Si è
visto come la nascita dello scienza giuridica sia tradizionalmente
legata alla funzione normativa come se la norma non potesse funzionare senza un
lavoro scientifico-dialettico e, in questo senso, il Decreto di Graziano ne è un esempio perfetto. Si è visto poi che la compilatio
tertia conferma tale rapporto circolare di scienza e normatività visto
che Innocenzo III manda la sua raccolta alle scuole perché la studino (1209).
Essendo passato quasi un secolo dai tempi
di Pepo, si vede come il mondo del diritto sia profondamente mutato. Ci si
trova in un periodo storico in cui la Chiesa dopo essersi a lungo scontrata con
l’impero prosegue in
questa crescita soprattutto tramite l’esaltazione
del papa come potere supremo sulla terra. Per tutto il XIII secolo (sino a
Bonifacio VIII) si assiste ad un aumento delle pretese di supremazia papale
ancor più accentuate dai
frequenti contrasti tra i papi (Innocenzo III, Gregorio IX e poi Innocenzo IV)
e Federico II di Svevia.
La vicenda politica della nascita del regno
di Sicilia è un punto
importante della storia istituzionale di questo periodo e si ricollega al
discorso relativo all’invasione
mussulmana del Mezzogiorno italiano. Intorno all’anno 1000 venne favorita (sia Chiesa sia dai Bizantini) la
discesa nel sud Italia di milites provenienti dalla Normandia per
contrastare i mussulmani. La riconquista durò circa un secolo tanto che nel 1130 i normanni, terminata la
riconquista, assistono all’incoronazione
di Guglielmo. Il favore della Chiesa si concretizza tramite la legittimazione
di tale conquista che aveva visto i normanni sostituirsi ai bizantini ed ai
ducati longobardi (che erano governi legittimi). Il primo esempio di questa
legittimazione avviene tramite la concessione dei territori che costituiranno
il futuro Regnum Siciliae a titolo di feudo. Tutto questo territorio
essendo un feudo del pontefice viene tenuto esterno ai territori dell’impero. Il secondo elemento
della legittimazione è la
concessione al sovrano della legazia pontificia. Il legato era una sorta
di prefetto/ambasciatore che rappresentava il papa nei territori del
Mezzogiorno. Il re di Sicilia assume, dunque, un potere indipendente dall’impero ma collegato al potere
papale proprio per questa sua funzione “sacerdotale” di legato pontificio (c’è molto dello stile bizantino
in questo tipo di potere come si vede anche nei famosi mosaici di Monreale).
Parlando della formazione del regno di Sicilia, occorre ricordare che nella
seconda metà del XII
secolo era imperatore Federico Barbarossa che muore nel 1190 durante una
crociata. La politica di Barbarossa era stata finalizzata ad un rafforzamento
del potere imperiale (non molto riuscita, vista la sconfitta imperiale alla
battaglia di Legnano 1176). Barbarossa avrebbe anche voluto estendere il suo
potere nell’Italia
meridionale, e perciò fece sposare a suo figlio Enrico VI Costanza d’Altavilla (ultima erede
normanna). Enrico alla morte del padre diviene imperatore ed inizia ad
affermare il suo diritto sul regno di Sicilia in qualità di marito di Costanza. Nel 1194 nasce a Jesi il figlio di
Costanza ed Enrico: Federico. Nello stesso anno Enrico si fa incoronare re di
Sicilia. Nel 1197 Enrico VI muore e Federico viene dato in tutela al papa
Innocenzo III. Questo fatto interrompe il progetto di rilancio del potere
imperiale, ma nel 1220 Federico II viene incoronato imperatore e poco dopo
anche re di Sicilia mostrandosi sin da subito un sovrano molto indipendente dal
potere papale (fu colpito da diverse scomuniche). Anche Federico II (come si è visto in àmbito canonico) intende emanare
un complesso di norme e per questo nel 1231 promulga il Liber Augustalis.
II liber contiene costituzioni sia dei re normanni sia dello stesso
Federico il quale è descritto
come pater et filius Iustitiae essendo allo stesso tempo tutore e
prodotto della giustizia. Questa visione matura del diritto è figlia della scienza del
diritto.
Questo fenomeno di “codificazioni”,
che continua con il Liber Extra del 1234 di Gregorio IX, è la dimostrazione di questa
circolarità tra norma e
dottrina. Nel Liber Extra troviamo decretali anche molto antiche (sino
al decreto) perché è una
raccolta che ingloba tutto il diritto precedente e regola tutte le parti dell’ordinamento della Chiesa.
Queste norme hanno molto influenzato il diritto occidentale. Per esempio quando
si è parlato di
investitura/spoglio si è detto
che era avvenuta un’estensione
della possessio romana anche a categorie che secondo il diritto romano
non sarebbero state oggetto di possesso. Questa è una logica che oggi tanto nel diritto civile quanto in
quello amministrativo è rimasto
per quanto attiene al possesso di un diritto. Questa estensione è frutto dell’influsso
del diritto canonico che per la prima volte teorizza una serie di diritti che
nel diritto roman non esistono e si atteggiano diversamente costituiranno il
c.d. diritto comune o utrumque ius. La promulgazione del Liber Extra
provoca una definitiva svolta della scienza del diritto canonico perché è una compilazione molto
grande e anche molto scientifica. Queste decretali sono tutte vere e proprie
norme giuridiche tanto che la scienza giuridica canonistica inizia a lasciare
lo studio del decreto e si sposta sulle decretali di Gregorio IX. Questo
comporta una divisione dei professori di diritto canonico in decretisti ( come
Uguccio da Pisa) e decretalisti (come Innocenzo IV ed Enrico da Susa).
Innocenzo IV, che si chiamava al
secolo Sinibaldo Fieschi, ha compilato una grande lectura alle decretali
ed in seguito fu eletto papa: fatto che ha portato a ritenere che la sua lectura
come una sorta di interpretazione autentica delle decretali commentate.
Innocenzo IV è sempre
ricordato per una teoria molto importante attinente alla persona giuridica
intesa come finzione. La prima comparsa del problema dell’attribuzione della personalità ad enti che non sono umani
risale ai tempi di Graziano. Uno dei pochi documenti che ci parlano di
Graziano, infatti, lo vede al fianco di Mosè di Ravenna, al quale fu chiesto a quale soggetto dovessero
essere attribuiti i beni precedentemente donati ad un monastero che fosse
rimasto, per qualche ragione, deserto. Le risoluzioni proposte furono tre:
1.
I beni sarebbero dovuti tornare a colui che li
aveva donati intendendo la donazione come una sorta di dote data ai monaci. In
questo senso si sarebbe dovuta applicare la procedura prevista nel caso di morte della
promessa sposa prima delle nozze.
2.
I beni sarebbero dovuti confluire nel fisco
papale presupponendo che essi fossero res nullius poiché precedentemente proprietà dei monaci.
3.
sarebbero dovuti rimanere al monastero poiché, secondo Mosé, i beni sarebbero di proprietà delle mura del monastero che,
anche se disabitato, continua a possedere sino al giorno in cui sarà di nuovo abitato. Questa
soluzione del problema è molto
rozza (perché non si teorizza
alcuna personalità) ma è già molto innovativa rispetto al diritto romano poiché mancano le caratteristiche che
secondo il diritto romano configuravano la possessio.
L’intervento
di Innocenzo IV qualche decennio dopo propone una soluzione migliore e più raffinata ed in linea con le
logiche giuridiche. Quando si considerano i diritti di un ente ecclesiastico
per configurare il diritto di questo ente sui beni è necessario fingere che esso sia una persona. La persona
ficta una delle finzioni più importanti
che manifesta la propria volontà tramite
un collegio che gestisce e rappresenta l’ente ecclesiastico. Un terzo passo di questa teoria è frutto della scuola di Orléans nella quale si
approfondisce il tema della rappresentanza. Soprattutto Jacques de Revigny
afferma che gli enti sarebbero delle persone rappresentate: poiché c’è un rappresentante, allora è possibile conferire una personalità all’ente.
Enrico da Susa, noto con il
nome di Ostiense perché cardinale
di Ostia, ha redatto una grande Summa alle decretali aggiungendo anche molte
cose che mancavano nelle stesse decretali. Scrive intorno al 1250 e rappresenta
una tappa importante delle cc.dd. teorie ierocratiche che affermano la
supremazia del potere religioso su quello laico. Queste dottrine proprio nel
corso del XIII secolo si rafforzano. Proprio in quest’ottica, la Chiesa favorisce la frammentazione dell’impero favorendo il sorgere di
una molteplicità di regni
soprattutto dopo la morte di Federico II (vd. Regno di Sicilia, Francia…). Tale politica culminò con Bonifacio VIII (vd. Dante)
che sale il soglio pontificio nel 1284 e
muore nel 1303. Bonifacio diviene papa dopo l’elezione di Celestino V che era un eremita e quando arriva a
Roma si trova nel mezzo della politica papale e viene convinto da Benedetto
Caetani a rinunciare all’incarico.
Le dimissioni di Celestino e l’immediata
elezione di Bonifacio VIII crearono una polemica teologico-normativa notevole
circa la loro legittimità.
Da un punto di vista politico Bonifacio portò agli estremi le teorie ierocratiche mentre dal punto di
vista giuridico avendo una grande formazione giuridica pochi anni dopo l’elezione promulgò una nuova collezione (1298):
il Liber Sextus.
E’
importante sottolineare come solo nel tardo ‘400 avverrà un’effettiva equiparazione del
c.d. Corpus Iuris Canonici alla codificazione di diritto civile grazie alle
edizioni a stampa che danno una forma definitiva a questa raccolta sempre in
fieri: Decretum-L.Extra-L.Sextus ed questi tre volumi si aggiungeranno le
Clementine e altre raccolte di extravagantes inserite in un quarto
volume, il tutto corredato da glosse.
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