Al centro del diritto della prima età
moderna
si colloca l’interpretazione
tanto dottrinale quanto giurisprudenziale dal momento che il
panorama giuridico del 1600 non si mostra “formalmente”
così
diverso
da quello quattrocentesco ma nella sostanza le profonde differenze
giuridico-normative sono dettate dalla rilevanza del complesso di
interpretazione che si affianca alla legge e finisce per diventare la vera
protagonista di questo momento.
La società
percepisce
il complesso del diritto come qualcosa di accessibile solo agli esperti e per
questo motivo si guarda con grande diffidenza al fenomeno giuridico. (si vedano
gli esempi letterari di François Rabelais e di Traiano Boccalini).
La società
e,
soprattutto, gli esponenti della cultura (vd. Campanella) caldeggiano una
radicale riduzione del numero delle norme e
una semplificazione drastica del diritto. Il tema principale è
il
problema del valore da attribuire alle varie forme di interpretazione che, per
esempio, nei paesi di Common Law si
traduce nella regola dello stare decisis. Le precedenti pronunce hanno,
indubbiamente, un forte potere di orientamento anche in paesi di Civil Law
nonostante il giudice non sia tenuto a stare decisis.
Tra 1600 e 1700 alcuni dei giuristi più
importanti
sono Giovanni Battista De Luca, Gianvincenzo Gravina e Ludovico Antonio
Muratori che hanno forti legami con la Chiesa tanto che solo Gravina non è
un
ecclesiastico. L’opera principale di G.B. De Luca è
il
theatrum veritatis et iustatiae una vera e propria enciclopedia del
diritto dal momento che ha l’ambizione di trattare di tutto il
diritto vigente. Quest’opera ebbe una grandissima fortuna
attestata dal fatto che ancora oggi si contano numerosissime edizioni. L’opera
si compone di vota e di decisiones in forma di discorso; il caso
viene spiegato e successivamente vengono motivate le ragioni della decisione.
De Luca compone anche altre opere come “Il dottor volgare”
in
quattro volumi in cui decide di illustrare il diritto vigente in italiano
(nella lingua volgare). Quello di De Luca è un
notevole sforzo di razionalizzazione del sistema che offre una chiara
classificazione delle fonti del diritto che sono:
1. decisiones
dei tribunali (frutto dell’interpretazione giurisprudenziale);
2. vota
o
responsa (anch’essi frutto dell’interpretazione
giurisprudenziale);
3. le
dottrine basate sulle fonti dello ius commune (glosse e commentari);
4. trattati
e quaestiones astratte (Bartolo e Baldo);
5. opere
di autori del ‘500
e ‘600
;
6. consilia
che contengono utili argomenti ma sono di parte a differenza delle prime due
fonti;
7. insegnamenti
della teologia morale (scuola di Salamanca) che sono collegati alla crescente
importanza da una parte del foro interno e dall’altra
della confessione che si pone come la differenza principale tra i paesi
cattolici e protestanti.
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