lunedì 10 marzo 2008

Giustiniano Imperatore (il mosaico di San Vitale a Ravenna)

19 commenti:

Anonimo ha detto...

SONO MATRICOLA 400728
Se posso permettermi la spiegazione di oggi non è stata molto entusiasmante.
Volevo ringraziare m 400569 m 402830 m 400710 e Roberta!
Oggi il professore ha spiegato il processo di volgarizzazione del diritto romano con le leggi romano-barbariche.
Nel 506 Alarico II fece comporre la LEX ROMANA WISIGHOTORUM in cui vi erano contenute delle parti consistenti di legislazione romana.
Oltre alla LEX ROMANA WISIGHOTORUM(creata a causa della copiosa presenza dei romani sul territorio dei Visigoti) conosciamo la LEX WISIGHOTORUM che era la raccolta della legislazione dei Visigoti.
Nel 619 si tenne il concilio di Siviglia che era presieduto da Isidoro nel quale si invocò la LEX MUNDIALIS(se non erro un sistema legislativo che unisca tutto il mondo) che venne identificata con il Breviario alariciano(LEX ROMANA WISIGHOTORUM).
Nel 476 Clodoveo(re franco della dinastia dei merovingi) si converte al cristianesimo.
Nel 510 Clodoveo fa redigere un codice che prende il nome di LEX SALICA(riguardante la popolazione dei franchi Salii, così chiamati perché abitavano la regione prossima alla riva del fiume Sala).
La Lex salica è una delle prime raccolte di leggi dei regni latino-germanici, ed il suo contenuto non è chiaramente ispirato né alla cultura cristiana né alla precedente cultura pagana. Essa fissa per iscritto norme giuridiche più antiche, che sino ad allora erano state tramandate per via orale.
Anche se di essa vengono fatte numerosissime copie non ne esistono 2 perfettamente uguali.
Anche la popolazione dei Burgundi(chiamati così perchè stazionati in Borgogna,Francia centrale) ebbe una produzione normativa con la LEX ROMANA BURGUNDIORUM e la LEX BURGUNDIORUM che sono molto più circoscritte rispetto a quelle dei Visigoti.
In Italia, nel 476 il barbaro Odoacre depose l'ultimo imperatore romano Romolo, detto Augustolo, e non osando proclamarsi imperatore si proclamò re di un misto di popoli barbari (Eruli, Sciri, Rugi, Gepidi, Turcilingi). Egli riscattò dai Vandali con un tributo la Sicilia, che rimase dunque unita all'Italia e ne seguì le sorti.

Caduto l'Impero Romano d'Occidente, era rimasto in piedi quello d'Oriente, il cui imperatore Zenone intendeva riconquistare l'Occidente, in mano ai barbari. L'imperatore era preoccupato dall'intraprendenza di Odoacre, che aveva saputo governare in modo da non urtare la suscettibilità dei Latini e da estendere i confini del suo regno. Altra circostanza che preoccupava l'imperatore d'Oriente era la vicinanza di un popolo bellicoso, quello degli Ostrogoti, che, guidati da Teodorico, si erano stanziati nella valle del basso Danubio a ridosso di Costantinopoli. Zenone pensò di risolvere con una sola mossa i due problemi indirizzando in Italia contro Odoacre l'ambizioso Teodorico, barbaro vissuto alla corte bizantina, il quale nel 493 sconfisse Odoacre e si proclamò re degli Ostrogoti, ottenendo il riconoscimento dell'imperatore Anastasio.

spero che il riassunto sia stato chiaro...ma comunque le CORREZIONI SONO GRADITE...

Unknown ha detto...

E' la lex visigothorum che ha elementi di coordinazione tra i due popoli (i visigoti tendono alla codificazione per risolvere in modo pratico la società di visigoti e di romani-spagnoli venutasi a creare dopo la sconfitta di Alarico II).
La Lex Romana wisigothorum invece è un'antologia di fonti normative vigenti tutte riprodotte nel testo originale,ed entra in gioco quando nella lex visigothorum manca la fattispecie in esame, altrimenti sembra che nell'epoca in questione siano vigenti due legislazioni una per i goti e una per i romani, interpretazione ottocentesca ritenuta sbagliata.
Almeno questo è ciò che ho capito io in un precedente corso, correzioni sempre gradite.

402830 ha detto...

Scusatemi ho un dubbio aiutatemi.... ma alla fine qual'è l'interpretazione prevalente tra le due spiegate oggi dal prof riguardante il motivo della doppia legislazione dei visigoti?(lex visigotorum + lex romana wisigotorum) Grazie in anticipo

402830 ha detto...

se devo dire la verità non ho capito bene la seconda interpretazione....non quella ottocentensca ma quella che da quanto ho capito è la prevalente. Qualcuno potrebbe spiegarmela?

Coco e Chanel ha detto...

Provo a spiegare:
l'interpretazione ottocentesca di questa doppia legislazione ha le sue fondamente in un principio tutt'oggi vigente che è quello della personalità del diritto. A lungo è stato discusso dagli storici se le raccolte di leggi avessero valore personale o territoriale, ossia se valessero per una determinata etnia o per tutti coloro che vivevano in un determinato regno. Ancora oggi non c'è accordo su tale tema. L'interpretazione data da Cortese è forte del fatto che nella Lex Visigothorum non sono presenti soltanto leggi regolatrici dei rapporti tra barbari, ma anche tra barbari e romani, a testimonianza che era sentito il problema della convivenza; nella lex visigothorum venivano innanzi tutto date soluzioni a problemi contingenti, di carattere pratico.
La Lex Romana wisigothorum è invece testimonianza di come fosse ancora viva nell fantasia dei barbari l'idea del mito di Roma, una Roma ormai decadente però. la Lex Romana Wisighotorum rappresenta un tentativo di dare forma scritta al mito della classicità giuridica romana. nella Lex R. Wisigothorum i Visigoti ritrovano i principi generali, principi ai quali riferirsi quando non alcune situazioni non erano risolte dalla Lex visigothorum.

Coco e Chanel ha detto...

Scusate gli errori di ortografia, ma non so come si correggono...:P

Roberta ha detto...

Per 402830..io ho capito questo:
non credo che tra le 2 interpretazioni ce ne sia una che prevalga..la prima (quella del principio della personalità) è stata ormai da tempo accettata e semplicemente Cortese ne propone un'altra di interpretazione..ma sono valide entrambe e ad una eventuale domanda all'esame su questo si dovranno esporre appunto ambe due le teorie..

la domanda da cui si parte è perchè esistono 2 leggi (Lex V. e Lex Romana W.) nel popolo dei visigoti..
la prima spiegazione è data come già detto dal principio della personalità del diritto (per cui la Lex V. regola i rapporti tra visigoti e la Lex Romana W. si occupa di quelli tra romani)..
l'altra spiegazione è data dal Cortese: è stato notato come nella Lex V. esistono norme che regolano anche i rapporti tra romani e visigoti e quindi questa non poteva essere solo per questi ultimi, di conseguenza la Lex Romana W. rappresenterebbe la volontà dei visigoti di dare forma scritta al mito della romanità..Cortese si sofferma così su un'affermazione di Isidoro di Siviglia il quale afferma che, nei casi in cui non si sapeva quale legge applicare, ci si doveva basare sulla Lex Mundialis, che coincide appunto con il diritto romano..la conclusione (scritta nel Cortese a pag 47) sarebbe quindi che la Lex V. valesse principalmente per i visigoti e di riflesso per i romani, e la Lex Romana W. fosse invece principalemnte per i romani e solo di riflesso per i visigoti..

io credo che Cortese abbia semplicemente relativizzato il principio della personalità del diritto che dava un'interpretazione più assoluta..

Anonimo ha detto...

Allora.. la spiegazione è semplicissima: per lungo tempo è prevalsa la spiegazione ottocentesca tesa a giustificare l'esistenza di un dualismo legislativo e che si fondava su un'idea caratterizzata da un forte nazionalismo e che pone al centro della propria riflessione il principio della personalità del diritto; principio in forza del quale esistono due codici distinti: uno volto a disciplinare i rapporti tra Romani di stirpe visigota (LEX WISIGHOTORUM) e l'altro volto a disciplinare i rapporti tra Romani conquistati (LEX ROMANA WISIGHOTORUM). E' evidente che un'idea di questo tipo non può che non collidere con la politica dei re visigoti che mirava al contratio a creare le condizioni di una vita comune (cosa che non sarebbe stata possibile se fosse rimasto in vita il principio di personalità del diritto che a questo punto può essere concepito come uno strumento di separazione giuridica dei due ceppi etnici). Di conseguenza questa idea ottocentesca venne superata e venne sostituita da una nuova ipotesi proposta da Cortese e dettata dall'osservazione del fatto che nella Lex romana Whisigoturom ci sono norme utili a disciplinare rapporti tra Visigoti e rapporti tra Visigoti e Romani, rispondendo ad un'esigenza di coordinamento dei rapporti tra le due popolazioni. Lo spirito della Lex Romana Wisighoturom è di tipo romano-volgare e non barbaro. Si tratta di una lex che coinvolge tutti, che risolve problemi pratici, che s configura come un tentativo da parte del Re visigoto di dare una forma scritta a quel mito romano che rimane sullo sfondo nella mentalità dei visigoti. Essa contiene quindi principi generali ai quali i Visigoti fanno costantemente riferimento affinchè possano risolvere questioni alle quali la Lex Wisighotorum non era in grado di dare soluzione.

Anonimo ha detto...

Ciao sono Mat.403110

Oggi il Prof. ha parlato del motivo per cui nel loro territorio i Visigoti utilizzarono una doppia legislazione dal 506 al VII sec. d.C.
Da quanto ho capito ci sono due diverse motivazioni circa il motivo per il quale i Visigoti adottarono le due "lex" contemporaneamente:

1)La prima è basata sul principio della personalità del diritto.

Veniva applicata l'una o l'altra lex in base all'etnia di appartenenza, quindi:
-I Romani utilizzavano la Lex Romana Wisigothorum
-I goti utilizzavano la Lex Visigothorum

Ora, se il principio della personalità del diritto è utilizzato per mantenere le consuetudini dei popoli assoggettati, perchè i Visigoti adottarono questo tipo di legislazione dato che il loro obiettivo era completamente opposto?, in più, se si osservano la Lex Romana Wisigothorum e la Lex Visigothorum si nota come l'obbiettivo di queste era regolare i rapporti tra Romani e Visigoti, e non vi sono riferimenti ad un uso esclusivo ai Romani o ai Visigoti. Su questo fatto si basa la seconda motivazione.


2)La seconda motivazione è basata sul principio della territorialità

Le due lex operavano in due campi differenti e venivano utilizzate in base al territorio: era quindi efficace nei confronti delle varie etnie. IL Prof. ha anche aggiunto che la Lex Romana Wisigothorum rappresenta un tentativo dei visigoti di dare forma scritta al mito della romanità, ciò si nota dal fatto che all'interno di quest'ultima ci sono norme regolatrici di rapporti anche tra Romani e Visigoti



Questo è quanto ho capito, spero che il Prof. Conte o la Dott.ssa Di Paolo correggano i miei errori. Grazie

Anonimo ha detto...

Pongo una domanda spero che non sia stupida ma mi è balzata alla mente oggi a lezione mentre veniva spiegato il Colonato:
"E' giusto pensare ad un colono come ad un servo della gleba?"

ciao ciao

402830 ha detto...

Ringrazio tutti per i chiarimenti compreso il professore che oggi a lezione ha rispiegato esaurientemente le due interpretazioni. Volevo ora provare a delineare alcune caratteristiche della volgarizzazione del diritto:
1)L'aumentare della produzione di norme, ha comportato dei problemi di diffusione delle norme vigenti. caratteristica propria della volgarizzazione è la "codificazione" ovvero una cernita delle leggi vigenti più importanti, organizzate per materie nel tentativo di armonizzarle e diffonderle in tutto l'impero. Il primo codice volgare è il codice Teodosiano del 439. Nella società Teodosiana non c'è più la fruibilità dei testi dell'epoca classica, e nemmeno un livello culturale così elevato della popolazione. Durante quest'epoca si tende quindi a fare "riassunti" ed "epitomi". Inoltre questa "cernita" delle leggi è stata alimentata anche dalla crisi economica e politica dell'impero, che ha contrastato il commercio di papiro dal nord Africa. Conseguentemente si dovette cercare un altro mezzo su cui scrivere, ovvero la pergamena che era molto più costosa. Essendo molto costoso scrivere e copiare i testi si tese moltissimo e riassumere e a copiare solo quelli di maggiore importanza per salvare una piccola parte di "romanità" dalla progressiva decadenza dell'impero. Con l'avvento delle invasioni barbariche si fanno strada altre compilazioni nell'ordinamento imperiale, come ad esempio la Lex Salica sulla quale il re Clodoveo non aveva imposto una legge di uniformità, dunque a differenza del codice teodosiano che doveva essere copiato sempre in modo uniforme, la lex Salica veniva copiata sempre in modo diverso non garantendo quella fluidità dei testi che oggi è essenziale nei nostri ordinamenti.
2) altra coratteristica della volgarizzazione è la modifica progressiva di istitizioni romane classiche. Ad esempio viene a mancare la distinzione tra potere pubblico e privato con la diffusione del tanto combattuto Patrocinio, o del colonato, che in particolare conferiva moltissimo potere ai ricchi proprietari terrieri, tra cui anche un potere giurisdizionale per disciplinare i rapporti tra coloni. Il latifondo diventa una sorta di microcosmo nel quale il proprietario è sovrano e i coloni i sudditi. Inoltre il potere dei privati è alimentato anche dal sistema di tassazione di Diocleziano, attuata per far fronte alla crisi finanziaria. Questo sistema di tassazione disgregava il popolo, costringendo i piccoli proprietari ad abbandonare le proprie terre perchè troppo care da mantenere, oppure a regalarle a un ricco proprietario sperando che questi gli permettesse poi di coltivarla. 3)Altra caratteristica è la tacita creazione di un nuovo status sociale. Il diritto romano classico divideva l'umanità in 2 categorie: Liberi e Servi. Con la crisi economica ci si distacca da questo istituto romano classico vedendo emergere la figura del "colonus" non riconducibile in nessuna delle 2 precedenti categorie. Il colonato è un istituto del diritto romano volgare.Il Colonus era di fatto libero, ma non poteva abbandonare la terra del padrone. Lo status di colono si trasmetteva forzatamente di padre in figlio, come anche tutti gli altri umili mestieri con l'istituzione delle corporazioni.

Questo è quanto ho capito bene tutto per favore ho bisogno che qualcuno mi dica cosa manca(perchè sicuramente mancano alcuni aspetti che ho tralasciato) e dove ho sbagliato!

402830 ha detto...

Rispondo ad anonimio il colono è l'antenato del servo della gleba lo disse se non ricordo male anche il Prof Fascione spiegando il colonato. La servitù della gleba eredita la maggior parte degli elementi costitutivi del colonato correggetemi se sbaglio.

micol ha detto...

salve oggi non sono potuta venire a lezione, volevo sapere se qualcuno mi poteva dire cosa ha spiegato il prof oggi a lezione.
grazie mille.
ciao

Anonimo ha detto...

Anche io oggi non sono potuta venire a lezione. Qualcuno di buon cuore potrebbe delineare gli argomenti principali della spiegazione ma soprattutto le cose che ha messo in evidenza il professore che non ci sono sul libro? Un'ultima cosa...fino a dove è arrivata la spiegazione?Grazie a tutti

Futura ha detto...

Provo ad esporre quello che è stato spiegato a lezione (per Micol e anonimo).
Il prof ha iiziato parlando di Teoderico, il quale riconobbe la superiorità dell'Impero su di lui; egli si considerava un funzionario inviato in Italia dall'Imperatore, pur governando di fatto in maniera indipendente. Teoderico scrisse un "codicetto" che chiamò EDITTO, questo è importante perché così venivano chiamate le norme che i magistrati romani emanavano nelle provincie sulla base delle più ampie norme imperiali-a dimostrazione della soggezione ad esse.
Poi il prof è passato a descrivere un altro problema, ossia quello FILOLOGICO (=da filologia, cioé la scienza che studia i problemi relativi ai testi antichi. per esempio quello di attribuzione della paternità dei testi stessi).
Ed è proprio riguardo all'editto citato sopra che si pone il problema filologico dell'attribuzione a Teoderico. Questo testo fu pubblicato da PIERRE PITHOU, vissuto nel XVI sec, periodo in cui gli umanisti erano dei fanatici dei testi antichi che erano andati perduti nel Medioevo. L'editto fu trovato in un manoscritto e fu fatto stampare e Pithou distrusse l'originale. I dubbi sorgono perché sembra strano che ci fosse un solo originale; inoltre C'è una testimonianza degli ambasciatori di Teoderico che dissero al generale Pelisario che Teoderico non aveva fatto alcuna legge.
Questo discorso filologico serve per l'interpretazione della dialettica tra le norme particolari e la più generale Lex Mundialis. Teoderico non emana una lex, ma un editto cioé uno strumento per rendere più praticabili i princìpi romani nella situazione di crisi in cui si trovava l'Italia da lui governata. Alcuni istituti giuridici di questo editto ci danno la misura di un altro importante fenomeno della volgarizzazione: la trasformazione degli istituti giuridici romani classici. Uno di questi fu vietato, si tratta del PATROCINIUM: poiché la legge lo proibisce se ne deduce che fosse diffuso; Consisteva nell'alienazione dei propri diritti da parte di un cittadino povero in capo ad un cittadino più potente che gli offre protezione. Esso venne proibito perché rivolgendosi ad un potere privato per tutelrsi i cittadini sminuiscono il potere pubblico e si creano dei potenti sempre più potenti. Quindi altra prerogativa della volgarizzazione era la confusione del potere pubblico con quello privato. Istituto consentito era invece il COLONATO, adottava più o meno lo stesso sistema del patrocinium. Lo stato di colono va contro la summa divisio classica che divideva il genere umano in servi e liberi, non contemplando questo terzo genus (coloni) che si potrebbe collocare a metà fra le 2 categorie. COSA AVEVA SPINTO LA LEGISLAZIONE UFFICIALE AD ACCOGLIERE ALCUNI ELEMENTI DELLA DIPENDENZA PERSONALE? Fu soprattutto la decadenza economica, alla quale si cercò di rimediare con una forte pressione fiscale posta in essere in primis da Diocleziano, il quale partiva dalla premessa che il bilancio non doveva prevedere un deficit. La pressione fiscale non era, come oggi, proporzionata al reddito e quindi poteva superare ciò che i contadini potevano pagare, per cui molti abbandonarono le terre e fuggirono. L'Impero rispose vincolandoli per legge alle loro terre col colonato ovvero alla loro professione con i COLLEGIA (tipo corporazioni). Questo aspetto porterà all'accentramento del potere sempre più nelle mani private (dei latifondisti), ottenendo quindi l'effetto opposto a quello desiderato. I latifondisti poi iniziarono anche a costituire da soli un piccolo esercito, cioé una polizia privata (BUCCELLARII) e delle proprie carceri->si sta passando dal dir. romano ad un inizio di dir. medievale attraverso la volgarizzazione. Tutti questi elementi non hanno formalmente a che fare con la trasformazione del dir. privato, ma di fatto lo fanno. La prox lezione si parlerà Di Giustiniano e del suo intento un pò assurdo di rifomare la romanità, pretesa che ebbe risultati sorprendenti e che condizionerà tutta la storia del dir. occidentale.
CHIEDO SCUSA PER LA LUNGHEZZA, MA NON VOLEVO TAGLIARE NULLA. MI FAREBBERO PIACERE CORREZIONI. GRAZIE E SPERO DI ESSERE STATA UTILE ALMENO UN PO'...

Ma.Martyina ha detto...

Salve, volevo integrare il discorso della matricola 402830 riguardo il diritto volgare, sperando di nn sbagliarmi e comunque sono graditissime correzioni. Nel diritto volgare c’è il confluire in una sola nozione di leges e iura. Un altro grande fenomeno che caratterizza la volgarizzazione oltra quelli descritti dalla mat. 402830 è la RIFORMA RELIGIOSA. In particolare riguardo l editto di Milano del 313 di Costantino in seguito alla battaglia di Ponte Milvio tra Costantino e Massenzio. Con questo editto Costantino pone le basi per una sorta di alleanza tra stato e chiesa, e meglio tra potere temporale e spirituale, si può parlare tranquillamente di una scelta politica da parte di C, che rendendosi conto dell effettivo peso che la Chiesa intesa nel suo insieme aveva assunto, pensò bene di porsi nelle sue grazie. Cè una tendenza alla volgarizzazione nell assetto degli Istituti giuridici stessi, che risentono dell influsso di entrambi i poteri , lo Stato e la Chiesa. La Chiesa è vista come un ente giuridico che riceve l eredità : donazioni lasciti e legati a suo favore. C ‘è l imputazione dei diritti non solo alle persone fisiche. Inoltre Costantino permette ai Cristiani di dirimere le proprie controversie davanti al giudice piuttosto che davanti al giudice “laico” ( episcopalis audentia ). Da qui la nascita della giurisdizione ecclesiastica e di un sistema di norme.

Anonimo ha detto...

http://nonsiamosolomatricole.blogspot.com/
VENITEMI A TROVARE.

402830 ha detto...

Grazie a mat. 400569 non avevo preso in considerazione la riforma religiosa come un elemento del diritto volgare... ti ringrazio molto!

Anonimo ha detto...

...è possibile considerare come elemento di volgarizzazione del diritto anche la FLUIDITA' DEL DIRITTO?

Per fluidità del diritto intendo quel fenomeno per il quale,almeno cosi ho capito,cambia la forma dei testi giuridici.
Se infatti Teodosio in precedenza(nel 429) si era battuto per uniformare ed armonizzare i codici giuridici,testi come la lex Salica sono caratterizzati da una forte instabilità dovuta al fatto che circolano molti testi(con lo stesso titolo) e tutti diversi.

E' possibile riscontrare tale fenomeno non solo per la lex salica ma anche nella lex romana visigothorum e nella lex visigothorum.


E' corretta questa interpretazione?