giovedì 6 ottobre 2016

Lezione 5/10/2016

La compresenza di due poteri, sacerdotale e laico, comincia a definire i propri caratteri già alla fine del IV secolo (v. episodio di S. Ambrogio e Teodosio I). Le sue peculiarità verranno poi esplicitamente enunciate circa un secolo più tardi nel famoso principio gelasiano (papa Gelasio, 492-496 d.C.).
Durante questi secoli si assiste, in entrambe le esperienze normative, ad una tendenza alla stabilizzazione della norma.
Anche la Chiesa ha, infatti, cominciato a “giuridicizzarsi” creando delle proprie regole. Tali regole, talvoltarimangono di carattere carismatico ma altre volte diventano vere e proprie norme giuridiche. I precetti di questa normatività spirituale possono derivare da:
Norme emanate dai concili (canoni) poi racchiuse in compilazioni;
Uso normativo delle narrazioni (canonizzazione delle sacre scritture):
Regole monastiche che impongono al monaco uno stile di vita, assoggettandolo all’obbedienza.
La tendenza alla canonizzazione dei testi sacri trova poi il proprio corrispettivo laico nelle promulgazioni dei codici. La caratteristica principale di questa attività è l’organizzazione delle norme secondo un metodo sistematico, ordinandole non più cronologicamente ma per materia.
Le esigenze di sistemazione si fanno talmente pressanti che nel 429 è lo stesso imperatore, Teodosio, a commissionare all’ufficio legislativo imperiale la creazione di un Codex, poi promulgato nel 438 ed entrato in vigore l’anno successivo. In esso vennero raccolte tutte le costituzioni imperiali considerate ancora vigenti ed essenziali; inoltre, si mantenne, se pur in forma differente, il fondamentale dualismo di leges e iura che aveva caratterizzato il diritto romano classico. Assieme alle leges, infatti, il Codexteodosiano raccoglieva anche i rescripta, le risposte ai quesiti, nascenti dalla casistica concreta, che i magistrati ponevano direttamente all’imperatore.
Il codice di Teodosio rappresenta, inoltre, un importantissimo mezzo di trasfusione dell’ordinamento romano nell’ordinamento medievale sopravvivendo, in Europa occidentale, in modo molto più continuativo rispetto al Corpus giustinianeo.

La storiografia classica fa coincidere l’avvento del medioevo con la deposizione di Romolo Augustolo del 476 ad opera di Odoacre. Non è mancato, però, chi ha visto già nel sacco di Roma da parte dei Visigoti del 410 l’inizio del declino del mondo antico. 
Il regno dei Visigoti viene preso come il prototipo dei regni romano-barbarici. Popolo di origine germanica, i Visigoti avevano combattuto sotto le insegne imperiali, come esercito mercenario. Durante questa prima fase, ebbero modo di avvicinarsi alla cultura e alle tradizioni (compresa quella giuridica) romane, lasciandosene influenzare. Per tale ragione, quando poi venne instaurato il loro regno (nell’attuale penisola iberica) mantennero in vita molti elementi dell’esperienza romana, contaminandoli con altri di tradizione germanica e militare. È, pertanto, da criticare quella narrazione, tipica della storia del diritto delle precedenti generazioni, che tende ad individuare, senza il supporto di alcuna fonte, un “diritto germanico” compiuto e coordinato quale elemento di contrasto al diritto romano. 

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