venerdì 18 novembre 2016

Lezione del 16 novembre 2016

Parallelamente allo sviluppo della scuola civilistica, tra la metà del XII secolo e la metà del XIII si assiste allo stabilirsi della scuola del diritto canonico: la Chiesa, gradualmente, tende ad adottare la stessa mentalità giuridica delle scuole laiche. È durante questo lasso di tempo che si assiste alla definitiva separazione tra diritto canonico (le regole propriamente giuridiche) e la teologia (i principi della morale).
Questa scelta della Chiesa per il ragionamento giuridico si traduce ben presto in un’esegesi sul testo del tutto analoga a quella che ormai si era consolidata in materia civilistica sul Corpus Juris, Il testo in questione è, invece, il Decretum Gratianii. Per molto tempo lo stato delle ricerche su quest’opera ha condotto gli storici del diritto, tra cui Ennio Cortese, a ritenere che il decreto fu pubblicato nella sua forma più o meno definitiva nel 1140, integrato poi con frammenti di diritto romano fino al 1150 circa. In realta, già prima della versione definitiva vi furono alcune versioni “preliminari” sintomo della concezione del testo che aveva Graziano: una visione del tutto analoga a quelle dei compilatori di epoca gregoriana. Allora fu proprio questa la prima grande differenza rispetto alla scuola civilistica improntata allo studio di un testo completo e definitivo: la progressività di un volume che rimane aperto per consentire l’introduzione al suo interno di ciò che è utile. In particolare il Decreto rappresenta un’imponente raccolta di norme canoniche, canoni conciliari, lettere decretali e, come già detto, alcuni stralci di diritto romano ritenuti confacenti alle finalità della Chiesa.
Tale raccolta, tuttavia, è un’opera molto diversa dalla codificazione in senso stretto. Si tratta, piuttosto di una trattazione dialettica di problemi di diritto canonico: la creazione della regola generale avviene mediante l’enucleazione di “distinctiones”; è l’opposizione delle norme che crea la conoscenza. Il Decreto, infatti, consta di due parti principali (più una terza, che ne riprende la struttura). La prima è un elenco di distinctiones a cui l’autore aggiunge un suo “dictum” a spiegazione e coordinamento delle regole. Nella seconda parte, invece, Graziano riporta una serie di causae, discussioni di casi condotte sulla falsariga del genere delle quaestiones.
Fu proprio su questo testo e grazie ad un corso di studi di diritto canonico su di esso che emulava le procedure della scuola civilistica, che la Chiesa, importando la logica del diritto all’interno della propria regolazione, portò a compimento definitivo quel passaggio dalla teologia al diritto canonico vero e proprio cominciato con la riforma gregoriana. In particolare, colui al quale si attribuisce il merito di applicare il metodo romanistico alle fonti di diritto canonico consolidatesi in Graziano canonista è Uguccio (1185-1190 ca.). Egli compose anche la più grande Summa al Decreto, sviluppandone le tematiche ed individuando le rationes delle norme.
La scelta per il diritto da parte della Chiesa indusse anche ad una correlativa scelta per la legislazione che, a differenza del mondo laico, è emanata dal legislatore supremo, il papa: si intensificò il numero di decretali che assunsero una forma propriamente normativa, ossia, pur riferendosi a casi concreti a cui dovevano dare soluzione, enunciavano principi caratterizzati da generalità ed astrattezza. Tali decretali, definite “extravagantes” in quanto esulanti dal Decretum, vennero raccolte in varie compilazioni che si proponevano come oggetto di studio delle scuole di diritto canonico. Le più importanti sono quelle che prendono il nome di “Cinque compilazioni antiche” composte tra il 1191 (Bernardo da Pavia) e 1234. Esse hanno tutte la stessa caratteristica di essere divise in cinque libri: iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen. Particolare menzione merita la terza, composta nel 1209 per volontà di Innocenzo III che la promulgò ufficialmente inviandola all’università di Bologna affinchè fosse studiata. Questo ritorno inaspettato alla promulgazione in Occidente va posto in correlazione con il contesto storico ed in particolare con la momentanea concentrazione di ogni potere nelle mani del papa, tutore del piccolo Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia. D’altro canto, le modalità di questa promulgazione denunciano la consapevolezza, da parte di papa Innocenzo III che il suo ordinamento di norme non sarebbe mai stato veramente vigente finchè non fosse passato per l’università che lo avrebbe portato a completezza coordinando le norme in esso presenti e corredandolo di glosse.
Nell’ottica della menzionata “scelta per il diritto” da parte della Chiesa merita un cenno anche il Concilio Laterano IV del 1215 nel quale si affermarono una serie di principi che si rivelarono fondamentali per lo sviluppo de diritto in generale, non solo canonico. A titolo di esempio ricordiamo il definitivo rifiuto del processo ordalico.
L’acme della fase di giuridicizzazione della Chiesa viene raggiunto con la quinta compilazione antica del 1234, voluta da papa Gregorio IX e composta da Raimondo di Peñafort. L’opera racchiude e coordina tutte le compilazioni precedenti e viene conosciuta come Liber Extravagatium, o Liber Extra. Anch’essa fu inviata all’università e fu ben presto corredata da una glossa “ordinaria” nella stessa epoca in cui si andava consolidando, ad opera di Accursio la glossa ordinaria al Corpus Juris Civilis.

Il diritto canonico era diventato, così, un sistema giuridico con i suoi grandi interpreti (tra i decretisti di spicco possiamo richiamare Sinibaldo Fieschi poi papa Innocenzo IV e Enrico da Susa cardinale Ostiense). Esso era un sistema che si coordinava con l’altro grande sistema del diritto romano andando a formare l’utrumque ius : la società era regolata contemporaneamente, ed a seconda delle materie, da due ordinamenti giuridici diversi. Le materie in cui vi fosse stato il pericolo del peccato vennero strappate al diritto civile e regolate dal diritto canonico.
A cura di Chiara Casuccio

mercoledì 16 novembre 2016

Lezione del 15 novembre

C'erano parecchi assenti, che potranno rivedere la lezione su youtube

Lezione del 15 novembre 2016

Nel panorama politico europeo del XII secolo assistiamo a due grandi modelli di assetti istituzionali:
- Da un lato le nuove compagini politiche nate dalle conquiste – Inghilterra, Penisola Iberica e Sicilia – in cui si assiste ad una forte tendenza alla gerarchizzazione del potere, concentrato nelle mani del sovrano ed esercitato da un’aristocrazia saldamente dipendente dal re. La forte presenza del sovrano si riscontra in molti aspetti, a titolo di esempio si possono ricordare le due principali espressioni della sovranità: sia l’esercizio del potere giurisdizionale, sia il potere di tassazione, seppur di fatto amministrati dalla grande nobiltà terriera – a cui il sovrano aveva concesso le terre che egli aveva conquistato – rimangono collegati inscindibilmente alla corona.
- Dall’altro lato ci sono le aree formalmente soggette all’impero. In esse i poteri locali, formalmente ancora rispondenti all’imperatore, che ne era stato l’antico concedente, tendono sempre più a presentarsi come autonomi. Questo avvenne nei contesti rurali in cui l’antico istituto del feudo si era evoluto fino a configurarsi come una vera e propria Signoria, caratterizzata dalla stabilità pressoché totale, tanto più dal momento in cui i poteri ed i diritti concessi con l’investitura erano diventati trasmissibili agli eredi; ed avvenne anche nei contesti cittadini, ove il signore trovò il proprio corrispettivo nel Comune, una sorta di “signore collettivo” in cui chi otteneva la cittadinanza, mediante giuramento, otteneva altresì la protezione del comune in cambio del proprio assoggettamento alla giurisdizione di questo “soggetto astratto”. Le città comunali conobbero presto una ricchezza senza precedenti fondata su di un’economia artigianale e commerciale che in poco tempo le portò ad accumulare ingenti somme di denaro e beni pregiatissimi da scambiare. Spontaneamente, l’Europa assistette ad uno sviluppo economico sorprendente.
Questa prosperità spinse l’imperatore Federico I di Svevia detto Barbarossa a voler riaffermare la propria titolarità nei confronti delle città italiane. Lo scontro fu fisico e teorico al tempo stesso: i comuni, uniti contro le pretese imperiali nella Lega Lombarda sostenevano la legittimità giuridica dei loro poteri. Tale legittimità sarebbe stata il frutto di un’inerzia reiterata nell’esercizio del potere da parte del sovrano che avrebbe tacitamente autorizzato l’opposto esercizio indisturbato dello stesso potere da parte dei comuni. In altre parole, i poteri comunali traevano la propria legittimità dalla consuetudine in cui il trascorrere del tempo ratifica un determinato comportamento ripetuto nel tempo. Lo scontro si concluse con la battaglia di Legnano del 1176 in cui i comuni sconfissero le truppe imperiali; all’esito di tale conflitto Federico Barbarossa si vide costretto ad emanare una costituzione, la pace di Costanza del 1183, in cui riconobbe la legittimità delle consuetudini comunali.
In questo quadro politico nuovo appaiono allora maggiormente comprensibili quelle richiamate istanze cittadine di nuovi principi di diritto che avrebbero dovuto regolare una compagine di rapporti giuridici e commerciali di gran lunga più raffinati a quelli dell’epoca immediatamente precedente.
È in questo contesto cittadino, e precisamente nella Modena del XII secolo, che si inserisce la figura di un giurista, Pillio da Medicina, allievo di Piacentino.
Egli, oltre a completare la Summa ai Tres Libri cominciata dal suo predecessore, improntò il proprio insegnamento su di un nuovo metodo che si rivelò piuttosto originale rispetto alla tradizione bolognese. Le principali novità introdotte da Pillio si possono sintetizzare così:
1.  Un nuovo modo di concepire lo studio del diritto: l’essenzialità di apprendere in maniera analitica le norme del codice viene meno. Ciò che invece aveva primaria importanza secondo Pillio era l’apprendimento di determinati meccanismi logici di utilizzo delle norme, che avrebbero aiutato il giurista in ogni disputa. Egli, nell’opera Libellus Disputatorius, il cui scopo fu quello di abbreviare il metodo di studio, individuò due grandi “contenitori di meccanismi logici”: la fictio e la praesumptio.
2. La seconda novità introdotta di Pillio è rappresentata dalla standardizzazione di un metodo che già era praticato almeno dai tempi di Bulgaro. Tale metodo, molto vicino alla risoluzione del caso concreto, prendeva la cd quaestio quale modello didattico essenziale. Le quaestiones sono forma letteraria che entrò in uso a partire dalla metà del secolo XII. Esse consistevano in dispute condotte intorno a casi giuridici controversi. Sebbene nato a Bologna probabilmente nell’età della scuola di Bulgaro, il genere incontrò grandi fortune soprattutto in ambiente extra bolognese, lungo le linee di una diffusione che toccò la Francia settentrionale insieme con la Provenza, e l’Inghilterra. Le dispute, di solito, avvenivano attorno a casi presi dalla realtà e riadattati dal maestro al fine di far esercitare gli studenti. Questi descrivevano la fattispecie allegando tutte le norme che avrebbero potuto sostenere una determinata tesi, pro e tutte le norme che avrebbero invece avvalorato la tesi contraria, contra. Il maestro, poi, avrebbe dato la solutio.
3. Il merito di Pillio fu, inoltre, l’assunzione ad oggetto delle proprie lezioni di una compilazione, non solo esulante dal Corpus Juris Civilis, ma soprattutto non avente carattere legislativo: i Libri Feudorum, opera del giudice milanese Orberto dell’Orto. Tale raccolta si divide in due parti; la prima si occupa della descrizione di tutte le consuetudini feudali milanesi, la seconda, invece, è una raccolta di tutte le costituzioni che trattano del feudo. La scienza giuridica giunge così a ribaltare il rapporto con il testo stabilito al tempo di Irnerio, quando la scuola aveva tratto la propria fortuna dall’autorevolezza del testo oggetto di studi. In un ribaltamento di prospettiva, Pillio conferì autorevolezza, e addura dignità legislativa, ad un testo che ne era privo proprio perché lo rese oggetto di approfondimento scolastico. Una volta promosso il trattato sulle consuetudini feudali di Oberto alla dignità di testo normativo, dapprima Pillio, poi moltissimi altri giuristi composero su di esso glossae e summae.
Nel quadro di questa attività Pillio enunciò un concetto fondamentale, destinato ad avere grande successo, soprattutto sul piano del diritto pubblico. Egli, infatti, razionalizzò il diritto feudale intendendolo quale diritto reale sulla cosa. Tale concezione si basava, però, su di un’inesattezza linguistica dell’autore del Libri il quale, nel descrivere le tutele esperibili contro colui il quale aveva spogliato qualcuno di una cosa che questi aveva ricevuto in beneficio, parlò di rei vindicatio, azione attribuita dal diritto romano al solo dominus ex iure Quiritium. Poiché la cosa investita in beneficio non poteva certo configurarsi come proprietà piena del concessionario, Pillio evocò i passi del diritto giustinianeo che prevedevano una tutela reale su cose in forza di un titolo meno pieno della proprietà. Riferendosi alla tutela del bene detenuto in enfiteusi o in superficie, egli propose che la “vindicatio” menzionata nel testo fosse un rimedio dato a chi, pur meritevole di una tutela, non ne avrebbe avuta una se si fosse tenuto allo stretto diritto quiritario. Il diritto romano concedeva a questi soggetti una azione utile, esemplata su quella diretta attribuita soltanto al titolare di un diritto strettamente definito.
A questa duplicità di tutele processuali egli fece corrispondere una duplicità di diritti soggettivi, pervenendo a uno sdoppiamento della proprietà: il dominium directum era la proprietà piuttosto formale restata in capo al concedente (spesso un soggetto di natura pubblica o ecclesiastica), mentre il dominium utile era la proprietà concreta attribuita al concessionario che, a patto di riconoscere il dominio eminente del titolare del dominio diretto, poteva disporre pienamente della cosa concessa.
La distinzione di Pillio ebbe un successo straordinario, continuando ad essere evocata dai giuristi per molti secoli, fino alla Rivoluzione Francese e oltre.

Essa però rispecchiava una situazione contingente della città di Modena, dove Pillio insegnava e riceveva compensi dal Comune. Nel 1182, infatti, proprio negli anni in cui Pillio elaborò la famosa distinzione, il Comune emanò una norma in cui limitava fortemente il diritto dei titolari dei terreni della città, mentre ampliava assai la disponibilità dei concessionari. La dottrina astratta di Pillio, dunque, esprimeva in termini generali le esigenze che trovarono spazio al livello particolare nella legislazione locale.
A cura di Chiara Casuccio

Le nuove regole per i frequentanti che rispondono alle domande

Come avete capito, l'alto numero delle risposte che riceviamo ad ogni domanda sta creando seri problemi perché non riusciamo a tenere il passo con la correzione.
Alcune risposte sono tentativi fatti da studenti che evidentemente non frequentano, ma la grande maggioranza è consapevole del filo conduttore delle lezioni, e quindi c'è qualche canale di diffusione del contenuto delle lezioni che raggiunge anche chi non è sempre presente.
Dunque resto dell'idea di non controllare la presenza fisica a lezione: chi sceglie di venire lo fa perché crede che gli convenga, e non perché è obbligato o controllato.

Per risolvere il problema dei tempi di correzione ho deciso di modificare le regole solo per quanto riguarda i numeri richiesti.
Ecco le nuove regole:

Per accedere alla modalità d'esame sperimentale si dovrà aver risposto con voto sufficiente ad almeno tre domande.
Chi avrà risposto a 3, 4, o 5 domande potrà escludere dalla sua preparazione all'orale le parti di programma corrispondenti alle domande alle quali ha risposto. Le pagine dei libri da escludere saranno indicate per tempo. La media dei voti conseguiti con le risposte non terrà conto del voto più basso.
Chi avrà risposto a 6 o 7 domande dovrà prepararsi su un argomento a piacere. La valutazione finale terrà conto della media conseguita con le risposte inviate. Dal calcolo della media saranno scartati i due voti più bassi.
Le modalità di presentazione degli argomenti a piacere saranno indicate su questo blog e spiegate a lezione.

La preparazione dell'esame per i non frequentanti e per chi ha frequentato ma non ha risposto alle domande

Chi non ha frequentato le lezioni si prepara sui libri indicati: Ennio Cortese, Le grandi linee della storia giuridica europea (qualsiasi ristampa), e Lo Stato moderno in Europa, a c. di Maurizio Fioravanti.

Chi le ha frequentate può anche chiedere di sostenere l'esame sul libro di Cortese per il Medioevo e sul complesso di letture indicate nella piattaforma e-learning per la parte moderna, ma è davvero necessario seguire fino alla fine perché la lettura degli articoli indicati senza una guida didattica non fornisce una preparazione adeguata a chi non segue.

L'esame si svolge in un'unico colloquio orale. Stabilirò articolazioni degli appelli per gli esami dei non frequentanti.

martedì 15 novembre 2016

La figura di Pillio

Una biografia recente si può leggere qui.

Lezione del 14 novembre

Come abbiamo avuto modo di accennare, la nuova scuola di diritto sorta a Bologna inaugurò un nuovo metodo fondato sul ragionamento dialettico. Le prime glosse (di qui il nome “scuola dei glossatori”), infatti, non erano tanto spiegazioni, quanto collegamenti tra norme atti ad innescare questo procedimento dialettico di confronto fra norme concordanti e discordanti. Molta parte della storiografia manca di considerare l’altra grande – e preliminare – novità introdotta dalla scuola di Bologna: la produzione in serie dei testi del Corpus Juris Civilis, riportati a completezza.
La conoscenza analitica del Corpus nella sua versione originale, infatti, fu il punto di partenza di questa nuova metodologia di studio che aveva l’intento di costruire, mediante la messa a confronto delle norme, dei concetti giuridici generali universalmente validi.
Il risultato dello sforzo irneriano di ricostruzione dell’antico volto dell’opera di Giustiniano fu l’edizione e la diffusione di un’unica versione del Corpus, la cosiddetta Vulgata, la quale veniva copiata dagli scribi sempre uguale. Essa si compone di cinque volumi: Digestum vetus (libri 1-24)novum (libri 38-50) ed infortiatum (libri 25-37), Codex (con esclusione degli ultimi tre libri)ed il Volumen composto dalle Istituzioni, gli ultimi Tres Libri del Codice e le Novellae.
L’attenzione all’autenticità e, soprattutto, alla completezza e all’autosufficienza del testo portò Irnerio ad affermare la falsità dell’Authenticum – la traduzione latina delle Novellae greche che, seppur non completa, era di gran lunga più fedele al testo antico rispetto alle sue versioni epitomate. Ciò avvenne sulla base di due ordini di ragioni:
1)  La diversità dello stile dell’Authenticum rispetto alle norme emanate da Giustiniano ma inserite nel Codex. Tale diversità è in realtà giustificata da ragioni di economicità che portarono Triboniano a ridurre all’essenziale le norme da inserire nel codice.
2)  La presenza in esso di fattispecie già regolate dal Codice, diversamente da quanto asserito da Giustiniano nel proemio del Codice stesso. Questa seconda motivazione ci è utile a comprendere la logica della nuova scienza giuridica. In effetti tale contraddizione, espressione dell’estensione dell’autorità del legislatore, poneva un problema di ordine sistematico ad un sapere, quello scolastico, che riponeva estrema fiducia nella completezza e perfezione della legislazione, in altre parole nella stabilità e certezza dell’ordinamento.
Attorno al testo così ricostruito si cominciarono a tenere le lecturae (dette anche lectiones, lezioni), cioè delle letture del testo con commenti e collegamenti. Questo metodo portò all’individuazione delle “sedes materiae”, cioè le norme intorno alle quali si coagulavano le citazioni di altri passaggi del Corpus che completavano, precisavano, distinguevano il contenuto del passo che si leggeva. Consentivano così di fissare concetti astratti nati dal coordinamento tra le varie norme, richiamate intorno a quella scelta come principale sede del discorso. 
In breve tempo la pratica di seguire le lezioni si formalizzò in statuti di vere e proprie corporazioni di studenti: le universitates, appunto.
Quello di Bologna, tuttavia, non fu un unicum nel panorama europeo del basso medioevo. Nel XII secolo, infatti, si assiste al sorgere di moltissimi centri di studi di ambiente extrabolognese, in particolare in varie zone della Francia e nell’Italia padana e centrale. Questa circostanza testimonia l’esigenza della società rinnovata e bisognosa di essere amministrata e governata da soggetti competenti di un nuovo ceto di tecnici del diritto. La mentalità delle cd “Scuole minori” era, tuttavia, diversa da quella bolognese. I loro studi furono studi incentrati su antologie di testi del diritto romano. Si individuavano le sedes materiae e attraverso il commento si arrivava a toccare tutti i punti salienti della legislazione giustinianea, ma senza pretesa di analiticità come invece era tipico della scuola bolognese. Nacquero per tale ragione i Trattati de actionibus: il problema della dialettica processuale si pose come fondamentale punto di partenza grazie al quale spiegare tutti i temi del diritto- v. teorie opposte sull’actio di Piacentino e Giovanni Bassiano.

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A cura di Chiara Casuccio

domenica 13 novembre 2016

Correzione della terza domanda

MATRICOLA
3° DOMANDA




Erica
24

?

Antonino
Insuff

Edoardo
Insuff.

N?

?

404666
26 
414225
25

416434 

416941
21

425206
INSUFF
435537
26

436868
25

437131
26
0437529
24

437594
27

437842 
insuff.
437929
20
437956
18

438272
30
438354

440516
28
446333
24
447145
23-24
447286
28
447674
29
0447723 
27
447796
24

452599 
insuff.
457745
18
457749
24

458202
25
458266

458293

459068
26-27
459104
27
459111
28-30
459848
19
460323 
18
460357
26
460374
21
0460391
30
460401
24

460423
20
460427

0460906
INSUFF

460914
27
462784
27
463536
26
463748
19
465462
24
469399
22
469604
29
469853
24-25
470074
29
470105
20
470111
26
470127 
20

470141
26
470156
20
470181
23
470181

470204
28

470626

27

470637
25
470670

0470685
25
470717
26
0470725
23-
471021
23
471085
30
471095
24-25
00471146
30L
471914 
22
472935

476163
Insuff
476413
19
476760
COPIATO
483635
NON POTEVA RISPONDERE PERCHè AVEVA COPIATO
0483674
23
483881
26
483893
24
0483904
23
0483909
23
483913
20

483926
24-25
484603        
insuff.
484605
25
0484616
24
484628
20
484821 
21
484840
20

0484846

0485220

485266
22
485320

0485336
19
485345
24
485734
Insuff.
485739
25
485748
23

485844
Insuff.

0485862
30L
485863
27-28
485864
insuff.
485900

486444

486445  
20

0486461
23
486466
28
489249
Insuff.
490568
25
491521

495939

497384
26
497385

497388

497389
quasi suff.
0497391
27

497396
27
0497405

0497409
25
0497417
29
497420
26
497442
25
0497444

497445
Insuff.
497447
20
0497448     
26
497458

497460
21
497461

497465
28
497467
23
497468
28
497472

497474
28
0497478
24
497479
26
497480
Insuff.

497487
18
497491
27

497493
25
497498
28

0497502
30

497505
21

497508 
27

497511
27
0497512

497527
Insuff.
497533
23

497535

497547
27
497549
24
497551
20
497555
28
497556
29
0497557
26-27
0497558
23
497564
27
497570
23

497571

497574

24

497575
17-18
497579 
26
497586
25
0497592

0497595
27
0497596
25

497607

497617
24

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25
497841
28
497852
28
497864
23

497866
25
497867 

497868
26
497889

0497890
24
497896
25
497906
23
497911
28
0497914

22

497915
19-20
0497917
24
497919
25
497923
25

0497926

25
0497927
25
497935
27
497939
24
498136
23

498139

498142
22
498147
INSUFF
498151
27
498152
Insuff.

0498173 

498174

498176
24.
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30
498190
28

0498192
27

498200
28
498215
27
498227
27
0498240
23

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insuff.
498494
28

498496
23

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25

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24

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28
0498515
27
498520
23-24
498521
27
498522
19
498524
insuff.
498535
18

0498537
26
0498543
30

498549
Insuff.
0498561
26

0498564
26

498566
24
498572

498574

498574
29
0498584

0498586
25

498590
27
498597
24
0498605

23

498608

498611
23

498614
21

498615
17-18
0498928
27
0498935

498937
25
0498940
30
498954
25-26
498958
25
498961
insuff.
498965

0498966
insuff.
498971

498973
26
498981
22
0498984
24
0498989
Insuff.
498996

499000
27
499003
24
499009
19
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insuff 
499018
24
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24
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19

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26
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26

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24
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18
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25
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25
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25
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27
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20

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24

514674
21

04989880
23