domenica 8 luglio 2007

Scuola elegante e usus modernus

Il 28 giugno un anonimo ha chiesto chiarimenti sulla scuola elegante e sull'usus modernus, che segnano il passaggio dal giusnaturalismo all'illuminismo prima in Olanda e poi in Germania. Potreste dirmi se è una curiosità nata dal manuale oppure dalle lezioni? Il manuale non mi sembra fare uso netto di queste definizioni di scuole, che sono tradizionali nella storia del diritto, ma in effetti servono più a schematizzare che a capire.
Per dare un primo abbozzo di risposta, direi che i due movimenti sono segnati dalla tendenza - apparentemente contraddittoria - a ricostruire il diritto romano con grande competenza filologica, e a porre le basi di diritti nazionali che si regolano con istituti distinti da quelli romani. Tra Sei e Settecento giuristi olandesi e poi soprattutto tedeschi dedicano lavori molto vasti alla Storia del diritto germanico, e si può dire che essi gettino le lontane basi della scuola storica tedesca dell'Ottocento. In particolare per il diritto pubblico e per quello canonico protestante, la storia è premessa fondamentale per costruire un diritto nazionale. Si tratta - ovviamente - di storia medievale, perché è nel Medioevo che i popoli germanici fecero la loro comparsa in Europa e nella storia occidentale. Tacito e la sua Germania ne costituiscono lo sfondo lontano, testimone di consuetudini così antiche da essere connaturate all'essenza stessa di quei popoli.
Il risultato di tutto questo non è sempre del tutto convincente per noi, perché questo diritto "germanico" finisce per essere descritto sulla base della testimonianza di un romano del I secolo dopo Cristo che fu grandissimo storico dell'Impero. E perché le consuetudini "germaniche" furono razionalizzate seguendo il modello romano: diritti reali, obbligazioni, successioni, eccetera eccetera.

12 commenti:

Anonimo ha detto...

E' una curiosità nata dal manuale...in effetti il Birocchi si presenta più complicato del Cortese!

Emanuele Conte ha detto...

A quali pagine si riferisce?

Anonimo ha detto...

mi scusi professore ma ho letto solo ora la sua risposta. le pagine che trattanto questo argomento sono: da pag 58 a 65. grazie!

Anonimo ha detto...

DIR. PRIVATO MAZZAMUTO HELP!
È vero che non ci si può presentare ad entrambi gli appelli di settembre?Ditemi che nn è vero!!!

Anonimo ha detto...

Salve,volevo sapere dove posso trovare gli appunti riguardo le lezioni sul giusnaturalismo che erano stati pubblicati sul sito.
grazie.

Anonimo ha detto...

Salve professore!!
tempo fà Le avevo esposto i miei dubbi riguardo il dominio diviso e i riferimenti all'actio publiciana. non avendo risposto nessuno al Suo appello, volevo cortesemente chiederLe se siano possibile Sue delucidazioni al riguardo.
in più, un altro dubbio mi assale: non mi è ben chiaro il "metodo ramistico", più volte richiamato sul Birocchi. il web ed i manuali che ho consultato non sono stati affatto chiari e soddisfacenti. volevo chiederLe così qualche informazione su tale metodologia.
Le chiedo scusa per la petulanza delle mie richieste! aspetto impaziente una Sua risposta! grazie mille!!
buon lavoro!

Anonimo ha detto...

ciao a tutti! ho un problemino...vorrei sostenere l'esame il 23 luglio, però non ho comprato il terzo manuale(..visto che non ho potuto parteciapre alle lezioni finali). è possibile, trovare le dispense o le fotocopie di questo,in facoltà o in copisteria...??? aiutatemiiii GRAZIE!!!!!

Anonimo ha detto...

Salve professore...mi sono accorta di avere qualche dubbio sull'aequitas...potrebbe leggere quanto segue ed eventualmente correggermi?grazie!
il conflitto aequitas rigor legis risale a Bulgaro e Martino in particolare alla predilezione del primo per il rigor legis e del secondo per l'aequitas che fa coincidere con il rispetto del diritto canonico. Questo contrasto si risolverà alla fine del XIIsec con l'autonomia della disciplina giuridica dal diritto canonico grazie alla scoperta che il diritto naturale e quindi l'aequitas poteva risiedere nelle compilazioni giustinianee visto che a dimostrarlo erano frammenti di ius honorarium in cui si legge che il pretore concedeva per le fattispecie non previste dallo ius civile un exceptio, mosso dall'equità naturale. Ne deriva che il diritto naturale non viene più identificato con il diritto canonico.

Chiunque sia in grado di rispondermi mi aiuti! grazie!
Aspetto comunque una sua risposta professore!
Marialaura

Anonimo ha detto...

ciao ragazzi! neanche io ho comprato il terzo manuale! ho seguito le lezioni del professore,però ho ancora qualche dubbio!!!!non posso trovare le fotocopie in copisteria???? chi mi può aiutare???? grazie! :D

Stefania Gialdroni ha detto...

Per gli appunti sul giusnaturalismo digitate giusnaturalismo su search blog e arriverete sul sito di facolta`. Poi e` un attimo!

roberta ha detto...

Buongiorno Professor Conte. Le scrivo questa mail per avere delucidazioni su un argomento che mi risulta di difficile comprensione.Sul Birocchi le pagine che vanno da 58 a 65 trattano la "Scuola elegante" ed i rapporti di questa con "Usus Modernus Pandectarum".La "Scuola Elegante" nasce in Olanda, sulla base della "Scuola Culta" con intendi filologici e per mettere in risalto quanto del diritto romano fosse ormai obsoleto e rifiutando qui valori ritenuti negativi, preferendo le soluzioni date da ius hodiernum. Questa dottrina, conseguentemente determina lo sviluppo di quel genere letterario delle differentiae, volto alla ricerca delle antinomie tra diritto romano e diritto nazionale.L' Usus Modernus Pandectarum, dottrina nata in area tedesca ha gli stessi intendi filologici della Scuola Elegante e si caratterizza per la critica all'umanesimo...Mentre credo di aver colto le linee fondamentali della scuola elegante, meno chiare sono quelle dell' Usus Modernus Pandectarum.Inoltre, il genere letterario delle differentiae usato dalla scuola elegante, è un genere di continuazione, perchè lo si ha anche nel commento trecentesco o sbaglio?La ringrazio per l'attenzione. Cordiali Saluti.

Emanuele Conte ha detto...

Cara Roberta,
oggi non ho il manuale di Birocchi, e dunque per rispondere ripeterei quello che ho scritto nel vecchio post. Il grande tema che sta alla base di questo periodo e di ueste realtà nazionali è la sceintificizzazione del diritto patrio. La dottrina non disprezza più i testi dei diritti non romani, ma al contrario impara a valorizzare i principi del Digesto per strutturare i diritti locali come sistemi autosufficienti e non come deroghe al sistema del diritto romano.
Questo processo porta ad una sempre maggiore concettualizzazione del diritto romano e produce, lentamente, quei principi sistematici che poi voi trovate nei manuali che costruiscono il diritto in sistema.