venerdì 1 dicembre 2017

Esame orale. Come si svolge?

Molti studenti chiedono quali saranno le modalità di svolgimento dell'esame orale.
Come avvertito su questo blog, le risposte sufficienti alle domande vi consentono di escludere dalla preparazione per l'esame le parti di programma indicate volta per volta, che corrispondono alle cose trattate nelle lezioni della settimana della domanda. Le altre parti bisogna studiarle, con i criteri di lettura che ho indicato man mano nelle lezioni.
I voti ottenuti nelle verifiche durante il semestre rappresentano una orientamento per il giudizio finale, che sarà basato su di essi e sul rendimento all'esame orale. Questo voto finale non è determinato con una media aritmetica: perciò un esame orale molto brillante può ottenere una buona votazione anche se la media dei voti ottenuti nelle risposte inviate durante il semestre non è molto alta, a patto che lo studente dimostri di avere davvero assimilato la materia e di aver approfittato sia delle lezioni sia della lettura critica dei due manuali indicati.
Cercheremo di stabilire un calendario delle interrogazioni diviso per ore, in modo da evitare che gli studenti attendano per ore.

Quarta domanda

Nella risposta alla domanda dovete indicare nome, cognome e numero di matricola.
La risposta deve pervenire entro le ore 15,30 (quindi speditela qualche minuto prima) all'indirizzo
storiadiritto.conte@uniroma3.it

Rammentate che c'è un limite di caratteri fissato a 1700 per la vostra risposta.

Ecco la domanda:

In che modo la nuova filologia umanistica del Quattrocento pone in crisi le certezze della dottrina giuridica? Perché l'amore per l'antico degli umanisti costituisce la premessa per un rinnovamento del diritto all'inizio dell'età moderna?

Chi risponde in modo almeno sufficiente a questa domanda non sarà interrogato, all'esame, sulla parte di programma che corrisponde alle pagine 398-411 del manuale di E. Cortese, Le grandi linee... e le pagine 113-144 del manuale Tempi del diritto.

giovedì 30 novembre 2017

Lezioni del 29 novembre. Umanesimo giuridico

Nel panorama di innovazioni culturali, politiche e sociali che ieri abbiamo analizzato, si inseriscono ulteriori elementi di novità. Il primo è rappresentato dalla crescita degli Stati nazionali conseguente alla stagione delle esplorazioni e scoperte geografiche: tale novità porterà infatti ad uno sviluppo del diritto, soprattutto commerciale, resosi necessario per rispondere alle esigenze di una realtà economica che non era più legata, come in passato, al mero sfruttamento della terra ma sempre più al commercio “su larga scala”. Alcuni esempi di ciò possono ravvisarsi nel perfezionamento della fattispecie contrattuale commerciale o nella creazione di quella dell’assicurazione di viaggio.
Le esplorazioni furono agevolate e sovvenzionate dagli stessi Stati nazionali, come nel caso della spedizione di Colombo, finanziata dalla corona di Spagna.
Il regno spagnolo, infatti, rappresentò la più grande potenza europea del XVI sec., soprattutto quando le corone spagnola ed imperiale vennero riunite nella persona di Carlo V, il quale si trovò a regnare su un impero sterminato: Spagna, Americhe, centrale e del Sud e Impero Austriaco -comprensivo anche dei Paesi Bassi-. La presenza in Europa di questo grande potere e la novità introdotta con la conquista spagnola dell’America, a cui vanno aggiunte, per ragioni di completezza, la trasformazione della mentalità susseguente alla “rivoluzione dell’Umanesimo” e alla riforma protestante, suscitarono l’interesse del dibattito non solo politico, ma anche giuridico, filosofico e religioso attorno ai problemi del rapporto tra morale e diritto.
 In questo quadro si inseriscono le elaborazioni dottrinali della scuola teologica di Salamanca, centro vivissimo di studio del pensiero di S. Tommaso d’Aquino, sede, per tale ragione, della cd “seconda scolastica”. Nella Spagna cattolica dei secoli XVI e XVII al centro della discussione teologica e poi anche giuridica degli intellettuali del tempo fu posta la questione della dimensione etica del diritto e, in particolare, del trattamento e dei diritti delle popolazioni conquistate dalla corona spagnola nel nuovo mondo.
Attorno al tema della legittimità della riduzione in schiavitù degli indios si registrano due posizioni opposte: l’una, esemplificata dal pensiero di Sepulveda, giustifica i soprusi sulla base di un ragionamento di stretto formalismo giuridico, l’altra, che trova la propria formulazione più completa nel pensiero di de Las Casas, condanna la schiavitù affermando il principio per cui esistono dei diritti fondamentali della persona in quanto umana la cui creazione non deriva da una concessione fatta dallo stato ma è insita nella natura stessa intesa come fatto naturale – e non più come astrazione, anch’essa, dell’ordinamento. In tale prospettiva i conquistadores si resero colpevoli di delitti contro l’umanità. Tale visione del mondo influenzò il pensiero di molti intellettuali olandesi durante la temporanea riunione del potere imperiale e della spagnola nelle mani di Carlo V: la naturalità dei diritti al di là della forza normativa venne, ad esempio, affermata con decisione da Ugo Grozio, considerato il “padre” del pensiero giusnaturalista.
Al fine di una migliore comprensione è necessaria una prima analisi dei ccdd “8 caratteri” individuati dagli autori del manuale:
-       Filologiaà nel senso già descritto di “attenzione per il testo”, che, tuttavia, fatica ad entrare nello studio del diritto. Tale contrasto metodologico è ben stigmatizzato dalle opere rientranti nel genere della cd “Disputa delle arti”: opere di critica di umanisti, letterati e medici contro i giuristi e viceversa. La differenza dell’approccio giuridico è ben visibile nel confronto con la cultura medica capace di conferire al medico una spiccata capacità di risoluzione del singolo caso concreto a prescindere e oltre la meccanica applicazione di regole generali uguali per tutti. In campo giuridico si manifestano le prima istanze di semplificazione.
-       Secolarizzazioneà intesa come “dissacrazione della immutabilità e perfezione del diritto di Giustiniano”. La critica del testo giustinianeo investe dapprima le inesattezze frutto del sistema di copiatura e della tradizione metodologica medievale e, successivamente, si spinge fino al contenuto sostanziale della compilazione stessa: il Digesto è, infatti, un’enorme “raccolta di frammenti “estirpati” delle proprie sedi naturali, e cioè le opere degli antichi giureconsulti della Roma classica. Ad esempio, Francois Hotman nella sua opera “Anti Tribonien” critica Triboniano su due diversi fronti: da un lato per aver composto il Digesto tagliando ed incollando pezzi di opere di giuristi differenti aveva di fatto “condannato a morte” le opere originali dei giuristi di epoca classica, dall’altro per l’architettura sistematica del Digesto e del Codex non seguiva un’organizzazione razionale della successione delle materie. Con Hotman si hanno, infatti, le prime istanze per una razionalizzazione delle materie.
-       Argumentaà per cui valgono le considerazioni svolte nella lezione precedente.

-       Problema di metodo dell’insegnamentoà tale “carattere” attiene alla tradizionale contrapposizione trai due nuovi approcci al diritto: quello di vecchio stampo universitario che prese il nome di Mos Italicus, e quello caratterizzato dallo spirito di critica filologica del testo di legge, conosciuto come Mos Gallicus.
Il “primo filone” di azione dei giuristi umanisti, insieme alla sistematica, fu, infatti, quella della critica filologica delle fonti.  Lo studio filologico e, per così dire, “antiquario” comincia ad introdurre nello studio del diritto la visione storica degli istituti e dei testi, solo grazie al distacco acquisito per il tramite della consapevolezza storica, e al distacco dal testo che ne deriva è possibile nutrirsi del testo stesso, studiandone i principi costruttivi per, tuttavia, creare da questi un novum, diverso e attuale, più attinente alla realtà concreta. Tale approccio, figlio della nuova mentalità umanista è uno degli effetti della modifica del corso di studi preuniversitari, della formazione nelle scuole e del modello educativo in genere. Nel corso del secolo si assiste, infatti, alla creazione di scuole umanistiche improntate allo studio del latino e del greco per la costruzione di un bagaglio di conoscenze classiche da mettere a servizio delle esigenze della società attuale. È proprio lo studio profondo delle lingue antiche che suscita nell’intellettuale quello spirito tipicamente filologico del dubbio che lo spinge a non fidarsi della traduzione data –  e molto spesso distorta- del testo. Tale modello venne ripreso anche dalla scuola gesuita istituita da S. Ignazio: il Collegio Romano.
 Uno dei più grandi esponenti della filologia giuridica del cinquecento fu Andrea Alciato, giurista italiano trasferitosi in Francia a seguito delle critiche mossegli dai suoi colleghi dell’università italiana. Egli ricevette una formazione umanistica tale da renderlo un grande conoscitore delle lingue greca e latina. Effettuò annotazioni critiche al Corpus, soprattutto al Digesto ed ai Tres Libri, data la sua passione per le istituzioni antiche. Si occupò di ricostruire il testo originale del Digesto reinserendovi, grazie all’ausilio dei manoscritti antichi, le parti in greco che i copisti medievali avevano eliminato. Il nuovo modo di approcciarsi ai testi di cui Alciato è espressione è alla base del rinnovamento del diritto moderno; si cominciò a comprendere la profondità storica delle fonti, soprattutto romane, e la loro differenza con il diritto attuale.
 Il suo insegnamento si diffuse soprattutto in Francia. Alcuni suoi seguaci si occuparono, per primi, di storia del diritto oltre che di filologia. Tra questi ricordiamo Jacques Cujas (1522-1590) o Cuiacio. Egli cercò di ricostruire la dialettica storica delle fonti romane, dando rilevanza a fonti diverse dal Corpus, come per esempio il Codice Teodosiano.

Francois Connanà grazie all’atteggiamento di critica distaccata e di perenne dubbio costruttivo sopra descritto analizzò l’uso di una parola greca utilizzata nello studio del contratto: synallagma, tradizionalmente identificato, in via del tutto erronea con la parola “accordo”, giacché, si diceva, il il contratto trae la propria forza vincolante da esso. Connan, studiando sulle fonti greche aristoteliche identificò, invece, correttamente la parola come “proporzione”: il contratto non è tale perché vi è un incontro di volontà ma perché la volontà ricade su una proporzione dei vantaggi che le parti ricevono dal contratto

-       Esigenza del sistema:Jus in artem redigere”. L’abbandono dell’accettazione acritica della struttura compilativa romana diede adito all’idea di poter progettare un sistema razionale di descrizione degli istituti giuridici dal quale si incominciò a dissociare la descrizione del processo, considerato il cd “momento patologico” del rapporto giuridico sostanziale. Il modello ritenuto più affidabile e razionale, su cui improntare la nuova ricostruzione del sistema fu Gaio, giurista di età classica. La sistematica si afferma, così, come modo ideale di apprendimento del diritto: è necessario che il giurista abbia una “visione d’insieme dell’ordinamento giuridico”; egli deve avere conoscenza di tutte le branche del diritto anche di quelle da cui non potrà trarre alcuna utilità. Questa disciplina mentale, prima che didattica, diventò ben presto un elemento tipico della sistematica tedesca.
Tra i “campioni della sistematica giuridica” è sicuramente da ricordare Ugo Donello Huges Doneau (1527-1591) che, abbandonando il modello di conoscenza “per avvicinamenti mediante contrasti” tipico della dialettica e scolastica medievali, adottò un metodo di descrizione dei concetti analitico ed armonico, fondato sulla descrizione dei concetti generali e poi particolari..
Nella corrente dell’Umanesimo giuridico si distinguono, tradizionalmente, due generazioni: la prima à corrispondente alla prima metà del 500: Alciato Budeo, Zasio
La seconda à  il cui principale esponente è Donello.
Merita una menzione a sè anche Jean Bodin giurista umanista che scrisse opere di diritto pubblico come la “Republique”, non tralasciando opere si sistematica sulla scia dei grandi commentari di Doneau.
-       Compendia e Tractatus: sono opere monografiche dedicate ad un solo tema. Sebbene negli anni in esame si assista ad un incremento di tale letteratura, tale elemento non rappresenta una vera e propria innovazione dell’umanesimo, essendo piuttosto legato alle ricordate esigenze di semplificazione.
-       Mito della brevitas e del ritorno alle fontià anche tale elemento è legato alle istanze semplificatorie e di controllo delle fonti nate dalla grande confusione e prolificazione dei testi che si ebbe con l’invenzione della stampa che di fatto impedivano la selezione degli argomenti. Ulteriore elemento di complicanza fu il nuovo andamento casistico della letteratura giuridica nato con la nascita dei grandi tribunali cenrali. Tutto ciò portò alla formazione di di opere in ordine alfabetico che facilitavano l’approccio al testo mediante una semplificazione della ricerca: prolificarono così le enciclopedie, e i dictionaria iuris. Tali strumenti di gestione della complessità crescente, tuttavia, vennero principalmente prodotti nell’ambito del Mos Italicus.
-       Centralità del testo e ruolo dell’interprete. Protagonista del meccanismo intellettuale di comprensione diviene il lettore che propone una lettura originale del testo.

L’Umanesimo giuridico, con le istanze su richiamate, apre la strada verso la codificazione: comincia a farsi strada l’idea che la sistemazione del diritto debba avvenire non più attraverso gli sforzi dottrinali ma dal potere centrale stesso. In quanto assoluto è lo Stato nazionale, detentore del potere legislativo, a dover provvedere alla progettazione di un sistema razionale di istituti giuridici.
In fondo, questo modo di guardare alla scuola culta francese rispecchia le due visioni del diritto che si affermarono nell’Ottocento, il secolo in cui nacque la storia del diritto: da una parte c’era il modello francese, di stampo illuminista tendente alla codificazione: ricorrendo allo strumento codicistico si tentò di semplificare, razionalizzare e riadattare vecchi istituti giuridici per poi imporli alla collettività promulgando il codice mediante la legge; gli si opponeva il modello tedesco, di segno opposto, che postula un ampliamento della formazione storica del giurista in grado di sostituire la codificazione, usando le fonti del diritto civile romano. Questo dualismo ottocentesco si “specchiava”, per così dire, nella ricostruzione del Cinquecento francese, che puntava da una parte alla razionalizzazione e alla nazionalizzazione del sistema, dall’altra alla profonda conoscenza storica del diritto romano.
A cura di Chiara Casuccio


martedì 28 novembre 2017

Correzione delle risposte alla terza domanda


MATR.
VOTO
255849
26
414573
25
416434
20
424690
30

0425505


20
426432
24
437870
28
438065
20
438067
27
446326
26
446354
24
447111
Insuff
0447125
26
450098
23
453606
25
457768
27
458266
19
458317
25
458371
26
459045
22
459094
26
459739
Insufff
0469557
27
470158
21
0470645
24
470679
25
470698
24
0472935
26
475266
25
475525
27

0483690


24
483771
23
483979
25
484281
28
484603
Insuff
484665
24
485724
24
490869
25
0491161
25
491186
24
497382
21
497402
18
497458
22
497464
26
497539
25
497551
27
0497607
26
0498232
26
498524
27
0498584
23
498628
20
498929
Troppo lungo
0498948
26
499009
26
499039
28
499674
24
509480
23
509959
20
509982
28
0509987
Insuff
509995
30
510019
27
510034
24
510054
30
510058
24
510073
25
0510085
28
510106
23
510115
23
0510134
26
510152
21
510162
24
0510185
27
0510193
22
510223
25
510237
26
510250
24
510259
20
510271
23
0510274
25
0510284
18
0510286
24
510296
26

0510297


23
510325
21
0510328
25
510334
23
510335
29
510346
25
510347
26
510349
25
510350
23
510363
26
510390
23
0510403
24
0510491
28
510503
26
510562
24
510575
24
510607
25
510636
24
510648
20
510689
26
510704
28
510752
23
0510756
27
510772
26
510826
24
510846
25
510854
27
510858
Induff
510859
26
510866
23
510867
20
510910
22
510961
23
511001
18
511030
26
511034
25
511042
27
511047
23
511066
22
511077
27
0511082
20
511105
30
511107
18
511124
24
511126
23
0511158
22
511171
26
0511175
30
511201

21
511230
28
0511240
23
511273
24
511274
Troppo lungo
511284
Insuff
511309
18
511313
21
511350
27
511372
24
0511384
23
511414
18
511425
19
0511438
24
511451
25
511520
24
0511526
22
511560
22
0511573
28
511574
30
511595
22
511613
27
0511671
19
0511718
23
511732
28
511762 

Insuff
0511813
26
511925
25
511926
20
511980
26
512292
Insuff
513800
23
514745
25
517665
30
526218
23
0527109
24
1758273
26