sabato 17 marzo 2007

Patrocinium per l'esonero

Proviamo a seguire il vostro suggerimento: pongo qualche domanda perché voi possiate chiedervi se siete in condizione di rispondere. Però non posso correggervi tutti, anche perché altrimenti sarebbe inutile fare l'esonero. Se invierete le risposte sul blog posso dare indicazioni generali valide per tutti.
Quanto a chi non segue il blog, mi pare che possa mettersi a seguirlo. Un computer collegato si trova e non credo che esista un solo studente incapace di usare internet (e se esiste dovrebbe preoccuparsi molto per il suo futuro!)

Cominciamo subito, e nello stesso tempo diamo una risposta a Manuel che aveva chiesto chiarimenti sul Patrocinium. Ecco le domande:

In quali fonti legislative è disciplinato il Patrocinium? a quale periodo risalgono queste fonti? Il patrocinium vi è regolato oppure è proibito?

In cosa consiste l'istituto del Patrocinium?

Perché il Patrocinium può essere considerato una pratica prefeudale?

10 commenti:

Anonimo ha detto...

provo a rispondere alle sue domande.
a)il patrocinium viene proibito dall'editto di teodorico(anche se ci sono molti dubbi sia sulla paternità dell'editto che sulla sua effettiva esistenza)del 500.

b)il patrocinium è un istituto attraverso il quale un uomo libero cede le sue azioni(i suoi diritti) ad un altro uomo libero, più potente, in cambio di protezione.
nell'eta tardo antica ricorrevano a tale istituto i contadini che non riuscivano a pagare le tasse e cedevano le proprie terre ai grandi proprietari per cui poi erano obbligati a prestare servizio. questo tipo di vincolo sarà quello che si configurerà e si svilupperà nel sistema feudale.ecco perche(per rispondere alla domanda c)il patrocinium può essere considerato una pratica prefeudale.
distinti saluti marcella

Anonimo ha detto...

Il patrocinium è un istituto che era molto in voga ai tempi della società prefeudale e lo dimostra il fatto che diverse leggi tentarono, inutilmente a quanto pare, di vietarlo. Tra queste possiamo menzionare l'editto di Teodorico e il codice di Giustiniano.

Questo patrocinium consisteva nella cessione che un uomo libero faceva della propria capacità di agire in tribunale a vantaggio di un altro più potente soggetto che però in cambio chiedeva reverenza e sottomissione.

Questo accadeva perchè il piccolo proprietario terriero non trovava una adeguata difesa nella giustizia pubblica ed era costretto a chiedere l'intervento di un soggetto più potente, che veniva in soccorso del piccolo proprietario, chiedendogli però di sottomettersi, sulla falsa riga di quanto accadeva nel diritto romano con i clientes.

Il patrocinium può essere considerato alla stregua di una pratica prefeudale perchè contribuisce a creare quella società stratificata e piramidale che sarà tipica del Medioevo.

Anonimo ha detto...

Gentile Professore,
ringraziandoLa anticipatamente per aver messo a disposizione di noi studenti uno strumento, quale è questo blog, che ci permette di poter partecipare in maniera attiva al corso da Lei tenuto, proverò a rispondere al quesito riguardante il Patrocinium. Il rapporto di Patrocinium è disciplinato dall'Editto di Teodorico, il quale risale al VI secolo, ma anche dal Codice Teodosiano (438 d.C.) e, successivamente, dal Codice Giustinianeo (534 d.C.). Nell'editto emanato da Teodorico, infatti, sono contenute delle proibizioni, tra cui la proibizione del rapporto di Patrocinium. Il Patrocinium consiste nella cessione del potere di azione in giudizio di un soggetto ad un altro soggetto, che si trova in una posizione sociale privilegiata. Tale rapporto, dunque, viene ad instaurarsi tra un individuo socialmente ed economicamente debole il quale, non trovando un'adeguata difesa dei propri diritti nel potere pubblico, si rivolge sempre più frequentemente ad un soggetto potente, che accorda la propria protezione in cambio della fedeltà e della sottomissione del soggetto debole che l'ha richiesta. In questo istituto che, sebbene fosse formalmente proibito dalle legislazioni del tempo, cominciava a conoscere un'ampia diffusione nella società, si possono ravvisare degli aspetti che caratterizzeranno in maniera peculiare i rapporti giuridici nel corso del Medioevo, fondati sul concetto di feudo. Il dato maggiormente rilevante risiede nella nuova concezione della tutela giuridica dei diritti delle persone, non più affidata al potere pubblico, bensì affidata alla potenza di un altro soggetto.

Anonimo ha detto...

Salve professore,
La ringrazio ( anche se un po' in ritardo) per l'idea del blog, ritengo che questo confronto sia utile ed interessante! Detto questo provo anche io a rispondere alle domande...
L'istituto del patrociunim viene trattato in diverse Costituzioni che, a partire dalla Costituzione di Costanzo II, nel 360 d.C. intervengono a proibirlo. Un'altra fonte legislativa che proibisce tale istituto è il Codice Teodosiano del 439. La ripetuta proibizione di tale prassi indica e testimonia quanto questa fosse diffusa nella società del tempo. Possiamo considerare il patrocinium una pratica pre-medievale in quanto esso nasce come rapporto basato sullo scambio di azioni/fedeltà o meglio: un soggetto socialmente più debole cede ad un soggetto più potente la propria capacità di agire in processo ( le proprie azioni) al fine di trarre vantaggio dalla maggiore potenza di quest'ultimo. Tuttavia in cambio il potente richiede al soggetto più debole fedeltà. Proprio il rapporto di forza e dipendenza che si crea tra i due soggetti sarà una caratteristica del periodo medievale.
Distinti saluti, Virginia.

282118 ha detto...
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282118 ha detto...

Ci troviamo in un periodo dell’impero sicuramente delicato : affetto dal progredire della crisi economica e del calo demografico.

Nel quadro di una politica di perseguimento della utilitas publica si cerca con delle costituzioni di evitare l’evasione fiscale, dunque la legislazione vincola all’esercizio della professione ampie categorie di persone ( i collegia ), la pressione fiscale favorisce l’affermarsi del colonato come forma di immobilizzazione della forza-lavoro agricola (garantendo cosi il gettito fiscale) e la risposta si ha nel patrocinium.

Esso consiste nel cedere ad un’altra persona, socialmente più potente, le proprie azioni processuali. I cedi intermedi impoveriti non trovavano di meglio che mettersi sotto la protezione di qualche, appunto, “potente” per sopperire alla mancanza delle dovute tutele da parte del potere pubblico ( si potrebbe citare l’art. 3 della nostra costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” ) .

Diverse costituzioni intervengono a proibire il patrocinium : l’Editto di Teodorico ( VI secolo), il Codice Teodosiano (438 d.C.) e, successivamente, il Codice Giustinianeo (534 d.C).

Il patrocinium può essere considerato una pratica feudale in quanto crea un legame personale tra due uomini di diversa posizione sociale (un superior e un inferior) che è un elemento portante della società feudale, dove la collettività socialmente ed economicamente debole è più oggetto di diritti altrui ( il feudatario ) che non oggetto di diritti propri.


Inoltre con il colonato si instituirà la servitù della gleba ( e qui è importante porre l’attenzione non solo sul rapporto di soggezione uomo-terra ma anche uomo-proprietario del fondo).

Il patrocinium era rivolto, inoltre, anche ai cosidetti “buccellari”, ovvero coloro che costituivano le milizie private dei potenti. Essi assicuravano al potente protezione e servigi in cambio di doni temporanei che sovente consistono in terre. Il Bucellario può conservare i doni e le armi ricevute fin tanto che presta obsequium, da uomini liberi potevano scegliere, ad esempio, di cambiare patrono ma questo avrebbe comportato la restituzione dei beni ricevuti. Infine i “doni” venivano ereditati dai figli dei buccellati qualora questi avessero continuato a prestare obsequium al signore. La Lex Visigothorum riporta l'eventualità che il buccellario sia riconosciuto infedelis e proprio per questo possiamo dire che anche il buccellario è una prefigurazione medievale.



Francesca

Anonimo ha detto...

Salve professore,
non mi è molto chiara la spiegazione che ci dà cortese nel manuale, circa la differenza tra la manus ed il mundio. Potrebbe aiutarmi? la ringrazio. distinti saluti.

Chicca ha detto...

Il Patrocinium venne proibito da diverse legislazioni tra cui il Codice Teodosiano(438), il Codice Giustinianeo(534)e l'editto di Teodorico(VI sec.)in quanto istituo molto diffuso all'epoca.

Esso consisteva nella cessione della propria capacità di agire ad un soggetto socialmente più potente in cambio di protezione. Bisogna considerare che siamo in un'età di crisi economica e demografica allo stesso tempo, in cui le spese diventano sempre più alte e i cittadini sempre di meno. Per questo molti contadini si trovarono quasi costretti a stipulare questo "patto" in quanto impotenti davanti ad una pressione fiscale in continuo aumento. L'istituto richiama indubbiamente quei rapporti tra feudatari e ceti meno abbienti che costituiranno una delle caratteristiche salienti del Medioevo.

C'è inoltre da dire che l'Impero, al progressivo abbandono di alcuni mestieri e all'evasione fiscale, rispose vincolando le persone(e le generazioni successive)alle proprie attività ed istituendo la servitù della gleba, con la quale si instaurò un legame indissolubile contadino-terra e proprietario e questo sicuramente contribuì al diffondersi del fenomeno.

Cristina.

Anonimo ha detto...

Utilissimo questo blog. Volevo aggiungere che secondo me non le si chiede di correggere le nostre risposte quanto di unirci nel formulare delle domande che segnino i punti chiave del programma; tutto supervisionato da Lei.

Comunque le faccio tanti complimenti sia per l'idea del blog che per le sue lezioni.

Marina

Anonimo ha detto...

Inizio rispondendo alla domanda da lei posta:

Il patrocinium viene disciplinato all'interno dell'Edictum, attribuito da buona parte della storiografia a Teodorico re d'Italia, risalente al VI secolo. Diverse sono però le costituzioni che si scagliarono contro tale consuetudine "contra legem" tristemente diffusa ad iniziare da una costituzione di Costanzo II. Anche nell'Edictum il patrocinium viene proibito. Il patrocinium rappresenta una delle figure di maggiore spicco del diritto romano volgare e affonda le sue radici nel rapporto di colonato. Consiste nel trasferimento di azioni giudiziarie o negozi a soggetti "potenti" al fine di far pesare in giudizio l'autorità di cui questi godevano. Il patrocinium veniva concesso dai potenti, ovviamente, non per spirito di umanità ma per aggravare le situazioni gia gravi di contadini costretti a cedere in cambio del patrocinium i propri beni quali le terre.
E' ravvisabile in tale rapporto subalterno quello che sarà poi il fondamento del rapporto feudale medievale.

Non essendo potuto essere presente alla lezione di mercoledì scorso volevo chiedere a qualche blogger mio collega se potesse sinteticamente enunciarmi i punti più importanti toccati dal professore nella lezione... spero che questa richiesta sia lecita qualora non lo fosse mi scuso anticipatamente.