mercoledì 2 aprile 2008

I capitularia legibus addenda e il diritto romano

E' stato lasciato un commento in cui si chiede aiuto sul rapporto tra la compilazione giustinianea e la Lex romana canonice compta. Raccogliendo questo spunto, c'è qualcuno che ha compreso il ruolo dell'impero carolingio nella trasmissione del diritto romano, e può spiegarlo al collega? Provate a dare una risposta chiara e concisa.

17 commenti:

Veronica 403114 ha detto...

Buona sera a tutti..vorrei provare a rispondere alla domanda.

Il diritto giustinianeo, dopo la morte di questo, subì un grande processo di volgarizzazione, che rendeva le sue opere molto più semplici e adattabili a quelle che erano le esigenze politiche e culturali di quei tempi.
Tuttavia la chiesa cercava di mantebere questo diritto giustiniane vivo per i suoi negozi temporali.
Con la renovatio imperii ci fu un periodo di entusiamo in cui si crecarono antologie di testi giustinianei. Venivano scelti i più importanti. Da tutto ciò ne derivò una certa Lex Romana di cui però non si hanno chiare notizie.
Questa lex romana comparve nella metà del IX secolo e con probabilità per volere della chiesa, che come ho detto cercava di preservare alcune parti del diritto giustinianeo.
La presunta derivata della lex romana, la lex romana canonice compta era costituita da bevi leggi romane ad uso esclusivo della chiesa. Utilizzarono i resti della compliazione giustinianea e li adattarono al loro ordinamento.
Si trattava quindi di regolare i negozi da una parte con il diritto romano e dall'altra con l'autorità ecclesiastica.

Spero di aver risposto bene..confesso che sul libro non era molto chiaro l'argomento e che essendo mancata a lezione il giorno in cui è stata spiegata la lex romana canonice compta, ho fatto delle piccole ricerche su internet. Questo è quello che io sono riuscita a capire..spero che sia giusto.
Se ho sbagliato mi corregga.

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

Questa è la sua risposta sulla lex romana canonice compta, ma non ha risposto alla mia domanda. Vi invito a riflettere; dareste questa spiegazione in sede d'esame? Può essere un buon esercizio allenarsi qui a rispondere a domande concettuali, perchè queste sono quelle che vi verranno poste.

402957 ha detto...

Buongiorno dott.ssa Di Paolo!Mi scusi ma ho sentito dire, e infatti è scritto anche nel link "programma", che la data dell'esonero è stata fissata al 17 aprile alle ore 15. E' realmente così?E nel caso lo fosse, perchè non più a Maggio come stabilito inizialmente?La ringrazio anticipatamente...Buona giornata

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

Fate attenzione all'anno di corso: quella data si riferisce al 2007!

franceschina ha detto...

Salve a tutti,sono stata assente alla lezione di ieri,mercoledi 2 aprile,e siccome sono impossibilitata nel recepire gli appunti fino a lunedi,volevo sapere in linea di massima gli argomenti della lezione.Vi ringrazio anticipatamente.
Francesca

Chiara ha detto...

Buon giorno a tutti.Se vi fa piacere, vi passo alcuni appunti dello scorso anno :

Il digesto raccoglie tesori e conferisce forza di legge a tutto ciò che è contenuto all'interno. Si cita con tre numeri: dove il primo numero si riferisce ai libri (1-50), ogni libro è suddiviso in parti (titoli- secondo numero) ed infine ogni titolo è suddiviso in frammenti (o leggi) - terzo numero.
Le istituzioni contengono all'interno 4 libri suddivisi in tre parti: PERSONE-RES-ACTIONES.
I contenuti delle istituzioni hanno forza di legge e sono omogenei.
Il primo codice del 529 diventa presto obsoleto, è rimasto solo un frammento dell'indice, dove era contenuta la legge delle citazioni ( testo che risale a due imperatori : Teodosio e Valentiniano).
Il digesto supera le leggi delle citazioni.
Il codice del 529, come abbiamo detto, è ormai vecchio e dopo poco tempo Giustinano ordina un secondo codice nel 534.
Il codice è diviso in 12 libri ripartiti come il digesto (TITOLI-LIBRI-LEGGI)
Le Novelle sono nuove costituzioni date da Giustiniano, la lingua è in greco.
La raccolta di Giustiniano venne promulagata anche in Italia nel 554 dopo la conquista dei Goti, ma l'impatto vero e proprio sulla compilazione arriva con l'ascesa dei longobardi in Italia, le sorti delle compilazioni sono:
IL DIGESTO: Scompare già dall'inizio del VII secolo dopo la morte di Giustiniano, l'ultima testimonianza è una lettera di Gregorio Magno (603) e precisa che per essere applicato bisogna studarlo, è complesso, e ci vogliono persone che lo conoscano bene, e le scuole di diritto non ci sono più, questo creò la maorte del digesto. Riemergerà per l'uso nel tardo XI secolo.
IL SECONDO CODICE: Rimane ma solo informa abbreviata, c'è la circolazione nell'Alto Medioevo, perchè comprende delle costituzioni ed è più facile comprenderlo ed applicarlo.
LE ISTITUZIONI: molto piu agevole e compatto, contiene materiale privatistico, è più che altro un manuale il quale serve per le scuole, ma non ce ne sono.
LA NOVELLA: circola in raccolta, la più breve è l'epitome juliani perchè conteneva delle istituzioni di Giustiniano e servivano perchè avevano raccolte fondiarie (enfiteusi).

LA SUMMA PEROSINA: è una sintesi scritta a Perugia, è una rivisitazione del codice di Giustiniano (forse nel IX secolo).

Il CODICE DI GIUSTINIANO: Gli ultimi tre libri vengono accantonati perchè contengono materia pubblicistica, e non servivano a nulla, questi tre libri del codice sono i numeri 10.11.12, i quali vengono chiamati con il nome di TRES LIBRI.
PERCHè ACCADE TUTTO QUESTO???
Abbiamo un incontro di civiltà e un incontro di diritti diversi tra di loro.
Abbiamo regolamenti di relazioni umane che in qualche modo vengono regolate, ma come?
Consideriamo che le civiltà al momento che vengono in contatto in un certo modo si fondono e si trasformano.
Per esempio nel diritto germanico e longbardo, il re è un militare (REX) le genti vivono in uno stato federativo (autonomia)c'è una concezion PATTIZIA delle leggi: la legge è il prodotto di un incontro di più volontà concorrenti.
La risoluzione dei conflitti è la FAIDA.
Dal Friuli scendono i Longobardi, al tempo di Ritari (640 circa) e scendono in Italia centrale. in questo periodo il codice di giustiniano era in forma semplificata e si utilizzavano solo i primi 9 libri.
ROTARI E IL SUO EDITTO:
complesso normativo composto da 386 capitoli, dà una legislazione. Rotari dà la norma e la da a uomini liberi con un atto solenne-tutti gli atti solenni avvenivano con un segno esterno dato dal sovrano, come ad esempio la domanzione.
GAIRETHINX: atto formale con cui si concede una cosa ( es. donazione, libertà..)è un atto esterno con cui si dichiara ed enuncia la volontà di dare qualcosa. Occorre un segno pubblico, Rotari da la legge in forma solenne.
Il capitolo di Rotali il 3.8.6. ci parla dell'editto e tiene a precisare che l'editto è la messa per iscritto delle consuetudini longobarde, la trasformazione di norme orali a scritte, indica un accertamento e per metterla per iscritto serve un intervento.

Spero di essere stata utile e soprattutto corretta nel fornirvi queste notizie aggiuntive.
Accetto con molto piacere correzioni da parte del prof. Conte e/o della Dott.ssa Di Paolo, e ovviamente anche da parte degli altri colleghi.
Buona giornata a tutti.

Anonimo ha detto...

Dott.ssa se non ci saranno altre risposte può darci Lei una spiegazione alla domanda posta?
Io sinceramente ho qualche idea però molto confusa...
attendo risposte!

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

Certamente darò una risposta, ma perchè non prova a esprimere le sue idee, magari non sono così confuse come crede. E l'unico modo per scoprirlo è raccontarle.
Nel titolo del mio post ho scritto "capitularia legibus addenda", che cosa sono? qual è stata la loro funzione?
Aspetto di conoscere le sue idee. Non abbia timore, siamo qui per riflettere insieme.

Anonimo ha detto...

va bene proverò a esprimere quelli che per ora sono solo concetti perchè non ho ancora studiato per bene.

Le leggi popolari non vennero trascurate dall'imperatore (Carlo Magno);Le decretali oltre alla Chiesa infatti vennero indirizzate anche al popolo.Bisogna ricordare che in Italia esisteva gia l'Editto dei Longobardi e questo non venne abrogato, al contrario si aggiunsero altre leggi "CAPITULARIA LEGIBUS ADDENDA".
Longobardi e Romani infatti non vanno considerati cosi nettamente contrapposti gli uni gli altri;da una parte le leggi romane servivano ai Longobardi che vi attingevano tranquillamente;dall'altra gli editti dei Longobardi sono spesso destinati alle due popolazioni.

Sono ancora troppo lontana dalla risposta esatta?

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

I concetti che ha appena accennato sono complessi, pertanto vanno compresi e sviluppati per comprendere la politica legislativa dei carolingi. Dopo che li avrà studiati sul Cortese e sugli appunti delle lezioni, verifichi se li ha compresi provando a riformulare la sua risposta.
Per favore, non intervenga come anonimo, altrimenti non ci può essere un dialogo. Nessuno le mette un voto.

Anonimo ha detto...

Ha perfettamente ragione.Non ci ho proprio fatto caso.
sono Luciana.

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

Bene, Luciana. Buono studio!

Futura ha detto...

Premetto che è solo un tentativo.

Fu la Chiesa il più grande motore verso una ripresa del passato e del glorioso impero che fu; infatti, nei centri ecclesiastici si cercò di riprendere la Compilazione giustinianea e avendo spunto da essa presero vita numerosi testi. Il testo più famoso è proprio la LEX ROMANA CANONICE COMPTA di enorme successo.


Con Carlo Magno ci fu una differenziazione in varie categorie dei capitularia; con questo nome si vogliono indicare gli scritti normativi dei sovrani che appartenevano alla stirpe carolingia e che erano come dei capitoli brevi.
Quindi divise in:
-cap. ecclesiastica
-cap.mondana
-cap. missorum
-cap. legibus addenda; modificavano le leggi popolari che avevano radici antichissime (e spesso germaniche) secondo la volontà del sovrano [ius vetus+ius novum]. Quindi il sovrano vuole far capire che l'ordinamento era unitario ed era sotto il controllo delle sue mani.

Spero di non aver scritto troppe cose errate. Dottoressa, la prego, mi corregga appena può.

Futura ha detto...

Forse ci sono!!! Carlo Magno non opererà una totale unificazione del diritto, lasciando spazio alla molteplicità dei diritti presenti nei vari "regni" dell'Impero. Egli conserva le compilazioni vigenti nei diversi regni, come quelle longobarde in Italia, pur aggiungendovi altre leggi: CAPITULARIA LEGIBUS ADDENDA (=aggiunti alle leggi).

CAP. LEGIBUS ADDENDA
+
editti longobadi
=
CAPITULARE ITALICUM

Lo stesso succede con altre compilazioni; per cui i regni si uniformarono per certe cose (ex.: pesi, misure, scritture) ma non per altre (ex.: diritto). Quindi nell'ipero di Carlo Magno si usa quel principio della personalità del diritto, che non c'era invece nel VI sec. per la L.R. wisigothorum.

Futura ha detto...

Chiedo gentilmente a tutti quelli che volessero farlo e alla dottoressa di paolo di correggermi... altrimenti non saprò mai se e dove ho sbagliato. grazie mille

Dott.ssa Silvia Di Paolo ha detto...

Luciana e Futura, ho aggiunto le mie riflessioni alle vostre in un commento all'ultimo post del Professore.

Anonimo ha detto...

Buonasera potreste mettere degli esempi di domande papabili per l'esame scritto? Grazie

Francesco Ippoliti