martedì 24 ottobre 2017

Lezione del 23 ottobre 2017

Lezione 23.10.2017

L’impero Carolingio e, soprattutto, la figura di Carlo Magno sono stati interpretati a livello storiografico come un momento simbolicamente rappresentante il rilancio dell’idea di impero ad indicare quasi come un ponte tra Medioevo ed Antichità. L’impero di Carlo Magno può essere letto in base a due grandi chiavi interpretative: l’universalismo cui tende ed il mantenimento del particolarismo delle singole unità che lo compongono.
L’universalismo si mostra chiaramente in alcune leggi imperiali che prendono il nome di Capitularia, nome che rivela la forte influenza ecclesiastica (le norme ecclesiastiche erano suddivise in capitula) visto che Carlo sente la sacertà del suo ruolo, ben più della romanità.
I Capitularia sono norme generali volte al raggiungimento dell’uniformazione di molti aspetti della vita dell’impero così da superare la frammentazione del territorio. Per esempio viene introdotta una nuova forma di scrittura (nel senso di grafia) che prende il nome di carolina ed ha il vantaggio di essere molto leggibile e favorisce, in questo modo, la circolazione dei libri e la trascrizione di un numero maggiore più testi.
Uno degli aspetti più interessanti di questo universalismo è l’attenzione che Carlo riserva alla riorganizzazione della Chiesa la quale aveva, a sua volta, subìto una forte frammentazione. Carlo favorisce la riunificazione del clero in un unico corpo e rinnova molti aspetti della vita ecclesiastica come, per esempio,  la liturgia ed introduce un controllo di uniformità della circolazione dei testi sacri. In questa direzione promulga un Capitolare tramite il quale impone che il clero raggiunga un determinato livello di istruzione come condizione dell’ordinazione. É chiaro come l’impero sia sostenuto da un credo comune prima che da una cittadinanza e che Carlo rappresenti il difensore della cattolicità (v. repressione dei Sassoni) rifacendosi al modello costantiniano.
Sul piano del diritto le leggi che Carlo promulga per la Chiesa prendono il nome di Capitolari ecclesiastici i quali, poco dopo la morte dell’imperatore, vengono riuniti in una sola raccolta  da Agobardo di Lione. Un momento importante di questa politica ecclesiastica è rappresentato dal concilio del 802 nel corso del quale l’imperatore emana una serie di capitularia ecclesiastica finalizzati a riformare la Chiesa ed ordina, contestualmente, la lettura delle leggi dei popoli che compongono l’impero e dei rispettivi capitularia legibus addenda. Questo fatto è sintomatico della natura di tutto il governo di Carlo: la coesistenza dell’universalismo ed il particolarismo normativo.
Un fenomeno che caratterizza tale pluralità di ordinamenti all’interno dell’impero carolingio è la pratica delle professiones iuris, ossia delle  dichiarazioni unilaterali tramite le quali ogni soggetto aveva diritto di scegliere il diritto in base al quale vivere. Tale prassi venne studiata in maniera approfondita dalla storiografia ottocentesca la quale, anche in analogia con la coeva esperienza coloniale,  teorizzò il c.d. principio della personalità del diritto che dirimeva le controversie relative alla scelta del diritto da usare anche in caso di negozio tra soggetti di etnia differente (si applicava il diritto della parte più debole).
La Chiesa, invece, continuava a regolarsi in base alle norme di diritto romano proprio in virtù di quell’universalismo al quale, da sempre, ambiva. La vigenza del diritto romano ha portato la storiografia del XX secolo a ricercare nei testi normativi circolanti negli ambienti ecclesiastici un testimone della continuità del diritto romano nel Medioevo. Questa instancabile ricerca ha portato, però, a risultati non troppo soddisfacenti visto che i testi studiati, pur essendo numerosi, non trovano riscontri in altri manoscritti. L’esempio più importante di questi testi è quello della Lex romana canonice compta che contiene una scelta di norme che vengono dal codice teodosiano, dalle novelle ed altre fonti. In questo processo, forse, è stata copiata anche la compilazione giustinianea ma non per l’uso per il quale erano preferite le forme abbreviate (v. Epitome codicis). Il fenomeno di abbreviazione del diritto romano da una parte rende possibile la conservazione ma dall’altra va contro il volere di Giustiniano.

All’indomani della morte di Carlo l’impero cade in un periodo di forte decadenza che interessa anche la Chiesa, come dimostra, ad esempio, il nascere e proliferare di chiese private appannaggio di potenti feudatari. Sul piano normativo, però, questo periodo è caratterizzato da un fenomeno fondamentale del IX secolo, sorto come risposta della Chiesa alla mancanza assoluta di un potere centrale: le falsificazioni. Gli enti ecclesiastici si rivolgono a delle norme che sostituiscono l’imperatore ed i compilatori incaricati della redazione di questi apparati normativi riassumono i testi originari, li modificano, eliminano ciò che ritengono superfluo e nel caso in cui manchi del tutto un testo giuridico usano altri testi autorevoli (teologici, letterari) attribuiti ad un’autorità (spesso papi) legiferanti, e trasformati in questo modo in legge. L’esempio più noto di tale fenomeno è costituito dalle decretali pseudo-Isidoriane falsamente attribuite ad Isidoro di Siviglia. Questa raccolta è importante da una parte perché ebbe una straordinaria diffusione (ne rimangono, oggi, circa un centinaio di esemplari manoscritti), e dall’altra parte perché contiene alcuni principi che, benché introdotti attraverso norme false, furono però efficaci e in certi casi introdussero elementi destinati e rimanere patrimonio del diritto in Occidente. Ad esempio, abbiamo notizia di una disputa del IX secolo in cui il vescovo Incmaro di Laon, accusato dallo zio, l'altro vescovo Incmaro di Reims, si difese richiamandosi ad alcune norme false della raccolta pseudo-isidoriana nelle quali si affermava il principio che nessuno può essere punito né spogliato della sua dignità o dei suoi beni finché non sia concluso un legittimo procedimento nei suoi confronti.
A cura di Marta Cerrito

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