venerdì 18 marzo 2016

Prospettive di studio delle pratiche amministrative

Cari Studenti,
(di Scienze Politiche)

nel corso dei nostri primi incontri abbiamo considerato le diverse prospettive adottate dagli studiosi per indagare le pratiche dell'amministrazione durante l'antico regime e le loro conseguenti proposte di una storia del diritto amministrativo.

Vi invito a riflettere insieme su questi diversi approcci condividendo le vostre opinioni, in forma di commento a questo post, che potete argomentare scientificamente nei modi indicati a lezione.

Buona discussione

38 commenti:

Unknown ha detto...

Gli studiosi che lei ha accennato nelle scorse lezioni hanno senza dubbio portato ad un livello superiore la pratica dello studio del diritto amministrativo. Non approfondire le radici del diritto amministrativo nel Medioevo avrebbe provocato incolmabili lacune ai fini della ricerca storica e giuridica.

Come ha fatto notare Ascheri (2013), il periodo medioevale della storia italiana ed europea ha fornito uno dei fondamenti più evidenti per il mondo come lo è oggi. In particolare, le formulazioni giuridiche del periodo tardo medioevale sono stati gli elementi più importanti e significativi della cultura europea. Proprio Ascheri fa notare quello che è stato detto la scorsa lezione sul cambiamento dell’“interpretatio” dopo la Rivoluzione francese.

Vorrei inoltre aprire una breve parentesi. I miei colleghi a lezione hanno fatto presente come sarebbe molto interessante trattare la materia allargando lo sguardo ad Oriente. La Cina ha avuto nel tardo periodo imperiale aspetti peculiari riguardo la figura del legale e della giustizia amministrativa (Chen, 2012). Approfondire questo caso aiuterebbe ad aprire la chiusura culturale che nel passato ha contraddistinto la Cina e che Fabio Mini, nel saggio su “L’arte della guerra” di Sun Tzu, descrive come “quell’Oriente […] inaccessibile all’Occidente per millenni grazie al diaframma opposto dalle montagne, dai deserti e dalle genti persiane”.

Anche il contesto islamico può essere interessante sotto la lente della Storia del diritto amministrativo, visti i rapporti, positivi e negativi, che l’Europa ha avuto con il Medio Oriente nel passato. Jordan (2006) confronta il pensiero amministrativo cristiano medievale e quello medievale islamico basandosi su due testi: “Policraticus” di Giovanni di Salisbury e “The Ordinances of Government” di Abu al-Hassan Al-Mawardi. La Jordan, citando Quentin Skinner, afferma come nella diversità dei passaggi sia necessario contestualizzare i vari testi con il mondo del tempo. Contemporaneamente devono essere individuati quei concetti attualissimi (come la divisione della burocrazia dalla democrazia rappresentativa rintracciati nei testi analizzati) che possono essere nuove strade di ricerca.

In conclusione, è stato fondamentale l’approccio di studio verso le radici medievali e credo, come giusta prosecuzione, siano da affrontare comparazioni di ricerca tra il diritto medievale europeo e i contesti orientali, che aprirebbero a nuove opportunità e ragionamenti ripercorrendo una “via del diritto” da Occidente ad Oriente e viceversa.


RIFERIMENTI

Ascheri, M., (2013). Le leggi del tardo medievale Italia (1000-1500): basi di un sistema giuridico europeo. Leiden, NLD: Brill, 2013. ProQuest ebrary. Web. 18 marzo 2016.

Chen, L., (2012). Legal Specialists and Judicial Administration in Late Imperial China, 1651-1911. Johns Hopkins University Press

Jordan, S. R., (2006). Situating Administrative Responsibility: a comparison of Medieval Christian and Medieval Islamic Administrative Thought. Public Administration, Vol. 84, No. 3, 2006 (563–581)



Anonimo ha detto...

Sono d’accordo con il mio collega riguardo l’importanza di affrontare il tema delle origini del diritto amministrativo focalizzandosi sul periodo medioevale; come ho potuto notare durante questa prima breve ricerca, questo approccio è infatti adottato da diversi studiosi che spiegano gli assetti amministrativi attuali ripercorrendo quegli sviluppi storici di carattere amministrativo che hanno avuto origine in tempi assai antichi, in particolare proprio nel medioevo.
L’intervento del collega ha, inoltre, suscitato in me alcune riflessioni, le quali mi hanno spinto ad indirizzare la ricerca sul tema del diritto comune. Ritengo, infatti, certamente interessante approfondire questi argomenti in riferimento al contesto orientale, ma forse sarebbe prima più importante comprendere a fondo la storia del diritto amministrativo in seno alla società occidentale. Per tali ragioni, ho scelto di analizzare un paper presente all’interno della collana online “I quaderni europei”, dal titolo “L’Europa del diritto e le sue fondazioni. Ius commune, droit commun, common law tra medioevo ed età moderna”- Maria Sole Testuzza, 2010. L’articolo mette a confronto tre esperienze giuridiche europee (ius commune, droit commun, common law) distinte tra loro, ma che, in un’ottica del tutto attuale, conducono a delle riflessioni importanti riguardo la realizzazione faticosa di nuove forme di regolazione sociale.
Se si tenta di guardare con occhio più critico tanto la nozione tipica di diritto comune (“come categoria logica e astratta concepita quale significativo prodotto di un ordinamento ormai maturo”) quanto l’uso tradizionale della dialettica ius commune-iura propria in chiave unitaria e sistematica, ci si accorge che risulterà assai problematico parlare di diritto comune, data la complessità, tra tardo medioevo e prima età moderna, di esperienze giuridiche multiformi ed in costante divenire.
Tuttavia, sebbene appartenenti a realtà culturali e politico-istituzionali differenti, ius commune, droit commun, common law condividono il carattere della superiorità sui diritti particolari.
In conclusione, seppure un’analisi della natura, del ruolo e del funzionamento di un diritto comune nei tre tipi di ordinamenti richiama un’idea di separatezza piuttosto che di integrazione, oggi queste esperienze rappresentano tre modi di concepire e di produrre un insieme unitario di norme attraverso una molteplicità di mezzi (legislativi, giurisprudenziali, scientifici); esse sono da considerare, dunque, come “un patrimonio di esperienze ricche di suggestioni che possono unire piuttosto che dividere…”.
Benedetta Barrazzo

Alessia De Donato ha detto...

Come affermato anche da Giampaolo Rossi nel sul libro “Principi di diritto ammnistrativo”, si è molto discusso in dottrina sulla nascita e le origini del diritto amministrativo. Alcuni studiosi hanno individuato i prodromi del diritto amministrativo già nel periodo romano, altri, come affrontato anche a lezione, fanno risalire le sue origini al diritto canonico, ricollegandosi al fatto che le poche funzioni ora attribuite agli enti locali, come la sanità, l’assistenza e l’istruzione, furono svolte dai conventi e dalle organizzazioni territoriali della Chiesa già nel XII secolo. Questo approccio trova fondamenta negli studi condotti da autori come Carlo Fantappiè, il quale realizza un percorso di ricostruzione delle fonti che hanno condotto a rintracciare i principi del diritto amministrativo nella chiesa cattolico-romana. Uno degli aspetti, a mio parere, più interessanti dei suoi studi è quello di aver individuato come la chiesa, a differenza di altri ordinamenti sacri omnicomprensivi, abbia concepito l’attività pastorale e quella disciplinare in maniera strumentale e, in base a ciò, li abbia resi flessibili e capaci di adattarsi il più possibile alle particolarità delle situazioni e dei fedeli.
Anche Edoardo Chiti si ricollega a questo approccio originario del diritto amministrativo, esortando la necessità per gli studiosi di partire dalle origini della Chiesa per spiegare e comprendere al meglio il diritto amministrativo, in quanto è indubbio che un amministrazione della Chiesa cattolica-romana esista e che sia oggi soggetta ad una regolazione e a dei meccanismi, anche propriamente giurisdizionali, che presentano gli elementi caratteristici del diritto amministrativo. Queste tesi possono essere irrobustite dallo studio di altri autori che si sono soffermati a riflettere su questa origine canonistica del diritto amministrativo, ricollegandosi a pratiche del diritto canonico antiche. In questo senso fondamentale risulta l’analisi fatta da Paolo Napoli sulla visita pastorale, un istituto di diritto canonico antico utilizzato come mezzo di controllo e sorveglianza per prevenire ogni “disfunzione”, sia in termini di dimensione spirituale che temporale.
Questo istituto si presentava come vero mezzo di ispezione del procedimento amministrativo, finalizzato al corretto funzionamento e coordinamento centro-periferia, obiettivo a mio parere reso necessario soprattutto dall’amplissimo decentramento globale che caratterizzava e caratterizza il diritto canonico, aspetto che, come analizzato anche dai miei colleghi in sede di lezione, altri modelli amministrativi non possiedono. Alla luce di questi, ma anche di numerosi altri studi, la mia riflessione si sofferma, e vorrebbe trovare spiegazioni, sul motivo per il quale, come esposto anche da Giampaolo Rossi, sull’amministrazione ecclesiastica la scienza del diritto amministrativo abbia abitualmente riservato poca considerazione, giungendo addirittura a mettere in dubbio l’esistenza di un diritto amministrativo che ne disciplini i meccanismi.
Alessia De Donato.

Fonti:
Carlo Fantappiè, La Santa Sede e il Mondo in prospettiva storicogiuridica.
Edoardo Chiti, L’amministrazione della chiesa cattolica romana.
A cura di Giovanni Giacobbe, Scritti in memoria di Vittorio Sgroi.
Paolo Napoli, Dalla visita pastorale al metodo aperto di coordinamento: forme di indirizzo e controllo delle amministrazioni.

lamminitrativo ha detto...

Il grande ruolo degli studiosi che hanno indagato sulle pratiche dell'amministazione durante l'antico regime hanno contribuito, come quanto detto durante le lezioni, a dare un forte impulso positivi al diritto amministrativo.
Ho trovato interessante concetrare un pò l'attenzione alle origini e le peculiarità dello IUS COMMUNE, sviluppato in Europa continentale dal X secolo, che ha avuto forti influenze dal diritto romano. Infatti, l'unificazione del Sacro Romano Impero, portò ad una realtà complessa di politiche, mantenendo in vita al suo interno una pluralità di ordinamenti, con una realtà particolare, considerandolo più come un fenomeno spirituale e culturale.
Con la fine dell'impero romano, fu la Chiesa ad assumere un ruolo fondamentale, difendendo la fede Cristiana e mantenedo in vita la cultura latina, riuscendo anche a mantenere idee e concetti giuridici che i romani avevono costruito.
La fomazione del nuovo impero, poggiandosi su un elemento spirituale di fondo, incorporando il carattere della sacralità. Questa nuova identità era caratterizzato come un'entità spirituale e universale in cui venivano meno le differenze di razza, lingua e civiltà.
Il concetto di universalità in questo periodo storico possiamo leggerlo soltanto con la cultura di quell'epoca, che stiamo prendendo in considrazione, infatti nel Medio Evo universalità non veniva intesa come unicità del diritto ma si assumeva un ruolo di difesa della Res Pubblica cristiana, ma anche una funzione etica, ponendosi al di sopra di ogni altra normativa. Tale diritto rifletteva un progetto intrinsecamente razionale, disciplinando la quotidianità della vita.
La costituzione del Sacro Romano Impero, portò la concezione etica - politica sulla base del diritto comune, cioè che il diritto fosse comune a tutti i popoli dell'impero. Il processo che ha portato ad una definizione del significato di diritto comune fu successiva alla nascita del Sacro Romano Impero.
Un giurista del XII secolo, Procentino, chiarisce l'idea di IURA PROPRIA cioè particolarismo giuridici di un diritto comune e i suoi fondamenti giuridici. Tale giurista sosteneva che la Questiones de IURIS SUBTILITATES rappresentava il principio che per un impero doveva neccessariamente corrispondere un solo diritto, e per l'UNUM IUS non poteva che essere il diritto Romano. Un diritto costituito da basi solide, utilizzato da molti soggetti e in molti settori.Oltre a questo diritto romano, la UNUM IUS non si escudeva la convivenza con altri diritti partirticolari che erano dati da privilegi, statuti, consuetudini. Questo però non rappresentava tra di loro un rapporto gerarchico, non escudendo la centralità del diritto comune. Ora, questa convivenza pacifica di diritti che in parte si integrano, era possibile perchè entrambi partecipavano alla stessa ratio.
Quindi questo doppio aspetto del diritto comune formava elementi diversi il diritto romano Giustinianeo e diritto canonico. Tale diritto canonico rappresentava un complesso di norme vincolante in ambito spirituale per tutti i fedeli della Chiesa a romana. È il diritto romano Giustiniano, nel Medio Evo diventava il diritto Civile per tutti il popoli dell'impero. Tale CORPUS IURIS CIVILIS, composto da quattro punti: DIGESTO, IL CODICE, le ISTITUZIONI, e le NOVELE che indica la grande compilazione giustiniana del diritto romano. Questo testo del diritto comune porta ad elevare il CORPUS IURIS CIVILIS a diritto comune, come risultato di una nuova visione politica e giuridica portata dal cambiamento temporale.

lamminitrativo ha detto...

Il testo del diritto romano civile, non poteva identificarsi nella base normativa oridinaria. Pur essendo così valido il CORPUS IURIS CIVILIS, i segni del tempo erano evidenti e per imporsi come diritto comune vigente aveva bisogno di un nuovo look. Il rimedio fu dato dai giuristi intervenendo dove necessario per arrichire e aggiornare i contenuti alla realtà giuridica dei tempi.
La fusione di questi due diritti CIVILE e CANONICO posti essenzialmente dall'UTRUMQUE IUS, grazie all'intervento dei giuristi sia civilisti e canonisti. Quindi possiamo dire che il diritto comune riusciva a convivere e ad armonizzare con consuetudini, e diritti particolari.
Questo portò ad un sistema del diritto comune, caratterizzato dall'idea dell'universalità del diritto, che come detto si deve considerare il significato del periodo storico che analiziamo, e dal particolarismo giuridico come IURA PROPRIA. Importante fu il lavoro dk Irnerio nel XII secolo sul CORPUS IURIS CIVILIS fondatore della prima università di Bologna. Il lavoro di Irnerio ha permesso di dare una interpretazione a tale codice, permettendo di elaborare una dottrina civilistica che mira a spiegare ai giuristi che si formano una interoretazione del diritto civile.
Fonti: ILENIA DEL BAGNO; Storia del diritto MEDIEVALE E MODERNA (2006); Pegaso; Università Telematica;

Unknown ha detto...
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Giorgia M. ha detto...
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Anonimo ha detto...

In riferimento alle lezioni da lei svolte, possiamo senza dubbio affermare che la storia del diritto medievale e moderno svolge il compito di spiegare in che modo e perché si è sviluppato il diritto nel suo divenire storico. In merito alle origini del diritto amministrativo ho potuto constatare che esistono ricostruzioni storiche diverse. Secondo alcune di queste avrebbe origini lontane nel tempo; secondo altre, invece, il diritto amministrativo sarebbe nato più recentemente intorno al XVIII secolo. Alcune delle tesi che sostengono le origini antiche di tale diritto mettono in evidenza che esso faceva già parte del diritto romano. L’impero romano rappresenta infatti, la struttura politica più grande e meglio organizzata dell’antichità. Tuttavia, secondo la riflessione dello storico inglese Edward Gibbon “non è tanto importante chiedersi perché l’impero romano d’occidente sia finito, quanto piuttosto è più interessante interrogarsi sul perché sia durato così a lungo”. Nell'impero di Roma vi è la presenza di un diritto pubblico e di cariche amministrative, ma in realtà mancano le coordinate di un diritto amministrativo vero e proprio. Tra le tesi che sostengono le origini antiche di suddetto diritto, vi sono, invece, studiosi che affermano che la sua nascita debba risalire all’XI secolo, dal momento che già d’allora c'erano regole amministrative, soprattutto per il “diritto dei servizi pubblici”. Esistevano quindi, come sostenuto dagli studiosi francesi, regole amministrative sin dall’anno Mille, ma ancora non c’è un sistema di diritto amministrativo. Le tesi più accreditate, come ho inizialmente affermato, sono quindi quelle che stabiliscono l’origine moderna del diritto amministrativo. Secondo queste tesi il vero diritto amministrativo emerge nel XVIII secolo e si consolida nel XIX secolo. Si può citare una fonte molto importante in merito, costituita dalle opere di Tocqueville. Nel suo libro sull’Ancien régime, che consente di cogliere il passaggio dal periodo pre-rivoluzionario al periodo della rivoluzione e poi al post-rivoluzione, sono contenuti riferimenti precisi alla genesi del diritto amministrativo. Tocqueville, nella prima parte dell’Ancien régime, sottolinea che i poteri autoritari degli intendenti (borghesi) e dei funzionari amministrativi, gradualmente supereranno quelli dell’aristocrazia locale. Alexis de Tocqueville ritiene infatti, che il risultato che la rivoluzione francese volle ottenere ed effettivamente ottenne fu di “accrescere il potere e i diritti dell’autorità pubblica”, abolendo i “corpi intermedi” e “non per distruggere il potere della fede religiosa”. Con la Rivoluzione francese diventa inoltre evidente il principio fondamentale della divisione dei poteri, Legislativo, esecutivo e giudiziario, collocando il potere amministrativo nell’ambito del potere esecutivo. La Francia può essere considerata quindi la madrepatria del diritto amministrativo per la presenza di un sistema molto centralizzato, che ha favorito la crescita di un corpo di regole amministrative uniformi e dalle evoluzioni che si sono registrate in altre esperienze dell’Europa continentale. È importante, a mio avviso, sottolineare che l’Italia non ha mai avuto tale sistema centralizzato e vi é stata una tradizione locale forte cha non ha agevolato la creazione di regole uniformi come in Francia. Concludendo, ritengo che lo studio delle origini e dell’evoluzione delle prime pratiche amministrative é fondamentale per comprendere la sua configurazione e la sua estensione che varia da un paese all’altro. Infatti come afferma Sabino Cassese “ciò che è diritto amministrativo per un paese, non lo è in altri. La nozione e le regole del diritto amministrativo non hanno un valore generale o universale, come quelle del diritto privato...”
Alessia Iezzi

RIFERIMENTI
A. DE TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, Bur, Milano, 1989;
E. GIBBON, Storia della decadenza e caduta dell’impero romano, traduzione italiana di G. FRIZZI, I-III, Torino 1987;
S. CASSESE, Il diritto amministrativo: storia e prospettive, Giuffrè editore, 2010.

Unknown ha detto...

Mi trovo d'accordo con i miei colleghi circa l'interesse di approfondire le origini storiche del Diritto amministrativo, per quella che è la mia esperienza ho sempre trattato questa branca del diritto facendo riferimento alla dimensione dei contenuti e delle funzioni, piuttosto che approfondire da dove viene il Diritto amministrativo.
E' interessante vedere gli approcci dei vari studiosi:
- come detto a lezione vari studiosi, come ad esempio Le Bras, rintracciano le origini del Diritto amministrativo nel modello canonico basato su controlli, ispezioni e sanzioni; noi italiani più di tutti sappiamo come la religione abbia un forte influsso nella vita dello Stato, quini, è assolutamente plausibile questa tesi.
- altri autori fanno risalire le origini del Diritto amministrativo al Diritto romano, in cui si trova la distinzione tra Jus publicum e Jus privatus,che afferma l'esistenza di un Diritto pubblico accanto al Diritto privato. Inoltre, esistevano cariche pubbliche con denominazioni che fanno pensare ad incarichi ed uffici dei nostri tempi. Ed, infine, se si guarda alla terminologia del Diritto romano c'imbattiamo in nomi, quali imperium, potestas, auctoritas, che fanno pensare al potere pubblico.
- altre tesi sottolineano l'origine più moderna del Diritto amministrativo facendola risalire al XIX secolo nella Francia dell' Ancien régime, un contributo importante in questa visione ce lo offre Tocqueville che nelle suo opere sull' Ancien régime contengono chiari riferimenti alla genesi del Diritto amministrativo. Inoltre, con la Rivoluzione francese si afferma la tripartizione del potere ed iniziano ad essere istituite le prime cattedre universitarie di diritto amministrativo.
In conclusione, posso affermare che è utile approfondire le varie prospettive e teorie, sarebbe interessante,anche, fare un confronto tra i diversi Stati del mondo riguardo il Diritto amministrativo per capire il loro approccio e l'evoluzione fino ad oggi.
FONTI: M. D'Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, 2012.
S. Cassese, Il diritto amministrativo:storia e prospettive, Giuffrè, 2010.

Giorgia M. ha detto...

L'impressione che ho avuto da queste prime lezioni è che il punto di origine di uno studio del Diritto Amministrativo, condotto a partire da una ricostruzione diacronica degli eventi legati alle sue dinamiche di sviluppo e evolutive, può far registrare sulla base di quanto detto a lezione e sulla base di una ricerca seppur sintetica, alcune costanti.
Alcuni approcci che, relativamente allo studio di tale materia ritornano con una certa frequenza nelle opere di diversi studiosi, e che possono essere così sintetizzati:

- Analisi di un progressivo passaggio da forme particolaristiche ( miriadi di diritti particolari presenti soprattutto in epoca medievale), ad un accentramento che ha avuto come snodo cruciale l'epoca della Rivoluzione Francese e principalmente l'elaborazione del Codice Civile Napoleonico.

- Attenzione ad una progressiva laicizzazione del Diritto Amministrativo. Essendo gli esiti di tale processo ( collocabili tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo - ci si riferisce ad un graduale distacco del diritto canonico da quello secolare) derivati dalle applicazioni e dalle elaborazioni in ambito ecclesiastico, principalmente in quello cattolico, ma con caratteristiche diverse anche in quello luterano.

- Analisi del Diritto Amministrativo attraverso una metodologia comparativa. Anche tale approccio rappresenta una costante degli studi relativi a tale materia.
Molti degli interrogativi circa le origini e gli sviluppi di tale disciplina possono essere sciolti interrogando la storia, e comparando i vari percorsi del diritto amministrativo dei principali paesi. Questo in estrema sintesi è ciò che Cassese ritiene fondamentale al fine di individuare i '' Periodi Formativi Principali'' e ''Tipi Ideali'' del diritto amministrativo.


Riferimenti: Cassese, S., (2010). Il diritto amministrativo: storia e prospettive.

Unknown ha detto...

Se volessimo fermarci ad una mera definizione del concetto di diritto amministrativo, potremmo affermare che esso sia il frutto di un insieme di regole che disciplinano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni; ma ciò non può essere sufficiente. Dietro a questa affermazione c’è il mondo. Le radici del diritto amministrativo, come rilevato da diversi studiosi, sono profonde nonché molteplici.
Diritto amministrativo nell’antica Roma, dove già si distingueva tra ius publicum e ius privatum; diritto amministrativo nell’età medievale laddove in embrione viene a delinearsi il concetto di “servizio pubblico”, inteso come servizio erogato dall’amministrazione alla collettività.
La tesi più accreditata appare essere quella che sottolinea l’origine più moderna del diritto amministrativo, secondo la quale fece i suoi primi passi nel XVIII secolo e si consolidava nel XIX secolo.
L’ambito geografico di riferimento è la Francia e non si può prescindere dall’analisi di Tocqueville nel suo libro L’Ancien Regime, contenente espliciti riferimenti alla genesi del diritto amministrativo nelle fasi pre-durante-post rivoluzione.
Ho trovato estremamente interessante la prospettiva messa in luce da alcuni studiosi tra cui Carlo Fantappiè ed Edoardo Chiti, i quali intercettano nella mastodontica struttura canonica un impianto prettamente amministrativo. <>. Queste poche righe dimostrano quanto ci sia di diritto amministrativo nella Chiesa Cattolica Romana.
Alla luce della molteplicità di elementi che hanno contributo alla nascita del diritto amministrativo così come lo intendiamo noi oggi, credo che per comprendere i vari tasselli che compongono il colorato mosaico, sia necessario fare uno sforzo di immaginazione e perdersi nei meandri della gestazione di esso, non riferendosi solo ed esclusivamente al tradizionale binomio diritto amministrativo = Stato.

Fonti:
- M. D’Alberti, “Il diritto amministrativo dal XVIII al XXI secolo, Giappichelli, 2012
- E. Chiti , “L’amministrazione della Chiesa cattolica romana: una introduzione. (pubblicato in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2009, n.3)

Unknown ha detto...

In riferimento a quanto detto a lezione e in merito al post in esame la mia riflessione è ricaduta sullo studioso Paolo Napoli che all'interno di un suo articolo nell' EHESS ha espresso le sue riflessioni riguado la storia delle norme nel diritto amministrativo ponendo attenzione alla nascita di queste ultime in merito allo studio dei trattati ma soprattutto sulla base dello studio delle epistole di Paolo all'interno delle quali si affermava l'esistenza di un soggetto che stabilisce la condotta da seguire e un soggetto che deve necessariamente seguire tale condotta. Tale articolo ha suscitato il mio interesse specialmente per quanto detto a lezione riguardo la compresenza e convivenza di un diritto civile e canonico che hanno gettato le basi essenziali per la formazione non solo di norme amministrative ma ovviamente nella creazione del diritto amministrativo stesso.

Riferimento: Napoli, P. Historie de la normativité amministrative, articolo pubblicato in EHESS,École des hautes études en sciences sociale il 01/01/2011.

Unknown ha detto...

Le prospettive e i diversi approcci dei vari studiosi della storia del diritto amministrativo, trattati a lezione, sono meritevoli di approfondimento poiché tutti sollecitano un interesse. Le varie prospettive anche se diverse tra loro sono tutte utili ai fini di un ragionamento completo dello studio. Il mio è stato spinto dalla prospettiva di Edoardo Chiti che parte dalla chiesa cattolica(come quasi tutti gli studiosi) per spiegare da dove viene il diritto amministrativo guardando anche oltre. E da Michael Stolleis, che sostiene come la storia del medioevo si estende dalla Germania all’Europa. Da questi due grandi studiosi ho ricercato quali possono essere i tratti di un diritto comune in tutto il territorio europeo, utili a spiegarci quali siano i punti d’incontro tra paesi con culture, lingue e tradizioni diverse, ma con storie del passato comparabili. Se ad oggi l’obiettivo è cercare un’Europa sempre più unita bisogna chiedersi quali possono essere veramente in punti di forza o di conflittualità del diritto nazionale ed europeo partendo dal sistema del diritto comune che ha regolato l’Europa a partire dal XII sec fino alla rivoluzione francese. In questo periodo estremamente lungo l’Europa ha conosciuto un complesso sistema giuridico di diritto comune, che oggi si potrebbe dire influenza il nostro diritto nazionale e sovranazionale. Con una prima ricerca possiamo far riferimento all’opera di Mario Chiti, “Esiste un diritto pubblico europeo? Una domanda retorica”
Nella sua opera Mario Chiti ci descrive come: “L’espressione «diritto pubblico europeo» è presente da molto tempo nella cultura giuridica del nostro continente.
Per diritto pubblico europeo si intendeva il complesso di regole, istituti e valori giuridici relativi ai pubblici poteri, che erano comuni ai maggiori ordinamenti europei e definisce la variante pubblicistica dello jus commune di origine medievale. In tale contesto, il diritto pubblico partecipava alla tendenza verso l’unità degli ordinamenti giuridici europei, favorita dalle memorie dell’impero universale e dall’esistenza di una chiesa cristiana. L’espressione è rimasta anche nel pieno sviluppo degli Stati e dei diritti nazionali, indicando un complesso di principi connessi all’affermazione delle forme di governo ed a nozioni complesse come «Stato di diritto». La medesima espressione (solitamente nella forma di jus publicum europaeum) è stata usata nel diritto internazionale del tempo, riferita alle regole, di origine ancora prevalentemente europee, per disciplinare lo spazio globale (come i territori e il mare).”
Questo ci spiega l’esistenza di una relazione tra il sistema di diritto comune e un diritto amministrativo europeo. Abbiamo visto a lezione come molti degli strumenti del sistema del diritto comune sono rimasti ben saldi ai giorni d’oggi in ogni ordinamento amministrativo.
Il mio commento voleva solo domandare quanto terreno comune calpestiamo oggi e se e come sia possibile arrivare ad un processo di convergenza dei vari diritti amministrativi nazionali, partendo dalle origini comuni della storia che sono essenziali ai fini della comprensione e della ricostruzione dei principi comuni europei.
Federica Petitto

Unknown ha detto...

Ho analizzato principalmente testi di Gabriel Le Bras e Michel Foucault. Facendo attenzione a non cadere nella facile tentazione di generalizzare ho ristretto il campo di studio ad alcuni aspetti che ritengo fondamentali: cosa favorisce a cavallo tra XI e XIII sec. lo sviluppo di un discorso sulla necessità di trasformare in qualcosa di tangibile ed applicabile l’insieme di elementi caratterizzanti, distintivi, prescrittivi e condizionanti delle due realtà dominanti(potere temporale e spirituale); il rapporto di dialogo e contrapposizione tra queste due forme di potere insieme unitarie, centralizzate e dualiste e l’insieme delle relazioni che intercorrono tra le strutture comunicanti di questi mostri della regolazione; quali elementi hanno fornito la motivazione alle strutture amministrative che si sviluppano in Europa continentale dal X sec. al XIX sec. d.C; cosa ha infine permesso a tale modello di diventare dominante a livello globale. Sono sicuramente più gli interrogativi che le certezze, ma provo ad avanzare alcune ipotesi. La necessità di costruire un discorso normativo chiaro e definito, si instaura tra due forme di potere che si manifestano nelle rispettive articolazioni, funzioni, prescrizioni, divieti e privilegi. Se da una parte lo studio del diritto nasce come affermazione e tutela di interessi di qualcuno su(o per) qualcosa, il dialogo che permetterà la convivenza e coesistenza delle due sfere per lungo tempo trova nel tema dei privilegi fori una costante (les constitutions de 376, 384, 425 et pour l'edit de 614; jus’a la spoilation et la contre-riforme) che disegna il modo in cui si articolano i rapporti di contatto tra questi due insiemi “primordiali” di socialità. Così è possibile intuire come tali sistemi abbiano guardato prima alla costruzione di un equilibrio interno durato quasi 1000 anni prima di riuscire a definire dei, seppur “incerti”, distinti campi di applicazione. Quindi: gerarchia, sovrapposizione, comunicazione sono gli elementi di carattere di questo percorso evolutivo, che prende comunque piede dalla necessità di poter esercitare un controllo sistematico e reticolare (i Missionari; i Visitatori; i rappresentanti del sovrano fissi o momentanei) capace di mettere in connessione tra di loro diversi elementi prima distratti al particolarismo delle proprie consuetudini. Da questo punto di vista apre interessanti e numerose ipotesi di studio il concetto Foucaltiano di governamentalità (ovvero “la maniera in cui la condotta di un insieme di individui è stata coinvolta, in maniera sempre più accentuata, nell'esercizio del potere sovrano”) sposato all’origine della sua formazione ovvero il potere pastorale e alla genesi di questo(“È in Oriente che il tema del potere pastorale ha trovato la sua più ampia trattazione, soprattutto nella società ebraica. Il potere del pastore non si esercita tanto su un territorio fisso quanto su una moltitudine che si sposta verso una meta. Questo tipo di potere è stato introdotto in Occidente dal cristianesimo e ha assunto una forma istituzionale nel pastorato ecclesiastico”). Da qui il mio interesse a capire come un segmento di comportamenti sociali hanno avuto la capacità di versarsi ed imporsi all’interno delle culture europea prima e globale successivamente, giungendo oggi ad un concetto di Potere-Amministrazione “totalizzante” che dal XIXsec. interessa l’insieme di Zoè(vita naturale) e Bios(vita politica), passando quindi da un potere di “lasciar vivere o far morire” al potere di “far vivere o rimuovere la morte”.


Bibliografia:

-Michel Foucault, Lezioni Sovranità, territorio, popolazione.
-Michel Foucaul, Archeologia del sapere, p. 43-74
-Gabriel Le bras, Chronique Francaise
-Nunzia Manicardi, http://mondodomani.org/dialegesthai/nm01.htm
-Francesco Lucrezi, Il diritto ebraico tra i diritti dell’antico oriente mediterraneo, p.1-3

-Illuminismo e critica (introduzione di Paolo Napoli), p. 7-11

Anonimo ha detto...

Gabriela Tola
Ho apprezzato moltissimo, in considerazione di quanto finora studiato nel corso delle lezioni (concordando anche con i colleghi che mi hanno preceduta), che una storia del diritto amministrativo non possa prescindere dal considerare la straordinaria stagione bolognese del Medioevo. Tanto Irnerio, quanto Pepone (volendo citare i più noti) rappresentano infatti due importanti figure nella rinascita dell’insegnamento del diritto civile a Bologna, grazie alla riscoperta del Digesto ed alla ripresa dello studio del diritto romano giustinianeo.
La volontà talvolta “sincretica” (oserei dire) di Pepone, che nel placito di Enrico IV non esita ad unire auctoritas ecclesiastica e leggi romane, è stata già sottolineata adeguatamente da E. Cortese, Alle origini della scuola di Bologna, in Riv. internazionale di Diritto comune, 4 (1993), 7-49.
In àmbito diplomatico da sempre si è sottolineata l'importanza delle forme e delle funzioni degli instrumenta giuridici d’età medievale, con ciò accrescendo nel tempo l'importanza del notariato. Anche partendo da considerazioni simili si potrebbero rafforzare le basi sulle quali fondare, almeno in parte, l’analisi dell’evoluzione del diritto amministrativo.
Tornando al sopra citato caso di Pepone, nondimeno, va notato che il percorso di richiamo alla tradizione romana, che di primo acchitto non si tarderebbe a giudicare “parallelo” tra l’Impero e la Chiesa nelle premesse e nello sviluppo (pur con le dovute distinzioni), trova un contraltare nella riflessione di Graziano, il quale non esita a sancire attraverso la distinctio X che il diritto romano, pur nel suo incontestabile carattere di maggiore delle leges saeculi, andrà nondimeno scartato nel caso di una contraddizione con norme canoniche.
Giustamente, F. Calasso ha parlato a tal proposito di “utraque lex” (ID., Medio Evo del diritto, pp. 232 s.); alla luce di ciò, se mi è consentito, noto sia interessante approfondire il rapporto tra diritto romano inteso come ius commune ed impianto canonistico, al fine di evidenziare punti di contatto e punti di rottura che la futura alma mater annovera nel suo percorso di riflessione sul Digesto. Al tempo stesso, rivolgendosi all’esterno di Bologna, suscita interesse il fiorire nella pianura padana e nella Francia meridionale di numerose scuole dedicate all’insegnamento del diritto. L’excursus sul quale desidererei concentrare la mia attenzione potrebbe dunque muoversi in ottica preirneriana e postirneriana, nell’intento di non trascurare gli eventuali addentellati che consentirebbero di tracciare un quadro possibilmente chiaro dei primi passi mossi dalla scuola bolognese nella sintesi romanistica e canonistica, nonché di chiarire la humus nella quale sorse lo studium Bononiensis e la riflessione giuridica esterna ad esso.

Bibliografia:
Su Pepone ed Irnerio, vd. le voci nel Dizionario Biografico degli Italiani, rispettivamente curate da B. Pio e da E. Cortese, agli indirizzi URL:
http://www.treccani.it/enciclopedia/pepone_(Dizionario_Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/irnerio_(Dizionario_Biografico)/

Inoltre, sulle origini della scuola bolognese:
- F. Calasso, Medio Evo del diritto, Milano 1954;
- B. Paradisi, Il giudizio di Màrturi. Alle origini del pensiero giuridico bolognese in Scintillae Iuris. Studi in memoria di Gino Gorla, I, Milano 1994, pp. 861-887;
- E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, II, Roma 1995;
- C. Dolcini, Pepo, Irnerio, Graziano. Alle origini dello "Studium" di Bologna, in L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo, Bologna 1987, pp. 21 s.
- C. Dolcini, Lo Studium fino al XIII secolo, in Storia di Bologna, 2, Bologna nel Medioevo, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 479-486, 496 s.

Gabriela Tola

Unknown ha detto...

Barzellotti Francesca
Secondo l’opinione più diffusa il diritto amministrativo sarebbe il frutto della Rivoluzione francese. La rivoluzione francese è ritenuta la svolta decisiva per la nascita del diritto amministrativo in senso moderno, dovendo imputarsi ai legisti della rivoluzione francese l’introduzione delle nozioni di amministrazione pubblica, potere amministrativo, atto amministrativo e contenzioso amministrativo (GIANNINI). Non è facile raggiungere una nozione condivisa di diritto amministrativo in quanto tale branca del diritto subisce l’influenza dello Stato in cui si sviluppa. Il diritto amministrativo viene ritenuto come un figlio dello Stato, in quanto si è sviluppato a partire dal XIX secolo, nella Francia napoleonica e post-napoleonica, quando l’attenzione veniva posta sul principio di specialità che pone la differenza tra il diritto amministrativo e il diritto privato. MASSIMO SEVERO GIANNINI fece notare che il negozio privato e la sentenza costituiscono istituti necessari di ogni ordinamento giuridico mentre l’atto amministrativo può invece mancare, in quanto l’esistenza di un apparato amministrativo non comporta necessariamente che l’azione di esso si esprima in atti amministrativi. L’esistenza del diritto amministrativo è subordinata all’esistenza di più poteri statali, tra loro distinti e divisi, uno dei quali è il potere amministrativo. Fino a quando vi era uno Stato assoluto, dove tutto il potere si concentrava nelle mani del principe, non poteva esistere un diritto amministrativo. Il presupposto per l’esistenza del diritto amministrativo è, pertanto, uno Stato di diritto, soggetto alle norme giuridiche da esso instaurate. Il diritto amministrativo nasce come sommatoria di più elementi. Nel parlare del diritto amministrativo e delle sue basi è importante far riferimento anche ad un modello che abbiamo analizzato durante le lezioni, il modello della Chiesa. Questo è un aspetto di grande importanza che mi ha colpito e ho trovato molto interessante. Molti studiosi hanno valutato le origine del diritto amministrativo attraverso il modello della Chiesa. Ad esempio Edoardo Chiti definisce che l’ordinamento ecclesiastico è per eccellenza l’ordinamento amministrativo; Fantappiè Carlo affermava che la funzione amministrativa è sempre esistita nella Chiesa; Gabriel Le Bras dichiarava che la Chiesa aveva una gerarchia di controllo di tutti i suoi territori ed è stato cosi dai primi secoli della Chiesa. Anche oggi il più grande ordinamento è quello della Chiesa, ha sempre avuto tecniche di controllo, di sanzioni affidate ad organi amministrativi che potevano esercitare il controllo dei beni della Chiesa. L’ordinamento della Chiesa è quello più vecchio, impegnava una serie di tecniche e di processi che oggi costituiscono un diritto amministrativo della Chiesa.
Manuale di diritto amministrativo; Chieppa Roberto; Giovagnoli Roberto, 2012, Giuffrè. Le basi del diritto amministrativo; Sabino Cassese, Garzanti Libri, 2000. Cassese, S., (2010). Il diritto amministrativo: storia e prospettive

Barzellotti Francesca.

Unknown ha detto...
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Unknown ha detto...

Il diritto comune nasce come diritto che comprende tutti, si parla di un diritto unico costituito dal diritto romano e dal diritto canonico, Piacentino, giurista e glossatore del XII, era un sostenitore della teoria dell’unità, ad un impero doveva corrispondere un solo diritto.
All’interno di questo diritto comune però esistevano dei diritti particolari, gli iura propria (consuetudini, privilegi). Si parla di rapporto pacifico e non gerarchico fra i due; Lo ius propria non si collocava in posizione subordinata rispetto al diritto comune, ma si integrava con esso, perché entrambi i diritti partecipavano alla stessa ratio. (Ileana del Bagno)
Mi chiedo come un diritto creato per tutti possa poi all’interno creare dei diritti specifici solo per taluni. E come questa moltitudine di diritti possa creare una sistemazione unitaria che a mio parere sembra più apparente che reale.
Gli ordinamenti locali dai quali promanano i diritti particolari riconoscono gradualmente di fare parte di una superiore e più ampia comunità politica: alla molteplicità di organismi autonomi sovrintendono i due grandi enti supremi ed universali, l’Impero e il Papato. Questo ha portato ad uno studio approfondito sia del diritto canonico che romano, e nonostante si parli di due autorità, (chiesa e impero), si crea un intima connessione dell’utrunque ius, non sono tanto due diritti distinti quanto piuttosto i due aspetti dello stesso diritto che regolano la società. Il limite dello ius comune era quello di definirsi un complesso di norme giuridiche idonee a risolvere qualsiasi problema giuridico per la società dell’epoca, quelle norme non si possono criticare e sindacare, si devono solo interpretare. Ritrovo la stessa convinzione utopistica anche nel Codice di Napoleone, come ripetuto a lezione c’era un idea illusoria di fondo, ovvero quella di regolare i problemi di tutti e di poter racchiudere tutte le norme all’interno di un unico testo, il codice.
Mi piacerebbe esaminare a lezione quali siano le trasformazioni e le evoluzioni del diritto comune, come questo venga implementato o stravolto dalla riforma protestante o dalla rivoluzione francese dato che ancora oggi troviamo elementi di diritto comune nel nostro ordinamento.
Fonti:
-Michele Genta Ternavasio, Michele Rosboch, Elementi di diritto comune, 2013.
-Ilena del Bagno, Diritto comune e Common Low, Pegaso università telematica.
Flavia Morelli

Unknown ha detto...

Come sottolineato sia a lezione e sia dalle ricerche dei colleghi che mi hanno preceduto, la madrepatria del diritto amministrativo moderno è sicuramente la Francia.
L’espressione droit administratif compare in francia alla fine del XVIII secolo, per effetto della rivoluzione francese e del primo Impero, che abbattono sia le istituzioni politiche che quelle amministrative dell’ Antico Regime.
Oltre a queste origini “recenti” del diritto amministrativo, c’è chi afferma che la sua nascita debba farsi risalire ai secoli antichi.
Alcune delle tesi che sostengono le origini antiche del diritto amministrativo evidenziano che esso era già parte del diritto romano. Altri studiosi affermano che la sua nascita debba farsi risalire all’XI secolo. Questi studiosi, di scuola francese, sostengono che fin d’allora esistevano regole amministrative, soprattutto per il “diritto dei servizi pubblici”. Service public sta ad indicare tutte quelle attività in cui si ha una pubblica amministrazione che non svolge funzioni di polizia, o funzioni comunque autoritative, ma presta servizi. Non attività di prescrizione, ma di prestazione.
A lezione abbiamo visto i diversi approcci degli studiosi, è molto interessante questa commistione tra diritto civile e diritto canonico “ UTRUMQUE IUS”.
FONTI:
S. Cassese, Il diritto amministrativo:storia e prospettive, Giuffrè, 2010.
M. D’Alberti, “Il diritto amministrativo dal XVIII al XXI secolo, Giappichelli, 2012

Pezzillo Angelo

Ludovica De Medici ha detto...

Come abbiamo potuto vedere nel corso delle lezioni una molteplicità di studiosi fanno risalire le origini del diritto amministrativo al diritto canonico.
L'autore che ha dato l'input è stato Gabriel le Bras. Egli notò che la Chiesa, fin dal principio, avendo un territorio vasto da controllare creò le Diocesi ( dal latino diocesis , "amministrazione") ossia porzioni di territorio affidate al governo pastorale di un vescovo che faceva le veci della Curia stessa; abbiamo come esempio il compito giurisdizionale, di controllo e la funzione amministrativa oltre a i compiti classici pastorali.
In effetti, proprio le Diocesi ricordano la fase storica del medioevo, nello specifico dopo le invasioni Barbariche sali al potere l'imperatore Diocleziano (284-305) che trovando un territorio smembrato e dovendo fronteggiare le numerose rivolte interne, elaborò e mise in atto un sistema chiamato Tetriarchia.
La Tetriarchia era una divisione, in quattro parti, del territorio con a capo un vice imperatore, due Augusti e due Cesari, che facevano le veci dell' imperatore.
In conclusione vorrei approfondire a lezione la pluralità di tecniche amministrative sviluppate nel corso dei secoli all'impero Romano.

Ludovica De Medici ha detto...

Fonti: R. Villari , Storia medievale

Unknown ha detto...

Molti studiosi hanno indagato le origini del diritto, risalendo fino al Medio Evo, ognuno approfondendo una personale prospettiva.
Tra questi mi ha incuriosito Pierre Legendre, storico del diritto e psicoanalista francese: quale può essere il legame tra diritto e psicoanalisi?
Ho trovato un suo breve saggio “The Other Dimension of Law” nel quale Legendre indaga il ruolo della psicoanalisi nella storia e nella filosofia del diritto.
La sua analisi inizia con l’affermazione che la vita è “originariamente” influenzata e interessata dalla legge. L’uomo ha in sé il concetto di norma nel momento stesso in cui utilizza un linguaggio. Attraverso le parole esercita un potere, compie una scelta per distinguere e separare le cose, le rappresentazioni, i concetti e il sé. E questo avviene a livello famigliare, nella società e in tutte le culture.
La società diventa così una funzione per il soggetto nello scegliere il linguaggio e le norme che si traducono in pratiche sociali, delle quali lo Stato è il garante, e diventa il luogo di incontro tra la norma e la psicoanalisi. Quest’ultima assume rilevanza proprio perché è la conoscenza del soggetto e di come lo stesso costruisce il potere della scelta.
Lo storico francese spiega come il diritto sia il legame tra gli elementi della soggettività, tra il soggetto e le sue rappresentazioni, e come la psicoanalisi possa essere una nuova prospettiva di indagine rispetto alle origini del diritto e al suo significato nella società.
Legendre si basa su alcuni concetti di base.
La nozione aristotelica dell’uomo “animale politico” dotato della parola; la rivoluzione dell’interpretatio come rappresentazione della scelta, dell’esercizio di potere prima della religione e poi dello stato; l’importanza della parola (ius) e delle sue origini; il concetto di potere come autorità che costruisce la relazione di significato tra parole e cose; il concetto scolastico di stato come garante; il concetto di interdizione; la figura Ulpiana dei giuristi come sacerdotes, la giustizia come spazio sacro.

Goodrich, Peter and Carlson, David Gray ed. – Law and the Postmodern Mind: Essays on Psychoanalysis and Jurisprudence – University of Michigan Press, 1998 – ProQuest ebrary

Silvia Stopponi ha detto...

Interrogandomi sulle prospettive di studio delle pratiche amministrative, nell’ambito dell’introduzione alla ricerca delle origini del diritto amministrativo e agli approcci di studio che hanno evidenziato i legami di questo con il diritto canonico, l’aspetto che credo possa risultare di maggiore interesse è quello relativo alla possibilità di individuare nella ricerca storica le basi per poter comprendere gli attuali rapporti tra il diritto amministrativo nazionale e il diritto amministrativo comunitario e l’evoluzione di tali rapporti verso la creazione di un vero e proprio diritto amministrativo europeo.
In particolare mi chiedo se le relazioni individuate dai diversi studiosi che si sono occupati di ricercare le origini del diritto amministrativo al di là delle prime forme di organizzazione statale moderne successive alla Rivoluzione francese possano essere riproposte anche nel percorso evolutivo in direzione della creazione del diritto amministrativo europeo.
Ad esempio si potrebbe cercare di individuare un nesso tra la funzione di iurisdictio - come attività consistente nel produrre nuovi precetti giuridici ricavandoli da altri precetti giuridici preesistenti e dotati di maggior grado di generalità emanati da un’autorità che ha il potere di assumerli ma comunque conformi all’ordine normativo che l’autorità stessa è chiamata ad interpretare -, così come intesa da Bartolo nel suo studio del frammento di Ulpiano, ed il ruolo della giurisprudenza comunitaria nella creazione di un diritto amministrativo europeo.
Oppure potrebbero mettersi in rilievo eventuali aspetti comuni del diritto canonico come espressione di un potere, quello ecclesiastico, caratterizzato dall’assenza di una dimensione strettamente territoriale, nel senso di confini nazionali statali, e il diritto europeo che, per esistere, ha necessità di affrancarsi e di affermare la propria superiorità proprio rispetto al diritto nazionale degli Stati che dell’Unione europea fanno parte.

Bibliografia
Luca Mannori, Per una “preistoria” della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell’età del tardo diritto comune, in “Quaderni fiorentini”, XIX, 1990.
Roberto Chieppa – Roberto Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, Giuffré, 2012.

GIGIA ha detto...

Il ruolo degli studiosi delle pratiche amministrative durante l'antico regime risulta di fondamentale importanza per analizzare il diritto amministrativo in una prospettiva storica. Non soffermarsi sulle origini del diritto amministrativo porterebbe ad avere un'importante lacuna, sia da un punto di vista storico che giuridico, nonché una evidente difficoltà nella comprensione dell'evoluzione del diritto amministrativo, fino ai nostri giorni. In merito al post in oggetto vorrei focalizzare la mia attenzione su una prospettiva specifica, che più delle altre ha suscitato la mia attenzione. Dato che una panoramica diacronica sul diritto amministrativo è stata ben delineata sia a lezione, che da alcuni miei colleghi nelle loro risposte, la mia riflessione ricade sulla prospettiva di Edoardo Chiti, un importante giurista che tra l'altro è stato mio ex professore nel precedente ciclo di studi universitari.
Quest'ultimo propone un modello di studio di tipo comparativo tra quello che è il modello attuale amministrativo della Chiesa e gli altri modelli amministrativi, che comprendono sia quelli nazionali (italiano,europeo o extraeuopeo) ma anche ultra statali, per esempio quelli globali. Se si favorissero studi di questo tipo, probabilmente si capirebbero delle peculiarità del modello amministrativo attuale, in modo tale da comprendere al meglio le varie teorie storiche che si sono andate delineando nel corso degli anni. Secondo Chiti il modello della chiesa oggi è basato sullo svolgimento di una sola funzione che è quella di trasmettere la fede, intorno a questo si è costruito uno Stato, un ordinamento vero e proprio; mentre noi siamo abituati ad un apparato statale che svolge molteplici funzioni, qui non c'è distinzione tra la funzione legislativa esecutiva e giudiziaria, per esempio. La Chiesa si basa su un principio cardine che è la gerarchia, ma contemporaneamente è uno degli apparati più decentrati, a livello di dispozione globale e più efficaci ed efficienti in tutto il mondo, data la vastità geografica che non ha pressoché nessun altro ordinamento. Chiti sottolinea questi aspetti per mettere in luce i mille volti dell'amministrazione, che si possono cogliere solo se si abbandona la visione di un diritto amministrativo necessariamente legato ad una dimensione statale. Quest'ultimo concetto,ossia che non si possa parlare di diritto amministrativo se non in riferimento allo Stato, rappresenta, secondo Chiti e molti altri studiosi, l'errore metodologico per eccellenza in questo ambito. Quindi Chiti guarda al modello ecclesiastico come un modello che ha le caratterisriche tipiche del modello amministrativo tipico.
Questo è quello che più mi ha colpito informandomi in merito a questa prospettiva, ovviamente ci sarebbero molte altre cose da dire sia sul punto di vista metodologico su cui mi sono soffermata che su tutti gli altri studiosi nominati a lezione. Altra tematica su cui sarebbe interessante informarsi è il diritto islamico, partendo dalle origini fino a svolgere confronti globali con gli altri ordinamenti.

Fonti:
S.Cassese, Il diritto amministrativo:storia e prospettive
E. Chiti, L'amministrazione della Chiesa cattolica romana: un introduzione
Inoltre ho consultato vari siti web di cui non ho salvato gli indirizzi.

Giada Pagano

Anonimo ha detto...

Sono d’accordo con il mio collega riguardo l’importanza di affrontare il tema delle origini del diritto amministrativo focalizzandosi sul periodo medioevale; come ho potuto notare durante questa prima breve ricerca, questo approccio è infatti adottato da diversi studiosi che spiegano gli assetti amministrativi attuali ripercorrendo quegli sviluppi storici di carattere amministrativo che hanno avuto origine in tempi assai antichi, in particolare proprio nel medioevo.
L’intervento del collega ha, inoltre, suscitato in me alcune riflessioni, le quali mi hanno spinto ad indirizzare la ricerca sul tema del diritto comune. Ritengo, infatti, certamente interessante approfondire questi argomenti in riferimento al contesto orientale, ma forse sarebbe prima più importante comprendere a fondo la storia del diritto amministrativo in seno alla società occidentale. Come sostiene Maria Sole Testuzza nel paper "L’Europa del diritto e le sue fondazioni. Ius commune, droit commun, common law tra medioevo ed età moderna”, è importante riflettere sul tema della complessità del diritto comune, che risulta un concetto certamente problematico se si tiene conto della varietà e della diversità, tra tardo medioevo e prima età moderna, delle esperienze giuridiche che caratterizzano i paesi europei. Questa analisi mi ha aiutato a comprendere come il confronto tra distinte esperienze giuridiche possa essere utile al fine di formulare delle riflessioni, in un'ottica del tutto attuale, sulla realizzazione di nuove forme di regolazione.
Grazie a Testuzza è possibile ragionare anche sulla diversità insita al concetto di diritto comune, laddove l'unico carattere condiviso dallo ius commune, dal droit commun e dal common law è quello della superiorità sui diritti particolari.
Dunque, sebbene un ragionamento intorno al principio di diritto comune così come attuato all'interno dei tre tipi di ordinamenti conduca probabilmente a scindere le varie applicazioni, oggi risulta fondamentale considerare queste tre esperienze europee come tre modalità diverse che però danno vita ad un insieme unitario di norme attraverso molteplici mezzi (legislativi, giurisprudenziali, scientifici); esse sono da considerare, in altre parole, come “un patrimonio di esperienze ricche di suggestioni che possono unire piuttosto che dividere…”.
Benedetta Barrazzo

SITOGRAFIA:
M.S.TESTUZZA, L’Europa del diritto e le sue fondazioni. Ius commune, droit commun, common law tra medioevo ed età moderna, 2010,n. 20, 4-9, presente nella collana online "I quaderni europei" (http://www.cde.unict.it/quadernieuropei)

Unknown ha detto...
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Unknown ha detto...

Il diritto comune nasce come diritto che comprende tutti, si parla di un diritto unico costituito dal diritto romano e dal diritto canonico, Piacentino, giurista e glossatore del XII, era un sostenitore della teoria dell’unità, ad un impero doveva corrispondere un solo diritto.
All’interno di questo diritto comune però esistevano dei diritti particolari, gli iura propria (consuetudini, privilegi). Si parla di rapporto pacifico e non gerarchico fra i due; Lo ius propria non si collocava in posizione subordinata rispetto al diritto comune, ma si integrava con esso, perché entrambi i diritti partecipavano alla stessa ratio. (Ileana del Bagno)
Mi chiedo come un diritto creato per tutti possa poi all’interno creare dei diritti specifici solo per taluni. E come questa moltitudine di diritti possa creare una sistemazione unitaria che a mio parere sembra più apparente che reale.
Gli ordinamenti locali dai quali promanano i diritti particolari riconoscono gradualmente di fare parte di una superiore e più ampia comunità politica: alla molteplicità di organismi autonomi sovrintendono i due grandi enti supremi ed universali, l’Impero e il Papato. Questo ha portato ad uno studio approfondito sia del diritto canonico che romano, e nonostante si parli di due autorità, (chiesa e impero), si crea, secondo uno storico del diritto italiano, Brandileone, un’intima connessione dell’utrunque ius, “non sono tanto due diritti distinti quanto piuttosto i due aspetti dello stesso diritto che regolano la società”.
Leggendo il libro di Ternavaso comprendo Il limite dello ius comune, che era quello di definirsi un complesso di norme giuridiche idonee a risolvere qualsiasi problema giuridico per la società dell’epoca, quelle norme non si possono criticare né sindacare, si devono solo interpretare. Ritrovo la stessa convinzione utopistica anche nel Codice di Napoleone, come ripetuto a lezione c’era un idea illusoria di fondo, ovvero quella di regolare i problemi di tutti e di poter racchiudere tutte le norme all’interno di un unico testo, il codice.
Mi piacerebbe esaminare a lezione quali siano le trasformazioni e le evoluzioni del diritto comune, come questo venga implementato o stravolto dalla riforma protestante o dalla rivoluzione francese dato che ancora oggi troviamo elementi di diritto comune nel nostro ordinamento.
Bibliografia:
-Michele Genta Ternavasio, Michele Rosboch, Elementi di diritto comune, 2013, Torino, p. 19-41 .
-Ilena del Bagno, Lezione II: Diritto comune e Common Low, Insegnamento di diritto medioevale e moderno, Pegaso università telematica, 2006.

Alessia Iezzi ha detto...

In riferimento alle lezioni da lei svolte, possiamo senza dubbio affermare che la storia del diritto medievale e moderno svolge il compito di spiegare in che modo e perché si è sviluppato il diritto nel suo divenire storico. In merito alle origini del diritto amministrativo ho potuto constatare che esistono ricostruzioni storiche diverse. Secondo alcune di queste avrebbe origini lontane nel tempo; secondo altre, invece, il diritto amministrativo sarebbe nato più recentemente intorno al XVIII secolo. Alcune delle tesi che sostengono le origini antiche di tale diritto mettono in evidenza che esso faceva già parte del diritto romano. L’impero romano rappresenta infatti, la struttura politica più grande ed organizzata dell’antichità. Tuttavia, secondo la riflessione dello storico inglese Edward Gibbon “non è tanto importante chiedersi perché l’impero romano d’occidente sia finito, quanto piuttosto è più interessante interrogarsi sul perché sia durato così a lungo”. Nell'impero di Roma vi è la presenza di un diritto pubblico e di cariche amministrative, ma in realtà mancano le coordinate di un diritto amministrativo vero e proprio. Tra le tesi che sostengono le origini antiche di suddetto diritto, vi sono, invece, studiosi che affermano che la sua nascita debba risalire all’XI secolo, poichè già d’allora c'erano regole amministrative, soprattutto per il “diritto dei servizi pubblici”. Esistevano quindi, come sostenuto dagli studiosi francesi, regole amministrative sin dall’anno Mille, ma ancora non c’è un sistema di diritto amministrativo. Le tesi più accreditate, come ho inizialmente affermato, sono quindi quelle che stabiliscono l’origine moderna di tale diritto. Secondo queste tesi il vero diritto amministrativo emerge nel XVIII secolo e si consolida nel XIX secolo. Si può citare una fonte molto importante in merito, costituita dalle opere di Tocqueville. Nel suo libro sull’Ancien régime, che consente di cogliere il passaggio dal periodo pre-rivoluzionario al periodo della rivoluzione e poi al post-rivoluzione, sono contenuti riferimenti alla genesi del diritto amministrativo. Tocqueville, nella prima parte dell’Ancien régime, sottolinea che i poteri autoritari degli intendenti (borghesi) e dei funzionari amministrativi, gradualmente supereranno quelli dell’aristocrazia locale. Alexis de Tocqueville ritiene infatti, che il risultato che la rivoluzione francese volle ottenere ed effettivamente ottenne fu di “accrescere il potere e i diritti dell’autorità pubblica”, abolendo i “corpi intermedi” e “non per distruggere il potere della fede religiosa”. Con la Rivoluzione francese diventa inoltre evidente il principio fondamentale della divisione dei poteri, Legislativo, esecutivo e giudiziario, collocando il potere amministrativo nell’ambito del potere esecutivo. La Francia può essere considerata quindi la madrepatria del diritto amministrativo per la presenza di un sistema molto centralizzato, che ha favorito la crescita di un corpo di regole amministrative uniformi e dalle evoluzioni che si sono registrate in altre esperienze dell’Europa continentale. È importante, a mio avviso, sottolineare che l’Italia non ha mai avuto tale sistema centralizzato e vi é stata una tradizione locale forte cha non ha agevolato la creazione di regole uniformi come in Francia. Concludendo, ritengo che lo studio delle origini e dell’evoluzione delle prime pratiche amministrative é fondamentale per comprendere la sua configurazione e la sua estensione che varia da un paese all’altro. Infatti come afferma Sabino Cassese “ciò che è diritto amministrativo per un paese, non lo è in altri. La nozione e le regole del diritto amministrativo non hanno un valore generale o universale, come quelle del diritto privato...”

BIBLIOGRAFIA
A. DE TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, Milano, 1989, pp. 57-58;
E. GIBBON, Storia della decadenza e caduta dell’impero romano, traduzione italiana di G. FRIZZI, I-III, Torino 1987: cfr. in specie III;
S. CASSESE, Il diritto amministrativo: storia e prospettive, Milano, 2010, pag. 7.

Unknown ha detto...

Secondo l’opinione più diffusa il diritto amministrativo sarebbe il frutto della Rivoluzione francese. La rivoluzione francese è ritenuta la svolta decisiva per la nascita del diritto amministrativo in senso moderno, dovendo imputarsi ai legisti della rivoluzione francese l’introduzione delle nozioni di amministrazione pubblica, potere amministrativo, atto amministrativo e contenzioso amministrativo (GIANNINI). Non è facile raggiungere una nozione condivisa di diritto amministrativo in quanto tale branca del diritto subisce l’influenza dello Stato in cui si sviluppa. Il diritto amministrativo viene ritenuto come un figlio dello Stato, in quanto si è sviluppato a partire dal XIX secolo, nella Francia napoleonica e post-napoleonica, quando l’attenzione veniva posta sul principio di specialità che pone la differenza tra il diritto amministrativo e il diritto privato. MASSIMO SEVERO GIANNINI fece notare che il negozio privato e la sentenza costituiscono istituti necessari di ogni ordinamento giuridico mentre l’atto amministrativo può invece mancare, in quanto l’esistenza di un apparato amministrativo non comporta necessariamente che l’azione di esso si esprima in atti amministrativi. L’esistenza del diritto amministrativo è subordinata all’esistenza di più poteri statali, tra loro distinti e divisi, uno dei quali è il potere amministrativo. Fino a quando vi era uno Stato assoluto, dove tutto il potere si concentrava nelle mani del principe, non poteva esistere un diritto amministrativo. Il presupposto per l’esistenza del diritto amministrativo è, pertanto, uno Stato di diritto, soggetto alle norme giuridiche da esso instaurate. Il diritto amministrativo nasce come sommatoria di più elementi. Nel parlare del diritto amministrativo e delle sue basi è importante far riferimento anche ad un modello che abbiamo analizzato durante le lezioni, il modello della Chiesa. Questo è un aspetto di grande importanza che mi ha colpito e ho trovato molto interessante. Molti studiosi hanno valutato le origine del diritto amministrativo attraverso il modello della Chiesa. Ad esempio Edoardo Chiti definisce che l’ordinamento ecclesiastico è per eccellenza l’ordinamento amministrativo; Fantappiè Carlo affermava che la funzione amministrativa è sempre esistita nella Chiesa; Gabriel Le Bras dichiarava che la Chiesa aveva una gerarchia di controllo di tutti i suoi territori ed è stato cosi dai primi secoli della Chiesa. Anche oggi il più grande ordinamento è quello della Chiesa, ha sempre avuto tecniche di controllo, di sanzioni affidate ad organi amministrativi che potevano esercitare il controllo dei beni della Chiesa. L’ordinamento della Chiesa è quello più vecchio, impegnava una serie di tecniche e di processi che oggi costituiscono un diritto amministrativo della Chiesa.

Bibliografia

Chieppa Roberto, Giovagnoli Roberto, manuale di diritto amministrativo, seconda edizione, 2012, p 3-6

Sabino Cassese, le basi del diritto amministrativo, introduzione; 2000.

Sitografia:

http://www.percorsi.giuffre.it/

Unknown ha detto...

Se volessimo fermarci ad una mera definizione del concetto di diritto amministrativo potremmo affermare che esso sia il frutto di un insieme di regole che disciplinano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni; ma ciò non può essere sufficiente. Dietro a questa affermazione c’è il mondo. Le radici del diritto amministrativo, come rilevato da diversi studiosi, sono profonde nonché molteplici.
Diritto amministrativo nell’antica Roma, dove già si distingueva tra ius publicum e ius privatum; diritto amministrativo nell’età medievale laddove in embrione viene a delinearsi il concetto di “servizio pubblico”, inteso come servizio erogato dall’amministrazione alla collettività.
La tesi più accreditata appare essere quella che sottolinea l’origine più moderna del diritto amministrativo , secondo la quale fece i suoi primi passi nel XVIII secolo e si consolidava nel XIX secolo.
L’ambito geografico di riferimento è la Francia e non si può prescindere dall’analisi di Tocqueville nel suo libro L’Ancien Regime, contenente espliciti riferimenti alla genesi del diritto amministrativo nelle fasi pre-durante-post rivoluzione.
Ho trovato estremamente interessante la prospettiva messa in luce da alcuni studiosi tra cui Carlo Fantappiè ed Edoardo Chiti, i quali intercettano nella mastodontica struttura canonica un impianto prettamente amministrativo. “Struttura canonica con un’apposita normazione che governa il funzionamento di organizzazioni pubbliche dotate di vari poteri, anche autoritativi. Queste ultime adottano misure di cui sono destinatari i diversi soggetti dell’ordinamento ecclesiastico. E vi sono meccanismi, anche propriamente giurisdizionali, volti a dirimere le controversie tra i poteri ecclesiastici ed i destinatari delle misure adottate”. Queste poche righe dimostrano quanto ci sia di diritto amministrativo nella Chiesa Cattolica Romana.
Alla luce della molteplicità di elementi che hanno contributo alla nascita del diritto amministrativo così come lo intendiamo noi oggi, credo che per comprendere i vari tasselli che compongono il colorato mosaico, sia necessario fare uno sforzo di immaginazione e perdersi nei meandri della gestazione di esso, non riferendosi solo ed esclusivamente al tradizionale binomio diritto amministrativo = Stato.

Bibliografia:
- M. D’Alberti, Il diritto amministrativo dal XVIII al XXI secolo,Torino , 2012,pp. 1-15, pp. 4-9
- E. Chiti , L’amministrazione della Chiesa cattolica romana: una introduzione in rivista trimestrale di diritto pubblico, 2009, n.3, pp. 1- 34, p. 2

Giorgia M. ha detto...

L'impressione che ho avuto da queste prime lezioni è che il punto di origine di uno studio del Diritto Amministrativo, condotto a partire da una ricostruzione diacronica degli eventi legati alle sue dinamiche di sviluppo e evolutive, può far registrare sulla base di quanto detto a lezione e sulla base di una ricerca seppur sintetica, alcune costanti.
Alcuni approcci che, relativamente allo studio di tale materia ritornano con una certa frequenza nelle opere di diversi studiosi, e che possono essere così sintetizzati:

- Analisi di un progressivo passaggio da forme particolaristiche ( miriadi di diritti particolari presenti soprattutto in epoca medievale), ad un accentramento che ha avuto come snodo cruciale l'epoca della Rivoluzione Francese e principalmente l'elaborazione del Codice Civile Napoleonico.

- Attenzione ad una progressiva laicizzazione del Diritto Amministrativo. Essendo gli esiti di tale processo ( collocabili tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo - ci si riferisce ad un graduale distacco del diritto canonico da quello secolare) derivati dalle applicazioni e dalle elaborazioni in ambito ecclesiastico, principalmente in quello cattolico, ma con caratteristiche diverse anche in quello luterano.

- Analisi del Diritto Amministrativo attraverso una metodologia comparativa. Anche tale approccio rappresenta una costante degli studi relativi a tale materia.
Molti degli interrogativi circa le origini e gli sviluppi di tale disciplina possono essere sciolti interrogando la storia, e comparando i vari percorsi del diritto amministrativo dei principali paesi. Questo in estrema sintesi è ciò che Cassese ritiene fondamentale al fine di individuare i '' Periodi Formativi Principali'' e ''Tipi Ideali'' del diritto amministrativo.


Riferimenti:
S. Cassese, Il diritto amministrativo: storia e prospettive, Milano 2010, pp. 4-5.

Giorgia M. ha detto...
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Alessia De Donato ha detto...

Come affermato anche da Giampaolo Rossi nel sul libro “Principi di diritto ammnistrativo”, si è molto discusso in dottrina sulla nascita e le origini del diritto amministrativo. Alcuni studiosi hanno individuato i prodromi del diritto amministrativo già nel periodo romano, altri, come affrontato anche a lezione, fanno risalire le sue origini al diritto canonico, ricollegandosi al fatto che le poche funzioni ora attribuite agli enti locali, come la sanità, l’assistenza e l’istruzione, furono svolte dai conventi e dalle organizzazioni territoriali della Chiesa già nel XII secolo. Questo approccio trova fondamenta negli studi condotti da autori come Carlo Fantappiè, il quale realizza un percorso di ricostruzione delle fonti che hanno condotto a rintracciare i principi del diritto amministrativo nella chiesa cattolico-romana. Uno degli aspetti, a mio parere, più interessanti dei suoi studi è quello di aver individuato come la chiesa, a differenza di altri ordinamenti sacri omnicomprensivi, abbia concepito l’attività pastorale e quella disciplinare in maniera strumentale e, in base a ciò, li abbia resi flessibili e capaci di adattarsi il più possibile alle particolarità delle situazioni e dei fedeli.
Anche Edoardo Chiti si ricollega a questo approccio originario del diritto amministrativo, esortando la necessità per gli studiosi di partire dalle origini della Chiesa per spiegare e comprendere al meglio il diritto amministrativo, in quanto è indubbio che un amministrazione della Chiesa cattolica-romana esista e che sia oggi soggetta ad una regolazione e a dei meccanismi, anche propriamente giurisdizionali, che presentano gli elementi caratteristici del diritto amministrativo. Questo collegamento storico tra diritto canonico medievale e diritto amministrativo, può essere irrobustito e trovare maggiori fondamenta grazie a recentissime analisi svolte da parte di studiosi, i quali hanno individuato in pratiche assai antiche dell’amministrazione della chiesa aspetti importanti del diritto amministrativo anche nella sua concezione più moderna. In questo senso ho trovato ricco di spunti riflessivi l’approfondimento sviluppato da Paolo Napoli, Silvia Di Paolo e Sveva Del Gatto, sulla visita pastorale. In questa relazione viene messa in evidenza l’importanza di questo antico istituto di diritto canonico come mezzo di controllo e sorveglianza per prevenire qualsivoglia “disfunzione”, sia in termini di dimensione spirituale che temporale.
L’obiettivo principale di questo vero e proprio mezzo di ispezione del procedimento amministrativo, e cioè quello del corretto funzionamento e coordinamento centro-periferia, è, a mio parere, reso necessario soprattutto dall’amplissimo decentramento globale che caratterizzava e caratterizza il diritto canonico, aspetto che, come analizzato anche con i miei colleghi in sede di lezione, altri modelli amministrativi non possiedono. Alla luce di questi, ma anche di numerosi altri studi, la mia riflessione si sofferma, e vorrebbe trovare spiegazioni, sul motivo per il quale, come esposto anche da Giampaolo Rossi, sull’amministrazione ecclesiastica la scienza del diritto amministrativo abbia abitualmente riservato poca considerazione, giungendo addirittura a mettere in dubbio l’esistenza di un diritto amministrativo che ne disciplini i meccanismi.

Bibliografia:

Carlo Fantappiè, La Santa Sede e il Mondo in prospettiva storicogiuridica, disponibile online in Rivista Rechtsgeschichte-Legal History, 2012 (20), pp.332-338, pp. 333-335.

Edoardo Chiti, L’amministrazione della chiesa cattolica romana, disponibile online in
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2009 (3), pp.1-34, pp. 2-4.

Testo del programma del Seminario dal titolo “Dalla visita pastorale al metodo aperto di coordinamento: forme di indirizzo e controllo delle amministrazioni”, di Paolo Napoli, Silvia Di Paolo, Sveva Del Gatto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma3, settembre 2008.

Giampaolo Rossi, Principi di diritto amministrativo, seconda edizione, Torino, 2015, p. 2.

Unknown ha detto...
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Unknown ha detto...

Mi trovo d'accordo con i miei colleghi circa l'interesse di approfondire le origini storiche del Diritto amministrativo, per quella che è la mia esperienza ho sempre trattato questa branca del diritto facendo riferimento alla dimensione dei contenuti e delle funzioni, piuttosto che approfondire da dove viene il Diritto amministrativo.
E' interessante vedere gli approcci dei vari studiosi. Come ho potuto evincere dalle lezioni effettuate in aula abbiamo trattato i pensieri di alcuni studiosi che, come ad esempio Le Bras un giurista, storico e sociologo francese , rintracciano le origini del Diritto amministrativo nel modello canonico basato su controlli, ispezioni e sanzioni; noi italiani più di tutti sappiamo come la religione abbia un forte influsso nella vita dello Stato, quindi, è assolutamente plausibile questa tesi.
Ho preso in considerazione il manuale di D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, in cui nel capitolo primo affronta le origini del Diritto amministrativo dal punto di vista di altri autori che fanno risalire le origini del Diritto amministrativo al Diritto romano, affermando l'esistenza di un Diritto pubblico accanto al Diritto privato. Inoltre, esistevano cariche pubbliche con denominazioni che fanno pensare ad incarichi ed uffici dei nostri tempi. Ed, infine, se si guarda alla terminologia del Diritto romano c'imbattiamo in nomi, quali imperium, potestas, auctoritas, che fanno pensare al potere pubblico.
Leggendo alcune parti del Cassese, Il diritto amministrativo: storia e prospettive, ho potuto conoscere altre tesi che sottolineano l'origine più moderna del Diritto amministrativo facendola risalire al XIX secolo nella Francia dell' Ancien régime. Cassese cita Tocqueville dicendo che un contributo importante in questa visione ci viene offerto proprio da lui, che nelle sue opere sull' Ancien régime pone chiari riferimenti alla genesi del Diritto amministrativo. Inoltre, con la Rivoluzione francese si afferma la tripartizione del potere ed iniziano ad essere istituite le prime cattedre universitarie di diritto amministrativo.
In conclusione, posso affermare che è utile approfondire le varie prospettive e teorie, sarebbe interessante, anche, fare un confronto tra i diversi Stati del mondo riguardo il Diritto amministrativo per capire il loro approccio e l'evoluzione fino ad oggi.

Bibliografia:
M. D'Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, 2012.( Pagine da 1 a 16).
S. Cassese, Il diritto amministrativo: storia e prospettive, Milano , 2010.(Pagina 7).

Unknown ha detto...

Victor Hugo afferma che la storia è un'eco del passato nell'avvenire ed un riflesso dell'avvenire sul passato.
La mia riflessione parte da qui, ricollegandomi al diritto amministrativo e dunque al fulcro del nostro interesse.
Se abbiamo attribuito ad Irnerio il merito di aver creato un'edizione critica sul corpus dei diritti del VI secolo ed elaborato una dottrina civilistica, non abbiamo citato il giurista Pepone e, poiché antecedente, lo ritengo di estrema importanza per capire in seguito il lavoro di Irnerio. Per riprendere la citazione, quindi, scoviamo l'eco nel passato di Irnerio stesso.
Nella seconda metà dell'XI secolo Pepone dà vita, di propria iniziativa, all'insegnamento del diritto romano, aprendo la strada ad Irnerio. La scuola di Bologna, del tutto laica, crea un'innovazione: quella di riportare alla luce il Corpus iuris civilis di Giustiniano e basare l'insegnamento sull'interpretazione delle leggi romane.
L'innovazione è data dal metodo di studio: esso, infatti, precedentemente non era basato sulla conoscenza diretta dei testi, ma su formulari ed epitomi.
Questo tipo di insegnamento è incipit per le future riunioni studentesche e gruppi di studio, poiché si ritiene che attirò insegnanti ed allievi da tutta Europa.
Non solo base del diritto amministrativo quindi, ma vero e proprio sacrario universitario.
Questa è la chiave di lettura che ritengo davvero interessante; pensare che lo studio di un primordiale diritto amministrativo abbia dato luogo alla riunione di studenti e giuristi era, prima della mia ricerca, un pensiero lontanissimo.
Amo pensare, concludendo, che questi nostri primi incontri siano solo la base per qualcosa ancora da scoprire. Come per Irnerio ed i suoi allievi.

Bibliografia:

Alfio Cortonesi, Il Medioevo, profilo di un millennio, seconda edizione, Roma, 2009, pp. 194-207, 195

Unknown ha detto...

La mia riflessione è ricaduta su tale articolo in base ai riferimenti fatti a lezione; il mio interesse si è focalizzato specialmente sulle origini del diritto amministrativo, attraverso lo studio di questi due grandi pilastri, il diritto canonico e il diritto civile. Soprattutto in base a cio che è stato detto a lezione ho considerato il fatto che le prospettive di studio del diritto sono state molteplici ed è stato affrontato analizzando tutte le chiavi di lettura da quella filosofica, religiosa a quella giuridica. Nel caso in oggetto viene esposta una visione del diritto amministrativo studiando le lettere di Paolo e sulla base di tali lettere,viene fatta una riflessione sulla formazione di soggetti giudicanti e soggetti giudicati che hanno permesso la nascita delle norme del diritto amministrativo. Norme che ovviamente sono gli elementi essenziali della formazione del diritto stesso.

Riferimenti: seminario "categoria dell'obbedienza nel pensiero giuridico del XX secolo" pubblicato nell' EHESS il 01/01/2011, annuare-ehess.revues.org

Unknown ha detto...

Come sottolineato sia a lezione e sia dalle ricerche dei colleghi che mi hanno preceduto, la madrepatria del diritto amministrativo moderno è sicuramente la Francia.
L’espressione francese droit administratif è comparsa per la prima volta in Francia sul finire del XVIII secolo, a seguito della rivoluzione francese e all’affermarsi del primo Impero, questi ultimi eventi causarono l’abbattimento delle istituzioni politiche ed amministrative dell’ Antico Regime.

Oltre a queste origini “recenti” del diritto amministrativo, c’è chi afferma che la sua nascita debba farsi risalire ai secoli antichi.
Alcuni studiosi sostengono che le origini del diritto amministrativo siano da rintracciarsi già con il diritto romano. Gli studiosi di scuola francese affermano che la sua nascita debba farsi risalire al secolo XI, sostenendo come fin da allora esistevano regole amministrative, in particolar modo per il “diritto dei servizi pubblici”. Service public sta ad indicare tutte quelle attività in cui si ha una pubblica amministrazione che non svolge funzioni di polizia, o funzioni comunque autoritative, ma presta servizi. Non attività di prescrizione, ma di prestazione.
Sarebbe interessante approfondire le tesi di queste tre origini, a partire dal diritto romano, XI secolo e poi in Francia in epoche più recenti.


BIBLIOGRAFIA:
S. Cassese, Il diritto amministrativo:storia e prospettive, 2010, Milano,pp. 14-19.
M. D’Alberti, “lezioni di diritto amministrativo, 2013, Torino, pp. 3-13.

Pezzillo Angelo