24
448643
25
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NON POTEVA RISPONDERE
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INSUFF
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26
485844
insuff.
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INSUFF
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Insuff.

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NON POTEVA RISPONDERE
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Insuff.
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