mercoledì 25 ottobre 2017

Lezione del 24 ottobre 2017 - Feudo

Lezione 24.10.2017

Listituto del feudo non solo ha caratterizzato il diritto medievale ma ha continuato ad influenzare il diritto europeo sino alletà napoleonica e, per quanto riguarda il mondo anglosassone, anche dopo. Già i primi giuristi  che hanno studiato listituto del feudo (a partire dal XIII secolo) si sono domandati in quale momento esso sia nato e, soprattutto, quale fosse la base giuridica da cui il feudo traeva legittimità e non trovando appigli normativi si sono risposti prevalentemente che esso sia sorto per consuetudinem.
Del feudo si conoscono approfonditamente i singoli elementi che sono:
1. Rapporto personale: è chiamato tradizionalmente vassallaggio ed indica il rapporto tra il signore ed il suo vassus. Questo tipo di rapporto ha una lunga tradizione poiché già nel mondo romano limperatore chiedeva un giuramento di fedeltà ai soggetti a lui più vicini. Nel mondo carolingio questo tipo di rapporto è molto usato tanto che le singole circoscrizioni amministrative dellimpero sono gestite secondo questo rapporto che si basa, appunto, sulla fidelitas. Si tratta di un rapporto bilaterale dal momento che il vassallo giura fedeltà al suo signore in cambio di protezione. Inizialmente il singolo vassallo giurava individualmente e, dunque, tale rapporto non interessava la sua famiglia e solo in seguito questo rapporto diviene trasmissibile per via ereditaria. Una prima tappa importante verso lereditarietà si ha con la promulgazione del c.d. capitolare di Quierzy di Carlo il Calvo nell877 con cui non viene dichiarata lereditarietà dei rapporti di vassallaggio, ma viene garantito che il figlio del vassallo morto in guerra avrà diritto ad una nuova investitura.
2. Elemento reale: indica il bene associato allelemento personale che veniva conferito al vassallo. Il bene era costituito da terre o del regno o della Chiesa e veniva trasferito in beneficium. In un primo momento a seguito della morte del beneficiario il bene tornava al concedente ma con la promulgazione del capitolare di Quierzy anche il beneficium inizia ad essere regolamentato e ad assumere le sembianze di una quasi proprietà”. Con Corrado II nel 1037 si ha una nuova costituzione (inizialmente solo per lItalia) che stabilizza definitivamente il beneficium dal momento che dichiara la trasmissibilità ereditaria dellelemento reale del rapporto feudale configurando definitivamente il feudo come una forma di diritto reale. Con la nascita delle scuole di diritto verrà studiato il rapporto feudale e i giuristi definirono il beneficium come un dominium ma utile, mentre in capo al concedente resterebbe un dominium più astratto, denominato directum.
3. Elemento pubblicistico: è una delle cause della privatizzazione del potere pubblico dal momento che consiste nellattribuzione in capo al feudatario di funzioni pubbliche (esazione delle tasse, amministrazione della giustizia etc). Nei casi in cui lelemento reale coincide territorialmente con quello pubblicistico il vassallo inizia ad esercitare il potere pubblico di cui è investito non più in nome e per conto dellautorità pubblica ma in proprio nome. Tale fenomeno trova la sua massima espressione nel regno dItalia.
Il feudo era nato per regolare i rapporti militari (homagium) ma in seguito investe anche i rapporti tra i coltivatori della terra ed i proprietari terrieri (hominicium). Lalienazione della propria libertà e di quella della famiglia è a fondamento della nascita della servitù della gleba, che si accentua per rispondere al forte bisogno di stabilità che caratterizza i secoli IX-XI.
Un altro tema è quello di alcune istituzioni e fonti del diritto dellItalia meridionale caratterizzata dalla vigenza del diritto bizantino. Un primo aspetto interessante sono le grandi compilazioni promulgate in Italia. La prima compilazione che interessa risponde alle esigenze di semplificazione del diritto e prende il nome di Ecloga. Da questa compilazione abbiamo notizia di alcuni istituti bizantini in materia matrimoniale, che si devono menzionare anche perché presentano ha alcune somiglianze con i diritti dei regni romano-barbarici, che la storiografia ha qualificato come germanici.
Altro fattore rilevante è che limperatore Basilio I abbia ordinato una nuova compilazione che consisteva nel recupero della compilazione giustinianea (che era stata promulgata in latino) tradotta in greco così da favorirne la circolazione in sessanta libri con il nome di Basilici. La promulgazione della compilazione favorì la nascita di un lavoro scientifico di interpretazione, che anticipa di oltre un secolo la rinascita degli studi giuridici in Occidente.

A cura di Marta Cerrito.

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