giovedì 6 ottobre 2016

Prima domanda: il dualismo tra Chiesa e Impero

Cari studenti,
Ecco la prima domanda. Dovete inviare la risposta entro le 14,30 (meglio uno o due minuti prima) all'indirizzo storiadiritto.conte@uniroma3.it. Ricordate di indicare nome, cognome e numero di matricola nella mail di risposta.

Il dualismo fra potere spirituale e potere temporale, che divenne poi un elemento fondamentale della storia istituzionale europea, si precisa negli ultimi due secoli dell'Impero romano (dal IV al V d.C.). Descrivete le tappe fondamentali del processo che conduce alla enunciazione della distinzione delle due sfere da parte di papa Gelasio.

Lezione 5/10/2016

La compresenza di due poteri, sacerdotale e laico, comincia a definire i propri caratteri già alla fine del IV secolo (v. episodio di S. Ambrogio e Teodosio I). Le sue peculiarità verranno poi esplicitamente enunciate circa un secolo più tardi nel famoso principio gelasiano (papa Gelasio, 492-496 d.C.).
Durante questi secoli si assiste, in entrambe le esperienze normative, ad una tendenza alla stabilizzazione della norma.
Anche la Chiesa ha, infatti, cominciato a “giuridicizzarsi” creando delle proprie regole. Tali regole, talvoltarimangono di carattere carismatico ma altre volte diventano vere e proprie norme giuridiche. I precetti di questa normatività spirituale possono derivare da:
Norme emanate dai concili (canoni) poi racchiuse in compilazioni;
Uso normativo delle narrazioni (canonizzazione delle sacre scritture):
Regole monastiche che impongono al monaco uno stile di vita, assoggettandolo all’obbedienza.
La tendenza alla canonizzazione dei testi sacri trova poi il proprio corrispettivo laico nelle promulgazioni dei codici. La caratteristica principale di questa attività è l’organizzazione delle norme secondo un metodo sistematico, ordinandole non più cronologicamente ma per materia.
Le esigenze di sistemazione si fanno talmente pressanti che nel 429 è lo stesso imperatore, Teodosio, a commissionare all’ufficio legislativo imperiale la creazione di un Codex, poi promulgato nel 438 ed entrato in vigore l’anno successivo. In esso vennero raccolte tutte le costituzioni imperiali considerate ancora vigenti ed essenziali; inoltre, si mantenne, se pur in forma differente, il fondamentale dualismo di leges e iura che aveva caratterizzato il diritto romano classico. Assieme alle leges, infatti, il Codexteodosiano raccoglieva anche i rescripta, le risposte ai quesiti, nascenti dalla casistica concreta, che i magistrati ponevano direttamente all’imperatore.
Il codice di Teodosio rappresenta, inoltre, un importantissimo mezzo di trasfusione dell’ordinamento romano nell’ordinamento medievale sopravvivendo, in Europa occidentale, in modo molto più continuativo rispetto al Corpus giustinianeo.

La storiografia classica fa coincidere l’avvento del medioevo con la deposizione di Romolo Augustolo del 476 ad opera di Odoacre. Non è mancato, però, chi ha visto già nel sacco di Roma da parte dei Visigoti del 410 l’inizio del declino del mondo antico. 
Il regno dei Visigoti viene preso come il prototipo dei regni romano-barbarici. Popolo di origine germanica, i Visigoti avevano combattuto sotto le insegne imperiali, come esercito mercenario. Durante questa prima fase, ebbero modo di avvicinarsi alla cultura e alle tradizioni (compresa quella giuridica) romane, lasciandosene influenzare. Per tale ragione, quando poi venne instaurato il loro regno (nell’attuale penisola iberica) mantennero in vita molti elementi dell’esperienza romana, contaminandoli con altri di tradizione germanica e militare. È, pertanto, da criticare quella narrazione, tipica della storia del diritto delle precedenti generazioni, che tende ad individuare, senza il supporto di alcuna fonte, un “diritto germanico” compiuto e coordinato quale elemento di contrasto al diritto romano. 

mercoledì 5 ottobre 2016

Lezione 4/10/2016

Con l’evoluzione del sistema costituzionale romano improntato all’accentramento dei poteri, gli interventi legislativi di Diocleziano e Costantino portarono ad un allontanamento da alcuni principi della Roma classica -molti dei quali (ma non tutti) furono dettati dall’apertura di Costantino alla religione cristiana:
-Colonato: nato dal bisogno di garantire la costanza del reddito derivante dall’agricoltura crea il legame del contadino alla propria terra, limitandone di fatto la libertà. Si dà così origine ad uno status intermedio, diverso dai “liberi” e dagli “schiavi” e sconosciuto al diritto romano classico. Questo allontanamento dai canoni classici non ha, tuttavia, motivazioni di carattere religioso.
-L’ente ecclesiastico diviene titolare di diritti: con l’Editto di Milano viene disposta la restituzione dei beni che sotto Diocleziano erano stati oggetto di confisca non alle singole persone ma alle “corporationes”, che diventano così soggetti di diritto. Le varie ecclesiae diventano, mano a mano, nuclei svolgenti una funzione economico sociale parallela alle istituzioni laiche. Il conferimento alle chiese di beni ereditari, inoltre, non richiede particolari formalitàperciò gli eredi non possono impugnare questo tipo di testamenti per motivi formali. Tutto ciò determina un ampio processo di spostamento della ricchezza dalle famiglie agli enti ecclesiastici.
-Episcopalis audientia: diviene una forma di risoluzione delle controversie extragiuridica ma riconosciuta dall’impero. Non segue le regole procedurali e sostanziali del diritto statale, ma quelle del potere carismatico che rappresenta la particolare attitudine al governo delle comunità conferita direttamente da Dio.Diversamente dall’arbitrato classico, questa è una forma di arbitrato obbligatorio che si attiva non appena una delle due parti in causa decide di adire l’autorità ecclesiastica invece che quella statale. Le sentenze sono, inoltre, inappellabili.

La mancata considerazione, da parte di Diocleziano, dell’elemento religioso nel suo ambizioso progetto di accentramento di poteri ne fu una delle cause di fallimento. La religione monoteista cristiana ebbe, viceversa, per Costantino un’importantissima funzione nel suo progetto monocratico e la teologia divenne il fondamento del sistema costituzionale imperiale. 
Gli esiti del concilio di Nicea, promosso da Costantino stesso, furono tuttavia parzialmente differenti: riconoscendo a Cristo natura divina, la teologia cattolica produsse un dualismo divino (poi integrato dallo Spirito Santo) che forniva un modello anche al sistema del potere nell’Impero. Sul piano costituzionale si profila così un dualismo tra potere laico e potere sacerdotale, che costituirà poi nei secoli un’altra fondamentale caratteristica dell’Europa occidentale.

martedì 4 ottobre 2016

Lezione 03/10/2016

Perché si studia la storia del diritto?
La “storia del diritto” come disciplina nasce in Germania agli inizi del XIX secolo quando si comincia a sviluppare, in contrapposizione alla concezione illuminista della “razionalità del diritto” trasposta nei codici, l’idea che solo attraverso la storia del diritto si può comprendere il diritto attuale e, più precisamente, quello nazionale (Scuola Storica, Savigny).
La nuova metodologia si incentra su due punti principali:
-la concezione profondamente nazionalistica della storia (è la storia ed in particolare quella del diritto che crea l’identità nazionale);
- la concezione sistematica del diritto organizzato in concetti astratti che prendono il nome di “istituti giuridici”. Questi istituti sono i protagonisti della storia del diritto.

Quali sono gli strumenti che la storia del diritto utilizza?
La narrazione storica, a differenza di altre narrazioni, deve offrire una ricostruzione di fatti realmente accaduti. Per fare ciò si serve dei particolari strumenti delle fonti storiche. Ogni fonte storica può, tuttavia, costantemente essere soggetta a critica e verifica.

Il declino (o l’evoluzione) del mondo antico che si modifica gradualmente fino ai rinnovamenti del quattrocento e, prima ancora, di epoca medievale:
- Caratterizza, rispetto alle altre, la cultura e la storia dell’Europa occidentale;
-  Vede nel diritto romano lo strumento di “costruzione del nuovo attraverso il richiamo all’antico”.

Evoluzione costituzionale del sistema romano
Diocleziano e Costantino rivoluzionano, con politiche legislative differenti, l’idea di stato.
Da “res publica”, lo Stato diviene sinonimo di potere dispotico ed accentrato.
La maestà di potere sconfinato si estrinseca in: titolarità di tutta la giurisdizione, detenzione del più ampio potere legislativo, facoltà di deviazione dalle normali procedure (v. procedura penale per lesa maestà).

Punti principali della politica accentratrice di Diocleziano
1) Tetrarchia: l’impero dovrebbe diventare un’istituzione astratta capace di rimanere sempre in vita rinnovandosi da sola;
2) Nuovo sistema fiscale: improntato all’efficienza, incarna la visione piramidale dell’impero (iuga e capita);
3) Persecuzioni dei cristiani: difesa della tradizione e necessità di confiscare i beni delle comunità cristiane.
Esito fallimentare di tutte e tre le politiche dioclezianee.