sabato 24 marzo 2007

Il Feudo, le professiones e il diritto longobardo

Ho letto la discussione fra voi, e le risposte che sono state date ai dubbi sono corrette: quanto alla "chimica" criticata da Cortese, è l'origine etnica degli elementi ad essere criticata, e non l'identificazione degli elementi stessi, che sono stati da sempre identificati nel feudo.
Quanto all'homagium o hominitium, non è corretto dire che si evolva dal colonato: è piuttosto una forma di legame da uomo a uomo che si afferma per cause economiche, assume una forma ritualizzata e provoca i suoi effetti di semilibertà in modo permanente. Il legame con il colonato lo fecero i glossatori quando riscoprirono il Corpus Iuris.
Per il diritto longobardo, è vero che il diritto delle persone è importante. Concentratevi soprattutto sul mundio.
Le professiones iuris compaiono nei documenti all'epoca di Carlo Magno. Non è difficile capire il perché: l'Impero era composto di tanti regni e ognuno aveva le proprie leggi. Il discorso è importante anche per liberarsi dall'idea ottocentesca che il diritto fosse connaturato ai popoli e che dunque il principio della personalità del diritto sia esistito molto prima. Invece il diritto si configura nel rapporto con la società, la politica e l'economia, e perciò cambia con il mutare delle condizioni.
Scusate lo schematismo, ma sono ancora fuori.

giovedì 22 marzo 2007

esonero, esonero, esonero

Rispondo ad altre domande sull'organizzazione dell'esonero del 17 aprile ore 15.
La prenotazione è aperta e occorre iscriversi entro il giorno 11.4.
Il voto è in trentesimi e fa media per il voto definitivo.
Tuttavia si può rifiutare e sostenere l'esame per intero.
Chi accetta il voto elimina la parte di programma oggetto della prova.
La prova è scritta e sarà suddivisa in alcune domande. Il tempo a disposizione sarà di un'ora circa.

martedì 20 marzo 2007

Intervenire sul blog

Oggi a lezione un paio di studenti mi hanno detto che non è facile intervenire sul blog. Chi lo fa regolarmente può dare le istruzioni fondamentali per i meno esperti? Io non sono in grado perché l'unico blog che frequento è questo, che ovviamente a me non dà problemi.

Fra i commenti trovate le istruzioni chiarissime di Francesca. Grazie.

Esonero, esonero

Beh, pare che il solo pensiero dell'esonero vi metta tutti in agitazione!
Si è creata un'incertezza medievale, che richiede l'intervento dell'auctoritas professoris per essere acquietata.
Ecco qualche interpretazione autentica:
Bisogna prenotarsi. Bisogna studiare fino al capitolo I della seconda parte del manuale di Cortese.
Attenzione: la data definitiva è il 17 aprile alle 15.
Le dispense non c'entrano con il corso: le uso per le prove di recupero di 3 crediti per chi ha cambiato ordinamento e per il corso di diritto comune. Dunque non vi servono.
Le risposte di Francesca sono corrette tutte e tre.

Esonero

Avete ragione, l'annuncio non è esatto: la prova di esonero è rivolta a tutti quelli che preparano l'esame che conclude il corso attuale, cioè il corso di primo anno che vale 10 crediti.
Possono sostenerlo anche studenti di anni successivi, purché siano iscritti al nuovo ordinamento (LMG01 = 1+4).

Sarà una prova scritta, basata su un certo numero di domande.

domenica 18 marzo 2007

Il mundio

Nella spiegazione di mercoledì ho trascurato il mundio per pura dimenticanza. In realtà è uno degli istituti longobardi importanti, se non altro perché ha avuto una storia lunghissima in Italia. Dunque studiatelo bene, mettendo soprattutto in rilievo i suoi contenuti patrimoniali, che lo collegano a quanto abbiamo detto dei diritti reali.

Liutprando e i testimoni

Chiara ha rilevato una contraddizione nel libro:
"A pag 102 si afferma che Liutprando per meglio agganciare wadia e causa sottostante ricorra all'istituto romano della testimonianza; in seguito però a pag 106 si afferma che il re fa propria la procedura della prassi secondo la quale l'efficacia della testimonianza viene dimezzata per dar spazio ai giuramenti collettivi.Da ciò qualche storico ha addirittura dedotto che Liutprando non abbia affatto introdotto tale istituto che avrebbe visto la luce solo molti anni più tardi tra i longobardi"

Veramente non vedo contraddizione fra i due passaggi. In entrambi Cortese rileva in Liutprando una tendenza a seguire l'insegnamento della Chiesa, sia in materia di giuramenti collettivi sia in materia di accertamento della causa del negozio. L'uso del giuramento non per attestare la realtà dei fatti, ma per professare la propria fiducia in un soggetto accusato oppure provocato in giudizio, provocava il rischio dello spergiuro, e il pericolo dell'anima sia per il giudice sia per il legislatore che accettava questa pratica. Perciò, sia per i contratti wadiati sia per l'accertamento processuale, Liutprando proclama il proprio desiderio di intendere la testimonianza in senso "romano" (cioè ecclesiastico) di mezzo di accertamento della verità dei fatti. Ma la pratica longobarda era resistente di fronte a questi mutamenti. Liutprando stesso lo ammette, e i documenti lo confermano quando mostrano i giudici che ricorrono ancora alle vecchie procedure di giuramenti rituali o de credulitate.