sabato 8 dicembre 2012

Domanda per esercitarsi

Provate a rispondere in modo sintetico e completo a questa domanda.

Come si può interpretare la politica religiosa di Costantino?

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Costantino, a differenza di Diocleziano, si rese conto che lo sviluppo del Cristianesimo poteva essere un elemento di unificazione per l'Impero; con lui è cominciata la storia dell'impero bizantino. Il primo passo di questa politica fu l'editto di Milano del 313 ( a seguito della battaglia di Massenzio a Ponte Milvio) che decretando di fatto la libertà di culto, trova grandi favori presso l'ambiente cristiano, che poco dopo vedrà riconsegnati dall'Imperatore tutti i beni consacrati in Africa e in Calabria. Con l' "Episcopalis Audentia" del 318 permetteva, qualora lo richiedessero le parti, di farsi giudicare da una giurisdizione affidata alla Chiesa la quale adottava però un metodo arbitrario; per assistere ad una prima forma giurisdizionale della Chiesa dobbiamo aspettare i tempi di Giustiniano. Altro importante istituto è la "manumissio in ecclesia" parallela alla romana "inter amicos" ma più efficace in quanto prevedeva l'affrancazione solenne del manomesso, che acquistava così la cittadinanza romana. Infine, concedendo alle chiese cristiane la capacità di ricevere eredità e legati, l'Imperatore permise loro di finanziarsi tramite le "donationes pro anima" (fatte al fine di salvare l'anima).
La figura di Costantino è però parecchio ambigua dal punto di vista religioso, per via di alcuni provvedimenti che al contrario dei già citati erano di stampo prevalentemente pagano. Risale al 321 l'istituzione del dies soli (il cui simbolo fu scolpito nelle monete fino al 325); d'altronde Costantino si era sempre fatto riconoscere "pontifex maximus", massima carica del mondo pagano.

Anonimo ha detto...

Gentile professore, so che probabilmente la domanda è alquanto fuori luogo, ma la pregherei di risolvere, se possibile, alcuni miei dubbi.
Pensavo di aver compreso a suo tempo il concetto della doppia legislazione dei visigoti, invece, anche alla luce dello studio effettuato in seguito, ho riscontrato alcune incertezze.

Dividerò il discorso in due commenti perchè ho superato i caratteri disponibili.

A quanto ho capito i tre elementi fondamentali sui quali si basa la volgarizzazione del diritto romano classico sono : 1) Volgarizzazione degli iura ; 2) Codificazione ; 3) Nascita di alcuni istituti indirizzati alla chiesa.
Ora, circa il punto 2, vorrei fare alcune precisazioni :

A) Una prima volgarizzazione del diritto romano classico per quel che concerne unicamente le leggi/ costituzioni imperiali, si ebbe dapprima con i codici gregoriano ed hermogeniano ed in seguito con il codice teodosiano del 429 d.C. , prima raccolta ufficiale delle costituzioni imperiali vigenti e alcuni iura volgarizzati (considerati però leggi in questo codice).

B)Un'ulteriore volgarizzazione si ebbe in seguito alle invasioni barbariche e riguardò sia il diritto ufficiale che il diritto cosiddetto volgare.
Per quanto riguarda i visigoti:

- Il diritto ufficiale è rappresentato dalla lex romana visig ed essa consiste in un'antologia di alcune costituzioni imperiali contenute nei codici gregoriano, ermogeniano e teodosiano, qualche altra costituzione emanata in seguito e alcuni iura. Alarico 2 in tal modo, riordinò e semplificò ulteriormente tutto l'ordinamento giuridico ufficiale, rispondendo ai desideri della chiesa e allo stesso tempo favorendo un'integrazione culturale tra i popoli romano e visigoto. Peculiarità del codice fu quella di non includere parafrasi dei testi, elemento inconsueto per le raccolte volgari.

- Per quanto riguarda invece il diritto definito volgare , esso consiste nella raccolta delle consuetudini romane nate dagli usi e facenti parte della prassi. Venne così redatta la lex visig., un codice che consisteva in una semplificazione ulteriore rispetto alla lex romana visig., della quale fu una specificazione. La seconda infatti ebbe portata generale ed fu posteriore alla lex visig.

Il motivo per il quale i visigoti usufruirono di una doppia legislazione risiede nel fatto che la romanità sui barbari esercitò sempre un grande fascino e il loro re volle civilizzare la popolazione barbara attraverso l'applicazione della lex visig, più semplice e specifica rispetto al diritto ufficiale. Tuttavia essa non rispondeva a tutte le esigenze esistenti all'interno della società e necessitava di una integrazione con il diritto romano ufficiale. Quest'ultimo era rappresentato dal codice teodosiano e Alarico 2 volle ordinare l'intero sistema, riorganizzandolo e redigendo la lex romana visig; essa rappresentò il nuovo diritto ufficiale con portata generale.
Ed è questo il motivo per il quale fu il principio della territorialità ad essere preso in considerazione nell'applicazione del diritto.
Si può concludere affermando che il diritto ufficiale era prevalentemente indirizzato ai romani e di riflesso ai visigoti e viceversa. Ciò non toglie che spesso i romani preferirono servirsi a prescindere del diritto volgare nato dalla consuetudine volgarizzata e di gran lunga più semplice.

[...Continua nel secondo commento sottostante]

Anonimo ha detto...

La mia domanda riguarda in particolare gli istituti volgarizzati di cui lei ha parlato a lezione, come ad esempio il patrocinium . Essi si svilupparono spesso contra o praeter legem ed erano figli della prassi. Dunque bisognerebbe ricondurli al diritto volgare del quale ho parlato sopra contrapponendolo al diritto ufficiale. Tuttavia mi sono chiesta : se il diritto volgare (del quale fa parte la lex visig. ) deriva, dal diritto romano (ufficiale) e ne è specificazione derivata dalla prassi e poi trasformata in legge nel codice visigoto, com'è possibile che istituti volgarizzati come il patrocinium si svilupparono contra legem? Mi sono risposta in questo modo : è vero che in un primo momento il diritto volgare e quindi la lex visig. non subì alcuna influenza germanica e derivò unicamente dal diritto romano ma è anche vero che con il passare del tempo (come il Cortese specifica) alcuni elementi barbarici iniziarono a penetrare in questo diritto in via consuetudinaria. Dunque nacque una specie di diritto parallelo rispetto sia a quello ufficiale sia rispetto a quello volgare del primo periodo, spesso in contrasto con essi. Ecco perchè, ad esempio, il patrocinium si sviluppò contra legem. A questo punto però mi chiedo se la lex visig fu aggiornata in tal senso oppure questi istituti contra legem costituirono un ramo distinto rispetto anche al diritto volgare della lex visig.



La ringrazio molto per la disponibilità e le sarei molto grata se mi spiegasse la questione. Cordiali saluti!

Anonimo ha detto...

professore mi scusi per il disturbo. studiando mi è venuto in mente che lei un giorno a lezione,riferendosi a non mi ricordo quale opera, disse che credendo di copiare le istitutiones,copiò parte del digesto. mi potrebbe gentilmente ricordare a quale opera si riferiva?la ringrazio anticipatamente.

Emanuele Conte ha detto...

Non era un'opera ma un manoscritto conservato in una biblioteca tedesca, che non può essere annoverato fra le prove di una circolazione altomedievale del Digesto.