giovedì 13 dicembre 2007

Nessuno vuol provare a rispondere?

Abbiamo due domande: una sui generi letterai e un'altra sulla teoria del sinallagma in Connano. Invece di rispondere preferirei vedere i vostri tentativi di chiarimento. Volete provare?

14 commenti:

Anonimo ha detto...

Professore, mi scusi ma non avevo notato questo nuovo post... Per questo motivo ho provato a rispondere alla domanda sui generi letterari nel post precedente. Mi scuso ancora...

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

La risposta che è stata data alla domanda sui generi letterari è molto chiara e ben fatta. Rivela inoltre una buona comprensione delle differenze metodologiche che caratterizzarono la scuola di Bologna e le minori.
Un consiglio: sarebbe bene (ad es. in sede d'esame) ampliare questa risposta accennando a quali fonti e a quali tematiche si sono dedicate rispettivamente la scuola di Bologna e le scuole minori.
Buon lavoro

Anonimo ha detto...

La ringrazio per il consiglio!

Anonimo ha detto...

Il panorama storico-culturale in cui si inserisce la figura del Connano, allievo di Alciato, è quello dell'Umanesimo giuridico, movimento che si caratterizza per la reazione al peso della tradizione della Scolastica e per un ritorno alla littera.
L'interpretazione che il Connano ci dà del contratto è paradigmatica in quanto sicuramente rappresentativa della metodologia giuridico-umanista e in quanto tale degna di attenzione.
La riflessione prende le mosse da un pregevole studio etimologico del vocabolo 'sinallagma' che il Connano, in pieno atteggiamento umanistico, va a ricercare nelle opere greche al fine di comprenderne il valore semantico. Tale analisi lo porta alla conclusione che l'intoccabile Accursio era caduto in errore nell'interpretarlo come consenso,accordo, il significato autentico del termine è, invece, 'equilibrio dei vantaggi', 'rilevanza della correttezza dello scambio'. E', pertanto, nella bilateralità delle prestazioni corrispettive che è fondata l'efficacia vincolante del contratto, non nel consenso. Da ciò formula una nuova teoria del contratto basata sulla causa economica, sul binomio prestazione-controprestazione, contrapposta alla teoria volontaristica sostenuta dai Commentatori. Sullo sfondo si intravede l'influenza della visione aristotelica della giustizia come proporzione e del diritto come correttivo alla mancanza d proporzione, anche questo elementi rientra perfettamente nella sensibilità propria della scuola culta.
Storicamente il principio consensuale avrà la meglio, ciò non inficia la validità della ricostruzione del Connano in termini sostanziali e metodologici.

Anonimo ha detto...

ps Tanti auguri di Buon Natale!!

Anonimo ha detto...

Scusate se pongo questa domanda ma non so a chi chiederlo...riguardo l' esame di filosofia del diritto, qualcuno sa dirmi se quest' anno il libro di kelsen è stato eliminato dai testi da portare?
GRAZIE

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

Aggiungiamo qualcosa a quanto detto sulla teoria del sinallagma di F. Connan (1508-1551). L’interpretazione del giurista francese costituisce un esempio del metodo seguito dalla Scuola dei culti, in particolare di quello rispondente all’indirizzo “sistematico”. I culti fanno ricorso alle fonti antiche, giuridiche e non giuridiche, con l’intento di incidere direttamente sull’interpretazione e dunque sull’applicazione delle fonti del diritto. Vediamo allora la portata innovativa dell’analisi di F. Connan della struttura giuridica del contratto.
Se dite che secondo il giurista francese la causa del contratto, la fonte della sua natura di obbligazione vincolante, risiede nel sinallagma, che egli reinterpreta etimologicamente come “scambio”, allora dovete aggiungere quanto ne consegue: cioè che è lo scambio a determinare l’obbligatorietà, il vincolo, non già la forma né la tradizione della cosa né le formule tipiche dello ius civile e neppure il consenso. Quest’ultimo, infatti, non può conferire forza obbligatoria ai “patti nudi”, cioè alle manifestazioni di volontà allo stato puro, che non sono “vestite” da forme o da cause tipiche e non tipiche, secondo quanto afferma Ulpiano in D.2.14.7.4 (“nuda pactio obligationem non parit”).
Per il principio di equità, che vede la giustizia come una proporzione (sulla scorta di Aristotele), è necessario che si mantenga un equilibrio delle rispettive prestazioni ed è questo a giustificare la trasformazione del patto in contratto, non già il fatto che l’ordinamento abbia previsto la singola figura negoziale. Cortese sintetizza efficacemente il concetto considerando come con l’analisi di F. Connan non valga più l’idea che sia il “nomen” tipico ad agire da “vestimentum pactorum”.
Tornando al metodo cosiddetto sistematico seguito da Connan, si vede allora come l’approccio filologico nella ricerca dell’etimologia e la cultura classica che si estende alle fonti non giuridiche conduca il giurista a conclusioni di indubbia portata teorica e pratica. E’ giusto poi ricordare, come avete fatto, che con il giusnaturalismo e più tardi il codice napoleonico si sia affermato piuttosto il principio che l’obbligazione nasce dal consenso delle parti.
In bocca al lupo per l’esame!

Anonimo ha detto...

buongiorno professore!!
io ho fatto l'esonero lo scorso hanno e hao preso 30,per vari motivi personali mi trovo a dover dare l'esame in data 4febbraio a questa sessione.mantengo il voto da me ottenuto a tale esonero e l'agevolazione di non dover portare la parte di programma già sostenuta come ci aveva detto??
grazie attendo la sua risposta.
arrivederci

Emanuele Conte ha detto...

Confermo ancora una volta: le condizioni dell'esonero valgono fino alla sessione invernale compresa

Anonimo ha detto...

buongiorno professore
senta potrei avere chiarimenti circa i concetti espressi nelle pagine 56 e 57 del manuale di Birocchi??
grazie mille

Anonimo ha detto...

professore mi scusi sul birocchi si parla di ordannances come codificazioni a livello costituzionale,che cosa vuol dire??
grazie

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

Si è parlato di “codificazione a livello costituzionale” con particolare riferimento alla ordonnance del 1667 con cui Luigi XIV ridisegnò l’intera disciplina del processo civile in modo organico. Il tema è complesso e richiederebbe ben altro spazio di approfondimento, perciò prendete quanto segue come dei semplici suggerimenti per riflettere sulle pagine del manuale.

Per comprendere quest’espressione si deve considerare innanzitutto che le ordonnances sono delle leggi che disciplinano in via generale uno o più istituti e in età moderna diventano una prerogativa del re. Il sovrano interviene con l’intento di riordinare una branca della legislazione; nel nostro caso quella dei meccanismi del rendere giustizia. Le ordonnances sono, infatti, una sorta di “mini-codici”, come anche le ricorda Birocchi.

Non entriamo qui nella discussione – che pure dovete tenere a mente – se queste leggi organiche debbano essere classificate come codificazioni o consolidazioni, vale a dire se presentino o meno tutti i caratteri propri di un codice nel senso moderno del termine. Consideriamo soltanto che in esse manca il carattere fondamentale dei codici moderni: cioè l’esclusione di ogni altra fonte applicabile alle materie disciplinate. Esse escludono l’applicazione di ogni altra norma contraria al loro dettato legislativo, ma non il ricorso alle consuetudini, al diritto comune, alla dottrina nel caso di lacune o di necessità di interpretare il singolo dato normativo. Dunque la legge non è l’unica fonte che può disciplinare la materia, ad es., della procedura civile.

Tornando all’espressione che, a ragione, ha suscitato dubbi in qualcuno di voi. L’ordonnance del 1667 vuole attribuire alla monarchia francese il controllo normativo in tema di giustizia che le Supreme Corti di fatto si arrogavano interpretando le leggi del regno. Allora Luigi XIV fissa una serie di regole (che Birocchi riporta nel dettaglio) per evitare che i Parlamenti prendano decisioni discrezionali che spesso erano in contrasto con le norme positive. E dietro la previsione di queste regole – come sottolinea Birocchi – si intravede una sorta di separazione costituzionale dei poteri che si avrà solo più tardi: il potere legislativo spetta solo al sovrano e quello giudiziario si riduce ad una mera applicazione delle norme. Con questa ordonnance Luigi XIV intervenne perciò nella definizione non soltanto dei meccanismi di applicazione della giustizia, ma anche del rapporto dei poteri del re e dei Parlamenti.

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

Per quanto concerne l´altra richiesta di chiarimenti, e´ bene sollevare una questione specifica perche´ noi e gli altri utenti del blog possiamo provare a dare una risposta. Sono benvenute le domande ma non i semplici rinvii al numero delle pagine del manuale.

Anonimo ha detto...

scusate se intervengo in questo blog...come è l'esame di privato 2 con moscati? quali parti vengono chieste maggiormente? grazie in anticipo!