giovedì 23 novembre 2017

Lezione del 21 novembre

Lezione 21.11.2017

Il Duecento si configura come il secolo che porta al consolidamento di tutte quelle dinamiche nate nel corso dei decenni precedenti e che innovano il mondo del diritto. Al centro della storia del diritto si colloca la scientia iuris e stando a quanto sostenuto da Francesco Calasso gli anni di ius commune sono caratterizzati proprio da questa forte dialettica tra giuristi e legislatore. Per Calasso ciò che accade prima della nascita della scuola di Bologna è una sorta di avvento: una preparazione alla nascita della scienza del diritto.
Abbiamo visto che nella scuola di Modena vi era una netta prevalenza della dialettica sullapproccio esegetico dei testi giuridici come si è potuto comprendere guardando al modello metodologico proposto da Pillio. Questo fermento culturale interessa anche la scuola di Bologna e decreta la chiusura delletà dei glossatori per passare allepoca dei commentatori. Letà dei glossatori si conclude con la redazione dellapparato di glosse realizzato da Accursio nel 1240-1250.
Il giurista più importante di questo periodo è Azzone (maestro di Accursio) che inizia ad insegnare nel 1190 e muore, probabilmente, nel 1230. Eun maestro integralmente bolognese ed è stato il più importante non solo per la profondità della sua dottrina (era capace di essere conciso e profondo allo stesso tempo), ma anche perché viene citato come maestro da tantissimi giuristi (anche canonisti come il cardinale Ostiense). Azzone realizza unoperazione molto interessante perché importa a Bologna molti generi letterari nati nelle scuole minori (Summae, quaestiones e brocarda). Scrive, infatti, una raccolta di quaestiones, una raccolta di brocarda ma soprattutto le summae (alle istituzioni ed al codice) che ebbero un grandissimo successo. Questi lavori possono essere considerati dei veri e propri trattati che riescono perfettamente a mobilitare i vari passi del corpus. La Summa viene pubblicata intorno al 1210 e viene copiata in tantissimi manoscritti (oggi  ne rimangono più di settanta). La versione più diffusa è una raccolta contenente le due summae  e poi delle aggiunte che Azzone fece per coprire tutte le materie del diritto di Giustiniano (le summulae Digestorum). La fortuna della summa azzoniana si concretizza in circa quattro secoli di fortuna editoriale (sino al 1650 ca). Azzone ha però prodotto anche apparati di glosse non andati a stampa perché il suo allievo Accursio li ha presi, rielaborati e li ha pubblicati a suo nome come apparato ordinario. Anche lapparato di Accursio ebbe un successo straordinario ma non tanto per la limpidezza di pensiero, quanto piuttosto perché egli fu non solo professore ma anche editore, funzione che gli permise di monopolizzare a lungo la diffusione del sapere giuridico (Accursio costruisce unofficina che distribuisce i modelli da copiare).
Un altro elemento fondamentale di questo periodo è la commistione della filosofia aristotelica con il diritto romano che rappresentano le due grandi riemersionidi questo periodo visto che la filosofia aristotelica è funzionale alla comprensione del diritto.
Punto fondamentale è il concetto di causa. (Boezio volgarizzando Aristotele aveva detto che conoscere vuol dire sapere qualcosa attraverso le sue cause). Trattando della riforma gregoriana, abbiamo visto che una sua caratteristica saliente è stata linsistenza sullauctoritas del legislatore ecclesiastico: la proposizione emanata dal legislatore aveva una sostanza diversa dalle altre proposizioni, perché è espressione della volontà costitutiva dellautorità legiferante. Dunque, per conoscere la forza normativa della legge occorre applicare alla proposizione normativa la logica aristotelica, per distillare la volontà del legislatore. Già i primi glossatori, tramite il ricorso al casus legis, iniziano a chiedersi cosa induca il legislatore ad emanare una determinata norma (la causa efficiente) ma ciò che davvero ha importanza è la causa finale ossia lindividuazione del bene giuridico che il legislatore intende tutelare. La causa finalis è dunque la ratio legis. Estraendo dei principi generali dalle disposizioni del legislatore è possibile applicarli in via analogica ad altre fattispecie. Una norma (non giustinianea) è iusta in quanto il giurista ne sappia rilevare la conformità ai principi di diritto romano (in fondo è lo stesso procedimento che aveva adottato Pillio nello studio dei libri feudorum). Questa identificazione della forza della norma intesa come la giustizia perseguita dal legilsatore, consente poi di applicare in via analogica la stessa ratio ad altri casi non espressamente previsti. Un procedimento che consente di trattare giuridicamente una serie di materie che Giustiniano non aveva disciplinato. Esso si sviluppa prima e maggiormente in àmbito civilistico dal momento che il diritto canonico ha un legislatore vivo ed autorevole (il papa). Questa lavoro della scienza del diritto è fondamentale per poter armonizzare la luralità di fonti vigenti, in questi anni che la storiografia ha definito come anni dello ius commune.  Il sistema di diritto comune è un sistema allinterno del quale le varie fonti normative sono tra loro coordinate sulla base delle rationes (la scienza riesce ad astrarre la giustizia dalle fonti romane al fine di applicarle alle altre).
Una conseguenza delladozione di questa prospettiva è rappresentata dalla diffusione (al posto di glosse e summe) del metodo della lectura che è un testo molto lungo, chiamato anche commentario, che analizza ogni singola legge e dedica spazio alla spiegazione della ratio legis. Dopo Accursio, la lectura è il metodo più usato, e perciò gli storici del diritto hanno diviso i giuristi civilisti in glossatori (sino ad Accursio) e commentatori (dopo Accursio). Unimportante caratteristica dei commenti è che sono delle vere opere di diritto comune perché non trattano solo di diritto romano ma fanno riferimento anche agli statuti ed al diritto regio, coordinato con il diritto giustinianeo. Si nota come la maturità della scienza giuridica sia molto cresciuta ed sia ormai in grado di includere in un solo grande sistema tutta la ricchezza normativa del XIII secolo.
Tale ricchezza normativa è collegata alla nascita ed al proliferare dei comuni e delle varie autonomie locali che si configurano, in un primo momento, come congregazioni di famiglie che si riuniscono nei territori delle antiche città romane e costituiscono delle dimensioni autonome in grado di garantire la giustizia in contrapposizione a quella anarchia feudale di cui si è trattato. La struttura dei comuni ruota principalmente intorno allamministrazione della giustizia dato che il processo è lunico sistema in grado di evitare conflitti e mantenere la pace sociale. I consoli iniziano ad amministrare questa giustizia in nome della comunità ed a tal proposito iniziano ad essere redatti degli statuti in grado di disciplinare vari àmbiti del diritto. Questo fiorire di legislazioni locali si affianca sia alla rinascita del diritto romano sia al sorgere della consapevolezza della Chiesa della sua dimensione normativa. Questa molteplicità di fonti del diritto coincide con una grandissima fioritura economica delle città italiane e della Francia meridionale. Proprio per questo si verificarono gli sconti tra i comuni e limperatore Federico Barbarossa (che chiedeva il pagamento di tasse lamministrazione in suo nome della Giustizia). Questi scontri portarono alla nascita della lega lombarda, alla battaglia di Legnano del 1176 ed alla promulgazione della cc.dd. Pace di Costanza, una costituzione del Barbarossa tramite cui limperatore concede ai comuni quelle che lui definisce consuetudines.

Alla fine del XII secolo si configura chiaramente tale pluralismo di poteri: da una parte limpero dallaltra i comuni sempre più importanti e ricchi ma lacerati da violente e continue lotte intestine. Per limitarle viene istituita la figura del podestà che rimaneva in carica per poco tempo (6 mesi o un anno), era sempre forestiero ed il suo operato veniva valutato alla fine del suo mandato tramite un sindacato. Questi podestà spesso per non sbagliare chiedono dei consilia ai giuristi più importanti i quali scrivono dei pareri tenendo conto tanto dello statuto vigente quanto del diritto romano. Lattività del giurista è di coordinamento tra i principi generali ed i singoli diritti particolari e proprio in questo senso Francesco Calasso guardava alla scienza del diritto come il fulcro di questo periodo. Il sistema di diritto comune che caratterizza dal 200 al 400 è definito classico e si manifesta attraverso un intenso dialogo tra legislatore, interprete e giudice. 
A cura di Marta Cerrito

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