giovedì 16 giugno 2011

Diritto del lavoro e Storia del diritto

Qualcuno ha fatto notare che A LUGLIO il secondo appello di storia del diritto medievale e moderno si sovrappone a quello di diritto del lavoro SOLO per l'appello orale, fissato al 19 luglio. Allora coloro che devono sostenere l'esame di diritto del lavoro sono ammessi a sostenere quello di storia del diritto il giorno 20 alle ore 11,00 (in aula 8) anzichè il giorno 19.

IMPORTANTE: potranno sostenere l'esame di storia del diritto il giorno 20 luglio soltanto coloro che sono iscritti all'esame di diritto del lavoro del giorno 19 e che provvedono a lasciare un commento a questo post indicando nome, cognome e numero di matricola.

23 commenti:

Anonimo ha detto...

Mi scusi Dott.ssa ma credo sia il terzo appello di storia del diritto medievale e moderno (scritto) a coincidere con quello di diritto del lavoro. Sono entrambi il 19 luglio! Sarebbe possibile trovare una soluzione in tal caso?
La ringrazio anticipatamente

Anonimo ha detto...

è l'orale(e non lo scritto)di storia del diritto che coincide con diritto del lavoro. già provveduto! il terzo appello per lo scritto è previsto per il 15 luglio, quindi nessun problema!

Anonimo ha detto...

IMPORTANTE: potranno sostenere l'esame di storia del diritto il giorno 20 giugno soltanto coloro che sono iscritti all'esame di diritto del lavoro del giorno 19 e che provvedono a lasciare un commento a questo post indicando nome, cognome e numero di matricola.

Scusi ma che vuol dire? Io ho già sostenuto diritto del lavoro, e volevo fare ora il 20 giugno storia scritto per fare il 22 orale, potendolo fare solo in questa data in cui è previsto e non a luglio!

Anonimo ha detto...

Il 19 giugno non è presente da nessuna parte come data e c'è sempre stata solo quella del 20 aperta a tutti fino a oggi!

Anonimo ha detto...

E riferito al terzo appello non al secondo!

Anonimo ha detto...

concordo con il collega sopra, il problema si pone con il terzo appello del 19 luglio.
Aspettiamo fiduciosi la risposta della Dott.ssa Di Paolo!

Anonimo ha detto...

Si ma anche aspettando la risposta della dottoressa sicuramente è riferito al terzo appello é riferito al 20 luglio c'è stato uno sbaglio nello scrivere giugno al posto di luglio anche perché il 19 giugno è Domenica!

Emanuele Conte ha detto...

Avete ragione, c'è stato un errore. Ho corretto il post, che ora mi sembra giusto. Scusate la confusione

claudia ha detto...

Claudia Civetti
Mat. 425667
La ringrazio sentitamente per la Sua disponibilità!

Anonimo ha detto...

Salve professore,
vorrei chiederle se la mia interpretazione circa un argomento trattato sia da Cortese sia da Padoa Schioppa è corretta.
Il problema riguarda la causa della storicizzazione delle leges giustinianee e lo sviluppo della scuola culta in Francia e non in Italia o in Germania. Ho notato che Padoa Schioppa è molto più “superficiale”, se posso permettermi, del Cortese nell’individuare questa causa. Egli dice che lo sviluppo del mos gallicus è dovuto alla presenza di un’autorità legislativa centrale in Francia, autorità che mancava in Italia. In pratica l’indirizzo critico della scuola culta portava a considerare il Corpus iuris civilis come un’opera dell’antichità, un monumento della cultura giuridica antica, quindi non un diritto valido in ogni tempo e in ogni luogo, ma un diritto ormai desueto che tale andava dichiarato; sulla base di questa considerazione alcuni giuristi (F.Hotman) auspicarono proprio l’intervento del sovrano per emanare leggi più adatte alle nuove esigenze della modernità in sostituzione di quelle romane. Una simile critica al diritto giustinianeo non poteva aversi in Italia o in Germania, perché in assenza di un sovrano forte non c’era alternativa al diritto romano comune. Quindi per Padoa Schioppa lo sviluppo di questa impostazione storicistica negli studi giuridici è dovuta a questioni “politiche”. Più semplicemente in Francia i giuristi sapevano che, pur dichiarando non più applicabile il diritto romano perché diritto antico, c’era un’autorità che poteva intervenire ed emanare un nuovo diritto, quindi non ebbero “paura” di considerare vecchio il diritto romano. Ho notato, invece, che Cortese va molto più a fondo, individuando la causa di questa differenza fra il metodo italiano e quello francese nella concezione che in Francia si aveva del diritto romano. Cortese dice che il diritto romano da sempre era visto come il diritto di un popolo invasore, quindi la Francia tendeva a considerare quelle regole o come frutto della ragione o del costume francese, non certo diritto imposto dall’Impero o dalle decretali. Cioè, sostanzialmente, tendevano a nascondere le origini romane di quel diritto che pur si applicava da secoli in Francia, lo consideravano un diritto consuetudinario laddove applicato e lo studiavano, quindi, come diritto “storico”, antico e non come diritto attuale (perché se era ancora attuale, lo era perché diritto consuetudinario, non perché imposto dall’Impero romano).
Non so se sono stato chiaro ma nota anche lei questa differenza fra i due autori oppure ho interpretato male i manuali?

Emanuele Conte ha detto...

Le osservazioni sulle differenze di impostazione dei due manuali sono interessanti e ben argomentate. Forse la posizione di Cortese è meno netta di quanto appaia nel commento dello studente. In Francia il diritto romano è oggetto di una lunghissima polemica, che inizia nel medioevo e non è ancora finita: ancora nel 2008 sono usciti articoli che sostengono che il diritto comune in Francia era consuetudinario e non romano. Ma nella formazione dei giuristi francesi c'è sempre stato moltissimo diritto romano, quindi anche le norme consuetudinarie e regie erano imbevute di principi che venivano dalla scolastica fatta su fonti romane. Questa tradizione pesa sulla scuola culta. Ma il punto fondamentale è per entrambi i libri la critica della forma e della sistematica del Corpus iuris, che si trova negli umanisti e nei giuristi culti, e suggerisce il superamento del modello giustinianeo. In effetti non è il "diritto romano" che si supera e si storicizza, ma la compilazione giustinianea.

Anonimo ha detto...

Salve professore,
vorrei porle una domanda. Pensavo di aver compreso la differenza fra persona ficta e persona repraesentata ma rileggendo il manuale di Cortese (ogni volta che lo rileggo scopro qualche nuovo particolare che prima non avevo notato!) ho trovato la confutazione della mia tesi! Pensavo che per persona ficta si intendesse la teoria della persona giuridica basata su una fictio iuris, mentre la teoria della persona repraesentata si basasse sulla effettiva esistenza di un ente collettivo (l'impero nella Lectura dell'Authenticum di Jacques de Revigny) titolare di diritti. Mentre, quindi, nel primo caso di tratterebbe di un semplice nomen iuris, nel secondo l'autore considererebbe effettivamente esistente la persona giuridica distinta dalla persona fisica. Rileggendo il manuale, però, ho trovato in una nota che l'espressione persona repraesentata si ricollega all'espressione medievale "personam alicuius repraesentare" che indicherebbe la maschera teatrale, quindi sostanzialmente anche in questo caso si tratterebbe di una finzione (coerentemente con uno dei significati della parola "persona" in latino).
Qual è quindi la differenza?

Emanuele Conte ha detto...

Le due costruzioni dottrinali provengono l'una (persona ficta) dal diritto canonico, l'altra (persona repraesentata) dal diritto civile. Nel mondo della scolastica, questo significa che prendono le mosse da diversi complessi normativi. Il corpus del diritto canonico è pieno di norme che regolano la soggettività di enti ecclesiastici, e la qualifica di "persona" è data a questi enti a partire da Innocenzo IV, che propose la finzione famosa. Che funziona, ma fino a un certo punto, perché questa persona è molto diversa da una vera, se non altro perché non muore mai e perché è difficile configurarne la responsabilità personale.
Jacques de Revigny invece parte dalle fonti giustinianee in materia di alternanza di imperatori che "rappresentano" l'Impero e in materia di "dominium mundi": l'Imperatore, dice Revigny, è dominus mundi "quia Imperator", cioè in quanto titolare di poteri imperiali, non in sé stesso. Perciò è una persona repraesentata, è un uomo che sul palco scenico del diritto pubblico recita il ruolo di Imperatore e si veste dei suoi diritti.
Per questo le due costruzioni sono piuttosto indipendenti. Che siano tutte e due finzioni è ovvio: la persona giuridica mica eiste veramente!

Anonimo ha detto...

Scusate vorrei sapere se è questo l'indirizzo mail della dottoressa Gialdroni stefaniagialdroni@gmail.com , l'ho preso dal sito di giurisprudenza..

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

No, è il seguente: gialdronis@gmail.com

Anonimo ha detto...

Roberto Lisi
Mat. 423531
professore io il 19 dovrei sostenere privato II e non lavoro, è la stessa cosa? Grazie della disponibilità

Anonimo ha detto...

La ringrazio!!!!!

Anonimo ha detto...

Salve professore,le volevo chiedere se oltre ai dati richiesti da rilasciare su questo post,coloro che sosteranno l'orale di storia il 20 Luglio,anzichè il 19,devono comunque prenotarsi sul portale alla data,quindi,del 19 Luglio.La ringrazio in anticipo per la cortese attenzione.

Anonimo ha detto...

Chiara Lombardi
matricola 423590
la ringrazio!!!!

Anonimo ha detto...

buon giorno professore, sono Edoardo Ceraselli matricola 424327.
Chiedo di poter fare l'esame orale il 20 luglio, dovendo sostenere, il 19, quello di diritto del lavoro.
Io mi sono iscritto sia a diritto del lavoro che a storia del diritto medioevale per l'appello del 19.
spero di aver fatto bene
la ringrazio dell'opportunità

Anonimo ha detto...

Gentile professore, anche io ho lo stesso problema del ragazzo precedente, volevo chiederle quindi se fosse la stessa cosa il dover sostenere privato 2.. La ringrazio!

Anonimo ha detto...

Federica Della Ventura MAT. 423593 la ringrazio professore

Anonimo ha detto...

Giula La Malfa,
MAT 425613.
La ringrazio