sabato 12 gennaio 2008

Teoria del sinallagma di F. Connan

Aggiungiamo qualcosa a quanto detto sulla teoria del sinallagma di F. Connan (1508-1551). L’interpretazione del giurista francese costituisce un esempio del metodo seguito dalla Scuola dei culti, in particolare di quello rispondente all’indirizzo “sistematico”. I culti fanno ricorso alle fonti antiche, giuridiche e non giuridiche, con l’intento di incidere direttamente sull’interpretazione e dunque sull’applicazione delle fonti del diritto. Vediamo allora la portata innovativa dell’analisi di F. Connan della struttura giuridica del contratto.
Se dite che secondo il giurista francese la causa del contratto, la fonte della sua natura di obbligazione vincolante, risiede nel sinallagma, che egli reinterpreta etimologicamente come “scambio”, allora dovete aggiungere quanto ne consegue: cioè che è lo scambio a determinare l’obbligatorietà, il vincolo, non già la forma né la tradizione della cosa né le formule tipiche dello ius civile e neppure il consenso. Quest’ultimo, infatti, non può conferire forza obbligatoria ai “patti nudi”, cioè alle manifestazioni di volontà allo stato puro, che non sono “vestite” da forme o da cause tipiche e non tipiche, secondo quanto afferma Ulpiano in D.2.14.7.4 (“nuda pactio obligationem non parit”).
Per il principio di equità, che vede la giustizia come una proporzione (sulla scorta di Aristotele), è necessario che si mantenga un equilibrio delle rispettive prestazioni ed è questo a giustificare la trasformazione del patto in contratto, non già il fatto che l’ordinamento abbia previsto la singola figura negoziale. Cortese sintetizza efficacemente il concetto considerando come con l’analisi di F. Connan non valga più l’idea che sia il “nomen” tipico ad agire da “vestimentum pactorum”.
Tornando al metodo cosiddetto sistematico seguito da Connan, si vede allora come l’approccio filologico nella ricerca dell’etimologia e la cultura classica che si estende alle fonti non giuridiche conduca il giurista a conclusioni di indubbia portata teorica e pratica. E’ giusto poi ricordare, come avete fatto, che con il giusnaturalismo e più tardi il codice napoleonico si sia affermato piuttosto il principio che l’obbligazione nasce dal consenso delle parti.

1 commento:

Anonimo ha detto...

potrei gentilmente chiedere di riassumermi i punti da affrontare nel caso in cui in sede di esame fosse fatta una domanda del tipo:
cosa si intende per diritto comune??
grazie mille