martedì 15 novembre 2016

Lezione del 14 novembre

Come abbiamo avuto modo di accennare, la nuova scuola di diritto sorta a Bologna inaugurò un nuovo metodo fondato sul ragionamento dialettico. Le prime glosse (di qui il nome “scuola dei glossatori”), infatti, non erano tanto spiegazioni, quanto collegamenti tra norme atti ad innescare questo procedimento dialettico di confronto fra norme concordanti e discordanti. Molta parte della storiografia manca di considerare l’altra grande – e preliminare – novità introdotta dalla scuola di Bologna: la produzione in serie dei testi del Corpus Juris Civilis, riportati a completezza.
La conoscenza analitica del Corpus nella sua versione originale, infatti, fu il punto di partenza di questa nuova metodologia di studio che aveva l’intento di costruire, mediante la messa a confronto delle norme, dei concetti giuridici generali universalmente validi.
Il risultato dello sforzo irneriano di ricostruzione dell’antico volto dell’opera di Giustiniano fu l’edizione e la diffusione di un’unica versione del Corpus, la cosiddetta Vulgata, la quale veniva copiata dagli scribi sempre uguale. Essa si compone di cinque volumi: Digestum vetus (libri 1-24)novum (libri 38-50) ed infortiatum (libri 25-37), Codex (con esclusione degli ultimi tre libri)ed il Volumen composto dalle Istituzioni, gli ultimi Tres Libri del Codice e le Novellae.
L’attenzione all’autenticità e, soprattutto, alla completezza e all’autosufficienza del testo portò Irnerio ad affermare la falsità dell’Authenticum – la traduzione latina delle Novellae greche che, seppur non completa, era di gran lunga più fedele al testo antico rispetto alle sue versioni epitomate. Ciò avvenne sulla base di due ordini di ragioni:
1)  La diversità dello stile dell’Authenticum rispetto alle norme emanate da Giustiniano ma inserite nel Codex. Tale diversità è in realtà giustificata da ragioni di economicità che portarono Triboniano a ridurre all’essenziale le norme da inserire nel codice.
2)  La presenza in esso di fattispecie già regolate dal Codice, diversamente da quanto asserito da Giustiniano nel proemio del Codice stesso. Questa seconda motivazione ci è utile a comprendere la logica della nuova scienza giuridica. In effetti tale contraddizione, espressione dell’estensione dell’autorità del legislatore, poneva un problema di ordine sistematico ad un sapere, quello scolastico, che riponeva estrema fiducia nella completezza e perfezione della legislazione, in altre parole nella stabilità e certezza dell’ordinamento.
Attorno al testo così ricostruito si cominciarono a tenere le lecturae (dette anche lectiones, lezioni), cioè delle letture del testo con commenti e collegamenti. Questo metodo portò all’individuazione delle “sedes materiae”, cioè le norme intorno alle quali si coagulavano le citazioni di altri passaggi del Corpus che completavano, precisavano, distinguevano il contenuto del passo che si leggeva. Consentivano così di fissare concetti astratti nati dal coordinamento tra le varie norme, richiamate intorno a quella scelta come principale sede del discorso. 
In breve tempo la pratica di seguire le lezioni si formalizzò in statuti di vere e proprie corporazioni di studenti: le universitates, appunto.
Quello di Bologna, tuttavia, non fu un unicum nel panorama europeo del basso medioevo. Nel XII secolo, infatti, si assiste al sorgere di moltissimi centri di studi di ambiente extrabolognese, in particolare in varie zone della Francia e nell’Italia padana e centrale. Questa circostanza testimonia l’esigenza della società rinnovata e bisognosa di essere amministrata e governata da soggetti competenti di un nuovo ceto di tecnici del diritto. La mentalità delle cd “Scuole minori” era, tuttavia, diversa da quella bolognese. I loro studi furono studi incentrati su antologie di testi del diritto romano. Si individuavano le sedes materiae e attraverso il commento si arrivava a toccare tutti i punti salienti della legislazione giustinianea, ma senza pretesa di analiticità come invece era tipico della scuola bolognese. Nacquero per tale ragione i Trattati de actionibus: il problema della dialettica processuale si pose come fondamentale punto di partenza grazie al quale spiegare tutti i temi del diritto- v. teorie opposte sull’actio di Piacentino e Giovanni Bassiano.

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A cura di Chiara Casuccio

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Professore oggi molti studenti avranno difficoltà a venire a lezione a causa dello sciopero dei mezzi. Qualora non dovessimo venire, sarà un problema saltare questa lezione?

Anonimo ha detto...

Scusi professore ma fino a quando si terranno le lezioni prima dela pausa natalizia?