Martin Lutero (1517) critica aspramente la Chiesa di Roma dal momento che i papi
avrebbero tradito lo spirito originario del cattolicesimo il quale non
implicava un atteggiamento giuridico in quanto il papa avrebbe dovuto parlare
attraverso lo spirito e non per mezzo delle leggi. La critica luterana nei
confronti della chiesa si concentra soprattutto attorno al forte formalismo che
aveva avuto inizio con la riforma gregoriana.
Con la nascita ed il diffondersi della
scientia juris di matrice laica il clero era stato, in un certo senso,
oscurato dal rafforzarsi di una mentalità giuridica
che permetteva alle comunità di imporre delle norme. La Chiesa, che
era ancora legata a principi vecchi, si trova nella situazione di dover prendere un’iniziativa.
Per tale ragione sceglie di abbracciare la mentalità
giuridica
e creare così
un
diritto canonico. La normatività del diritto che impone e dispone
procedure, riconosce diritti e propone il processo porta la società
spirituale
ad aprirsi al mondo del diritto. Questa svolta è
uno
dei principali punti della critica luterana che sarà
poi
ripresa nell’Ottocento
da Rudolf Sohm il quale affermerà che
strutturalmente nella comunità dei fedeli il diritto non può
esistere
in quanto tale poiché la chiesa è
una
comunità
carismatica
che non può
fondarsi
sulla norma cogente e di conseguenza il diritto canonico non sarebbe altro che
una sovrastruttura.
Tradizionalmente si dedica poco spazio
al diritto canonico come momento della formazione del diritto moderno. In realtà
studiare
il diritto della Chiesa (che non attiene allo spirituale) è
fondamentale
per comprendere molte logiche ed istituti attuali.
La scuola giuridica canonistica nasce
con il Decretum di Graziano, opera che diviene la base di questa scuola.
Anche questa scuola nasce a Bologna ed ha una storia non troppo diversa da
quella laica. Basato sulla dialettica tipica del metodo scolastico, il Decretum
ha una struttura non troppo diversa da quella che abbiamo osservato nel libellus
disputatorius di Pillio. Con la differenza che i brani normativi da
coordinare e conciliare fra loro non sono citati in forma abbreviata, ma per
esteso. Questo era inevitabile, dal momento che non esisteva una raccolta
standard delle fonti del diritto canonico (le fonti della chiesa sono le
decretali papali, i canoni dei concili e poi ovviamente i passi delle sacre
scritture e dei padri della chiesa) ordinate e promulgate, come è il
caso del
Corpus di Giustiniano, e quindi
Graziano, per fare questa compilazione, deve scrivere per esteso i brani di cui
tratta. Il Decretum, noto anche come concordia discordantium canonum,
ha l’obiettivo
di armonizzare le tante norme tra loro discordanti. Il metodo utilizzato è
simile
a quello usato da Pillio. Graziano scrive tre diverse versioni del Decretum.
La prima di queste del 1135 era più piccola
delle successive; nel 1140 redige la versione che si colloca a fondamento della
nascita degli studi di diritto canonico ed infine la terza versione è
del
1150, con l’integrazione
nel testo di una serie di aggiunte di un allievo di Graziano: Paucapaulea.
Queste aggiunte contengono spesso passi del diritto romano, che era stato
sempre usato dalla Chiesa, ma che Graziano fino al 1140 aveva inserito in
misura molto ridotta. Occorre sottolineare come in quindici anni si susseguano
tre diverse versioni del Decretum che, dunque, per sua natura sarebbe
stato un testo fluido e mutevole. Esso fu stabilizzato un po’ artificialmente per trasformarlo in
una compilazione normativa “chiusa” come erano le parti del Corpus Iuris
Civilis. Solo un testo stabile, infatti, consentiva il lavoro della scienza
giuridica, fatto di citazioni di brani paralleli o contrastanti e di
elaborazione di proposizioni generali capaci di distillare la ratio del complesso normativo. Però il Decretum rimane un testo abbastanza variabile nelle scuole nel Nord
d’Europa, dove subisce ancora
abbreviazioni per tutto il XII secolo (un po’
come avvenne per il Codice di Giustiniano abbreviato da Vacario nel Liber Pauperum).
E’ possibile
individuare il punto di svolta della Chiesa nei confronti del diritto proprio
nel sorgere e diffondersi del Decretum tanto come testo normativo quanto
come oggetto dello studio. Nascono, infatti, molte scuole di diritto canonico
(a Bologna la prima) frequentate da chierici che intendono diventare esperti di
diritto. Anche di questa scuola ciò che
si conosce è
dovuto
alle opere che vengono prodotte, che sono analoghe a quelle di diritto civile
(apparati di glosse e Summae). Aspetti fondamentali delle scuole di
diritto canonico che le rendono differenti dalla coeva esperienza civilistica
sono innanzitutto la grande diffusione in nord europa (Normandia, Germania,
Inghilterra) ed il fatto che, ben presto, una buona formazione giuridica divine
condizione essenziale per la fare
carriera in àmbito
ecclesiastico(molti sono gli esempi di vescovi e papi giuristi). Lo studio del
diritto civile è comunque ritenuto importante anche dai
canonisti perché la mentalità
giuridica
è
comune.
Uno degli effetti principali fu il
crescente atteggiamento legalistico dei papi: essi iniziano a legiferare
promulgando sempre più lettere decretali che contengono
sempre più
dei
principi generali. Questa è una delle differenze più
rilevanti
con la scuola di diritto civile: il CJC è un
apparato antico che proclama la sua completezza e tollera male le integrazioni,
mentre la Chiesa continua a legiferare in maniera costante. Nel diritto
canonico il legislatore è vivo ed è
il
papa, mentre al contrario i legisti sono molto ostili al legislatore vivente
(p.e. nei cfr di Barbarossa). Dal momento in cui il Decretum diviene la
base dell’insegnamento
iniziano a proliferare le decretali strutturate sempre più
giuridicamente
poiché
dettano
regole molto più tecniche rispetto al diritto canonico
precedente. Nel 1190 ca vede la luce la summa al Decreto di graziano di
Uguccio (o Uguccione) da Pisa uno dei principali maestri della scuola di
Bologna e poi vescovo di Ferrara. Questa Summa (molto lunga e trasmessa
solo per via manoscritta) è importante dal momento che ricorre
costantemente alle logiche romane nello studio del Decretum. Per esempio
per elaborare un criterio generale valido a indicare quali siano i casi di
impedimento dell’ordinazione Uguccio adegua il diritto
romano affermando che il soggetto, per essere idoneo a ricevere il sacramento,
non deve essere oggetto del diritto di terzi sul proprio corpo (come per
esempio nel caso dell’uomo sposato che è
oggetto
del debito coniugale). Uguccio, quindi, estende il concetto di servitù
all’uomo
sposato che non può essere ordinato perché
sul
suo corpo grava tale diritto e non sarebbe libero di seguire gli obblighi
derivanti dell’ordinazione.
Stesso discorso per il servo della gleba perché
è
asservito
a un padrone che ha un diritto sulla sua persona.
Il secondo evento fondamentale per la
storia del diritto canonico è rappresentato dalla redazione della
prima raccolta di decretali promulgate dai papi negli anni che separano il
Decreto di Graziano e il 1191 anno della Compilatio prima di
Bernardo da Pavia. Bernardo propone la raccolta delle decretali che non erano
incluse nel Decretum e che per questo si chiamano extravagantes divisa
in cinque libri. Questa è una suddivisione tematica fondamentale
che creerà
una
nuovo criterio sistematico ad imitazione di quello civile: i cinque libri sono iudex, iudicium, clerus, connubia et crimen. La collezione viene copiata ed inizia ad
avere una grande diffusione nonostante non sia stata promulgata in quanto
raccolta ma rimanga una raccolta privata. Qualche anno dopo verrà
promulgata
la prima raccolta ufficiale ad opera di papa Innocenzo III: la tertia compilatio
antiqua. Questa promulgazione è una
tappa fondamentale per due ragioni: innanzitutto nel 1209 promulga una raccolta
di sue decretali e le fa inviare ai maestri e allievi di Bologna perché
la
studino e la corredino di glosse. Quindi il legislatore disegna il modello dell’ordinamento
e tiene in considerazione la scuola come protagonista di questo fenomeno.
Inoltre il testo legislativo diventa veramente vigente quando alla forza del
legislatore si aggiunge il lavoro della scientia iuris che ha una
funzione para-legislativa.
3 commenti:
Salve professore, mi scusi non ho ben capito come si collochi l'idea di finzione all'interno dei brocarda. Potrebbe cortesemente chiarirmi questo concetto ? La ringrazio in anticipo.
Perché non viene citata la grande raccolta di Gregorio IX (1234)?
Giusto, considerate anche quella
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