lunedì 24 ottobre 2016

Lezione 24/10/2016

L’analisi delle caratteristiche degli istituti che, nati come risposte “naturali” alle contingenze, si cominciano a strutturare, a partire dal IX secolo, come più propriamente giuridici, denuncia una delle più grandi caratteristiche del diritto: il suo essere fortemente legato al contesto storico in cui nasce e si sviluppa, la sua periodicità. 
Lo stesso esame dell’istituto giuridico medievale per definizione, il feudo, mette in luce la stretta relazione che intercorre tra la forma e le caratteristiche di questo e le condizioni economiche e politiche in cui esso venne formandosi. 
La dottrina è solita individuare tre elementi principali caratterizzanti l’istituto del feudo. Queste caratteristiche nacquero, ancora una volta, per rispondere ad esigenze pratiche e tra loro parzialmente differenti ed indipendenti. Trovarono, poi, unità nell’istituto-feudo solo gradualmente e per motivazioni, nuovamente, di carattere storico.
1. Elemento personale. Il tradizionale assetto delle comunità dei regna germanici fondato sul modello militare dei legami di fedeltà trova, nel regno -poi impero- Franco, una sanzione giuridica. La giurisdizione del regno viene, infatti, suddivisa dal sovrano mediante la delegazione di poteri di carattere pubblicistico a coloro che erano a lui legati da rapporti personali di fedeltà tipici delle società romano-barbariche. Il rapporto uomo-a-uomo, però, si colora ora di un carattere nuovo: quello pubblico. Il potere centrale viene distribuito e collegato al sovrano mediante una fitta rete di rapporti personali; i vassalli del re cui è delegata la giurisdizione su determinati territori (marche o contee),esercitano questo potere in luogo del sovrano stesso, che ne rimane,però, il diretto titolare: essi impongono tasse, amministrano la giustizia ed utilizzano, nei casi in cui è necessario, la forza in virtù della delega concessagli. L’effetto che ne deriva è la polverizzazione della giurisdizione: si noti come il criterio dell’universalità imposto dalla rifondazione del Sacro Romano Impero rimanga, in questo caso, un ideale puramente astratto.
2. Elemento reale. Si tratta di concessioni di cespiti patrimoniali produttivi di reddito inizialmente non collegate direttamente al rapporto di vassallaggio ma nate, comunque, al fine di conseguire la fedeltà del concessionario al concedente. Dal punto di vista tecnico giuridico questi beneficia non sono cessioni di proprietà: questa rimane, infatti, in capo al titolare-concedente(generalmente l’impero o un ente ecclesiastico); essi sono, piuttosto, concessioni di carattere reale, diverse dai diritti reali in senso proprio, la cui caratteristica principale si sostanzia dell’instabilità del riconoscimento, orale e sempre revocabile. Questa caratteristica porterà, come reazione, all’opposta tendenza alla stabilizzazione del conferimento. Anche il connotato della stabilità del beneficium fu raggiunto solo in maniera graduale: tappe esemplari di questo processo sono il Capitolare di Quierzy dell’877, impropriamente ricordato come il capitolare che concesse l’“ereditarietà dei feudi maggiori”, e con il quale fu, invece, garantita dall’Imperatore la ri-concessione del beneficium ai figli dei della nobiltà franca; e, in Italia, la Costituzione di Corrado II il Salico del 1037 con cui si conferì, effettivamente, il carattere di automaticità alla trasmissione mortis causa dei beneficia ai propri figli, salvo il caso di infedeltà (più che un requisito di carattere positivo per la trasmissione agli eredi, dunque, ne era necessario uno di carattere negativo consistente nella mancanza di infedeltà). Solo con l’acquisizione dei caratteri della stabilità e della sempre più libera trasmissibilità -prima agli eredi e solo successivamente anche inter vivos- il beneficium cominciò a canfigurarsi come un diritto reale in senso proprio.
3.Immunità. Questo terzo elemento trova la sua radice nella caratteristica delle terre che generalmente venivano date in concessione, quelle cioè dell’imperatore o della chiesa, di essere esenti dall’imposizione fiscale ed in senso lato da qualsiasi ingerenza del potere pubblico. Immunità, dunque, venne mano a mano a significare immunità dall’intervento della giurisdizione centrale sulle persone che abitavano le terre concesse. È da notare, tuttavia, come le terre fossero concesse dall’imperatore in beneficium ai propri vassalli contemporaneamente alla delegazione della giurisdizione pubblica stessa: il risultato di questo, quindi, non fu tanto la creazione di tanti piccoli centri di potere anarchici ed autarchici ma semplicemente quella ricordata frammentazione di un potere centrale quanto alla titolarità ma dislocato quanto al suo esercizio.
Le ragioni per cui questi tre elementi si fusero finendo per costituire il feudo quale istituto giuridico vanno ricercate, ancora una volta, nelle condizioni politiche dell’epoca che determinarono trasformazioni economiche e, di riflesso, giuridiche. Il X secolo fu un’epoca di grande insicurezza politica e di grave anarchia amministrativa. L’ assetto della popolazione, che un tempo si era redistribuita nelle campagne, venne nuovamente scosso a causa delle incursioni dei predatori che minacciavano gli abitanti dell’Impero: gli Ungari provenienti dalle steppe del nord est ed i Mussulmani che avevano conquistato la Sicilia (827-902) e si erano spinti fino alle porte di Roma, saccheggiando la basilica di San Paolo (846) e destando, di conseguenza, grandi preoccupazioni nel papa. La risposta a questa nuova ondata di instabilità fu il ritorno, da parte della popolazione, nelle città con la costruzione di grandi mura cittadine – che trovava il suo corrispettivo rurale nella costruzione del castello con la cinta muraria a difesa del signore e dei suoi sottoposti-, e la costituzione milizie preposte alla protezione dei centri abitati. La forma di pagamento dei soldati fu, anche in questo caso, il beneficium su determinati beni che il soldato avrebbe potuto mettere a frutto traendone reddito (benefici minori). 
Il feudo si venne gradualmente a configurare come un istituto fortemente condizionato dalla situazione politica del tempo, che si adattò ad una comunità tendente a privilegiare la collettività piuttosto che il singolo individuo e il cui assetto volse sempre più alla stabilità delle relazioni personali e reali in risposta alle incertezze istituzionali.
Il fatto che il diritto dipendesse dalle condizioni storiche più che dalle caratteristiche dei singoli ordinamenti è percepibile ancor meglio effettuando un’analisi comparatistica tra la situazione dell’Italia franca e quella dei territori italiani rimasti bizantini: quest’analisi fa emergere una comunità di istituti spiegabile solo nella prospettiva di condivisione di esigenze che ne determinarono la nascita e la sopravvivenza. Permasero nel diritto bizantino elementi di distanza come la centralità del potere pubblico in campo penale. Altra grande caratteristica del menzionato diritto di quest’epoca fu il recupero, la traduzione in greco ed il riadattamento del Corpus Juris Civilis da parte di Basilio I, pubblicato poi nella versione dei Basilici da Leone VI il Saggio nell’880. Lo studio di quest’opera in 60 libri prelude alla grande rinascita del diritto romano ad opera della scienza giuridica italiana. 

mercoledì 19 ottobre 2016

Lezione 18/10/2016

I primi decenni successivi all’incoronazione di Carlo Magno furono un’epoca di fioritura dell’impero il cui ideale era rappresentato dalla ricostituzione di quell’universalismo che era andato perso a seguito della caduta dell’Impero romano d’Occidente nel V secolo.
I segni visibili di questa tendenza all’universalità sono riscontrabili nei campi più disparati: dall’introduzione di un’unica grafia, la cosiddetta scrittura carolingia, o di uniche unità di misura. Queste preoccupazioni sono attestate dalla legislazione legislazione dell’Impero (Capitularia), che si rovolge anche a favorire la coesione di quello che tra tutti era l’organismo universale per definizione: la Chiesa cattolica.
Tale scopo venne perseguito dall’imperatore mediante l’emanazione di norme formalmente laiche ma aventi come contenuto quello di disciplinare la vita della Chiesa, la cui regolazione era funzionale alla vita dell’impero stesso. Ad esempio, nel concilio dell’802 indetto da Carlo Magno in persona, l’imperatore ordinò il controllo e la redazione di un’unica versione dei testi sacri, l’elaborazione di un’unica liturgia, e la canonizzazione della regola benedettina.
Lo stesso concilio, tuttavia, è testimone anche di una diversa e, per certi aspetti, opposta tendenza, quella al riconoscimento dei particolarismi dei popoli dell’impero. Nell’802, infatti, Carlo Magno ordina la messa per iscritto e la correzione di tutte le leggi popolari. La natura composita delle tradizioni giuridiche dei popoli che compongono l’Impero è attestata anche dal fenomeno delle professiones iuris, le dichiarazioni circa il diritto che si intende applicare in un determinato atto dispositivo presenti nei documenti di epoca carolingia.
Secondo la storiografia ottocentesca, queste professiones, sulla cui base sarebbe stato costruito il concetto di “personalità del diritto”, avrebbero rivelato una natura fortemente etnica delle norme giuridiche. Forzando il dato storico la teoria in questione avrebbe “anticipato” il fenomeno fino al tempo delle doppie legislazioni di epoca “barbarica”.
In realtà, prima dell’età carolingia il problema della personalità del diritto non si era mai posto, né è stato mai testimoniato da alcuna fonte storica. Il problema di specificare quale tipo di diritto si sarebbe applicato ad una determinata fattispecie nasce insieme alla ricostituzione dell’impero universale. Che l’applicazione delle norme non seguisse l’etnia di chi doveva applicarla è confermato, poi, dal fatto che la scelta del diritto da utilizzare fosse basata non già sulla provenienza della norma ma sulla convenienza di essa.
Un ulteriore problema che è stato posto dalla storiografia giuridica nell’Ottocento e del Novecento è quello delle fonti che attestano un ritorno al diritto romano nell’età carolingia. Minuziose ricerche hanno riesumato le varie riapparizioni di lex romana e le abbreviazioni di fonti giustinianee che fecero la loro comparsa nel secolo IX. Questo interesse era condizionato dall’importanza che aveva rivestito per la scuola storica tedesca il diritto romano come fonte del diritto privato ottocentesco e novecentesco. La questione che si poneva era dunque quella di chiedersi se questo diritto avesse attraversato l’alto Medioevo o fosse quasi caduto in disuso, prima di essere recuperato nel XII secolo.
Dal quadro di fonti che abbiamo sembra che le parti del Corpus Iuris di Giustiniano che ebbero qualche circolazione in età carolingia siano state il Codice e le Novelle, ma entrambi sottoforma di abbreviazione: l’Epitome Codicis e l’Epitome Iuliani. Le altre compilazioni portano in certi casi il nome di Lex romana, e tramandano raccolti di pezzi sparsi.
In tutte queste fonti traspare una caratteristica comune: che le raccolte o le abbreviazioni erano redatti senza curarsi del quadro complessivo dell’ordinamento vigente che il legislatore (ad esempio Giustiniano) aveva voluto dare alla sua legislazione. I testi si riassumevano, si modificavano, si sfrondavano di ciò che i loro raccoglitori ritenevano superfluo.
Questo atteggiamento disinvolto verso la legislazione trova la sua espressione più estrema nella diffusione delle falsificazioni, che nacquero negli stessi ambienti ecclesiastici che tramandarono le sillogi di diritto romano.

La falsificazione più diffusa, le Decretali pseudo-Isidoriane ebbe una larghissima ricolazione per secoli, e risulta effettivamente utilizzata già nel IX secolo. Stabilisce criteri di giustizia che non trovavano supporto legislativo, rivestendo di auctoritas un contenuto che il falsario riteneva carico di equità, e quindi meritevole di sanzione legislativa.

martedì 18 ottobre 2016

Invio della risposta

Come per la precedente domanda, dovete inviare la risposta entro le 15,30 (meglio uno o due minuti prima) all'indirizzo
storiadiritto.conte@uniroma3.it. 
Ricordate di indicare nome, cognome e numero di matricola nella mail di risposta.

Seconda domanda: la donazione di Costantino


Uno dei documenti più famosi di tutta la storia medievale è la donazione di Costantino. Descrivete in breve il suo contenuto e le condizioni politiche che ne determinarono la redazione.

La domanda di oggi sarà pubblicata alle ore 15,00

Come sempre, prenderà spunto dai temi trattati durante l'ultima lezione.

lunedì 17 ottobre 2016

Lezione 17/10/2016

Per comprendere la grande trasformazione giuridica avvenuta all’inizio del IX secolo, la ricostituzione, cioè, dell’Impero romano d’Occidente ad opera di Carlo Magno, è necessario guardare alla situazione geopolitica del secolo ad essa precedente.
La ripresa dell’ideale romano e la riunificazione territoriale e religiosa dell’Impero d’Occidente furono il frutto di una lenta ma sicura attività diplomatica svolta dalla Sede Pontificia verso il più potente e cattolico dei regni barbarici: quello dei Franchi.
Essa, inoltre, nacque dalle esigenze di ripresa della stabilità di un papa il cui potere e la cui incolumità cominciavano ad essere scalfiti su tre diversi fronti:
1. Da un lato, i territori bizantini della penisola italiana, venivano minacciati dalle nuove campagne di espansione di Liutprando, re dei Longobardi (VIII sec.). La figura di Liutprando viene, inoltre, ricordata anche per aver emanato una compilazione le cui norme hanno la particolare caratteristica di essere strettamente legate al caso concreto che hanno risolto. Questo rapporto molto stretto tra giustizia e legislazione fornisce il modello di normazione che si impone in tutta l’area del nord Europa.
2. Dall’area mediterranea, inoltre, il papato – e tutta l’Europa- subisce la pressione di una nuova potenza: l’Islam. La società araba, nata nel VII secolo dal sincretismo di varie tribù prima fortemente frammentate, si sviluppò rapidissimamente e, rispondendo ad una forte spinta ideale, religiosa e militare, si espanse in modo altrettanto rapido, conquistando tutte le coste dell’Africa settentrionale e la penisola iberica, per poi spingersi fino al nord della Francia, dove l’avanzata venne respinta dall’esercito franco di Carlo Martello a Poitiers nel 732. Ugualmente, ad oriente, l’esercito islamico era avanzato fino alle porte di Costantinopoli, minacciandone la sopravvivenza, ma venne fermato nel 719 dall’imperatore Leone III. Questa nuova realtà si presentava al mondo occidentale molto diversa sotto alcuni aspetti, come ad esempio quello della completa identificazione tra legge laica e legge divina, ma presentava, altresì, elementi di contatto con esso, come per esempio il ruolo assistenziale svolto dalle Waqf, fondazioni islamiche, che raccoglievano donazioni dei fedeli cui uno dei cinque pilastri dell’Islam impone l’obbligo di fare la .
3. La terza grande minaccia alla stabilità dell’autorità papale derivò dalla grande crisi religiosa intercorsa tra l’impero di Costantinopoli con il suo vescovo sostenitore dell’eresia iconoclasta, ed il papa. Questa crisi portò scomuniche reciproche e si concluse in una rottura a seguito del tentato assassinio del papa da parte dell’imperatore Costantino V.
È, dunque, in questo quadro che si inserisce l’attenta attività diplomatica del papa volta alla ripresa dell’ideale romano di unione politica, religiosa e giuridica durata circa cinquant’anni: dal 751 all’incoronazione di Carlo Magno la notte di Natale dell’800. Fu proprio la Chiesa, con l’ausilio della monarchia Franca, a determinare la caduta del regno barbarico dei Longobardi. Sulla base di questa particolare alleanza con il clero cattolico, il potere secolare della monarchia Franca rimase fortemente legato alla Chiesa.
Nel 751 papa Zaccaria legittimò la deposizione del re dei Merovingi operata da Pipino il Breve, il suo primo ministro (Maggiordomo di palazzo) il quale venne “unto” re dei Franchi. Nella decretale in cui attingeva all’auctoritas pontificia per legittimare l’operato di Pipino, Zaccaria pose l’accento sull’importanza di una corrispondenza tra la forma e la sostanza dell’esercizio del potere (era necessario, cioè, che chi esercitava di fatto i poteri vi fosse legittimato anche formalmente).
Nel 754, tuttavia, papa Stefano II si recò personalmente in Francia e, nella cattedrale di Saint Denis, diede luogo ad una seconda cerimonia dell’unzione. La tesi di Cortese riguardo questa seconda cerimonia è particolarmente convincente: in quanto funzionario dell’impero, rappresentante della maestà laica, il papa, con questa seconda unzione, sta conferendo a Pipino non già il titolo di “re dei Franchi”, ma quello di “patrizio dei romani”, offrendogli, con questa consacrazione, la carriera bizantina romana tipica cursus honorum classico che avrebbe portato al titolo imperiale (questa nuova funzione della Chiesa viene confermata e legittimata anche da un documento falso: la famosa donatio Costantini).

Nel 774 Carlo Magno riconquista l’Italia longobarda e nell’800 viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero d’Occidente: l’Europa si ripresenta con una sua grande unità.