giovedì 10 novembre 2016

Quarta domanda

La risposta deve essere inviata entro le 14,30 (meglio qualche minuto prima) all'indirizzo
Ricordate di indicare nome, cognome e numero di matricola nella mail di risposta.

Le due figure di Pepo e Irnerio (entrambe tra storia e leggenda) simboleggiano due diversi approcci al diritto romano. Senza pretese di completezza, descrivete alcuni aspetti che ritenete caratterizzanti del primo e del secondo approccio.

Lezione del 9 novembre 2016

I testi del Corpus Juris Civilis, nonostante siano investiti da una “patina di cristianizzazione”, sono testi di autori pagani. In essi la visione del mondo risulta essere molto diversa dalla mentalità cristiana fondata sulla regolazione carismatica della società.
Già i primi glossatori traggono da questi testi un’immagine peculiare del diritto. Lo vedono come un sistema di norme a cerchi concentrici:
-       Ius naturale: rappresenta quel complesso di situazioni costituenti quella che, in generale, può essere definita la mutevolezza del mondo, che sono portatrici di una giustizia naturale, in attesa di essere resa esplicita dalle regole umane.
-       Ius gentium: è il diritto delle genti, che rispecchia l’equilibrio che risiede nella natura qualificandolo come questo o quell’istituto giuridico. Perciò istituisce principi comuni a popoli che vivono in diversi regimi politici.
-       Ius civile: la civitas, che costituisce il regime politico unitario da cui dipende il ius civile, prevede un sistema di giustizia regolato dalle azioni, dalle eccezioni e dalla procedura. Questo elemento qualifica ulteriormente gli istituti, garantendo la tutela dei diritti.
La dialettica del processo è, infatti, centrale in tutto il Digesto. Principio generale ricorrente nel testo è quello per cui la rigidità dell’actio, la formula data a colui il quale avesse avuto la necessità di tutelare una propria posizione giuridica, poteva essere attenuata grazie ai rimedi, generalmente le exceptiones, forniti dal pretore nel caso in cui la mera forma avesse creato una sostanziale ingiustizia.
Sulla scorta di queste premesse, il vero grande merito della scolastica medievale, improntata alla congiunzione delle cause mediante la tecnica del confronto dialettico di norme, fu quello di cercare di estrapolare i principi ordinatori dei vari istituti giuridici. In ogni rapporto giuridico, infatti, sono sempre presenti due cause, l’una civile e formale e l’altra naturale e sostanziale, rispondente ai principi di giustizia naturale, ai principi cioè di aequitas. La loro congiunzione produce gli istituti del Corpus. Ogni norma dell’imperatore, nella visione della nuova scienza giuridica, doveva contenere un’aequitas; compito del giurista era, dunque, quello di capirla ed estrapolarla mediante la messa a confronto di norme apparentemente discordanti.

Questo modo di concepire il diritto può entrare in conflitto con la metodologia di regolazione carismatica fondata sull’indiscutibile precetto religioso. Un chiaro esempio di una tale discordanza lo possiamo ritrovare nella discussione circa la possibilità, per la categoria privilegita dei minorenni, di recedere da un giuramento in cui l’oggetto della prestazione giurata non sia equilibrato. Secondo la teoria di Bulgaro un simile giuramento può essere disatteso senza commettere alcun sacrilegio in quanto la formalità ha rafforzato un’obbligazione nulla, in quanto nullo ne era l’oggetto. Martino, invece, espone la teoria opposta della vincolatività di un simile giuramento – che non a caso prende il nome latino di sacramentum – in quanto suggellato una volta per tutte dall’intervento divino. Protende, infine, per quest’ultima tesi della vincolatività in ogni caso dei giuramenti anche lo stesso imperatore Federico Barbarossa nella costituzione Sacramenta puberum.
A cura di Chiara Casuccio

mercoledì 9 novembre 2016

Lezione dell'8 novembre 2016 CON VIDEO

Utraque lex: l'uso "rapsodico" del diritto romano tipico del mondo ecclesiastico.
La figura un po' sfuggente di Pepo ci presenta l'atteggiamento tipico di alcuni ecclesiastici della fine dell'XI secolo, curiosi del diritto di Giustiniano ma ancora pienamente inseriti nella mentalità dell'alto Medioevo. La principale fonte che dipinge Pepo in questo modo è l'opera di teologia morale di Radulphus Niger, un prelato inglese che scrisse un'intepretazione morale del libro di Samuele dell'Antico Testamento, che nella Vulgata prendeva il nome di Libro dei Re. Perciò l'opera si chiama Moralia Regum. Qui si esalta la figura di Pepo come iniziatore dello studio del diritto romano, riesumato allo scopo di "rinnovare il malvagio rito del giudizio". Si riferiva all'esigenza, sempre più sentita, di abbandonare le diverse forme di giudizio di Dio, e in particolare il duello, per adottare una procedura razionale e sentita come più giusta.
Questo mosaico della chiesa di San Savino di Piacenza dimostra l'esigenza del mutamento: sotto alla scena di un duello raffigura il gioco dei dadi, proibito dalla Chiesa e simbolo della vittoria del caso; sotto alla scena del processo invece raffigura il gioco degli scacchi, che nel XII secolo era arrivato in Europa e simboleggiava il razionale confronto di due posizioni all'interno di un quadro di regole certe.
Ma Pepo non arrivò a proporre un o studio integrale e innovativo di tutte le norme promulgate da Giustiniano. Lo stesso Radulphus riporta un altro episodio che lo riguarda, in cui egli chiede la condanna a morte per l'uccisore di un servo invocando un principio biblico, la legge del taglione, come se fosse sancito dal diritto romano.
Ecco, questa commistione di legge romana e precetti biblici è stata chiamata utraque lex, cioè "entrambe le leggi", per sottolineare la possibilità di attingere ora al patrimonio biblico o canonico, ora a quello del diritto romano. Cosa ben diversa dal sistema che si affermò poi grazie al successo della scuola di Bologna e della scolastica giuridica, che invece costruisce sistemi complessi di concetti giuridici attraverso il confronto fra tutte le norme promulgate da Giustiniano nella sua compilazione, e poi ben presto considerando anche il diritto canonico come corpus chiuso e definito di precetti. Non lex, ma ius, inteso come sistema di diritto I due diritti, quello romano e quello canonico coordinati fra loro, prenderanno così il nome di utrumque ius.

Irnerio e la ricomposizione del corpus iurisi civilis.
Fin dal Duecento, si è attribuito il merito di aver fondato la scuola di Bologna ad Irnerio, al quale poi si sono attribuite varie opere: molte glosse scritte nei margini o fra le righe del testo del Corpus Iuris, e molte opere indipendenti dal testo: summae e quaestiones. Man mano, però, si è posta in dubbio la sua paternità su tutte queste opere, incluse molte delle glosse, che sono siglate con un "y.", che potrebbe in realtà non essere la sua sigla.
Resta però legata al suo nome l'operazione essenziale e fondamentale che consente la fondazione di un nuovo modo di concepire il diritto, cioè la ricostruzione delle quattro parti del Corpus Iuris Civilis (quali sono, lo ricordate?) nella loro forma originale (o in una forma il più possibile vicina all'originale).
Questo è un atteggiamento veramente innovativo, perché non sceglie più un testo qua e uno là per costruire una raccolta idonea per le esigenze di chi la usa, ma riconosce al legislatore il potere di imporre non solo singole norme, ma un disegno complessivo del diritto, fatto di norme aventi tutte identico valore di legge. Di fronte a questo quadro imposto dall'alto, è necessariia un'opera di confronto e coordinamento delle leggi, e di soluzione delle molte contraddizioni. È proprio grazie alle contraddizioni che si sviluppa la dialettica scolastica, impegnata a conciliare norme formalmente tutte vigenti.

Bulgaro e il legame fra dottrina giuridica ed esigenze del nuovo processo.
Nell'articolo Il Digesto fuori dal Digesto potete trovare, con maggiore ampiezza, le cose dette nella seconda parte della lezione.

martedì 8 novembre 2016

Una lettura in più

Come avete visto, nelle lezioni propongo una lettura un po' diversa da quella che trovate sul libro di Ennio Cortese. Se volete leggere un mio articolo che riassume questa visuale lo trovate qui.

https://www.academia.edu/11696317/Il_Digesto_fuori_dal_Digesto_in_Interpretare_il_Digesto._Storia_e_metodi_a_c._di_A._Padoa_Schioppa_e_D._Mantovani_Pavia_Iuss_Press_2014_

Lezione del 7/11/2016

La caratteristica principale del diritto, inteso ora come scientia e tecnica e non più come semplice pratica, di rappresentare un complesso di astrazioni che incidono sulla vita reale delle persone si comincia a specificare nell’ XI e XII secolo, perfezionandosi, poi, nel XIII. Anche questo grande rinnovamento culturale, analizzato dalle vecchie dottrine storico giuridiche come un fatto del tutto avulso dal contesto politico-sociale, è in realtà il frutto di una ricerca ed una elaborazione nuove, nate come risposte alle esigenze di una società in mutamento.
In generale, possiamo dire che quello che caratterizza l’Europa dell’undicesimo secolo sono, da un lato, le conseguenze dell’affievolirsi del potere centrale con la creazione di nuovi soggetti istituzionali e, dall’altro, l’immissione di una forte energia sul piano politico che si concretizza in una forza centrifuga e di espansione dell’Europa occidentale verso l’esterno. Si possono quindi individuare almeno tre grandi premesse di carattere politico, necessarie ad una comprensione più profonda della nuova scienza giuridica ed in particolare del diritto civile-giustinaneo.
1. L’attenuazione della compattezza del potere imperiale e la già menzionata ripresa della vita cittadina sono alla base della fondazione di quel nuovo soggetto istituzionale che nel giro di un centinaio d’anni dominò la storia politica italiana ed europea: il comune. Sempre più spesso, infatti, la popolazione organizzata dentro le mura della città cominciò a costituire unità cittadine autonome da qualsivoglia potere centrale, rafforzando tale unità mediante un patto comune.
2. Altro terreno di novità nell’Europa occidentale dell’XI secolo sono la creazione di tre grandi nuovi soggetti politici accomunati dalla peculiarità di sorgere in una situazione di vuoto istituzionale e di essere, dunque, liberi di strutturarsi, senza un necessario dialogo con la giurisdizione centrale:
a) Regno normanno d’Inghilterra. Dopo la battaglia di Hastings del 1066 gli eserciti francesi della Normandia sottraggono la terra in questione ai Vichinghi ed invocano la legittimazione di tale nuova sovranità innanzi al papa, il quale la concede dopo un iniziale momento di ostilità.
b) Reconquista della Penisola Iberica. La precedente resistenza delle popolazioni cristiane ai mussulmani si trasforma, dopo l’anno mille, in conquista o meglio, ri-coquista, dei territori ormai in mano ai mori, grazie agli impulsi espansionistici provenienti dai regni di Asturia e Leòn.
c) Regno normanno di Sicilia, sottratto ai mussulmani su impulso del pontefice che legittimò la sovranità normanna sull’isola proprio al fine di vederla riconquistata e cristianizzata ad opera di questo nuovo alleato politico.
3. Terza novità è rappresentata dalla trasformazione dei tradizionali pellegrinaggi a Gerusalemme in campagne per il recupero della sovranità europea sulla Terra Santa: le crociate, che porteranno alla sanguinosa riappropriazione di Gerusalemme del 1099.
È, dunque, in questo panorama istituzionale che si colloca quel rinnovamento culturale grazie al quale nascerà e si svilupperà la nuova scienza giuridica. Lo studio di questo fenomeno come autonomo rispetto al contesto storico in cui deve essere, invece, necessariamente calato, è stato influenzato da una vecchia concezione delle dottrine storico-giuridiche che vedevano la nascita della scienza (nel termine medievale del termine) del diritto come il frutto di un “meraviglioso caso” – v. H, Kantorowicz. Per un evento del tutto casuale, la forza di un libro, il Digesto, capace, di per sé, di costituire questa nuova scienza, sarebbe stata “attivata” nel momento in cui tale libro “cadde nelle mani di un uomo geniale”: Irnerio.
In realtà, come accennato, la scienza giuridica del nuovo millennio si presenta quale risposta alle comuni istanze di introduzione nel sistema di una razionalità nuova, per la disciplina di una società anch’essa rinnovata. La storia della ricomparsa del Digesto è, dunque, una storia di ricerca, prima che di riscoperta: la ricerca di una nuova applicazione delle norme rispondente ai principi della razionalità e della dialettica, portò alla ricerca ed alla riscoperta del diritto romano, depositario di quel complesso di istituti giuridici di gran lunga più raffinati del precedente “diritto della pratica”.
Essa è, tuttavia, anche una storia indiziaria: possiamo idealmente individuare due grandi aree di indizi che sembrano rivelarci la riscoperta del Digesto ed il suo riutilizzo:
1) Riutilizzazione dei frammenti dotati di una doppia autorevolezza – in quanto opere dei giureconsulti ed in quanto promulgati con forza di legge da Giustiniano- come argomenti politici. Questi frammenti vennero, infatti, utilizzati sia da parte del papato sia da parte dell’impero nel massimo conflitto politico ed ideologico dell’epoca: la lotta per le investiture e, in generale, per le rispettive rivendicazioni di indipendenza dall’altro potere. Essendo un contrasto di natura ideologica si rese necessaria la ricerca, per entrambe le “fazioni”, di fonti che dessero autorevolezza alle rispettive pretese. Qualche esempio:
• Collectio Britannica. Si tratta di una compilazione di età gregoriana che mira a sostenere la nuova struttura sociale imposta da Gregorio VII. Tra l’elencazione di brani provenienti dai registri delle lettere decretali vengono citati anche 90 frammenti provenienti dal Digesto e reputati dal compilatore confacenti alla tesi della supremazia del potere pontificio su quello imperiale.
• Anche per sostenere l’antitetica posizione di supremazia imperiale si attinse al Digesto, Esempi ne sono i richiami alla Lex regia de Imperio -per la verità non presente nel libro in questione ma richiamata in un suo frammento- in quanto utile a rammentare l’idea di derivazione popolare, e dunque non divina, del potere, e quelli effettuati da Pietro Crasso, giurista sostenitore delle posizioni imperiali.
2) Richiami al Digesto necessitati da una nuova e più raffinata tecnica di risoluzione delle controversie improntata alla razionalità. Alcuni esempi:
• Il commento al Liber Papiensis, (una raccolta, ad opera di un nuovo ceto di giudici che amministravano la giustizia, di tutte le norme vigenti nel regno d’Italia), altresì conosciuto come l’Expositio ad librum papiensem, nel tentativo di risolvere i problemi di coordinamento tra le diverse disposizioni richiama il diritto romano, lex generalis omnium, nel caso in cui la soluzione non si fosse potuta trovare nelle leggi vigenti.
• Il Placito di Marturi – decisione di una controversia avvenuta, nel regno di Toscana, tra l’ente ecclesiastico di Marturi e tale Sigizo, lontano avente causa dei Canossa, usurpatori di terreni appartenenti alla Chiesa- basa la risoluzione del caso su una norma proveniente da un frammento di Ulpiano circa la possibilità di usufruire del rimedio della restitutio in integrum non solo nel caso di soggetti minorenni ma anche in quello di impossibilità di adire l’autorità giudicante in quanto mancante, per qualunque motivo. La straordinarietà di questa testimonianza risiede nel fatto che la disapplicazione, ad opera del giudice, del diritto longobardo-franco e l’applicazione della “più giusta” legge romana ha una forza tale da ribaltare i rapporti di forza e, dunque, l’esito della decisione.
• Secondo quanto riportatoci dal teologo Rodulfus Niger, Pepo fu il primo che, per esigenze pratiche di rinnovazione del rito del processo fino a quel momento ingiusto in quanto irrazionale, utilizzò il Digesto per riportare il rito a razionalità.

giovedì 3 novembre 2016

Lezione del 2 novembre 2016 - CON VIDEO

Harold Berman, nel suo libro “Law and revolution”, descrivendo i punti di contatto e di divergenza tra diritto occidentale e quello socialista, aveva individuato la “rivoluzione papale” del XI secolo come prima grande frattura che ha portato ad una trasformazione del pensiero giuridico europeo i cui caratteri fondamentali sono, ancora oggi, alla base del modello del diritto in Occidente.
In effetti, l’indebolirsi del potere imperiale ed il frazionamento delle giurisdizioni che avevano caratterizzato, con la loro conseguente anarchia, i secoli precedenti all’anno mille, portarono, all’inizio del nuovo millennio, ad una reazione da parte di alcune componenti della Chiesa, che voleva recuperare i beni e le prerogative ecclesiastiche caduti sotto il controllo di poteri laici ormai solo teoricamente dipendenti dall’Impero.
Questa reazione si concretizzò in uno sforzo di concentrazione del potere nella sede pontificia che condusse, oltre ogni previsione dei papi che la misero in atto, all’introduzione di una serie di elementi rimasti alla base dell’odierno diritto occidentale. Tale reazione fu graduale ma efficace.
Una premessa del mutamento fu la fondazione di istituti religiosi che si sottraevano a qualsiasi potere esterno e la nascita di un movimento di riforma organizzativa e strutturale degli enti ecclesiastici che prese il nome di movimento cluniacense, dal luogo del monastero che gli diede vita, Cluny. Venne rinnovata la regola monastica benedettina, riadattandola all’indipendenza degli enti ecclesiastici. L’esempio di indipendenza si propagò, poi, alle autorità vescovili cittadine le quali cominciarono a denunciare la propria autonomia dal potere laico e ad introdurre tra le proprie prerogative una giurisdizione separata e concorrente rispetto a quella laica.
Il programma politico nato da Cluny divenne sempre più un programma politico papale che culminò nella grande riforma gregoriana, che prende il nome da papa Gregorio VII. Il fortunato tentativo di ampliamento e recupero dei poteri ecclesiastici rendeva necessaria, infatti, la statuizione di principi generali in base ai quali fosse possibile esercitare questi poteri. L’esito indotto da tali contingenze storiche fu la ricerca e la ripresa delle regole giuridiche romane, che rispecchiavano un’ottica assai diversa dalla prospettiva carismatica che aveva caratterizzato il “diritto” della Chiesa del primo millennio. L’introduzione del cambio della mentalità europea avvenne, allora, proprio grazie alla riforma gregoriana la quale, nel tentativo di controllo delle devianze del clero e con la ristrutturazione delle gerarchie ecclesiastiche, introdusse delle norme dalla struttura fortemente legalitaria determinando un ritorno al pensiero giuridico classico, che non era mai stato completamente dimenticato.
Molti studi storici hanno analizzato le caratteristiche della riforma. Per i nostri fini possiamo sottolinearne alcune:
1. La lotta alla simonia, cioè, l’utilizzazione profana e l’appropriazione da parte del clero delle res sacrae appartenenti all’ente ecclesiastico che in quanto tali erano extra commercium.
2. La lotta al matrimonio e al concubinato del clero e alla conseguente pratica di trasmissione dei beni ecclesiastici ai propri discendenti, con l’inevitabile dispersione del patrimonio della Chiesa.
A ben vedere, questi due primi punti della riforma, lungi dall’essere di carattere meramente moralistico, sono espressione di quella più ampia tendenza al recupero della distinzione tra pubblico e privato che era scomparsa a causa delle ricordate contingenze storiche. La preoccupazione principale sottesa a queste regole era quella di far sì che chi ricopriva una carica ecclesiastica amministrasse i beni di cui era “investito” non nel proprio interesse ma in quello della comunità.
3. Il rilancio del sistema giurisdizionale ecclesiastico come strumento di accentramento del potere in concorrenza quello laico e l’introduzione di principi giurisdizionali gerarchici. Il più importante tra questi riguarda la possibilità di appello al papa non più per meri vizi procedurali ma per ingiustizia della sentenza emanata dall’autorità vescovile. Si trattava di un principio nuovo, affermato dal Dictatus papae, una raccolta di proposizioni politiche che risale al 1075. Esso ribalta la dichiarazione delle Decretali pseudo isidoriane, che escludono l’appello contro la decisione del superiore, perché “la pecora non può accusare il suo pastore”. L’introduzione dell’appello contro la decisione del giudice naturale (di regola un vescovo) portò alla ricerca nel diritto romano classico di regole e principi dalla struttura non più semplicemente carismatica ma più strettamente legalitaria.
La tendenza alla separazione delle due giurisdizioni e la tensione tra i poteri laico ed ecclesiastico è alla base anche dei due successivi punti del manifesto della riforma, ossia:
4. La lotta per le investiture dei vescovi, che vide il papa opporsi alla nomina dei vescovi da parte dell’autorità laica.
5.  Recupero delle prebende, la cui titolarità doveva più apparire in capo alla persona fisica che le riceveva ma dell’ente che in quel momento operava mediante la persona fisica investita della funzione di riscossione. Anche questo fenomeno va incardinato in quella ricordata preoccupazione al recupero della classica distinzione pubblico-privato.
Tutto questo provocò, l’opposta reazione, da parte del potere laico centrale, al riaccentramento di tutte quelle caratteristiche della sovranità che si erano frammentate – recupero delle regalie-.
6. Controllo dei costumi del clero, mediante la cd. visita pastorale, una vera e propria procedura amministrativa di controllo ed ispezione della bona gestio dell’ente ecclesiastico, germe delle moderne regole di controllo amministrativo.
7. Controllo dei matrimoni dei laici nella prospettiva di disciplinare la società non più mediante le decisioni del caso concreto ma mediante l’apposizione di regole generali valide per tutti.
Quest’ottica è alla base dell’altra grande trasformazione dell’epoca, la quale ebbe un forte impatto sul funzionamento della società: il ripensamento della teologia e, in particolare, della ecclesiologia, quella branca della teologia che studia la struttura della comunità della Chiesa. Venne, infatti, rivisitato, in favore della figura del clero, il ruolo dello Spirito Santo. Da una visione in cui lo Spirito Santo era quella persona della trinità onnipresente nelle comunità cristiane, si passò ad una in cui l’intervento dello Spirito veniva evocato, attraverso i sacramenti, dall’ecclesiastico solo nel momento in cui si volevano produrre determinati effetti: il sacramento, dunque, prende a istituire la realtà ecclesiale, attingendo alla forza dello Spirito Santo per “porre in essere” gli status personali dei fedeli. La caratteristica di trasformazione della natura delle cose, elevandole ad istituzioni, la teoria del sacramento la condivide, a voler dire un azzardo, con la teoria del negozio. Non a caso, anche lo sviluppo di questa teoria portò alla reintroduzione di una forte giuridicità degli atti che caratterizzavano -e caratterizzano- la vita religiosa e alla ripresa di molti elementi giuridici classici.

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Era inevitabile che questo risveglio di una mentalità giuridica, fatta di atti che producono effetti previsti dalle norme a patto di osservare una disciplina prevista, inducesse a guardare al modello romano, e alle fonti giustinianee che lo avevano tramandato al Medioevo.
a cura di Chiara Casuccio

lunedì 31 ottobre 2016

Un orientamento sul Referendum a Lettere

Per chi fosse interessato, c'è questo incontro a Lettere lunedì 7 novembre


domenica 30 ottobre 2016

Correzione della seconda domanda

MATRICOLA
2° DOMANDA


Raffaele
18
Edoardo
19

Maria Chiara
20
Francesco
25
Simone
26
Antonino
INSUFF
404666
20
414225
18.
416434 
Insuff.
416941
18
425206
18
437131
25
0437529
26
437594
23
437842 
23
437929
24
437956
22
438272
27

438354
19
446333
21
447145
23
447286
30
447674
25
0447723 
26
447796
26
452599 
Insuff.
457745
18
457749
insuff.
458202
23-24
459068
28
459104
29
459848
Insuff.
460323 
INSUFF
460357
28
460374
22
0460391
29
460401
28
460423
insuff.
0460906
21
462784
24
463536
25
463748
insuff.
465462
24
469399
23
469604
28
469853
25
470074
27
470105
26
470111
24
470127 
INSUFF

470141
29
470156
22
470204
30
470626

27
470637
30
470670
Insuff
0470685
27
470717
Insuff.
0470725
Insuff.
471021
24
471085
30L
471095
26
00471146
29
471914 
19
472935
insuff.
476163
Insuff

476413
22
476760
19
483635
COPIATO Wikipedia
0483674
insuff.
483881
18
483893
19
0483904
21
0483909
23
483913
Insuff.
483926
27
484603        
Insuff.
484605
28
0484616
24
484628
19
484821 
27.
484840
 Insuff.
0485220
insuff.
485266
18
485320
Insuff
0485336
TAGLIA E INCOLLA DA Treccani e da Wikipedia.
485345
Insuff

485739
27
485748
19
485844
23
0485862
26
485863
25

485864
Insuff.
486444
Insuff.
486445  
22
0486461
20
486466
19
489249
Insuff.
490568
21
495939
23
497384
19
497389
19
0497391
27
497396
28
0497409
23

497420
29
497442
26
497447
24
0497448     
19
497460
19
497465
27

497467
25
497468
26
497474
COPIATO
0497478
23
497479
30
497480
22
497487
28
497491
25
497493
28
497498
30
0497502
29
497508 
29

497511
24
0497512
27
497527
Insuff.
497533
23
497535
18
497547
26

497549
24
497551
25
497555
23
497556
30
0497557
28
0497558
Insuff.
497564
26
497570
19
497574
OK
Insuff.
497575
18
497579 
28
497586
25
0497595
27
0497596
Insuff.
497617
19
0497838
21
497841
29
497864
20
497866
26
497869
25
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24
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28
497896
28
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23
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28
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19
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22
0497917
INSUFF

497919
27
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22
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18
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24
497935
24

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23
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21
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24
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19
498151
27
498152
20
0498173 
23

498174
20
498176
26
0498185
27
498190
28

0498192
26.
498200
25
498215
27
498227
26
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24
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20