Lezione 24.10.2017
L’istituto del feudo non solo ha
caratterizzato il diritto medievale ma ha continuato ad influenzare il diritto
europeo sino all’età
napoleonica e, per quanto riguarda il
mondo anglosassone, anche dopo. Già
i primi giuristi che hanno studiato l’istituto
del feudo (a partire dal XIII secolo) si sono domandati in quale momento esso
sia nato e, soprattutto, quale fosse la base giuridica da cui il feudo traeva
legittimità
e non trovando appigli normativi si
sono risposti prevalentemente che esso sia sorto per consuetudinem.
Del feudo si conoscono
approfonditamente i singoli elementi che sono:
1. Rapporto personale: è chiamato tradizionalmente
vassallaggio ed indica il rapporto tra il signore ed il suo vassus. Questo
tipo di rapporto ha una lunga tradizione poiché già nel mondo romano l’imperatore
chiedeva un giuramento di fedeltà
ai soggetti a lui più vicini. Nel mondo carolingio questo
tipo di rapporto è
molto usato tanto che le singole
circoscrizioni amministrative dell’impero sono gestite secondo questo
rapporto che si basa, appunto, sulla fidelitas. Si tratta di un rapporto
bilaterale dal momento che il vassallo giura fedeltà al suo signore in cambio di
protezione. Inizialmente il singolo vassallo giurava individualmente e, dunque,
tale rapporto non interessava la sua famiglia e solo in seguito questo rapporto
diviene trasmissibile per via ereditaria. Una prima tappa importante verso l’ereditarietà si ha con la promulgazione del c.d.
capitolare di Quierzy di Carlo il Calvo nell’877 con cui non viene dichiarata l’ereditarietà dei rapporti di vassallaggio, ma
viene garantito che il figlio del vassallo morto in guerra avrà diritto ad una nuova investitura.
2. Elemento reale: indica il
bene associato all’elemento personale che veniva
conferito al vassallo. Il bene era costituito da terre o del regno o della
Chiesa e veniva trasferito in beneficium. In un primo momento a
seguito della morte del beneficiario il bene tornava al concedente ma con la
promulgazione del capitolare di Quierzy anche il beneficium inizia ad
essere regolamentato e ad assumere le sembianze di una “quasi
proprietà”.
Con Corrado II nel 1037 si ha una nuova costituzione (inizialmente solo per l’Italia)
che stabilizza definitivamente il beneficium dal momento che dichiara la
trasmissibilità
ereditaria dell’elemento
reale del rapporto feudale configurando definitivamente il feudo come una forma
di diritto reale. Con la nascita delle scuole di diritto verrà studiato il rapporto feudale e i
giuristi definirono il beneficium come un dominium ma utile,
mentre in capo al concedente resterebbe un dominium
più
astratto, denominato “directum”.
3. Elemento pubblicistico: è una delle cause della privatizzazione
del potere pubblico dal momento che consiste nell’attribuzione in
capo al feudatario di funzioni pubbliche (esazione delle tasse, amministrazione
della giustizia etc…). Nei casi in cui l’elemento
reale coincide territorialmente con quello pubblicistico il vassallo inizia ad
esercitare il potere pubblico di cui è
investito non più in nome e per conto dell’autorità pubblica ma in proprio nome. Tale
fenomeno trova la sua massima espressione nel regno d’Italia.
Il feudo era nato per regolare i
rapporti militari (homagium) ma in seguito investe anche i rapporti tra
i coltivatori della terra ed i proprietari terrieri (hominicium). L’alienazione
della propria libertà
e di quella della famiglia è a fondamento della nascita della
servitù della gleba, che si accentua per
rispondere al forte bisogno di stabilità
che caratterizza i secoli IX-XI.
Un altro tema è quello di alcune istituzioni e fonti
del diritto dell’Italia meridionale caratterizzata
dalla vigenza del diritto bizantino. Un primo aspetto interessante sono le
grandi compilazioni promulgate in Italia. La prima compilazione che interessa
risponde alle esigenze di semplificazione del diritto e prende il nome di Ecloga.
Da questa compilazione abbiamo notizia di alcuni istituti bizantini in
materia matrimoniale, che si devono menzionare anche perché
presentano ha alcune somiglianze con i diritti dei regni romano-barbarici, che
la storiografia ha qualificato come “germanici”.
Altro fattore rilevante è che l’imperatore Basilio
I abbia ordinato una nuova compilazione che consisteva nel recupero della
compilazione giustinianea (che era stata promulgata in latino) tradotta in
greco così
da favorirne la circolazione in
sessanta libri con il nome di Basilici. La promulgazione della compilazione
favorì
la nascita di un lavoro scientifico di interpretazione, che anticipa di oltre
un secolo la rinascita degli studi giuridici in Occidente.
A
cura di Marta Cerrito.
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