lunedì 30 marzo 2009

V Seminario: lunedì 6 aprile

Cari Studenti,

nel corso del prossimo incontro discuteremo del diritto bizantino (cap. VIII), degli aspetti della prassi (cap. IX), dell'XI secolo (cap. X) e delle scuole preirneriane (cap. I della II parte del manuale).

Buon lavoro

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Buongiorno Dott.ssa Di Paolo
Sono Livia De Meo. Questa mattina ho completato lo studio del X capitolo da Lei assegnatoci per il seminario. Ho compreso che l’impero bizantino fu prolifero di complessi normativi a partire dall’ECLOGA di Leone III L’Isaurico che viene gabellato come un compendio delle ISTITUZIONI, del DIGESTO, del CODICE e delle NOVELLE di Giustiniano ma in realtà è una raccolta di consuetudini bizantine. In tale complesso normativo la fa da padrone il diritto penale, ma una parte molto ampia è dedicata al diritto privato in particolare facendo riferimento al matrimonio e alle successioni con istituti ripresi direttamente da Giustiniano. Il secondo complesso normativo è l’ANACHATARSIS TON PALAION NOMON (PURIFICAZIONE DELLE LEGGI ANTICHE) voluto da Basilio I. egli aveva come obiettivo quello di compiere una grandiosa raccolta di materiale giustinianeo. Ricorreva alle Istituzione ma non al loro testo originale. Tale opera imponente non fu mai compiuta ma videro la luce solo due sillogi: il PROCHEIROS NOMOS (LEGGE MANUALE) e l’EPANAGOGHE TON NOMON (RIPETIZIONE DELLE LEGGI). Solo con l’opera di Leone IV, i BASILICI, il ritorno a Giustiniano compie un passo in avanti: attinge dal DIGESTO, dal CODICE, dalle NOVELLE e meno dalle ISTITUZIONI, preferendo versioni greche e a commenti. Ciò che balza agli occhi del Cortese è che tale complesso normativo non fu composto per abrogare gli altri due, ma fu posto accanto ad essi per integrarli in caso di lacune. Tale fenomeno si era già riscontrato riguardo alle leggi dei popoli barbarici. I Basilici furono importanti anche da un altro punto di vista perché diedero vita alla prima produzione di SCHOLIA ossia di commenti, si è pensato quindi che fossero gli antenati delle glosse. La parte del capitolo che non mi è chiara riguarda la sopravvivenza delle vecchie consuetudini facendo riferimento in particolar modo alla PROTIMESI.
La ringrazio per la gentile attenzione.
Cordiali saluti
Livia De Meo

Anonimo ha detto...

Buongiorno Dott.ssa Di Paolo
Sono Livia De Meo. Ho analizzato anche il IX capitolo. Ho compreso che nel medioevo il problema dell’atto giuridico e del negozio riguardava la FIRMITAS che esso doveva conseguire. Firmitas intesa come inattaccabilità e irrevocabilità dell’atto che si realizzava nel momento in cui i contraenti arrestavano le loro volontà su un unico risultato. In questo momento gli antichi dicevano che l’obbligazione diventava firma. Ciò si poteva verificare con il compimento di alcune formalità: la STIPULATIO, la INSINUATIO nei pubblici registri per quanto riguardava le donazioni. Oltre però a rendere inattaccabile la volontà dei contraenti contenuta nel documento, bisognava rendere inattaccabile il documento stesso. Inattaccabilità che veniva sperimentata in giudizio, in cui il documento veniva difeso dai testimoni e dal notaio. La parte del capitolo che non mi è chiara riguarda la tesi del Brunner il quale dà al documento non solo un’efficacia probatoria ma anche costitutiva dell’obbligazione.
La ringrazio per l'attenzione
Livia De Meo

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

Salve Livia, innanzitutto bentornata!
Discutiamo tra breve delle questioni interessanti che ha posto.