domenica 6 aprile 2008

Prova a rispondere

A sinistra trovate una domanda con tre possibili risposte. Provate a rispondere, votando una sola volta. Così vedrò se avete capito.

38 commenti:

Anonimo ha detto...

Provo a dare una spiegazione..
La società feudale è una società che si fonda su una forte diseguaglianza caratterizzata da un rapporto, non paritetico, tra F" Feudatario" e il "vassallo".( ovvero colui che dietro un giuramento di fedeltà, si rimetteva nelle mani del ricco signore, in cambio di protezione e benefici , commisurati alla propria fedeltà".)
Quindi la Fedeltà é l'elemento che caratterizza il rapporto tra Signore e vassallo e che sta alla base della società feudale..
Questa "Fidelitas" si riscontra poi in quelli che sono i tre elementi del feudo:
1) Il vassallagio 2) il Beneficium 3) L'immunitas..

Anonimo ha detto...

CIAO A TUTTI!!
OGGI NON SONO POTUTO VENIRE A LEZIONE...E CREDO CHE NEANCHE I PROSSIMI GIORNI POTRò VENIRE... STO INFLUENZATISSIMO!!!
QUALCUNO SAREBBE COSì GENTILE DA DIRMI COSA HA SPIEGATO IL PROF?
GRAZIE MILLE!!

Chiara ha detto...

Ciao! per motivi lavorativi non sono potuta venire a lezione. POtreste dirmi cosa ha speigato il prof? grazie a tutti, a buon rendere. Chiara

Angela ha detto...

Gli elementi costituivi del feudo consistevano in: 1) un rapporto personale, detto generalmente vassallaggio, tra il signore ed il suo subordinato. Tale rapporto sembrerebbe avere lontane ascendenze germaniche risalenti ai tempi di Cesare e di Tacito; 2) una concessione patrimoniale, detta beneficium, ispirata da benevolenza ma usata come remunerazione di servizi, che derivava da prassi ecclesiastiche ben note; 3) il privilegio formale dell’immunitas, che era già stato proprio delle terre fiscali e dei latifondi imperiali, e che si riteneva un prodotto dell’antichità romana.
La fidelitas. Per quanto riguarda il rapporto personale il suo contenuto primo sta nella fidelitas che il vassallo doveva prestare al suo signore. La fidelitas non era una caratteristica esclusiva del rapporto vassallatico ma una forza etica che sin dal tardo antico la storia politico-sociale ci mostra attiva ovunque. Pare, infatti, che i sovrani costaninopolitani pretendevano un giuramento da tutti i funzionari sin dal V secolo; ai re visigoti i concili prestavano giuramento; Carlo Magno fece grande uso della fidelitas, al punto che avendo ricevuto il giuramento in qualità di re ed essendo divenuto imperatore pretese che gli venisse rinnovato in tale nuova qualità; la fidelitas giurata dai cittadini al sovrano impregnava a tal punto i rapporti con la cosa pubblica che il concetto stesso di reato veniva considerato come violazione di quella fedeltà. Alla fidelitas generale prestata da tutti i sudditi al sovrano si affiancavano forme specifiche di fidelitas; una di queste era, appunto, il vassallaggio.
2) Il beneficium. Il beneficio era un tipo di salario ed era connesso con un ministerium (servizio). Il servizio che inizialmente venne maggiormente remunerato con buoni beneficia fu quello militare.
E' in questo contesto che il beneficio, poco alla volta, diviene il secondo elemento (quello patrimoniale) del futuro feudo.
Caratteristica del beneficium dell’età carolingia era quello di essere temporaneo e di essere vessato dalla revocabilità ad libitum. E’ proprio questa caratteristica a far si che le terre date in beneficium non risultassero, nella normalità dei casi, da alcun atto pubblico, cosa che veniva invece usata proprio per dare all’atto il carattere della firmitas et stabilitas. La mancanza

di atti scritti fece si che abili approfittatori vendessero la terra a terzi col patto di ricomprarla subito dopo e tale ulteriore transazione risultasse da atto notarile. Per porre rimedio a tali disordini i sovrani furono costretti a mandare missi dominici in varie città per accertare lo stato dei vecchi benefici laici ed ecclesiastici.
L’immunitas. Per comprendere la portata di questo terzo elemento bisogna partire dalla considerazione che nella prassi beneficiaria carolingia, molto probabilmente, i beneficia conservavano lo status di terre fiscali e della Chiesa; poiché esse erano quasi sempre immuni, tale carattere finì con l’affiancarsi agli altri due aspetti, personale e patrimoniale.

Anonimo ha detto...

anch'io per motivi lavorativi non sono potuto venire a lezione...Un riassunto di ciò che è stato spiegato oggi, sarebbe estremamente gradito

Anonimo ha detto...

se qualcuno postasse un riassunto della lezione ne sarei molto grato..Sono a letto con la febbre a 39. Grazie a chi mi potrà essere d'aiuto

Anonimo ha detto...

Ciao a tutti, ieri ed oggi non sono potuto venire a lezione( problemi familiari), quindi volevo chiedere se qualche utente, poteva postare gli appunti di ieri e poi, + tardi anche quelli di oggi...
Grazie a tutti e a buon rendere, Ciao Alessio

Futura ha detto...

Per chi non è potuto veire volevo riassumere la lezione del 7/04.

Partiamo parlando del formalismo che nel dir. Romano classico era costitutivo del dir stesso(ex. stipulatio) mentre nel Medioevo ci fu una inversione di tendenza: infatti fu "inventato" il metodo al portatore. Ma chi portò questo strumento in Occidente? Secondo gli studiosi ottocenteschi bisognava cercare un popolo che lo avesse portato ma bisogna ammetterela STORICITA' DEL DIRITTO, cioé iò fatto che in determinati momenti storici gli uomini tentano di dare soddisfazionead un bisogno che in questo caso era la stabilità dei diritti.
La società si divideva in alcune categorie che davano, appunto, questa stabilità, come la SERVITU' DELLA GLEBA (stabilizzazione del rapporto di forza fra il Signore e il Vassallo).
Anche il LIBELLUS, che era un documento scritto che concedeva il terreno, risponde a questa esigenza di stabilità che si concretizza quasi in una prevalenza dell'oggetto sulle persone. Il contadino libellario è un uomo libero, ma rispondendo ai doveri che facevano riferimento al fondo, si nota la sua somiglianza al servo della gleba (durava 30 anni).

Oggi c'è la tendenza a risalire al momento in cui il diritto si è costituito, mentre nel Medioevo risalire a tale momento non è fondamentale; è invece fondamentale la visione pubblica della Stato in cui il soggetto si trova: ciascuno è "VESTITO" di determinati diritti e doveri per il fatto che tutti gli riconoscono una determinata posizione, uno status (ad esempio il godimento di dir. reali) -> INVESTITURA/GEWERE.

Finché un soggetto è vestito, un altro sogg. non può disvestirlo se non per decisione dell'autorità pubblica; questo risponde alla esigenza della stabilità (Il concetto dello spoglio era esposto anche nelle pseudo-isidoriane).

Un problema affrontato dal Cortese è quello della CONVENIENTIA (cum-venire=venire nello stesso luogo), cioé un modo diverso di concludere un contratto rispetto a quelli romani o germanici che erano basati sul formalismo. Gli storici del dir. hanno detto che questo istituto significava che si stava pian piano accantonando il formalismo a favore dell'accordo delle parti. Cortese, invece, dice che dietro a questo e ad altri contratti c'è sempre il formalismo (non è solo il consenso che produce il vincolo, ma è sempre la forma scritta e firmata a far sorgere il vincolo). Quindi anche questa voleva garantire la stabilità.

Tra la morte di Carlo MAgno e la metà del X° sec. si ha un periodo detto DELL'ANARCHIA FEUDALE, durante il quale l'istituto del feudo dilaga, uscendo dai limiti della sua regolamentazione; il feudo diventa supremazia dell'uomo sull'uomo, ma col perdersi di un potere centrale che lo disciplini, si ha una confusione del piano pubblico e del piano privato. Infatti colui che detiene un beneficium lo considera come una sua proprietà e non più come una concessione fatta nell'interesse dell'Impero. Questo accade anche nella Chiesa.

L'XI° sec fu, invece, un "secolo di origine" (come lo chiama lo storico Gioacchino Volpe) perchè nascono molte cose che fanno parte anche del dir. odierno. In questo secolo si ha una tendenza a recuperare l'antico: si inizia dalla derivazione dei poteri pubblici dall'autorità imperiale (idea della pubblicità del potere), che si era persa nel periodo dell'anarchia feudale.

Con gli OTTO (OTTONI) inizia una politica di "recupero delle regalie", cioé di quelle prerogative che appartengono al Sovrano (=cose regali). Questa politica fu fatta guardando all'impero d'Oriente della fine del IX° sec. L'evento più innovativo fu, però, della Chiesa che voleva anch'essa riaffermare il proprio ruolo di guida della società, vista la tendenza al particolarismo del clero.

Verso il 1050 inizierà una forte riforma, nota come riforma GREGORIANA.

Anonimo ha detto...

Grazie Futura, molto chiara e concisa

Chiara ha detto...

Grazie futura, a buon rendere.

Anonimo ha detto...

RAGAZZI, QUESTA INFLUENZA MI TIENE BLOCCATO DENTRO CASA... C'è QUALCUNO CHE PUò DIRMI COSA HA SPIEGATO OGGI IL PROF? GRAZIE!!!!!!

AH GRAZIE MILLE FUTURA PER GLI APPUNTI DI IERI!!!

CIAO A TUTTI!!!!!!

Anonimo ha detto...

qualcuno potrebbe riassumere la lezione di oggi?

Anonimo ha detto...

Buonasera,
vorrei chiedere una chiarificazione al professore per quanto riguarda l'esonero: essendo una frequentante qualora sostenessi l'esonero, se non erro valutato in trentesimi, e dovessi superarlo, all'esame orale dovrei portare solo gli argomenti presenti sul Birocchi?
La ringrazio per la cortese attenzione

Anonimo ha detto...

Ciao, siccome ieri non sono potuto venire, qualcuno potrebbe riassumera la lezione dell' 8 aprile?

grazie a tutti

Anonimo ha detto...

ciao!!
una curiosità... del libro di cortese fino a che pagina siamo arrivati?

Anonimo ha detto...

C'è nessuno che può riassumere la lezione di ieri e di oggi per chi è a letto con l'influenza? Grazie Piera

Anonimo ha detto...

ANCHE IO PURTROPPO SONO INFLUENZATO... C'è QUALCUNO CHE PUò DIRCI COSA HA SPIEGATO IL PROF SIA OGGI CHE IERI???
GRAZIE VERAMENTE TANTISSIMO A CHIUNQUE PUò DARCI UNA MANO!!!

Chiara ha detto...

LEZIONE DEL 9 APRILE 2008.
Ciao! Oggi il prof ha iniziato la lezione parlando della ripresa del diritto giustinianeo nel XI secolo. Quindi abbiamo un bisogno di recuperare il digesto e il ritorno delle esigenze politiche di rinnovamento sul piano istituzionale. Abbiamo un documento chiamato PLACITO DE MARTURI, dove diede un modo di accostarsi alla cultura giuridica romana, è un documento che in realtà riporta l’esito di un processo. Venne fatto nel 1076, è un documento piccolo, non c’è un testo ma una citazione. PLACITO: termine dove nel mondo Carolingio, si designava il Processo, MARTURI: piccolo borgo nei pressi di Siena. Il placito narra di un processo dove le cose sembrano iniziare a cambiare. I giudici lessero una lettera che si trovava nel digesto, ed ecco perché fu presa in esempio.
L’ANARCHIA FEUDALE produceva prepotenze da parte dei nobili, i quali si trasformarono in predoni legittimati dal potere, saccheggiavano beni sia dei privati che delle chiese. A Marturi c’era un Monastero che si era visto rubare terre da parte di un marchese della stirpe dei Canossa, il suo nome era Bonifacio (…a dispetto del suo nome…), dove aveva concesso tutte queste terre ad un suo fedele servitore, Sigizio. Il monastero non poteva chiedere indietro le terre, anche perché se iniziava un processo, sapeva benissimo di poter perdere, perché il signore di quella zona era proprio Bonifacio, fino a che salì al potere il suo successore, una donna, la Marchesa Beatrice, sempre della stirpe dei Canossa, molto più coscienziosa, aveva risanato i disagi che si erano creati. Cosi la chiesa fece un processo contro Sigizio. Lui dichiarò che aveva preso le terre in buona fede Già Più DI 40 anni prima, quindi si era maturata la prescrizione per usucapione. Nel medioevo si faceva sempre ricordo al tempo. L’avvocato del monastero arrivò con una norma del Digesto, che risale ad un frammento di Ulpiano. Il processo diede ragione al Monastero restituendo le terre. Abbiamo un frammento di rinascita della cultura giuridica, c’è bisogno di tecniche nuove, più diritto e più cultura giuridica.
NelL’XI secolo il diritto diventa fatto di legge-pratica-scienza.
Per quanto riguarda il quadro culturale in Italia alla fine dell’XI sec e all’inizio del XII, abbiamo la nascita delle scuole del diritto e la conseguente fondazione delle Università. Il capitolare italicum era un complesso ordinato cronologicamente tra cui inserito il diritto longobardo. La scuola di Pavia ha ordinato le fonti del diritto franco vigente in Italia, i due testi riguardano il tentativo di razionalizzare il diritoo franco.
Il primo testo: LOMBARDA…codice di diritto longobardo e franco dove le norme promulgate venivano ordinate in modo sistematico ( es. sotto l’argomento COMPRAVENDITA veniva raccolte tutti i testi che riguardavo la compravendita), quindi ordinare secondo le materia;
il secondo testo: compilato a Pavia, era una collezione cronologica degli editti e capitolari franchi, ordinati secondo le date
Vediamo una esposizione al LIBER PAPIENSI: commento che si trova accanto al libro di Pavia e analizza la norma in relazione con altre norme. Introduce e richiama il diritto Romano: LEX GENERALI SONNIUM.
Vediamo la nascita della scuola di Bologna, e la fluente utilizzazione dell GLOSSE. La GLOSSA era lo strumento principale utilizzato per acquisire e leggere i testi, è una spiegazione, una riflessione sui testi. Il maestro legge e spiega i testi, da delle discussioni e poi da la Glossa agli studenti. La glossa poteva essere interlineare (tra due linee del testo), però dato che lo spazio non bastava, allora diventavano marginali, dove i margini raccolgono il frutto delle riflessioni del maestro. Le glosse erano brevi, era un modo per facilitare il possesso dei testi, capire ciò che era scritto. Fu applicato da Irnerio e non creato. Le scuole si chiamavano SCUOLE DELLA GLOSSA; un metodo che rimarrà fino a tutto il XII secolo. Il testo è sacro, inviolabile e inimitabile, perché proviene da Giustiniano il quale è il tramite tra Dio e gli Uomini, il maestro non può violare un dono divino, lo deve rispettare e lasciarlo cosi.
Nel 1250 circa entra in scena ODOFREDO, professore dell’università che ha tenuto le sue lezioni a Bologna. Le glosse sono sintetiche, e decide di far riscrivere a parte tutto quello che aveva detto a Lezione. Leui raccontava delle storie, degli aneddoti, per cercare di alleggerire le sue lezioni, addirittura racconta storie accadute un centinaio di anni prima.
Pierre Damiani, criticava l’incertezza el’attribuzione dei testi e ci dice che a Bologna ci sono state delle discussioni. Secondo Odofredo abbiamo un’altra scuola a Roma, i libri stavano li, ma a causa delle invasioni furono portati a Ravenna e poi a Bologna. Odofredo ci dice che la scuola di Bologna non fu creata da Irnerio, lui la completò, ma bensì da PEPO (o PEPONE) non sappiamo quasi nulla di lui perché non ha lasciato tracce, anzi, molto poche, infatti le abbiamo non nelle opere dei giuristi, ma bensi in una cronaca inglese scritta da Rodolfo il Negro (rodulf niger), il quale ha la testimonianza di Pepo in un Processo. “magister pepo era un esperto del codice di giustiniano e delle istituzioni, am non aveva nessuna notizia delle pandette di giustiniano. Mentre era in corso un processo, si alzò e espresse la sua opinione. Il caso trattava di omicidio, sostenne che colui che aveva ucciso un uomo, aveva violato il Consorzio Naturale, provvisto di legge che puniscono chi arreca la morte ad un altro membro del consorzio (società). Non ha importanza se l’ucciso sia servo o libera, perché in natura c’è una comunione del genere umano. Non ci sono pene pecuniarie da applicare per l’omicidio, le leggi impongono la pena di morte. Pepo non conosceva il digesto, ma altre parti della compilazione giustinianea. Ci colloca nel diritto naturale. Dopo la morte di Pepo, lo studio del diritto romano fu demoralizzato

Spero di non essere stata troppo lunga! Ciao e buona serata

Anonimo ha detto...

grazie mille chiara...

Adesso manca solo la lezione dell'8

Anonimo ha detto...

GRAZIE MILLE CHIARA SEI STATA VERAMENTE PREZIOSA!!!!!

C'è QUALCUNO CHE PUò DIRCI COSA HA SPIEGATO IL PROF L' 8 ?

GRAZIE MILLEEEEEEEE!!!!!!

Chiara ha detto...

Buongiorno, di nulla un piacere ragazzi. Purtroppo la lezione dell'8 non ce l'ho neanche io perchè sono mancata per motivi di lavoro. Speriamo che qualcuno ce l'abbia. Ho capito male, o lunedi 14 non c'è lezione? Ciao

Anonimo ha detto...

La lezione dell'8 aprile servirebbe anche ame , perchè sono mancata per motivi di salute

Anonimo ha detto...

ma il programma per l'esonero qual'è?
non viene detto?

claudia 403208 ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
claudia 403208 ha detto...

l'esonero si svolgerà verso la metà di maggio e verterà sui primi 11 capitoli: 10 della prima parte e 1 della seconda parte.
il prof sta spiegando il capitolo 11.

Anonimo ha detto...

quindi se il professore deve spiegare l'11 capitolo, si presuppone che ce la farà a spiegare tutto il libro, almeno spero..

Comuqnue se qualcuno può spiegare la lezione dell'8 ,ne sarei molto grato

Anonimo ha detto...

ciao a tutti...Non mi è chairo un argomento trattato diverse lezioni fa ovvero la Lex Mundialis..qualcuno potrebbe dirmi, conretamente, di che cosa si tratta?

Grazie, Paolo

Anonimo ha detto...

La fidelitas era quel rapporto personale che obbligava il feo a un "servizio di spada", cioè ad essere nei confronti del senior un alleato fidato. Per assicurarsi questo servizio il signore eliminava al suo vassallo ogni problema di sostentamento assegnandogli un beneficium, cioè una terra da cui trarre rendite. Il feudatario era obbligato quindi a inviare un contingente militare, che successivamente poté sostituire con una somma di denaro (il fodrum o scutagium). Altri oneri patrimoniali che aveva il feudatario ricorrevano in 3 diverse occasioni: a- nel matrimonio della figlia del senior; b- nell'investitura del figlio del senior; c- per riscattare il senior. Un altro tradizionale obbligo era lo ius consilium: assistere il senior nei placiti. Questa fidelitas era un elemento comune che troviamo in tutti i rapporti feudali che riguardavano anche altre popolazioni: in Spagna per esempio l'homagium che il feudatario doveva rendere al senior si chiamava basamanus, mentre in altri territori si chiamava commendatio e consisteva nell'inchinarsi davanti al senior e giurare fedeltà sui libri sacri. Le donne naturalmente erano escluse dall'esser titolari di feudi, tanto è vero che quando i feudi diventarono successibili erano destinati ai figli maschi, alle figlie erano previsti solamente i beni che i loro padri acquistavano successivamente, cioè i beni personali e non aviti. Durante l'alto Medioevo, da formulari (franchi) troviamo queste diversificazioni patrimoniali, nei confronti delle successioni femminili, ma la formula più nota è quella del monaco Marculfo, con la quale si dichiara empia la consuetudine con la quale le figlie restano escluse dall'eredità paterna. Per cui le donne franche successivamente ottennero il riconoscimento di succedere insieme ai loro fratelli sui beni ereditari, anche se non è sicura la loro situazione di parità nei confronti degli eredi maschi. Sicuramente quando il feudo non ebbe più motivo di essere un istituto legato al servizio di spada, le donne poterono succedervi. Il matrimonio però, che vedeva uniti due feudatari, doveva sempre essere autorizzato dal senior.

Anonimo ha detto...

La Lex Mundialis è un attributo che già nella lex Romana Wisigothorum viene assegnato al diritto romano. Agli occhi dei barbari il diritto romano rappresentava un sistema completo ed esaustivo, capace di prevedere ogni fattispecie, docile nell'integrarsi a ordinamenti diversi per la sua universalità e umanità. In un'altra occasione il diritto romano il diritto romano fu denominato "lex generalis omnium": nella disputa tra legisti antiqui e moderni che si trova nell'Expositio ad liber papiensis, in cui viene specificata la polemica esistente fra la generazione antica dei giuristi, i quali in mancanza di una previsione normativa si avvalevano delle consuetudini, rispetto alla mentalità dei giuristi moderni che sopperivano alle lacune normative applicando previsioni tratte dal diritto romano. Sono tutti indizi di quello che sarà il ruolo che la tradizione romanistica dovrà avere nei secoli successivi: assurgere a "ius commune" rispetto agli "iura propria", per cui figurerà nella gerarchia delle fonti del diritto, come diritto sussidiario, da prendere in considerazione ogniqualvolta una consuetudine non poteva essere colmata dalle fonti proprie. Scusate se oggi mi sono sbizzarrito coi commenti. a presto. buon fine settimana

Anonimo ha detto...

qualcuno può riassumere la lezione dell'8 aprile ?
Grazie mille , domenico

Anonimo ha detto...

Buongiorno a tutti..volevo sapere se questo lunedì (14 aprile), date le elezioni, ci sarà comunque lezione..grazie..

Anonimo ha detto...

C'è QUALCUNO CHE GENTILMENTE PUò DIRCI COSA HA SPIEGATO IL PROF L'8 APRILE!!!!
GRAZIE TANTISSIMO!!!!!!

Chiara ha detto...

la lezione non dovrebbe esserci perchè so che il professore ha impegni con i frequantanti del corso di Diritto Comune...dovrebbe essere cosi però non ne sono sicura!

Anonimo ha detto...

per favore qualcuno può riassumere la lezione dell'8 di aprile? putroppo quel giorno non sono potuta venire..Grazie

Anonimo ha detto...

Putroppo vedo che non è stata postata la lezione dell'8 aprile..:C'è qualche anima pia che potrebbe riassumere la lezione di quel giorno?

Un bacio a tutti, Alessandra

Anonimo ha detto...

Mi unisco anch'io a coloro che chiedono la possibilitò di riassumere o spigare la lezione del l'8 aprile..Anch'io putroppo non sono potuto venire per motivi di lavoro..Una spiegazione o un riassunto della suddetta lezione, sarebbe molto molto gradita..Grazie mille a chiunque ci potrà aiutare

Anonimo ha detto...

leggere l'intero blog, pretty good

Anonimo ha detto...

molto intiresno, grazie