Eccomi qua per l'aequitas, che è un problema molto grosso, affascinante ma complicato. Uno di voi ha provato a scrivere quello che ha capito per essere corretto: ottima tecnica, anche se speravo che qualcuno provasse a intervenire. Invece lasciate tutto il lavoro a me; con questo caldo, per di più...
Ecco cosa ha scritto:
"il conflitto aequitas rigor legis risale a Bulgaro e Martino in particolare alla predilezione del primo per il rigor legis e del secondo per l'aequitas che fa coincidere con il rispetto del diritto canonico. Questo contrasto si risolverà alla fine del XIIsec con l'autonomia della disciplina giuridica dal diritto canonico grazie alla scoperta che il diritto naturale e quindi l'aequitas poteva risiedere nelle compilazioni giustinianee visto che a dimostrarlo erano frammenti di ius honorarium in cui si legge che il pretore concedeva per le fattispecie non previste dallo ius civile un exceptio, mosso dall'equità naturale. Ne deriva che il diritto naturale non viene più identificato con il diritto canonico".
La prima impressione è di una forte semplificazione, quasi una banalizzazione di un problema complesso. Voi vi trovate di fronte a concetti ardui e complessi, e non dovete cercare di farme concetti semplici da ripetere e basta. Se volete ponete anche problemi all'esame, ma dimostrate di aver colto le complessità senza trasformarle in banalità. E' ingenuo, e anche sbagliato, il riferimento alla "scoperta" del diritto naturale e pretorio, che sta scritto nel Digesto ed era quindi chiaro anche a Martino.
La questione ha moltissimi aspetti diversi, ma possimo limitarci a qualche osservazione.
Per cominciare, ci si può riferire al passaggio tra la cultura gregoriana dell'XI secolo e quella scolastico-civilistica del XII. La prima, che sopravvive quasi fino al 1200, si era servita delle fonti giustinianee per sostenere una nuova struttura istituzionale della Chiesa, e aveva scelto qualche legge qua e là secondo le esigenze del partito riformatore. Aveva cioè sottoposto ogni norma ad un giudizio di equità, cioè di conformità allo "spirito" del diritto canonico e della teologia. Ecco che il criterio dell'aequitas è esterno al diritto scritto, e può arrivare a imporre la disapplicazione di alcune norme perché giudicate inique. Questo atteggiamento è attribuito a Martino dalle dissensiones dominorum, che lo contrappongono sempre a Bulgaro. Dire che Martino faceva riferimento al diritto canonico e basta, significa semplificare molto, ma in fondo non è sbagliato.
Bulgaro, invece, propone un'immagine diversa dell'aequitas: la riconosce nella giustizia "naturale" dei rapporti umani, e perciò ne trova traccia nelle fonti del Digesto che rievocano gli interventi del pretore rivolti a riequilibrare un'ingiustizia prodotta dalla legge scritta. Prendete i casi dell'actio publiciana o dell'azione aquiliana utile che ho citato nel post precedente: qui il diritto scritto (cioè il diritto stretto, perché i glossatori dicevano: ius scriptum ius strictum) produceva un'iniquità nei confronti di chi subiva un danno non fisico o di chi si era dimenticato di compiere una formalità di trasferimento della proprietà.
Bulgaro osservava dunque che l'aequitas c'era anche nelle leggi scritte, se si ricostruiva il processo della loro formazione. Il legislatore (civile o pretorio che fosse, perché Giustiniano li aveva unificati) aveva visto un'iniquità nel sistema e vi aveva posto rimedio con una norma giuridica. Allora, diceva Bulgaro, l'aequitas non è un criterio esterno di giudizio per le leggi, ma la forza interna che le ha fatte nascere, e che può ancora trovarsi in esse, a saperle leggere bene. Infatti le norme del Corpus iuris erano nate tutte per dare disciplina ad un'esigenza di equità, perché il legislatore aveva visto l'aequitas delle cose e l'aveva costituita in ius: dall'aequitas rudis aveva fatto un'aequitas constituta.
In questo senso, l'aequitas è la madre della ratio legis di Giovanni Bassiano, che vi perviene attraverso il meccanismo logico della causa finale: è il fine stesso della norma, che le dà quella forza di razionalità che, unita alla coazione esterna e formale, caratterizza la proposizione normativa.
Con ciò arriveremmo a Giovanni Bassiano, che qualche suo ammiratore vorrebbe vedere rievocato da me. Ma non ho tempo di farlo ora.
Quanto all'esame, ci sono già 212 prenotati, e non sono ancora tutti. Questo vuol dire che avete aspettato l'ultimo momento e vi siete distribuiti molto male nel corso degli appelli.
Dunque sarà più difficile far svolgere ordinatamente i lavori. In ogni caso sarà necessario fare un appello alle 9,00, perché moltissimi studenti si prenotano ma poi non vengono.
In secondo luogo, sarà necessario rinviare alcuni esami al 24. Ma potrò stabilire quali solo dopo l'appello.
In terzo luogo, sarà impossibile accogliere richieste di spostamento di orario, perché siete troppi.
In quarto luogo, non sarà possibile discutere sul voto che riceverete: o si prende o si rifiuta, senza discussioni o spiegazioni.
Ho visto molti interventi sul programma, che dimostrano una grande approssimazione. Il programma è noto da mesi, è sul blog ed è stato illustrato a lezione. Per favore non vi presentate con lacune di preparazione o solo per provarci: fate perdere tempo a tutti e danneggiate i vostri colleghi che si sono preparati seriamente.
68 commenti:
Scusi se la disturbo ancora,ma sarebbe cosi' cortese da delineare la figura di Giovanni Bassiano,che nel libro è frammentaria..GRAZIE ANTICIPATAMENTE!
Sono sempre l'ammiratore di Giovanni Bassiano...non avevo letto la sua dichiarazione finale...mi dispiace...
scusate la domanda poco pertinente...ma la sessione di esame iniziera per chiamata dalla lettera b?
Grazie per le risp
si....per questa sessione è uscita la lettera B
salve professore, sono una studentessa fuorisede e ho letto che probabilmente l'esame verrà svolto in 2 giorni, per molti di noi sarebbe meglio sapere anticipatamente a quale appello presentarsi in base al cognome cosi da evitare un viaggio inutile...grazie per la disponibilità cordiali saluti
Salve Professore!!
Le avevo scritti qualche giorno fà presentandoLe il mio disagio: sono una studentessa fourisede e per evitare di non riuscire a far rientro a casa, causa sovraffollamento nei mezzi di trasporto, avevo già da tempo prenotato per giorno 24, non pensando si potesse creare l'inconveniente delle possibili 2 date d'esame....
la richiesta che vorrei cortesemente porLe è il poter essere valutata giorno 23, nel caso in cui il mio colloquio venisse rimandato al giorno successivo. tale mia richiesta potrebbe essere accolta?? capisco l'inoppurtunità, ma confido nella Sua comprensione e gentilezza!!!
aspetto impaziente una Sua risposta!! Grazie
Salve professore ho qualche difficoltà con la parte di diritto medievale riguardo al paradosso napoletano: diritto patrio senza codice pag 365.
Seguendo le sue indicazioni a lezione Rapolla e Di Gennaro non vengono nemmeno nominati da lei!mentre tutto il resto del capitolo si...sono davvero importanti?!
chinque mi sappia rispondere mi aiuterebbe molto! Michela
Anche io ho avuto dei problemi circa Rapolla e Di Gennaro; ma penso di essere riuscita a capire il " nocciolo" della questione:siamo all'interno di alcune cirtiche mosse a Muratori, ed in particolar modo Rapolla nella sua " difesa della giurisprudenza" sottolinea che i " difetti" non risiedevano nella giurisprudenza , ma negli uomini, cioè nei giuristi ignoranti delle leges. ( è tutto a pag 369).
spero di non aver capito male...
Scusate qualcuno potrebbe spiegarmi il concetto di ratio legis legato al metodo dei commentatori.
grazie
Provo ad aiutarti..la ratio legis è l'essenza della norma, la sua finalità intrinseca. Ricercarla significa aprire la strada all'interpretazione estensiva. Ciò nel XIII sec. si traduce in una rivoluzione metodologica: si supera la mera esegesi (tipica dei glossatori),legata all'interpretazione letterale del testo, a favore di un approccio ermeneutico di ben più ampio respiro che va ad indagare la ratio sottesa alla norma prospettando collegamenti e sistematiche nuove(tipico dei commentatori).
grazie della risposta chiara frà
Scusate qualcuno sa dirmi quali sono state gli argomenti più chiesti negli appelli precedenti??? E sapete dirmi come si svolge l'esame?? C'è sempre l'ultima domanda del prof?? Scusate le troppe domande ma sono un pò in ansia per questo esame!!
Grazie!!
La scorsa volta ad una mia amica hanno chiesto:le leggi barbariche,la riforma gregoriana,il Savigny,lei non aveva fatto l'esonero ed è stata interrogata da un'assistente.
Sbaglio o Pillio non poteva conoscere l'actio publiciana in quanto scoperta con Gaio nel 1816?Se è così allora su quali casi analoghi dello ius civile si basa per spiegare la teoria del dominio diviso?Forse sull'attribuzione dell'actio in rem al superficiario e all'enfiteuta?Ringrazio chiunque mi risolva il rebus!!
Ecco il testo delle Istituzioni di Giustiniano, libro 4 titolo 6:
DE ACTIONIBUS.
Superest, ut de actionibus loquamur. actio autem nihil aliud est quam ius persequendi iudicio quod sibi debetur.
1. Omnium actionum, quibus inter aliquos apud iudices arbitrosve de qua re quaeritur, summa divisio in duo genera deducitur: aut enim in rem sunt aut in personam. namque agit unusquisque aut cum eo qui ei obligatus est vel ex contractu vel ex maleficio, quo casu proditae actiones in personam sunt, per quas intendit adversarium ei dare facere oportere, et aliis quibusdam modis: aut cum eo agit qui nullo iure ei obligatus est, movet tamen alicui de aliqua re controversiam.
...
3. Sed istae quidem actiones, quarum mentionem habuimus, et si quae sunt similes, ex legitimis et civilibus causis descendunt. aliae autem sunt, quas praetor ex sua iurisdictione comparatas habet tam in rem quam in personam, quas et ipsas necessarium est exemplis ostendere. ecce plerumque ita permittit in rem agere, ut vel actor diceret, se quasi usucepisse quod usu non ceperit, vel ex diverso possessor diceret, adversariam suum usu non cepisse quod usu ceperit. 4. Namque si cui ex iusta causa res aliena tradita fuerit, veluti ex causa emptionis aut donationis aut dotis aut legatorum, necdum eius rei dominus effectus est, si eius rei casu possessionem amiserit, nullam habet directam in rem actionem ad eam rem persequendam: quippe ita proditae sunt iure civili actiones, ut quis dominium suum vindicet. sed quia sane durum erat, eo casu deficere actionem, inventa est a praetore actio, in qua dicit is qui possessionem amisit eam rem se usucepisse, et ita vindicat suam esse. quae actio Publiciana appellatur, quoniam primum a Publicio praetore in edicto proposita est.
mi scusi prof ma è giusto dire che dalla scuola elegante derivi la scuola storica?e per scuola storica si intende anche la scuola detta pandettistica?
ed è giusto dire che il germanesimo si contrappone all'idea pandettistica di Savigny perchè ribadisce si l'idea dello spirito del popolo ma non in modo individuale, bensì in modo collettivo?
ho una confusione!grazie!
Quello che dice è abbastanza vero, anche se n po' vago. In particolare, dovrebbe rivedere il problema del Volksgeist nella scuola storica dei romanisti e dei germanisti. Uno spirito del popolo individuale non può esistere, ovviamente...
ciao anonima!sono michela e ho visto oggi il tuo post!grazie per l'aiuto!
Approfitto della sua presenza sul blog per chiederle chiarimenti sulla fisiocrazia,che sul Birocchi è molto oscuro...Grazie mille
Argomentazione inconfutabile direi!ricevuto: Pillio conosceva l'Actio Publiciana..e sicuramente avrà avuto meno problemi di me con il latino!
Grazie prof
qualcuno potrebbe spiegarmi il pensiero di De Luca.grazie
spero di poterti essere utile:
DE LUCA fu uno dei più geniali personalità del mondo barocco.
a lui si devono 2 opere, totalmente diverse per struttura. il THEATRUM ed il DOTTOR VOLGARE.
IL THEATRUM è un opera a carattere giurisprudenziale: una raccolta di di consulti su singoli casi in materia privatistica ed ecclesiastica; scritta in latino e destinata ai professori del diritto.
il DOTTOR VOLGARE è un compendio all'opera precedente, scritta in lingua volgare, conformemente al progetto di riforma di De Luca.
infatti nell'opera vi è un'aspra critica alla dottrina di scuola e agli infiniti commenti della dottrina moderna, fin troppo dedita al testo e sorda alle richieste che venivano dal mondo della pressi. egli prospetta infatti una giurisprudenza da un lato attenta alle consuetudini e dall'altro attenta alla ricerca della ratio legis...insomma, una via di mezzo!!
la legge è espressione di volontà del sovrano, diritto vigente e sempre da osservare, indipendentemente dalla giusta o ingiusta causa. il diritto romano era solo un diritto particolare, vigente solo in seguito ad un assenso del sovrano al riguardo.
la critica alla dottrina si ricollega all'applicazione della legge, infatti egli critica la dottrina ed il suo solito aggrapparsi alla "auctiritas", cioè alla autorevolezza delle opinioni dei grandi per risolvere i casi dubbi.
De Luca così sostiene che si deve sempre applicare la legge "chiara"; se essa non fosse stata tale occorreva ricorrere alla dottrina, ma non come faceva il giurista moderno(ricorso alla auctiìoritas):occorreva vagliare le varie opinioni e guardare alla qualità!!! non alla autorevolezza!!!
la legge del sovrano aveva l'arduo compito di unificare la società, ormai frammentata. per far ciò occorreva: semplificare il diritto e raccogliere le nuove norme e le norme vecchie ancora in uso.
ma tale progetto di riordine e semplificazione del diritto pare in contrasto con quelli che De Luca indica come destinatari dell'opera:i privati, i letterati, i principi, i governanti, ai quali occorreva una conoscenza basilare del diritto.
l'opera non era , secondo De Luca, destinata nè ai giuristi(essendo ricca di dottrina ed inutile al foro), nè agli studenti(dovevano formarsi sulla lettura della legge).
l'unico elemento in armonia col progetto di de luca sembra essere l'uso del volgare, una lingua da utilizzare per le nuove legislazioni, e magari, anche nelle opere dottrinali. si immaginano le resistenze della Chiesa ne dei giuristi!!!
spero di essere stata chiara......e di esserti stata un pò d'aiuto....
Ciao a tutti! Chi mi può aiutare a capire i caratti più importanti di Savignì? perchè è così importante? grazie a tutti!!!!!! clara
Grazie dell'aiuto silvia sei stata molto chiara
ho paura x l'esame..... :-(
qualcuno sà dirmi come si svolgerà?? si va dal prof?? opp interrogano solo gli assistenti?? il prof x caso chiama x conto suo??
sono perfidi????? del borocchi chiedono solo i giuristi + importanti opp anche le cose generali, tipo scuola elegante e paradosso napoletano???
HELP MEEEEE
qualcuno sa dirmi i tratti essenziali dei fisiocratici???!!please!!
qualcuno potrebbe spiegarmi la cesura dell'Ottantanove.grazie
Domani l'esame..aiutooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!
ma michela che fa cognome di carmine..xke se è lei è molto molto carina :D
Qualcuno potrebbe aiutarmi con i fisiocratici.grazie
la fisiocrazia è una dottrina economica che si afferma in francia a metà del XVIII secolo, in opposizione al mercantilismo, e con lo scopo di risollevare le finanze francesi. maggior esponente, Quesnay con la sua Enciclopedia,
in base alla dottrina, l'agricoltura era la vera base di ogni attività economia, produttrice unica di beni e quindi di ricchezza. l'industria si limitava a trasformare; il commercio a distribuire. la ricchezza nasce nel momento della produzione dei beni, e non con lo scmbio degli stessi.
fine ultimo del ciclo economico è creare un surplus, da riinvestire puoi nuovamente nella coltura.
chi investiva il capitale iniziale e viveva del surplus era la classe proprietaria. la classe produttrice era costituita dai contadini. chi trasformava i beni o li consumava semplicemente era la classe sterile.
proprio a causa della grande importanza data all'economia, i fisiocratici sostenevano che l'ordinamento positivo dovesse garantire essenzialmente 3 diritti naturali: proprietà, libertà e sicurezza. lo stato infatti non può impedire il perseguimento del bene del popolo!!!! da ciò si capisce la teoria sostenuta, quella del "laisserz-faire".
in origine vi era un ordinamento naturale, retto da leggi naturali, che vedeva però l'uomo in una condizione di disuguaglianza, o meglio: a causa della varia distribuzione della ricchezza, gli uomini non erano tutti uguali!!
e poichè l'uomo non può vivere da solo, isolato, ma deve rapportarsi con gli altri affinchè l'agricoltura possa stabilizzarsi e dar vita a ricchezza (non essendo il singolo uomo capace con le sole sue braccia di generarla), si unisce e crea così una società politica, che deve, appunto, come detto sopra, basarsi su un ordinamento che garantisce la proprietà, la libertà e la sicurezza. tali diritti devono essere rispettati dalla autorità politica.
ma se l'uomo , nell'ordine naturale, come detto sopra, vive in una condizione di disuguaglianza, nella società civile e soprattutto nelle operazioni di scambio dei beni prodotti con la colture deve esserci un regime di uguaglianza!!!! tutti gli uomini infatti sono uguali e liberi nella loro volontà, di scambio si intende.
la legge deve tutelare ugualmente tali situazioni naturali di difformità. e per farlo occorre una autorità forte, occorre un dispotismo!!!altrimenti tali diritti universali ed irresistibili non sarebbero tutelati.
lorenzo spero che la mia risposta ti aiuti!!!
Silvia, potrebbe farsi riconoscere domani all'esame? vorrei interrogarla io.
EC
Grazie della risposta silvia
No, è il contrario: mi pare molto impegnata e preferisco interrogarla io. Se vuole può mandarmi i suoi dati su e.conte@uniroma3.it.
Incoraggio comunque tutti a continuare a darvi chiarimenti a vicenda.
Anonimo aveva chiesto chiarimenti sulla 'cesura dell'89', ne approfitto per ripassare..
La rivoluzione francese con il carico di novità ideologiche, politiche e sociali che la accompagnano rappresenta un momento di frattura con il passato. Sebbene nella storia sia sempre fuorviante e approssimativo usare degli eventi come spartiacque tra momenti antitetici e sia preferibile trovare elementi di continuità e precursori, in tal caso siamo di fronte all'eccezione che conferma la regola. La cesura tra il prima, l'Ancient Regime, e il dopo rivoluzione, l'età contemporanea, è netta. La Rivoluzione francese con la sua irruenza rappresenta un cambiamento epocale, portando dopo varie vicissitudini all'abolizione della monarchia assoluta e alla proclamazione della repubblica, con l'eliminazione delle basi economiche e sociali dell'Ancient régime.Dal punto di vista giuridico si avrà il trionfo dell'idea di codificazione, come strumento per raggiungere l'unità nazionale, e di costituzione, come come deposito dei principi illuministici sostrato culturale della Rivoluzione stessa.
buongiorno professore,ho sostenuto ieri l'esame e oggi ripensandoci mi sono ricordato che non ho firmato il verbale c'è qualche problema? scusi per il disturbo
Gent.mo Prof. Conte,
Mi permetto di "rubare" un commento per farLe i miei complimenti per questa Sua iniziativa, che permette davvero di superare la classica immagine del Professore "distante" e "freddo" con i suoi alunni.
Sono passati ormai diversi anni da quando ho seguito il Suo corso di storia del diritto medievale e moderno, materia che ha caratterizzato anche la mia "tesina" triennale, e quasi invidio chi può avere, in questo anno accademico, questo utile, innovativo (e purtroppo ancora semi-sconosciuto), strumento didattico.
è semprre all'avanguardia professore,
se nella mia ex facoltà fossero tutti come lei
giuri a roma tre sarebbe la migliore non in Italia, non in Europa ma nel Mondo.
Grazie di avermi fatto riscoprire iol medioevo, la vera epoca buia è questa.
Un suo ex allievo,
Matteo Morelli
Salve, Morelli! è vero, quest'epoca è un po' buia. Però pure il Medioevo...
Il prossimo anno il blog sarà più bello, spero. Con il tempo ho capito che ha tante possibilità.
Prof. Conte sindaco ;).
Buonasera Prof. Conte, vorrei esprimere la mia ammirazione per tale sua iniziativa, nonchè un pò di "invidia" per gli studenti che dispongono di tale strumento.Il blog coaudiuva un rapporto di interscambio tra professore e studente, e questo a mio avviso è molto positivo. Ho sostenuto con lei l'esame di Storia, di Diritto Comune nonchè la tesina triennale e vorrei ancora congratularmi con lei per questa sua innovativa idea all'interno della nostra Facoltà, sperando vivamente che venga emulata da qualche altro professore.
Distinti saluti
qualcuno sa dirmi perchè sulla pagina delle prenotazioni,per quanto riguarda l' esame di istituzioni di diritto pubblico c' è la sigla "scritto" solo sotto la data dell' 11/09 e non su quella del 25/09? questo vuol dire che la parte scritta dell' esame si svolgerà l'11 e quella dell' orale il 25? non si svolgerà lo scritto anche il 25?
Confido in qualche anima pia che gentilmente risponderà a questo messaggio :)...è una questione molto importante
GRAZIE
ciao anonimo!penso che si siano sbagliati e che dunque sia l 11 che il 25 ci sarà scritto+orale.a presto
Michelle
Si potrebbe ridare un'altra volta quest'esame?!
..l'idea del blog è meritoria è dispiace quasi averlo già sostenuto negli anni passati.
Grazie per le splendide lezioni e per la passione che mi ha trasmesso con ogni Sua parola, Professore.
Alessandra
Grazie mille Michelle
ragazziiiii!!!qualcuno sa chiarirmi le idee riguardo agli appelli di pubblico?sulla pagina delle prenotazioni c'è scritto che solo l 11 è previsto lo scritto, mentre il 25 l'orale. pensate si tratti di uno sbaglio???per favore rispondetemi al più presto. Lia
davvero?speriamo che sia solo uno sbaglio, anche perchè chi come me vuole sostenere l'esame il 25 signofica che è escluso, solo perchè l'11 non sarà prenotato per lo scritto?che kasinooooo!!! mandiamo un'email al prof!anche se io personalmente non ci sono riuscito. e chi sa qualcosa lo scrivesse sul blog gentilmente cosicchè tutti siano informati.
Le iscrizioni sono aperte...prenotatevi!
salve professore. vorrei sapere da che data in poi saranno riaperti i suoi ricevimenti e se continueranno a tenersi il lunedì mattina!
grazie
cordiali saluti
qualcuno sa come funziona l'esame di economia?
scusate qualcuno sa dirmi quale sono le sentenze da fare per l'esame di istituzioni di diritto privato 1? grazie in anticipo!
le sentenze dovrebbero essere dalla 1 alla 3 e dall 11 alla 21
quale lettera è uscita per questa sessione???
è uscita la C..vedi sul sito del uni...incompetente..che c vai a fa all uni...
Grazie anonimo per le sentenze! anche io ho segnato quelle solo che mi avevano detto che sarebbero state 10...per questo credevo fossero sbagliate o fossere in più!grazie di nuovo...
Sapreste delinearmi la fugira di Domat, dicendomi quello che voi direste all'esame?nel Birocchi c'è solo una gran confusione..
Cercherò di essere più schematica possibile tracciando i tratti più importanti del pensiero di Domat:
Abbiamo visto che svolta importante è caratterizzata da Luigi XIV, non solo per le ordonnance, ma anche per la promulgazione dell' EDITTO sull'insegnamento del diritto francese nelle università, con l'obiettivo di formare giuristi pratici, prevedendo uno studio incentrato sul diritto della chiesa, sul di-ritto romano e francese.
Dunque la scuola fu sì importante, ma a dare il vero impulso allo sviluppo del diritto francese è stata la dottrina con Domat, Pothier e D'Aguesseau, perchè hanno aperto la strada alla codificazione napo-leonica.
Di Domat non abbiamo molte notizie. Cosa certa è che scrisse il trattato dal titolo di LOIX CIVILES DANS LEUR ORDRE NATUREL per la formazione giuridica del figlio (opera che interessò lo stes-so Luigi XIV). Lui partiva da una riscrittura del diritto, in quanto riteneva che la compilazione di Giustiniano fosse troppo disordinata e contenente norme superflue. Mirava dunque ad una sistema-zione ed organizzazione delle regole della ragione.
IDEA: per ordinare il diritto bisognava (come già sostennne Cartesio) cogliere i rapporti tra le cose, e lo strumento più adatto per tale scopo era proprio la lingua francese perchè chiara, esatta, precisa (questi i caratteri di una vera legge). Si trattava dunque di una sistemazione umanistica. Ma D. non ha interamente adottato il metodo cartesiano, nè la sua filosofia.
Il "giansenismo" di Domat postulava, infatti,la partecipazione organica della società civile alla vita politica. Il diritto si doveva studiare come scienza perchè constava fondamentalmente di leggi natura-li, immutabili e costanti. Da qui la distinzione tra le leggi arbitrarie (mutabili) e le leggi naturali (im-mutabili). Lui voleva creare un sistema per le leggi arbitrarie, perchè queste costituivano soluzioni non predeterminate "naturalmente" ma date dagli ordinamenti particolari per lo più in risposta ad e-sigenze naturali.
IMPIANTO di DOMAT: il punto di partenza è il seguente postulato: dato che l'uomo è stato creato per amare Dio, la I legge è proprio la RICERCA DEL SOMMO BENE, da cui discende direttamente la II:GLI UOMINI SI DEVONO UNIRE E AMARE. Ma i due principi basilari, prescriventi l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo, appaiono traditi perchè l'uomo cerca la felicità nei beni sensi-bili ed è giudato nei suoi comportamenti dall'amor proprio, il cui esercizio costringe gli uomini a soggettarsi alle fatiche, ai commerci ed ai legami che il loro bisogno rende necessari.
E nel piano politico tutto ciò si traduce nella semplice affermazione che l'uomo è obbligato ad asso-ciarsi. E' a questo punto che entrano in considerazione le regole della vita civile che disciplinano i le-gami tra gli uomini (cioè le obbligazioni, che si distinguono in due specie tipiche della vita di rela-zione e che riguardano da un lato i vincoli che si creano a seguito del matrimonio, e dall'altro i vinco-li che si originano nelle diverse comunicazioni fra gli uomini).
L'odine della società per Domat è presupposto metafisico e coincide in definitiva con l'ordine esisten-te; D. ritiene, inoltre, che i contratti individiali sono tanti quanti sono infiniti i rapporti umani.
D. vede una continuità tra diritto naturale e diritto civile, quasi come se il secondo fosse un'integra-zione del primo.
Cosa importante è che D. è incentrato sui rapporti tra individui (obbligazioni) e non sull'individuo in-teso come soggetto di diritto.
Quanto alla materia, cosa importante è la partizione fondamentale tra diritto privato e diritto pubbli-co. Il primo riguardava una parte generale sulla natura, le persone, considerate nelle loro qualità na-turali e civili, e le cose; mentre il diritto pubblico si riduceva alle obbligazioni e alle successioni.
Spero di esserti stata d'aiuto.
Michela
Grazie Mikela. sei stata molto chiara!Avevo avuto difficoltà nel capire il postulato enunciato da Domat. Susi
aiuto! ho paura per l'esame!qualcuno mi scrive sinteticamente che dice sto Thomasius? grazie
THOMASIUS, allievo di Pufendorf, mosse una critica al sistema tracciato dal maestro,in quanto non era molto chiara la distinzione tra diritto e morale, e le obbligazioni che ne derivavano. In particolare le obbligazioni morali erano imperfette perchè in realtà non erano coercibili con la forza, a differenza di quelle giuridiche.
Thomasius scrisse FUNDAMENTA IURIS NATURA ET GENTIUM (1705), opera concepita per essere compresa dall'uomo medio, in cui non venivano citati autori del passato e non venivano usatati termini propri della metafisica e della logica.
Il nucleo del sistema di T. è l'analisi delle finalità delle azioni umane e i compiti che attengono alle regole giuridiche.
T., infatti, analizzando il comportamento umano, si era accorto che esso si muoveva dentro una gamma che andava dal TENDERE AL SOMMO BENE (raggiungimento della pace interna), al SOMMO MALE (turbamento della pace esterna). Tra i due poli erano ravvisabili inoltre le AZIONI MEDIE (infinite).
Questi tre poli corrispondevano secondo T. a 3 categorie di NORME NATURALI:
1)HONESTUM: ottenere il sommo bene (principio: fai a te stesso ciò che vuoi gli altri facciano a se stessi:sfera morale-individuale);
2)IUSTUM:ottenere il bene minimo (principio:non fare ad altri ciò che non vuoi ti venga fatto a te: rapporti intersoggettivi);
3)DECORUM:ottenere il bene medio (principio: fai agli altri ciò che vuoi che essi facciano a te: rapp. intersoggettivi).
T. sosteneva che le regole dell'honestum e del decorum non rientravano nella sfera del diritto perchè nessuno può essere obbligato a fare del bene. Il diritto è rivolto, infatti, a tutelare il bene minimo (evitare lesioni).
T. è liberale e si evince dalle caratteristiche del suo ordinamento:
1)riconosce i diritti innati
2)considera i soggetti liberi e uguali
3)sostiene il principio secondo cui non si deve ledere il diritto altrui.
Dunque il diritto privato si identifica col dovere di astenersi dal ledere il diritto altrui; le obbligazioni con il divieto di ledere la posizione giuridica altrui.
per quanto attiene, invece, il diritto penale, T. afferma che la bigamia e l'eresia non sono reati perchè non rientrano nella sfera del diritto.
Ma Thomasius può considerarsi padre dell'illuminismo tedesco?
NO perchè:
1)profonda religiosità
2)nazionalista
3)prudente nelle riforme legislative
4)concezione assolutistica della sovranità
SI perchè:
1)insofferenza per l'ambiente culturale
2)diritto romano considerato un diteritto del passato
3)affermazione del potere laico negli affari temporali
4)ruolo centrale della legge
5)tollerante
6)importanza alla prassi
Spero di essere stata esaustiva.
Michela
Michela sei stata molto chiara..l'unica cosa è: sei sicura che è il diritto pubblico che si riduce a obbligazioni e successioni e non il diritto privato?
Si,hai ragione! dalla fretta ho invertito l'ambito di applicazione del diritto privato con quello del diritto pubblico.
In realtà è facile cadere in errore, dato che il diritto pubblico usava molte regole privatistiche, di fatti la trattazione sul diritto pubblico ebbe minore fortuna, sia per il rilevato scarso interesse per le elaborazioni pubblicistiche nella Francia di Luigi XIV, sia perchè era assai meno meditata dell'opera privatistica ed era del resto meno incompleta.
IN CONCLUSIONE: l'opera di Domat si ripartiva (anonimo, grazie per la segnalazione!)in una parte generale, abbastanza ristretta, riguardante la natura, l'uso e l'interpretazione delle leggi;le persone, considerate nelle loro qualità "naturali" e "civili";le cose.E tutto ciò caratterizzava il diritto pubblico.
Mentre la branca del diritto privato comprendeva solo le obbligazioni e le successioni (in realtà si tratta di un'unica materia, giacchè anche le successioi erano considerate obbligazioni, efficaci dopo la morte della persona).
Michela
aooo mikè!!!!ma quando hai scritto?io avevo bisogno di na sintesi!cmq grazie. almeno ho imparo qualcosa in più su sto Tomasiu. bella la parte sulle finalità dei comport degli uomini.Se mi chiedono questo all'esame t faccio na statua.
Mi aiutate a individuare tutti i protagonisti studiati?va bene solo il nome..
salve a tutti scusate la domanda io vorrei sapere la lettere ke è uscita x quasta sessione..so ke è gia stata fatta m alcuni dicono b altri c e altri a...qual'è quella giusta???grazie..
la lettera estratta è la A..
la lettera estratta è la a...
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