giovedì 12 ottobre 2017

Lezione del 10 ottobre

Lezione 10.10.2017

Come si è già avuto modo di dire, il momento di inizio del medioevo è stato oggetto di svariate dispute storiografiche dal momento che le trasformazioni storico-sociali sono sempre graduali e mai del tutto chiare ai contemporanei. Parlando della doppia legislazione romano-barbarica abbiamo introdotto il tema della semplificazione delle fonti da intendersi come riduzione della complessità del diritto romano che la storiografia ha classificato come fenomeno di volgarizzazione del diritto romano. Tale processo non comporta un venir meno dell’autorità dell’impero, del diritto o della cultura romana dal momento che i Regna continuano ad evocare la romanità come l’ambiente ideale del fenomeno giuridico. Il diritto dell’Impero si trasforma in un presupposto ideale più che in una realtà istituzionale. Questa trasformazione è parte di un grande fenomeno di volgarizzazione che si manifesta in diversi modi tra i quali, per l’appunto, la semplificazione dei testi giuridici che comporta la creazione di antologie normative (scelta di norme antiche con semplificazione quantitativa e qualitativa delle norme di diritto romano). Si è parlato di tale fenomeno nel trattare della Lex Romana Wisigothorum ma ciò vale anche, ad esempio, per la Lex Romana Burgundionum (Francia centro-occidentale) che opera un taglio ancor più netto rispetto alla legge visigota.
La tendenza generale verso un mutamento che induce l’Europa a voltare pagina rispetto agli ideali del mondo antico è se possibile ancora più evidente in Italia, dove si verificano gli avvenimenti che conducono alla caduta dell’impero romano d’Occidente del 476 con la deposizione di Romolo Augustolo. Dopo la deposizione si assiste all’insediamento di Teoderico, re degli Ostrogoti, inviato dall’imperatore d’Oriente Zenone per sbarazzarsi di Odoacre. Egli amministra il regno con moderazione consentendo all’Italia di vivere un periodo di relativa tranquillità. Nel frattempo, in oriente, Giustiniano era salito al trono con un programma di rifondazione e rinnovamento dell’impero tanto con la legge quanto con le armi. Se il progetto normativo avrà grande successo, stesso discorso non può essere fatto per quanto attiene al progetto militare. Le guerre di riconquista volute da Giustiniano durarono trent’anni e furono una rovina anche economica per la penisola italiana. Inoltre la riconquista fu breve perché nel 569 una nuova popolazione barbarica, i longobardi, conquistarono gran parte della penisola, che da quel momento non fece più parte dell’impero.
Sul piano del diritto vi è un documento promulgato da Teoderico che mostra un intervento normativo sul modello della Lex Wisigothorum. (norme contingenti)
L’Editto di Teoderico (del quale abbiamo notizie da Boezio) è arrivato a noi in modo avventuroso. Infatti non se n’è avuto il testo sino al 1579, anno in cui Pierre Pithou, un umanista francese, pubblicò a stampa un volume nel quale inserì l’editto. Pithou afferma di averlo trovato in due diversi manoscritti che, però, non avrebbe conservato (cosa molto strana vista la copiosa collezione libraria dell’umanista). Per tale ragione l’autenticità del testo èdito è stata messa in discussione dalla storiografia giuridica anche perché una fonte  storica racconta di un incontro avvenuto tra i legati di Teodorico e Belisario (generale di Zenone) nel quale gli ambasciatori avrebbero affermato che il re Ostrogoto amministrava l’Italia per conto dell’imperatore e, a conferma di ciò, non avrebbe mai promulgato leggi. Questa testimonianza ha rafforzato i dubbi intorno all’editto èdito da Pithou. La chiave di questa insanabile contraddizione starebbe, però, nell’uso della parola edictum che tecnicamente non era una lex (fonte imperiale per eccellenza) bensì un testo normativo promulgato nelle province dai magistrati provinciali per diffondere il dettato delle norme imperiali. Si comprende, quindi, che secondo la mentalità di questi Regna la norma del sovrano non vuole introdurre nuovi principi ma vuole adattare l’ordinamento romano alla situazione contingente. Anche il caso dell’editto di Teodorico si inserisce, dunque, nel processo di volgarizzazione di cui stiamo trattando. 
Sino a questo momento ci siamo concentrati sul lavoro di armonizzazione posto in essere dalle legislazioni romano barbariche, ma vi è un altro aspetto interessante da analizzare poiché tali legislazioni introducono negli ordinamenti alcuni istituti giuridici che si pongono in netto contrasto rispetto ai principi di diritto romano. Questo fenomeno di discontinuità è un altro aspetto del fenomeno di volgarizzazione.
Difatti una buona parte delle norme contenute in questi apparati attengono alle forme alternative al processo nella risoluzione dei conflitti criminali. I principali modi sono:
1.                 la composizione del crimine ossia una forma di risoluzione dei conflitti criminali  che consiste nel pagamento di un prezzo in favore della vittima o della sua famiglia (specialmente nel diritto longobardo) al fine di evitare la faida e la conseguente infinita serie di vendette. Tale iter viene gestito dall’autorità pubblica ed è in grado di estinguere un’obbligazione da delitto. Questo metodo evidenzia una concezione del crimine come una questione di diritto privato.
2.                le ordalie che erano delle prove imposte all’accusato al fine di sottoporlo al giudizio di Dio. Tale metodo è presente, per esempio, nell’ordinamento franco che a partire da Clodoveo è cristiano. L’ordalia più nota è il duello che consiste in una forma ritualizzata della guerra. Parlando di ordalie non si può non tenere a mente l’elemento divino che processualmente funge da testimone.
Per spiegare tale fenomeno sono state elaborate diverse interpretazioni storiografiche:
1.     Per i germanisti questi metodi alternativi al processo romano sarebbero manifestazione del diritto dei popoli germanica. Tale lettura è, però, frutto di una visione politica tipica dell’Ottocento che ricercava un patrimonio giuridico comune a tali popolazioni.
2.     Un’altra lettura adotta un metodo antropologico e vede questi istituti come prodotto dell’indebolimento del potere centrale a vantaggio dei clan e delle famiglie più potenti.
3.     La terza teoria mette in risalto l’elemento religioso nella formazione del sistema delle ordalie. Questi sistemi di risoluzione dei conflitti sarebbero manifestazione della convinzione secondo cui le comunità cristiane erano pervase dall’elemento divino. Tale lettura è però messa a dura prova dalla posizione che la Chiesa che, a partire dall’XI secolo, inizierà ad osteggiare le ordalie e nel 1215 le vieterà del tutto.
Ciò che interessa è, però, che il processo di volgarizzazione del diritto porta ad un netto allontanamento anche dal modello processuale romano.
Un altro esempio di volgarizzazione del diritto è, per esempio, il patrocinium che viene più volte vietato dall’editto di Teoderico. Il patrocinium era una pratica nata nel tardo antico tramite la quale i soggetti più deboli e poveri, al fine di aggirare il pagamento delle tasse cui sarebbero stati sottoposti, cedevano le loro terre ai più potenti che gliele ri-concedevano verso il pagamento di un canone basso. Il fatto che l’editto vieti tale pratica è indice di un grande ricorso a tale assoggettamento. Ennio Cortese al riguardo parla del nascere di rapporti pre-feudali nei quali si assiste al venir meno della netta distinzione tra autorità pubblica ed autonomia dei privati.

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A questo fenomeno si contrappone una tendenza posta in essere dagli imperatori romani i quali, già prima di Giustiniano, avevano iniziato a realizzare delle grandi compilazioni di diritto romano. Tra il 429 ed il 439 viene promulgato il codice dell’imperatore Teodosio II che tenta di salvare alcuni principi che erano fortemente in crisi. L’imperatore nell’introduzione al suo Codex espone un principio fondamentale, che sarà ripreso da Giustiniano, secondo cui le costituzioni non debbono essere selezionate da chi le deve utilizzare ma devono essere date dallo stesso imperatore romano. Tale principio introduce l’idea di autenticità ai fini della vigenza di una legge e si pone in totale contrapposizione rispetto al fenomeno di volgarizzazione.
A cura di Marta Cerrito

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