venerdì 13 luglio 2007

Dominio diviso

Bene, vedo che nessuno ha voluto rispondere al mio appello di collaborazione. Allora risponderò io alla domanda sul dominio diviso.
Cortese ne parla con una concisione e una precisione ammirevoli: ma un discorso breve e preciso può essere duro da capire, perché dietro ogni parola c'è un contenuto molto ampio e complesso.
Dividiamo i problemi.
In primo luogo c'è quello dell'ambiente culturale e socio-economico nel quale nasce una distinzione teorica. La società cittadina italiana del XII secolo è in forte ascesa economica, ma i beni sono vincolati ad un regime che privilegia la stabilità dei diritti sulle cose piuttosto che la loro commerciabilità. Sia il regime dei benefici feudali sia quello della proprietà ecclesiastica tendono a limitare il più possibile i trasferimenti, e si servono di concessioni a lungo termine per consentire lo sfruttamento delle terre. Queste concessioni configurano un potere limitato del concessionario, che non può definirsi "proprietario" della terra che ha ricevuto in feudo, in precaria, in livello o con altri contratti analoghi ad efficacia reale.
Il ceto dei concessionari premeva da molti decenni per ampliare i propri diritti, ed era riuscito ad ottenere da Corrado II, nel 1037, il diritto di trasferire i beni di cui godeva agli eredi. Un secolo più tardi, a Milano, il giudice Oberto dell'Orto aveva messo per iscritto le consuetudini feudali della zona, per consolidare le regole di gestione di questi beni così importanti.
La cultura cittadina, intanto, si era evoluta grazie allo studio rinnovato del Corpus Iuris Civilis, e le scuole di diritto s'erano diffuse ovunque. Cortese le chiama "scuole minori" perché pensa a Bologna, che è maggiore; ma si deve tenere presente che moltissime città italiane ne ebbero al proprio interno, e che nel giro di pochi anni la maggior parte dei notai, dei consiglieri delle città, degli avvocati, degli amministratori e anche degli ecclesiastici furono formati in scuole che analizzavano il testo di Giustiniano.
Nella Modena che aveva voluto Pillio come professore, i due elementi della consuetudine feudale e della cultura scolastica entrarono in contatto diretto, perché Pillio compose un apparato di glosse e una summa dei Libri Feudorum di Oberto dell'Orto, quasi certamente perché si mise a fare delle lezioni su questo testo.
Nel testo di Oberto c'era un passaggio dovuto alla scarsa precisione terminologica del vecchio giudice milanese: si affermava che il vassallo che aveva avuto una cosa in beneficium poteva tutelare i propri diritti con la rei vindicatio, che era l'azione che il diritto romano attribuisce soltanto al proprietario "ex iure quiritium". Si trattava di una imprecisione, e Cortese osserva, per completezza, che in alcuni manoscritti gli scribi aggiungevano la parola "quasi", perché si sapeva che un concessionario a qualsiasi titolo non poteva affatto esperire una vera rei vindicatio.
Qui la glossa di Pillio mette in contatto la cultura formata sul testo di Giustiniano con l'imprecisa formulazione di Oberto, e interpreta il passaggio spiegando che ci sono altri casi in cui certe azioni sono estese a casi che all'inizio non erano previsti. L'esempio è quello della actio legis Aquiliae, che era riservata a chi aveva subito un danno fisico, materiale, ai propri beni. Siccome poteva avvenire un danneggiamento provocato senza violenza materiale, il pretore creò un'actio legis Aquiliae utilis, perché non gli sembrava giusto lasciare senza tutela processuale questi casi (Cortese, pag. 311).
Cosa fa Pillio? Prende questo esempio e dice: ci sono certe concessioni che sono così ampie, che sembra giusto offrire loro un'azione utile, ricorrendo a una finzione. Si finge che il vassallo sia un proprietario, in modo che quando che si veda portare via la cosa oggetto del beneficium possa agire con una azione efficace come la rei vindicatio.
Siccome il pensiero scolastico ragiona sempre per analogie e opposizioni, ecco trovare subito un caso analogo nelle norme romane: l'actio Publiciana, infatti, e concessa a quell'acquirente che non ha compiuto un trasferimento formale della proprietà, ma ha pagato il prezzo ed è in attesa che maturi il tempo dell'usucapione. Anche in questo caso si finge che sia già diventato proprietario per consentirgli di tutelare il suo diritto in tribunale.
Ma allora per i beni feudali ci sarebbero due proprietari della stessa cosa? Sì, ma il concedente, che ha una proprietà astratta e un'azione diretta, si chiama dominus directus, mentre il concessionario, che ha una proprietà economicamente più concreta e un'azione utile, si chiamerà dominus utilis.
Da questa origine processuale deriva un assetto sostanziale, che è molto importante perché segna la struttura dei diritti reali in Europa per molti secoli, fino alla Rivoluzione Francese e all'Ottocento.

16 commenti:

Anonimo ha detto...

Grazie Professore!!!!
è stato gentilissimo a rispondere al mio appello!!!

Anonimo ha detto...

Salve a tutti...sono uno studente che non ha potuto frequentare per motivi personali le lezionei del professor Conte.Leggendo questo blog ho appreso che bisogna essere preparati anche su un centinaio di pagine di un altro libro oltre a quello del Cortese.Vorrei sapere allora dove posso trovare queste pagine senza acquistare il libro intero,se posso trovare delle dispense e di cosa trattano a grandi linee per potermi orientare.Grazie per le eventuali risposte.

Anonimo ha detto...

Veramente ci sarebbe il birocchi oltre il cortese e sono quasi 350 pagine e non 100 :).
E' il libro di diritto moderno. Trovi qualche copia usata se vuoi risparmiare.
Inoltre c'è anche un'altra parte da fare ( una cinquantina di pagine )su un altro libro.
Se guardi nel blog trovi tutto scritto.
Cioa :)

Anonimo ha detto...

per chi ha già fatto l'esame o ha assistito:vengono fatte anke domande sulla parte oggetto dell'esonero?????per sapere se devo ripassarla!grazie

Anonimo ha detto...

Qualcuno sa dirmi le date degli appelli di storia del diritto med. e mod. di settembre?
grazie

Anonimo ha detto...

gli appelli di settembre sono il 6 e il 17!

Anonimo ha detto...

Salve professore!scusi la petulenza ma nessuno mi ha risposto!le avevo lasciato un post il 12 luglio e riguardava l'aequitas...grazie!
Marialaura

Anonimo ha detto...

scusate ma quante pagine sono da studiare del Birocchi?

Anonimo ha detto...

certo che se solo avessi letto i commenti precedenti avresti visto da solo che sono 350 pag!

Anonimo ha detto...

Salve professore!!
volevo chiederLe se, dato l'elevato numero di prenotati per l'appello del 23, prevede di terminare l'esame lunedì' stesso o se ritiene necessario sfruttare anche il giorno seguente. La domanda è dovuta alla mia situazione di studentessa fuori sede.... ed avendo già da tempo prenotato il ritorno a casa per il giorno seguente l'esame...
confido nella sua comprensione riguardo il mio disagio ed in una sua pronta risposta!!!
grazie 1000 anticipatamente!!!

Anonimo ha detto...

Il Birocchi 340 pagine

Anonimo ha detto...

salve prof...volevo chiederle se poteva delineare la figura di Bassiano,che sul nostro libro è si trattato difusamente,ma a pezzi...GRAZIE ANTICIPATAMENTE!!!

Anonimo ha detto...

MA CHE STATE A DI'...BISOGNA STUDIARE TUTTE E 340 LE PAGINE???????????????????

Anonimo ha detto...

.....si.... 340 pagine......!!!
anche se personalmente ti consiglio di concentrarti sui giuristi, lasciando perdere tutte le lungaggini, altrimenti non se ne esce più fuori!!!

Anonimo ha detto...

professore per chi non ha conseguito l'esonero,in sede d'esame si farà particolare attenzione alla prima parte o verrà trattata sommariamente per dare maggiore attenzione alla seconda??risponda per favore

Anonimo ha detto...

Salve prof!mi associo anche io alla domanda di Silvia C. essendo anche io una studentessa fuori sede!grazie!