lunedì 9 ottobre 2017

Lezione del 9 ottobre 2017

Il progressivo consolidamento del potere ecclesiastico costituisce uno degli elementi più innovativi che caratterizzano il passaggio dal mondo antico a quello medioevale. Indiscusso protagonista di tale momento è, infatti, il cristianesimo che introduce nel mondo occidentale alcuni importanti cambiamenti. Per esempio a seguito del concilio di Nicea viene introdotto un nuovo concetto di cittadinanza. La cittadinanza secondo il modello romano era da intendersi come origo e dunque frutto di una caratteristica esteriore. La cittadinanza di matrice cristiana era, invece,  determinata da una serie di elementi interiori: la comune fede nelle rivelazione descritta nel credo. Viene, quindi, introdotto il concetto di identità e, di conseguenza, far parte della Chiesa diviene fondamentale anche per la convivenza laica. Dal momento che il concetto stesso di popolo cambia in maniera radicale ed il vescovo ha un forte potere di includere ed escludere dalla comunità.
Sul piano giuridico di primaria importanza è il fatto che il Papa inizi a divulgare alcune direttive attraverso le quali risolve delle controversie sottopostegli dai singoli vescovi chiamati a giudicare. Tale meccanismo di risoluzione casistica si realizzava tramite linvio delle Litterae decretales o Decreta (termine che deriva dalla legislazione imperiale) contenenti la risoluzione pratica della fattispecie in esame e i principi generali a suo fondamento. Come già accaduto in àmbito laico, tali lettere iniziano ad essere conservate e successivamente raccolte assieme ad altre tipologie di testi normativi come i canoni (deliberazioni dei Concili). Queste prime compilazioni sono fondamentali per la diffusione della normativa vigente e dunque già nel IV e poi ancor di più nel V secolo si assiste alla nascita dei primi codici (nel senso di raccolte di diritto della Chiesa). Levoluzione dei rapporti tra diritto laico ed ecclesiastico ha inizio con la nascita di queste raccolte normative le quali aggiungono elementi ulteriori al già complesso rapporto tra Chiesa ed Impero. A tal proposito importante è il principio gelasiano enunciato da papa Gelasio (492-496) che, in una delle lettere scritte allimperatore, afferma come il mondo sarebbe retto da due distinte dignità: una è lauctoritas (da intendersi come potere di creare) dei pontefici e laltra è la potestas  (un potere creato) dellimperatore. In tale dualismo traspare già una certa gradazione delle due dignità e si evince una visione teologica del potere e dellordinamento pubblico.
Un altro fondamentale punto di rottura con lantichità è rappresentato dalla nascita dei regni romano-barbarici frutto delle cc.dd. invasioni barbariche. I barbari appartenevano a popoli prevalentemente nomadi e guerrieri. I primi rapporti tra questi barbari e la cultura romana si verifica a seguito dellarruolamento dei barbari nellesercito romano in quanto milites foederati (da foedus che significa patto). La situazione di forte crisi dellimpero impediva, però, spesso allImpero di onorare i patti e questo comportava un certo malcontento tra le popolazioni barbare. Per tale ragione dopo aver a lungo militato sotto le bandiere romane alcuni di questi popoli iniziarono a rivolgersi contro lo stesso impero (v. 410 sacco di Roma) ed a fondare a loro volta, dei regni.
La convivenza di queste due culture ha prodotto risultati rilevanti anche sul piano giuridico in senso stretto. Dal punto di vista legislativo, infatti, i Regna sono caratterizzati dalla contemporanea vigenza di una doppia legislazione. Nel regno Visigoto erano, difatti, in vigore due apparati normativi: la Lex Romana Wisigothorum (LRW) e la Lex Wisigothorum (LW). La prima conteneva unantologia di leges (Codice Teodosiano, Novellae, Codice Gregoriano) e di iura (Istituzioni di Gaio, Pauli Sententiae, Responsa di Papiniano), mentre la LW conteneva una serie di disposizioni promulgate dai sovrani visigoti finalizzate, principalmente, alla risoluzione di controversie riguardanti soggetti di diverse etnie.
La storiografia giuridica per dare una spiegazione a questa doppia legislazione ha fatto ricorso al principio di personalità del diritto secondo cui lappartenenza etnica determinerebbe la scelta del diritto da applicare. Pertanto nel caso in cui le parti fossero appartenute ad etnie differenti (visigota e romana in questo caso) si sarebbe applicato il diritto della parte debole del negozio.
Questa interpretazione è figlia dellideologia ottocentesca la quale esaltava le antiche consuetudini germaniche contenute, secondo tale lettura, nella LW come testimonianza di un diritto germanico comune, contrapposto a quello romano.

Tale lettura è, però, smentita se si tiene conto del contenuto delle due fonti dal momento che la LW non contiene le antiche consuetudini dei popoli germanici ma al contrario contiene norme speciali mentre la LRW norme aventi di carattere di principi generali essenziali per la regolazione delle fattispecie non regolate. Per tale ragione il rapporto tra le due legislazioni non non può che essere di genere-a-specie e, dunque, il quadro normativo  di riferimento resta quello romano.
A cura di Marta Cerrito

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