martedì 13 dicembre 2016

Lezione del 12 dicembre 2016

Il ragionamento giuridico sui grandi temi, nel tardo Seicento, non fu di appannaggio esclusivo dei giuristi: molti filosofi si occuparono, infatti, di temi come i diritti fondamentali della persona o il rapporto tra diritto e potere. Uno dei filosofi più importanti di questo periodo è l’inglese Thomas Hobbes che pubblicò nel 1651 l’opera il Levitano, la quale divenne il punto di riferimento di tutte le teorie sul potere fino al 900. Il principio cardine della sua teoria del potere è quello per cui, privandosi delle proprie libertà, i cittadini possono conferire, con un patto sociale, un potere di tipo assoluto al sovrano in quanto, in quel momento, egli non rappresenta la persona fisica con tutto il suo bagaglio di passioni umane, ma una “persona giuridica” rappresentativa di tutto il popolo. È solo il sovrano che può garantire ai sudditi la vera libertà: i diritti dei singoli non sarebbero esercitabili se non fossero alienati ad una persona che li tuteli al loro posto. Tale potere è dunque un rimedio artificiale alla violenza della natura, relegata a mero presupposto rispetto allo stato di diritto – homo homini lupus.
Questo principio venne poi applicato nell’arco di tutto il 700, il Secolo dei Lumi, a tutti gli esperimenti di assolutismo illuminato. Nel tentativo di descrivere questo secolo ricco di innovazioni, la nostra attenzione si concentrerà su tre diversi profili:
1. Il rapporto tra diritto e religione.
2. La prospettiva assolutistica come strumento indispensabile delle riforme
3. La decisa scelta della cultura del 700 per un approccio propriamente scientifico, sia nei confronti della natura e della tecnologia, sia nei confronti della società.
Fu, infatti, proprio durante il settecento che l’antico rapporto di interdipendenza tra diritto e religione stabilito con Costantino venne troncato definitivamente: vennero formulate le prime teorizzazioni di un diritto senza Dio e la trascendenza del sistema che aveva orientato tutti gli ordinamenti fino ad allora scomparve. L’esclusione della religione dalla storia giuridica non fu solo ideologica. Moltissimi stati europei, a partire dal Portogallo, infatti, espulsero dai propri territori i gesuiti, una compagnia considerata troppo ingerente nelle idee politiche della classe dirigente.
La compagnia di Gesù è, inoltre, degna di nota poiché realizzò nelle Americhe un esperimento sociale – possibile poiché le colonie rappresentavano un territorio vergine dal diritto e dal potere – in cui l’aspetto comunitario della società rimase al centro del vivere civile, al contrario di quanto stava accadendo nel Vecchio Continente, in cui al centro dello stato vi erano non più le comunità ma gli individui. Tale esperimento destò molto interesse in grandi pensatori del tempo come Ludovico Antonio Muratori.
La divaricazione tra il diritto e la religione, nel quadro di un ampio fenomeno che è stato chiamato “disincantamento del mondo” (Gauchet) fu al centro della forte presa di posizione di Voltaire, stimolata dal fortissimo terremoto che devastò la città di Lisbona nel 1755.
L’allontanamento sempre più deciso della cultura dalla religione deve essere necessariamente posto in stretta relazione con il nuovo approccio scientifico di studio della realtà: la società, infatti, divenne oggetto di studi di tipo matematico; si cominciò a pensare di poter spiegare qualsiasi fenomeno, anche economico (v. A. Smith) o giuridico, nei rigidi termini della logica matematica. Vari furono i tentativi, prima teorici e poi anche pratici, di semplificazione dell’ordimento e la ricostruzione del diritto alla luce di una stringente logica matematica. Il più famoso di questi tentativi teorici fu quello di Leibniz, giusnaturalista tedesco che elaborò un metodo di apprendimento del diritto improntato alla concatenazione dei concetti in base alle regole della logica.
L’elaborazione di queste logiche non rimase tuttavia sul mero piano speculativo; essa è posta alla base delle riforme, soprattutto legislative, attuate dai sovrani illuministi di epoca settecentesca. Questi si posero molto spesso l’obiettivo di razionalizzare il diritto, non più consolidando vecchie norme ma imponendone altre mediante la promulgazione di nuove leggi che rappresentassero “formule”, come quelle matematiche, che il giudice avrebbe dovuto applicare al singolo caso concreto senza più avere il potere di interpretazione e, in altre parole, di determinazione dell’ordinamento. L’idea che solo un’assolutezza del potere consentisse soluzioni veramente riformiste rispetto alla tradizione fu posta alla base della grande stagione di innovazione delle infrastrutture, giuridiche ed in generale di ogni aspetto del volto della nazione, dalla Francia alla Prussia all’Austria. La grande innovazione dell’epoca fu la razionalizzazione della principale infrastruttura giuridica: il diritto privato. In epoca illuministica si assiste, infatti, alla cosiddetta “corsa verso la codificazione”, in cui, ricorrendo allo strumento codicistico si tentò di semplificare, razionalizzare e riadattare vecchi istituti giuridici per poi imporli alla collettività promulgando il codice mediante la legge.
Il primo tentativo di codificazione di stampo illuminista venne effettuato in Prussia, commissionato da Federico II il Grande e promulgato dal suo successore Giuseppe II. Nonostante l’enorme sforzo di razionalizzazione e semplificazione operato dai giuristi che lo compilarono, questo codiceincontrava un limite rappresentato dalla società stessa che si proponeva di disciplinare: la società di antico regime, infatti, era costituita da diverse categorie di persone e di beni, con la conseguenza che la disciplina privatistica, per quanto semplificata, si declinava necessariamente in modo differente per ognuna di queste categorie. Questa è la grande differenza che distingue questo codice da quello napoleonico, intervenuto quando la rivoluzione francese aveva già trasformato la società di antico regime in società borghese.

In questo, il sistema inglese, con il suo conservatorismo, rappresentò un’eccezione, innovandosi sì, ma mediante strumenti differenti che non determinarono mai una cesura netta rispetto al passato.

Nessun commento: