giovedì 28 febbraio 2008
Iscrizione al Corso di Law and the Humanities
Chi ha intenzione di frequentare il corso di Law and the Humanities è opportuno che visiti il blog di supporto (http://www.lawandhumanitiesroma3.blogspot.com/) dove vi sono numerose informazioni inerenti le lezioni. In particolare, è necessario iscriversi al corso tramite lo stesso blog; per ogni dubbio potete contattare la Dott. ssa Stefania Gialdroni.
mercoledì 13 febbraio 2008
Domande e curiosità sul corso di Law and the Humanities
Per chi è interessato a frequentare il corso di Law and the Humanities, o anche solo a saperne di più, c'è un blog di supporto, creato dalla Dott.ssa Stefania Gialdroni, dove potrete soddisfare le Vostre curiosità ponendo domande ora e durante il corso.
L'indirizzo del blog è il seguente:
http://www.lawandhumanitiesroma3.blogspot.com/
L'indirizzo del blog è il seguente:
http://www.lawandhumanitiesroma3.blogspot.com/
martedì 29 gennaio 2008
Diritto e cultura - Law and the Humanities
Quest'anno terrò un corso in più. Si tratta di uno dei sei corsi in inglese organizzati dalla nostra Facoltà. La traduzione in italiano del titolo, Diritto e Cultura, può far credere che sia possibile e conveniente non seguire il corso e sostenere soltanto l'esame. Non è così. Si tratta di un corso molto articolato, che non ha un "programma d'esame" che possa sostituire la frequenza. Quindi se non potete frequentare o non avete un livello sufficiente di inglese non ha senso pensare di fare soltanto l'esame. Comunque aprirò un blog specifico per questo nuovo corso
Discorso analogo, anche si diverso, per Diritto Comune. E' un corso specialistico, basato su appunti e fotocopie, e dunque anche in questo caso la frequenza è essenziale. Posso dare un percorso di studio individuale soltanto in casi particolari, e sempre concordando di persona il programma durante il mio orario di ricevimento.
Vi sembrerà strano, ma gli studi universitari dovrebbero essere composti di corsi, e non di esami.
Discorso analogo, anche si diverso, per Diritto Comune. E' un corso specialistico, basato su appunti e fotocopie, e dunque anche in questo caso la frequenza è essenziale. Posso dare un percorso di studio individuale soltanto in casi particolari, e sempre concordando di persona il programma durante il mio orario di ricevimento.
Vi sembrerà strano, ma gli studi universitari dovrebbero essere composti di corsi, e non di esami.
giovedì 17 gennaio 2008
Cambio della data di un esame
Attenzione: l'appello del 18 febbraio 2008 è rinviato al lunedì 25 febbraio. Gli appelli della sessione invernale si svolgeranno come segue:
Storia del Diritto Medievale e Moderno
Diritto comune
8 - 1- 2008
4 - 2- 2008
25 - 2- 2008
Storia del Diritto Medievale e Moderno
Diritto comune
8 - 1- 2008
4 - 2- 2008
25 - 2- 2008
Studiate insieme sotto il nostro controllo
Con un commento di ieri uno studente mi chiede cosa deve dire se si dovesse sentir fare una certa domanda. Non credo di poter rispondere, perché altrimenti cominceremmo una specie di esame alla rovescia, con lo studente che fa le domande e il professore che risponde.
Però alle domande che "temete" potete tentare di dare una risposta, almeno per punti, sul blog, correggendovi a vicenda. Io e la dottoressa Di Paolo supervisioniamo il vostro scambio e diamo qualche consiglio. Così magari invece di aver soltanto paura di certe domande potreste anche maturare qualche interesse per alcuni aspetti della storia del diritto.
Però alle domande che "temete" potete tentare di dare una risposta, almeno per punti, sul blog, correggendovi a vicenda. Io e la dottoressa Di Paolo supervisioniamo il vostro scambio e diamo qualche consiglio. Così magari invece di aver soltanto paura di certe domande potreste anche maturare qualche interesse per alcuni aspetti della storia del diritto.
sabato 12 gennaio 2008
Teoria del sinallagma di F. Connan
Aggiungiamo qualcosa a quanto detto sulla teoria del sinallagma di F. Connan (1508-1551). L’interpretazione del giurista francese costituisce un esempio del metodo seguito dalla Scuola dei culti, in particolare di quello rispondente all’indirizzo “sistematico”. I culti fanno ricorso alle fonti antiche, giuridiche e non giuridiche, con l’intento di incidere direttamente sull’interpretazione e dunque sull’applicazione delle fonti del diritto. Vediamo allora la portata innovativa dell’analisi di F. Connan della struttura giuridica del contratto.
Se dite che secondo il giurista francese la causa del contratto, la fonte della sua natura di obbligazione vincolante, risiede nel sinallagma, che egli reinterpreta etimologicamente come “scambio”, allora dovete aggiungere quanto ne consegue: cioè che è lo scambio a determinare l’obbligatorietà, il vincolo, non già la forma né la tradizione della cosa né le formule tipiche dello ius civile e neppure il consenso. Quest’ultimo, infatti, non può conferire forza obbligatoria ai “patti nudi”, cioè alle manifestazioni di volontà allo stato puro, che non sono “vestite” da forme o da cause tipiche e non tipiche, secondo quanto afferma Ulpiano in D.2.14.7.4 (“nuda pactio obligationem non parit”).
Per il principio di equità, che vede la giustizia come una proporzione (sulla scorta di Aristotele), è necessario che si mantenga un equilibrio delle rispettive prestazioni ed è questo a giustificare la trasformazione del patto in contratto, non già il fatto che l’ordinamento abbia previsto la singola figura negoziale. Cortese sintetizza efficacemente il concetto considerando come con l’analisi di F. Connan non valga più l’idea che sia il “nomen” tipico ad agire da “vestimentum pactorum”.
Tornando al metodo cosiddetto sistematico seguito da Connan, si vede allora come l’approccio filologico nella ricerca dell’etimologia e la cultura classica che si estende alle fonti non giuridiche conduca il giurista a conclusioni di indubbia portata teorica e pratica. E’ giusto poi ricordare, come avete fatto, che con il giusnaturalismo e più tardi il codice napoleonico si sia affermato piuttosto il principio che l’obbligazione nasce dal consenso delle parti.
Se dite che secondo il giurista francese la causa del contratto, la fonte della sua natura di obbligazione vincolante, risiede nel sinallagma, che egli reinterpreta etimologicamente come “scambio”, allora dovete aggiungere quanto ne consegue: cioè che è lo scambio a determinare l’obbligatorietà, il vincolo, non già la forma né la tradizione della cosa né le formule tipiche dello ius civile e neppure il consenso. Quest’ultimo, infatti, non può conferire forza obbligatoria ai “patti nudi”, cioè alle manifestazioni di volontà allo stato puro, che non sono “vestite” da forme o da cause tipiche e non tipiche, secondo quanto afferma Ulpiano in D.2.14.7.4 (“nuda pactio obligationem non parit”).
Per il principio di equità, che vede la giustizia come una proporzione (sulla scorta di Aristotele), è necessario che si mantenga un equilibrio delle rispettive prestazioni ed è questo a giustificare la trasformazione del patto in contratto, non già il fatto che l’ordinamento abbia previsto la singola figura negoziale. Cortese sintetizza efficacemente il concetto considerando come con l’analisi di F. Connan non valga più l’idea che sia il “nomen” tipico ad agire da “vestimentum pactorum”.
Tornando al metodo cosiddetto sistematico seguito da Connan, si vede allora come l’approccio filologico nella ricerca dell’etimologia e la cultura classica che si estende alle fonti non giuridiche conduca il giurista a conclusioni di indubbia portata teorica e pratica. E’ giusto poi ricordare, come avete fatto, che con il giusnaturalismo e più tardi il codice napoleonico si sia affermato piuttosto il principio che l’obbligazione nasce dal consenso delle parti.
Ordonnance del 1667
Si è parlato di “codificazione a livello costituzionale” con particolare riferimento alla ordonnance del 1667 con cui Luigi XIV ridisegnò l’intera disciplina del processo civile in modo organico. Il tema è complesso e richiederebbe ben altro spazio di approfondimento, perciò prendete quanto segue come dei semplici suggerimenti per riflettere sulle pagine del manuale.
Per comprendere quest’espressione si deve considerare innanzitutto che le ordonnances sono delle leggi che disciplinano in via generale uno o più istituti e in età moderna diventano una prerogativa del re. Il sovrano interviene con l’intento di riordinare una branca della legislazione; nel nostro caso quella dei meccanismi del rendere giustizia. Le ordonnances sono, infatti, una sorta di “mini-codici”, come anche le ricorda Birocchi.
Non entriamo qui nella discussione – che pure dovete tenere a mente – se queste leggi organiche debbano essere classificate come codificazioni o consolidazioni, vale a dire se presentino o meno tutti i caratteri propri di un codice nel senso moderno del termine. Consideriamo soltanto che in esse manca il carattere fondamentale dei codici moderni: cioè l’esclusione di ogni altra fonte applicabile alle materie disciplinate. Esse escludono l’applicazione di ogni altra norma contraria al loro dettato legislativo, ma non il ricorso alle consuetudini, al diritto comune, alla dottrina nel caso di lacune o di necessità di interpretare il singolo dato normativo. Dunque la legge non è l’unica fonte che può disciplinare la materia, ad es., della procedura civile.
Tornando all’espressione che, a ragione, ha suscitato dubbi in qualcuno di voi. L’ordonnance del 1667 vuole attribuire alla monarchia francese il controllo normativo in tema di giustizia che le Supreme Corti di fatto si arrogavano interpretando le leggi del regno. Allora Luigi XIV fissa una serie di regole (che Birocchi riporta nel dettaglio) per evitare che i Parlamenti prendano decisioni discrezionali che spesso erano in contrasto con le norme positive. E dietro la previsione di queste regole – come sottolinea Birocchi – si intravede una sorta di separazione costituzionale dei poteri che si avrà solo più tardi: il potere legislativo spetta solo al sovrano e quello giudiziario si riduce ad una mera applicazione delle norme. Con questa ordonnance Luigi XIV intervenne perciò nella definizione non soltanto dei meccanismi di applicazione della giustizia, ma anche del rapporto dei poteri del re e dei Parlamenti.
Per comprendere quest’espressione si deve considerare innanzitutto che le ordonnances sono delle leggi che disciplinano in via generale uno o più istituti e in età moderna diventano una prerogativa del re. Il sovrano interviene con l’intento di riordinare una branca della legislazione; nel nostro caso quella dei meccanismi del rendere giustizia. Le ordonnances sono, infatti, una sorta di “mini-codici”, come anche le ricorda Birocchi.
Non entriamo qui nella discussione – che pure dovete tenere a mente – se queste leggi organiche debbano essere classificate come codificazioni o consolidazioni, vale a dire se presentino o meno tutti i caratteri propri di un codice nel senso moderno del termine. Consideriamo soltanto che in esse manca il carattere fondamentale dei codici moderni: cioè l’esclusione di ogni altra fonte applicabile alle materie disciplinate. Esse escludono l’applicazione di ogni altra norma contraria al loro dettato legislativo, ma non il ricorso alle consuetudini, al diritto comune, alla dottrina nel caso di lacune o di necessità di interpretare il singolo dato normativo. Dunque la legge non è l’unica fonte che può disciplinare la materia, ad es., della procedura civile.
Tornando all’espressione che, a ragione, ha suscitato dubbi in qualcuno di voi. L’ordonnance del 1667 vuole attribuire alla monarchia francese il controllo normativo in tema di giustizia che le Supreme Corti di fatto si arrogavano interpretando le leggi del regno. Allora Luigi XIV fissa una serie di regole (che Birocchi riporta nel dettaglio) per evitare che i Parlamenti prendano decisioni discrezionali che spesso erano in contrasto con le norme positive. E dietro la previsione di queste regole – come sottolinea Birocchi – si intravede una sorta di separazione costituzionale dei poteri che si avrà solo più tardi: il potere legislativo spetta solo al sovrano e quello giudiziario si riduce ad una mera applicazione delle norme. Con questa ordonnance Luigi XIV intervenne perciò nella definizione non soltanto dei meccanismi di applicazione della giustizia, ma anche del rapporto dei poteri del re e dei Parlamenti.
giovedì 13 dicembre 2007
Nessuno vuol provare a rispondere?
Abbiamo due domande: una sui generi letterai e un'altra sulla teoria del sinallagma in Connano. Invece di rispondere preferirei vedere i vostri tentativi di chiarimento. Volete provare?
lunedì 10 dicembre 2007
Provate a rispondere e a farvi domande
Uno studente ha chiesto chiarimenti sui generi letterari usati dai giuristi medievali. Se qualcuno prova a rispondere correggerò le risposte. Nello stesso tempo potete continuare a farvi domande e a provare a rispondere. Così si chiarirà qualche punto difficile del libro.
Buon lavoro
Buon lavoro
domenica 9 dicembre 2007
Bentornati sul blog
E' naturale che si torni a collegarsi al blog quando si avvicinano gli esami e ci si prepara. Dunque ravviviamo un po' la discussione, che si era interrotta dopo settembre.
Benvenuta l'ultima domanda sul concetto di Studium generale, che è stato discusso dagli storici del diritto, perché alcuni ritenevano che questo titolo si desse soltanto alle Università che erano state fondate o legittimate dal papa o dall'imperatore. Invece le ricerche più recenti (Cortese cita Vercelli) dimostrano che "generale" significava che le scuole avevano un curriculum definito, delle regole stabilite e più d'una facoltà. Questo cominciò a verificarsi nel Duecento, dopo che per circa un secolo la struttura degli studi superiori era stata libera, e il rapporto diretto fra un professore e i suoi studenti prevaleva su regole e verifiche istituzionali.
Provate a pensarci: da allora l'insegnamento diventa una funzione istituzionale, e con naturalezza si lega al potere pubblico. Comuni istituiscono università, Federico II progetta il suo Stato con l'Università di Napoli, la prima fondata da un sovrano, il papa riserva all'autorità spirituale (a Bologna l'arcidiacono) il conferimento della laurea.
Oggi è ancora così: i titoli accademici sono "garantiti" da autorità pubbliche, esistono regolamenti molto rigidi per frequentare l'Università, gli Stati controllano l'istruzione superiore. Vi stupisce che questa istituzione medievale sia ancora oggi viva?
Benvenuta l'ultima domanda sul concetto di Studium generale, che è stato discusso dagli storici del diritto, perché alcuni ritenevano che questo titolo si desse soltanto alle Università che erano state fondate o legittimate dal papa o dall'imperatore. Invece le ricerche più recenti (Cortese cita Vercelli) dimostrano che "generale" significava che le scuole avevano un curriculum definito, delle regole stabilite e più d'una facoltà. Questo cominciò a verificarsi nel Duecento, dopo che per circa un secolo la struttura degli studi superiori era stata libera, e il rapporto diretto fra un professore e i suoi studenti prevaleva su regole e verifiche istituzionali.
Provate a pensarci: da allora l'insegnamento diventa una funzione istituzionale, e con naturalezza si lega al potere pubblico. Comuni istituiscono università, Federico II progetta il suo Stato con l'Università di Napoli, la prima fondata da un sovrano, il papa riserva all'autorità spirituale (a Bologna l'arcidiacono) il conferimento della laurea.
Oggi è ancora così: i titoli accademici sono "garantiti" da autorità pubbliche, esistono regolamenti molto rigidi per frequentare l'Università, gli Stati controllano l'istruzione superiore. Vi stupisce che questa istituzione medievale sia ancora oggi viva?
martedì 4 dicembre 2007
Date degli esami
Gli esami si terranno alle ore 9 nei seguenti giorni:
Sessione invernale
Storia del Diritto Medievale e Moderno
Diritto comune
8 - 1- 2008
4 - 2- 2008
18 - 2- 2008
Sessione estiva
Storia del Diritto Medievale e Moderno
9 - 6 - 2008
30 - 6 - 2008
17 -7 - 2008
Diritto Comune
10 - 6 - 2008
1 - 7 - 2008
17 - 7 - 2008
Sessione autunnale
Storia del Diritto Medievale e Moderno
Diritto comune
4 - 9 - 2008
22 - 9 - 2008
Sessione invernale
Storia del Diritto Medievale e Moderno
Diritto comune
8 - 1- 2008
4 - 2- 2008
18 - 2- 2008
Sessione estiva
Storia del Diritto Medievale e Moderno
9 - 6 - 2008
30 - 6 - 2008
17 -7 - 2008
Diritto Comune
10 - 6 - 2008
1 - 7 - 2008
17 - 7 - 2008
Sessione autunnale
Storia del Diritto Medievale e Moderno
Diritto comune
4 - 9 - 2008
22 - 9 - 2008
lunedì 22 ottobre 2007
Recupero tre crediti
La prova per il recupero di tre crediti si svolgerà il giorno 12 novembre alle ore 12,00. Per la preparazione si deve studiare la dispensa Dinamiche del Diritto Medievale, che si trova in libreria presso l'Università. La prova consiste in un test che mira ad accertare la comprensione del testo che si è studiato.
Per il test non è necessario prenotarsi!
Per il test non è necessario prenotarsi!
venerdì 7 settembre 2007
Cortese, Birocchi e la storia del diritto
L'osservazione di Marta è molto matura e pertinente, e merita una risposta anche teorica e non soltanto pratica.
Il primo profilo sollevato da Marta è quello delle impostazioni storiografiche e del modo di scrivere la storia. Come ho cercato di sottolineare a lezione, la storia non è una materia "positiva", che raccoglie solo dati di fatto e avvenimenti del passato. E' anche questo, naturalmente, e ve ne accorgete imparando le molte nozioni indispensabili alla comprensione del discorso. Ma nella grande quantità di cose avvenute, di libri scritti, di documenti conservati, è essenziale scegliere una linea di lettura, collegare diversi ambiti, costruire una interpretazione del passato. E questa parte della storia non è "oggettiva", ma soggettiva: è la ricostruzione di uno studioso, che offre un disegno di un'epoca o di un'evoluzione econdo la propria sensibilità e il proprio senso storico.
Ne abbiamo parlato molte volte confrontando diverse proposte storiografiche, e leggendo fra le righe del libro di Cortese il superamento di certe interpretazioni tradizionali (pensate alla personalità del diritto, o a Bologna come unica sede della scienza giuridica medievale).
Perciò, quando studiate un manuale di storia del diritto, voi leggete una certa ricostruzione soggettiva del passato: le fonti e i dati di fatto sono ordinati e proposti in un ordine proposto da un autore.
Ecco perché il passaggio da un autore all'altro crea disorientamento: non può che essere così.
Da parte mia, io ritengo che la lettura di libri diversi possa essere positiva, specialmente se si è fatta la fitica di seguire le lezioni. In effetti io intendo il manuale come uno strumento essenziale per la didattica, ma lo considero veramente utile solo se discusso alla luce delle lezioni, o al limite servendosi di questo blog. Proprio perché si tratta di letture soggettive, esse producono più frutto quando sono discusse e confrontate con altre.
C'è poi un problema contingente: il testo di Birocchi è molto ampio, e non lo avrei adottato se ne avessi trovato uno più sintetico. Per ora non ce n'è, e lo stesso Birocchi non ha ancora pubblicato il suo manuale "breve", che sto attendendo. Anche quando sarà uscito, però, resterà una differenza con il manuale di Cortese. Anche perché Cortese è forse il più grande studioso vivente del diritto medievale, e la sua sintesi è un capolavoro che difficilmente può essere uguagliato.
C'è un altro profilo che Marta ha suggerito: che differenza c'è tra la storia del diritto e la storia del pensiero giuridico. E questo è un tema ancora più ampio e importante. Benedetto Croce, ad esempio, diceva che del pensiero non si può fare la storia, perché è un concetto astratto che non ha una vita vera e propria, e perciò non può avere una storia.
Io sono d'accordo con Marta e con Croce: la storia del diritto deve comprendere tutti gli aspetti del fenomeno giuridico, non fermarsi né alla cosiddetta evoluzione degli istituti giuridici né tradursi in una carrellata di figure di intellettuali ben allineate una dopo l'altra. Il diritto è fatto di esigenze delle società, di interventi di legislatori, di cultura, di prassi giudiziarie. Anche di teorie e di libri, ovviamente: ma noi capiamo libri e teorie solo quando le intepretiamo alla luce di quello che accade nella storia.
Dunque: per imparare qualcosa di storia del diritto moderno servitevi del manuale di Birocchi per conoscere i dati di fatto. Cercate al suo interno le interpretazioni e non rinunciate mai al vostro senso critico.
Il primo profilo sollevato da Marta è quello delle impostazioni storiografiche e del modo di scrivere la storia. Come ho cercato di sottolineare a lezione, la storia non è una materia "positiva", che raccoglie solo dati di fatto e avvenimenti del passato. E' anche questo, naturalmente, e ve ne accorgete imparando le molte nozioni indispensabili alla comprensione del discorso. Ma nella grande quantità di cose avvenute, di libri scritti, di documenti conservati, è essenziale scegliere una linea di lettura, collegare diversi ambiti, costruire una interpretazione del passato. E questa parte della storia non è "oggettiva", ma soggettiva: è la ricostruzione di uno studioso, che offre un disegno di un'epoca o di un'evoluzione econdo la propria sensibilità e il proprio senso storico.
Ne abbiamo parlato molte volte confrontando diverse proposte storiografiche, e leggendo fra le righe del libro di Cortese il superamento di certe interpretazioni tradizionali (pensate alla personalità del diritto, o a Bologna come unica sede della scienza giuridica medievale).
Perciò, quando studiate un manuale di storia del diritto, voi leggete una certa ricostruzione soggettiva del passato: le fonti e i dati di fatto sono ordinati e proposti in un ordine proposto da un autore.
Ecco perché il passaggio da un autore all'altro crea disorientamento: non può che essere così.
Da parte mia, io ritengo che la lettura di libri diversi possa essere positiva, specialmente se si è fatta la fitica di seguire le lezioni. In effetti io intendo il manuale come uno strumento essenziale per la didattica, ma lo considero veramente utile solo se discusso alla luce delle lezioni, o al limite servendosi di questo blog. Proprio perché si tratta di letture soggettive, esse producono più frutto quando sono discusse e confrontate con altre.
C'è poi un problema contingente: il testo di Birocchi è molto ampio, e non lo avrei adottato se ne avessi trovato uno più sintetico. Per ora non ce n'è, e lo stesso Birocchi non ha ancora pubblicato il suo manuale "breve", che sto attendendo. Anche quando sarà uscito, però, resterà una differenza con il manuale di Cortese. Anche perché Cortese è forse il più grande studioso vivente del diritto medievale, e la sua sintesi è un capolavoro che difficilmente può essere uguagliato.
C'è un altro profilo che Marta ha suggerito: che differenza c'è tra la storia del diritto e la storia del pensiero giuridico. E questo è un tema ancora più ampio e importante. Benedetto Croce, ad esempio, diceva che del pensiero non si può fare la storia, perché è un concetto astratto che non ha una vita vera e propria, e perciò non può avere una storia.
Io sono d'accordo con Marta e con Croce: la storia del diritto deve comprendere tutti gli aspetti del fenomeno giuridico, non fermarsi né alla cosiddetta evoluzione degli istituti giuridici né tradursi in una carrellata di figure di intellettuali ben allineate una dopo l'altra. Il diritto è fatto di esigenze delle società, di interventi di legislatori, di cultura, di prassi giudiziarie. Anche di teorie e di libri, ovviamente: ma noi capiamo libri e teorie solo quando le intepretiamo alla luce di quello che accade nella storia.
Dunque: per imparare qualcosa di storia del diritto moderno servitevi del manuale di Birocchi per conoscere i dati di fatto. Cercate al suo interno le interpretazioni e non rinunciate mai al vostro senso critico.
martedì 4 settembre 2007
Il buon uso del blog
Bentornati a tutti. Spero abbiate passato buone vacanze, e che chi vuol fare l'esame a settembre non abbia sudato troppo sui libri.
Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al blog, soprattutto quelli che lo hanno usato per scambiarsi informazioni, per porre domande sul programma, per provare a dare risposte. Il vostro impegno ha dimostrato che l'idea del blog è utile per aiutare tutti a studiare e a prepararsi, e può essere utile anche a me per giudicare l'impegno di qualcuno. In effetti non è detto che l'unico modo di giudicarvi sia quello di farvi delle domande all'esame: entro certi limiti è possibile conoscervi anche in altri modi.
Ora non ci sono corsi in vista, ma molti di voi devono ancora sostenere l'esame. Durante questo periodo, il blog può fornirvi un minimo di supporto didattico. Per usarlo correttamente vi invito a
1) porre domande tra voi su parti di programma che vi sembrano oscure, come è stato fatto di recente suscitando risposte chiare da Michela. Io tengo d'occhio le discussioni ed eventualmente vi posso aiutare.
2) provare ad esporre per iscritto parti che avete capito: tutti potranno interloquire e correggere le esposizioni.
3) anche le questioni amministrative possono trovare risposta sul blog.
4) in generale: quando dovete pormi delle domande che interessano tutti (ad esempio: a che ora è l'esame) ponetele sul blog. Quando invece dovete fare delle richieste personali o non volete che tutti leggano le risposte, allora scrivetemi a e.conte@uniroma3.it
Buon lavoro
Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al blog, soprattutto quelli che lo hanno usato per scambiarsi informazioni, per porre domande sul programma, per provare a dare risposte. Il vostro impegno ha dimostrato che l'idea del blog è utile per aiutare tutti a studiare e a prepararsi, e può essere utile anche a me per giudicare l'impegno di qualcuno. In effetti non è detto che l'unico modo di giudicarvi sia quello di farvi delle domande all'esame: entro certi limiti è possibile conoscervi anche in altri modi.
Ora non ci sono corsi in vista, ma molti di voi devono ancora sostenere l'esame. Durante questo periodo, il blog può fornirvi un minimo di supporto didattico. Per usarlo correttamente vi invito a
1) porre domande tra voi su parti di programma che vi sembrano oscure, come è stato fatto di recente suscitando risposte chiare da Michela. Io tengo d'occhio le discussioni ed eventualmente vi posso aiutare.
2) provare ad esporre per iscritto parti che avete capito: tutti potranno interloquire e correggere le esposizioni.
3) anche le questioni amministrative possono trovare risposta sul blog.
4) in generale: quando dovete pormi delle domande che interessano tutti (ad esempio: a che ora è l'esame) ponetele sul blog. Quando invece dovete fare delle richieste personali o non volete che tutti leggano le risposte, allora scrivetemi a e.conte@uniroma3.it
Buon lavoro
martedì 17 luglio 2007
Esame ed aequitas
Eccomi qua per l'aequitas, che è un problema molto grosso, affascinante ma complicato. Uno di voi ha provato a scrivere quello che ha capito per essere corretto: ottima tecnica, anche se speravo che qualcuno provasse a intervenire. Invece lasciate tutto il lavoro a me; con questo caldo, per di più...
Ecco cosa ha scritto:
"il conflitto aequitas rigor legis risale a Bulgaro e Martino in particolare alla predilezione del primo per il rigor legis e del secondo per l'aequitas che fa coincidere con il rispetto del diritto canonico. Questo contrasto si risolverà alla fine del XIIsec con l'autonomia della disciplina giuridica dal diritto canonico grazie alla scoperta che il diritto naturale e quindi l'aequitas poteva risiedere nelle compilazioni giustinianee visto che a dimostrarlo erano frammenti di ius honorarium in cui si legge che il pretore concedeva per le fattispecie non previste dallo ius civile un exceptio, mosso dall'equità naturale. Ne deriva che il diritto naturale non viene più identificato con il diritto canonico".
La prima impressione è di una forte semplificazione, quasi una banalizzazione di un problema complesso. Voi vi trovate di fronte a concetti ardui e complessi, e non dovete cercare di farme concetti semplici da ripetere e basta. Se volete ponete anche problemi all'esame, ma dimostrate di aver colto le complessità senza trasformarle in banalità. E' ingenuo, e anche sbagliato, il riferimento alla "scoperta" del diritto naturale e pretorio, che sta scritto nel Digesto ed era quindi chiaro anche a Martino.
La questione ha moltissimi aspetti diversi, ma possimo limitarci a qualche osservazione.
Per cominciare, ci si può riferire al passaggio tra la cultura gregoriana dell'XI secolo e quella scolastico-civilistica del XII. La prima, che sopravvive quasi fino al 1200, si era servita delle fonti giustinianee per sostenere una nuova struttura istituzionale della Chiesa, e aveva scelto qualche legge qua e là secondo le esigenze del partito riformatore. Aveva cioè sottoposto ogni norma ad un giudizio di equità, cioè di conformità allo "spirito" del diritto canonico e della teologia. Ecco che il criterio dell'aequitas è esterno al diritto scritto, e può arrivare a imporre la disapplicazione di alcune norme perché giudicate inique. Questo atteggiamento è attribuito a Martino dalle dissensiones dominorum, che lo contrappongono sempre a Bulgaro. Dire che Martino faceva riferimento al diritto canonico e basta, significa semplificare molto, ma in fondo non è sbagliato.
Bulgaro, invece, propone un'immagine diversa dell'aequitas: la riconosce nella giustizia "naturale" dei rapporti umani, e perciò ne trova traccia nelle fonti del Digesto che rievocano gli interventi del pretore rivolti a riequilibrare un'ingiustizia prodotta dalla legge scritta. Prendete i casi dell'actio publiciana o dell'azione aquiliana utile che ho citato nel post precedente: qui il diritto scritto (cioè il diritto stretto, perché i glossatori dicevano: ius scriptum ius strictum) produceva un'iniquità nei confronti di chi subiva un danno non fisico o di chi si era dimenticato di compiere una formalità di trasferimento della proprietà.
Bulgaro osservava dunque che l'aequitas c'era anche nelle leggi scritte, se si ricostruiva il processo della loro formazione. Il legislatore (civile o pretorio che fosse, perché Giustiniano li aveva unificati) aveva visto un'iniquità nel sistema e vi aveva posto rimedio con una norma giuridica. Allora, diceva Bulgaro, l'aequitas non è un criterio esterno di giudizio per le leggi, ma la forza interna che le ha fatte nascere, e che può ancora trovarsi in esse, a saperle leggere bene. Infatti le norme del Corpus iuris erano nate tutte per dare disciplina ad un'esigenza di equità, perché il legislatore aveva visto l'aequitas delle cose e l'aveva costituita in ius: dall'aequitas rudis aveva fatto un'aequitas constituta.
In questo senso, l'aequitas è la madre della ratio legis di Giovanni Bassiano, che vi perviene attraverso il meccanismo logico della causa finale: è il fine stesso della norma, che le dà quella forza di razionalità che, unita alla coazione esterna e formale, caratterizza la proposizione normativa.
Con ciò arriveremmo a Giovanni Bassiano, che qualche suo ammiratore vorrebbe vedere rievocato da me. Ma non ho tempo di farlo ora.
Quanto all'esame, ci sono già 212 prenotati, e non sono ancora tutti. Questo vuol dire che avete aspettato l'ultimo momento e vi siete distribuiti molto male nel corso degli appelli.
Dunque sarà più difficile far svolgere ordinatamente i lavori. In ogni caso sarà necessario fare un appello alle 9,00, perché moltissimi studenti si prenotano ma poi non vengono.
In secondo luogo, sarà necessario rinviare alcuni esami al 24. Ma potrò stabilire quali solo dopo l'appello.
In terzo luogo, sarà impossibile accogliere richieste di spostamento di orario, perché siete troppi.
In quarto luogo, non sarà possibile discutere sul voto che riceverete: o si prende o si rifiuta, senza discussioni o spiegazioni.
Ho visto molti interventi sul programma, che dimostrano una grande approssimazione. Il programma è noto da mesi, è sul blog ed è stato illustrato a lezione. Per favore non vi presentate con lacune di preparazione o solo per provarci: fate perdere tempo a tutti e danneggiate i vostri colleghi che si sono preparati seriamente.
Ecco cosa ha scritto:
"il conflitto aequitas rigor legis risale a Bulgaro e Martino in particolare alla predilezione del primo per il rigor legis e del secondo per l'aequitas che fa coincidere con il rispetto del diritto canonico. Questo contrasto si risolverà alla fine del XIIsec con l'autonomia della disciplina giuridica dal diritto canonico grazie alla scoperta che il diritto naturale e quindi l'aequitas poteva risiedere nelle compilazioni giustinianee visto che a dimostrarlo erano frammenti di ius honorarium in cui si legge che il pretore concedeva per le fattispecie non previste dallo ius civile un exceptio, mosso dall'equità naturale. Ne deriva che il diritto naturale non viene più identificato con il diritto canonico".
La prima impressione è di una forte semplificazione, quasi una banalizzazione di un problema complesso. Voi vi trovate di fronte a concetti ardui e complessi, e non dovete cercare di farme concetti semplici da ripetere e basta. Se volete ponete anche problemi all'esame, ma dimostrate di aver colto le complessità senza trasformarle in banalità. E' ingenuo, e anche sbagliato, il riferimento alla "scoperta" del diritto naturale e pretorio, che sta scritto nel Digesto ed era quindi chiaro anche a Martino.
La questione ha moltissimi aspetti diversi, ma possimo limitarci a qualche osservazione.
Per cominciare, ci si può riferire al passaggio tra la cultura gregoriana dell'XI secolo e quella scolastico-civilistica del XII. La prima, che sopravvive quasi fino al 1200, si era servita delle fonti giustinianee per sostenere una nuova struttura istituzionale della Chiesa, e aveva scelto qualche legge qua e là secondo le esigenze del partito riformatore. Aveva cioè sottoposto ogni norma ad un giudizio di equità, cioè di conformità allo "spirito" del diritto canonico e della teologia. Ecco che il criterio dell'aequitas è esterno al diritto scritto, e può arrivare a imporre la disapplicazione di alcune norme perché giudicate inique. Questo atteggiamento è attribuito a Martino dalle dissensiones dominorum, che lo contrappongono sempre a Bulgaro. Dire che Martino faceva riferimento al diritto canonico e basta, significa semplificare molto, ma in fondo non è sbagliato.
Bulgaro, invece, propone un'immagine diversa dell'aequitas: la riconosce nella giustizia "naturale" dei rapporti umani, e perciò ne trova traccia nelle fonti del Digesto che rievocano gli interventi del pretore rivolti a riequilibrare un'ingiustizia prodotta dalla legge scritta. Prendete i casi dell'actio publiciana o dell'azione aquiliana utile che ho citato nel post precedente: qui il diritto scritto (cioè il diritto stretto, perché i glossatori dicevano: ius scriptum ius strictum) produceva un'iniquità nei confronti di chi subiva un danno non fisico o di chi si era dimenticato di compiere una formalità di trasferimento della proprietà.
Bulgaro osservava dunque che l'aequitas c'era anche nelle leggi scritte, se si ricostruiva il processo della loro formazione. Il legislatore (civile o pretorio che fosse, perché Giustiniano li aveva unificati) aveva visto un'iniquità nel sistema e vi aveva posto rimedio con una norma giuridica. Allora, diceva Bulgaro, l'aequitas non è un criterio esterno di giudizio per le leggi, ma la forza interna che le ha fatte nascere, e che può ancora trovarsi in esse, a saperle leggere bene. Infatti le norme del Corpus iuris erano nate tutte per dare disciplina ad un'esigenza di equità, perché il legislatore aveva visto l'aequitas delle cose e l'aveva costituita in ius: dall'aequitas rudis aveva fatto un'aequitas constituta.
In questo senso, l'aequitas è la madre della ratio legis di Giovanni Bassiano, che vi perviene attraverso il meccanismo logico della causa finale: è il fine stesso della norma, che le dà quella forza di razionalità che, unita alla coazione esterna e formale, caratterizza la proposizione normativa.
Con ciò arriveremmo a Giovanni Bassiano, che qualche suo ammiratore vorrebbe vedere rievocato da me. Ma non ho tempo di farlo ora.
Quanto all'esame, ci sono già 212 prenotati, e non sono ancora tutti. Questo vuol dire che avete aspettato l'ultimo momento e vi siete distribuiti molto male nel corso degli appelli.
Dunque sarà più difficile far svolgere ordinatamente i lavori. In ogni caso sarà necessario fare un appello alle 9,00, perché moltissimi studenti si prenotano ma poi non vengono.
In secondo luogo, sarà necessario rinviare alcuni esami al 24. Ma potrò stabilire quali solo dopo l'appello.
In terzo luogo, sarà impossibile accogliere richieste di spostamento di orario, perché siete troppi.
In quarto luogo, non sarà possibile discutere sul voto che riceverete: o si prende o si rifiuta, senza discussioni o spiegazioni.
Ho visto molti interventi sul programma, che dimostrano una grande approssimazione. Il programma è noto da mesi, è sul blog ed è stato illustrato a lezione. Per favore non vi presentate con lacune di preparazione o solo per provarci: fate perdere tempo a tutti e danneggiate i vostri colleghi che si sono preparati seriamente.
venerdì 13 luglio 2007
Dominio diviso
Bene, vedo che nessuno ha voluto rispondere al mio appello di collaborazione. Allora risponderò io alla domanda sul dominio diviso.
Cortese ne parla con una concisione e una precisione ammirevoli: ma un discorso breve e preciso può essere duro da capire, perché dietro ogni parola c'è un contenuto molto ampio e complesso.
Dividiamo i problemi.
In primo luogo c'è quello dell'ambiente culturale e socio-economico nel quale nasce una distinzione teorica. La società cittadina italiana del XII secolo è in forte ascesa economica, ma i beni sono vincolati ad un regime che privilegia la stabilità dei diritti sulle cose piuttosto che la loro commerciabilità. Sia il regime dei benefici feudali sia quello della proprietà ecclesiastica tendono a limitare il più possibile i trasferimenti, e si servono di concessioni a lungo termine per consentire lo sfruttamento delle terre. Queste concessioni configurano un potere limitato del concessionario, che non può definirsi "proprietario" della terra che ha ricevuto in feudo, in precaria, in livello o con altri contratti analoghi ad efficacia reale.
Il ceto dei concessionari premeva da molti decenni per ampliare i propri diritti, ed era riuscito ad ottenere da Corrado II, nel 1037, il diritto di trasferire i beni di cui godeva agli eredi. Un secolo più tardi, a Milano, il giudice Oberto dell'Orto aveva messo per iscritto le consuetudini feudali della zona, per consolidare le regole di gestione di questi beni così importanti.
La cultura cittadina, intanto, si era evoluta grazie allo studio rinnovato del Corpus Iuris Civilis, e le scuole di diritto s'erano diffuse ovunque. Cortese le chiama "scuole minori" perché pensa a Bologna, che è maggiore; ma si deve tenere presente che moltissime città italiane ne ebbero al proprio interno, e che nel giro di pochi anni la maggior parte dei notai, dei consiglieri delle città, degli avvocati, degli amministratori e anche degli ecclesiastici furono formati in scuole che analizzavano il testo di Giustiniano.
Nella Modena che aveva voluto Pillio come professore, i due elementi della consuetudine feudale e della cultura scolastica entrarono in contatto diretto, perché Pillio compose un apparato di glosse e una summa dei Libri Feudorum di Oberto dell'Orto, quasi certamente perché si mise a fare delle lezioni su questo testo.
Nel testo di Oberto c'era un passaggio dovuto alla scarsa precisione terminologica del vecchio giudice milanese: si affermava che il vassallo che aveva avuto una cosa in beneficium poteva tutelare i propri diritti con la rei vindicatio, che era l'azione che il diritto romano attribuisce soltanto al proprietario "ex iure quiritium". Si trattava di una imprecisione, e Cortese osserva, per completezza, che in alcuni manoscritti gli scribi aggiungevano la parola "quasi", perché si sapeva che un concessionario a qualsiasi titolo non poteva affatto esperire una vera rei vindicatio.
Qui la glossa di Pillio mette in contatto la cultura formata sul testo di Giustiniano con l'imprecisa formulazione di Oberto, e interpreta il passaggio spiegando che ci sono altri casi in cui certe azioni sono estese a casi che all'inizio non erano previsti. L'esempio è quello della actio legis Aquiliae, che era riservata a chi aveva subito un danno fisico, materiale, ai propri beni. Siccome poteva avvenire un danneggiamento provocato senza violenza materiale, il pretore creò un'actio legis Aquiliae utilis, perché non gli sembrava giusto lasciare senza tutela processuale questi casi (Cortese, pag. 311).
Cosa fa Pillio? Prende questo esempio e dice: ci sono certe concessioni che sono così ampie, che sembra giusto offrire loro un'azione utile, ricorrendo a una finzione. Si finge che il vassallo sia un proprietario, in modo che quando che si veda portare via la cosa oggetto del beneficium possa agire con una azione efficace come la rei vindicatio.
Siccome il pensiero scolastico ragiona sempre per analogie e opposizioni, ecco trovare subito un caso analogo nelle norme romane: l'actio Publiciana, infatti, e concessa a quell'acquirente che non ha compiuto un trasferimento formale della proprietà, ma ha pagato il prezzo ed è in attesa che maturi il tempo dell'usucapione. Anche in questo caso si finge che sia già diventato proprietario per consentirgli di tutelare il suo diritto in tribunale.
Ma allora per i beni feudali ci sarebbero due proprietari della stessa cosa? Sì, ma il concedente, che ha una proprietà astratta e un'azione diretta, si chiama dominus directus, mentre il concessionario, che ha una proprietà economicamente più concreta e un'azione utile, si chiamerà dominus utilis.
Da questa origine processuale deriva un assetto sostanziale, che è molto importante perché segna la struttura dei diritti reali in Europa per molti secoli, fino alla Rivoluzione Francese e all'Ottocento.
Cortese ne parla con una concisione e una precisione ammirevoli: ma un discorso breve e preciso può essere duro da capire, perché dietro ogni parola c'è un contenuto molto ampio e complesso.
Dividiamo i problemi.
In primo luogo c'è quello dell'ambiente culturale e socio-economico nel quale nasce una distinzione teorica. La società cittadina italiana del XII secolo è in forte ascesa economica, ma i beni sono vincolati ad un regime che privilegia la stabilità dei diritti sulle cose piuttosto che la loro commerciabilità. Sia il regime dei benefici feudali sia quello della proprietà ecclesiastica tendono a limitare il più possibile i trasferimenti, e si servono di concessioni a lungo termine per consentire lo sfruttamento delle terre. Queste concessioni configurano un potere limitato del concessionario, che non può definirsi "proprietario" della terra che ha ricevuto in feudo, in precaria, in livello o con altri contratti analoghi ad efficacia reale.
Il ceto dei concessionari premeva da molti decenni per ampliare i propri diritti, ed era riuscito ad ottenere da Corrado II, nel 1037, il diritto di trasferire i beni di cui godeva agli eredi. Un secolo più tardi, a Milano, il giudice Oberto dell'Orto aveva messo per iscritto le consuetudini feudali della zona, per consolidare le regole di gestione di questi beni così importanti.
La cultura cittadina, intanto, si era evoluta grazie allo studio rinnovato del Corpus Iuris Civilis, e le scuole di diritto s'erano diffuse ovunque. Cortese le chiama "scuole minori" perché pensa a Bologna, che è maggiore; ma si deve tenere presente che moltissime città italiane ne ebbero al proprio interno, e che nel giro di pochi anni la maggior parte dei notai, dei consiglieri delle città, degli avvocati, degli amministratori e anche degli ecclesiastici furono formati in scuole che analizzavano il testo di Giustiniano.
Nella Modena che aveva voluto Pillio come professore, i due elementi della consuetudine feudale e della cultura scolastica entrarono in contatto diretto, perché Pillio compose un apparato di glosse e una summa dei Libri Feudorum di Oberto dell'Orto, quasi certamente perché si mise a fare delle lezioni su questo testo.
Nel testo di Oberto c'era un passaggio dovuto alla scarsa precisione terminologica del vecchio giudice milanese: si affermava che il vassallo che aveva avuto una cosa in beneficium poteva tutelare i propri diritti con la rei vindicatio, che era l'azione che il diritto romano attribuisce soltanto al proprietario "ex iure quiritium". Si trattava di una imprecisione, e Cortese osserva, per completezza, che in alcuni manoscritti gli scribi aggiungevano la parola "quasi", perché si sapeva che un concessionario a qualsiasi titolo non poteva affatto esperire una vera rei vindicatio.
Qui la glossa di Pillio mette in contatto la cultura formata sul testo di Giustiniano con l'imprecisa formulazione di Oberto, e interpreta il passaggio spiegando che ci sono altri casi in cui certe azioni sono estese a casi che all'inizio non erano previsti. L'esempio è quello della actio legis Aquiliae, che era riservata a chi aveva subito un danno fisico, materiale, ai propri beni. Siccome poteva avvenire un danneggiamento provocato senza violenza materiale, il pretore creò un'actio legis Aquiliae utilis, perché non gli sembrava giusto lasciare senza tutela processuale questi casi (Cortese, pag. 311).
Cosa fa Pillio? Prende questo esempio e dice: ci sono certe concessioni che sono così ampie, che sembra giusto offrire loro un'azione utile, ricorrendo a una finzione. Si finge che il vassallo sia un proprietario, in modo che quando che si veda portare via la cosa oggetto del beneficium possa agire con una azione efficace come la rei vindicatio.
Siccome il pensiero scolastico ragiona sempre per analogie e opposizioni, ecco trovare subito un caso analogo nelle norme romane: l'actio Publiciana, infatti, e concessa a quell'acquirente che non ha compiuto un trasferimento formale della proprietà, ma ha pagato il prezzo ed è in attesa che maturi il tempo dell'usucapione. Anche in questo caso si finge che sia già diventato proprietario per consentirgli di tutelare il suo diritto in tribunale.
Ma allora per i beni feudali ci sarebbero due proprietari della stessa cosa? Sì, ma il concedente, che ha una proprietà astratta e un'azione diretta, si chiama dominus directus, mentre il concessionario, che ha una proprietà economicamente più concreta e un'azione utile, si chiamerà dominus utilis.
Da questa origine processuale deriva un assetto sostanziale, che è molto importante perché segna la struttura dei diritti reali in Europa per molti secoli, fino alla Rivoluzione Francese e all'Ottocento.
domenica 8 luglio 2007
Scuola elegante e usus modernus
Il 28 giugno un anonimo ha chiesto chiarimenti sulla scuola elegante e sull'usus modernus, che segnano il passaggio dal giusnaturalismo all'illuminismo prima in Olanda e poi in Germania. Potreste dirmi se è una curiosità nata dal manuale oppure dalle lezioni? Il manuale non mi sembra fare uso netto di queste definizioni di scuole, che sono tradizionali nella storia del diritto, ma in effetti servono più a schematizzare che a capire.
Per dare un primo abbozzo di risposta, direi che i due movimenti sono segnati dalla tendenza - apparentemente contraddittoria - a ricostruire il diritto romano con grande competenza filologica, e a porre le basi di diritti nazionali che si regolano con istituti distinti da quelli romani. Tra Sei e Settecento giuristi olandesi e poi soprattutto tedeschi dedicano lavori molto vasti alla Storia del diritto germanico, e si può dire che essi gettino le lontane basi della scuola storica tedesca dell'Ottocento. In particolare per il diritto pubblico e per quello canonico protestante, la storia è premessa fondamentale per costruire un diritto nazionale. Si tratta - ovviamente - di storia medievale, perché è nel Medioevo che i popoli germanici fecero la loro comparsa in Europa e nella storia occidentale. Tacito e la sua Germania ne costituiscono lo sfondo lontano, testimone di consuetudini così antiche da essere connaturate all'essenza stessa di quei popoli.
Il risultato di tutto questo non è sempre del tutto convincente per noi, perché questo diritto "germanico" finisce per essere descritto sulla base della testimonianza di un romano del I secolo dopo Cristo che fu grandissimo storico dell'Impero. E perché le consuetudini "germaniche" furono razionalizzate seguendo il modello romano: diritti reali, obbligazioni, successioni, eccetera eccetera.
Per dare un primo abbozzo di risposta, direi che i due movimenti sono segnati dalla tendenza - apparentemente contraddittoria - a ricostruire il diritto romano con grande competenza filologica, e a porre le basi di diritti nazionali che si regolano con istituti distinti da quelli romani. Tra Sei e Settecento giuristi olandesi e poi soprattutto tedeschi dedicano lavori molto vasti alla Storia del diritto germanico, e si può dire che essi gettino le lontane basi della scuola storica tedesca dell'Ottocento. In particolare per il diritto pubblico e per quello canonico protestante, la storia è premessa fondamentale per costruire un diritto nazionale. Si tratta - ovviamente - di storia medievale, perché è nel Medioevo che i popoli germanici fecero la loro comparsa in Europa e nella storia occidentale. Tacito e la sua Germania ne costituiscono lo sfondo lontano, testimone di consuetudini così antiche da essere connaturate all'essenza stessa di quei popoli.
Il risultato di tutto questo non è sempre del tutto convincente per noi, perché questo diritto "germanico" finisce per essere descritto sulla base della testimonianza di un romano del I secolo dopo Cristo che fu grandissimo storico dell'Impero. E perché le consuetudini "germaniche" furono razionalizzate seguendo il modello romano: diritti reali, obbligazioni, successioni, eccetera eccetera.
Domande sulle scuole minori e sul dominio diviso.
In un post del 30 giugno Silvia ha chiesto aiuto per capire il dominio diviso; ora Lucia si trova un po' smarrita per la parte in cui si parla delle scuole minori, che noi conosciamo solo attraverso le opere che sono arrivate fino a noi.
Prima di rispondere, vorrei che qualcuno di voi che ha preso dei buoni appunti trascriva sul blog le parti relative, e che altri provino a correggere e a integrare con gli appunti e con il manuale. Sarà un esercizio utile sia per chi scrive sia per chi legge.
Buon lavoro
Prima di rispondere, vorrei che qualcuno di voi che ha preso dei buoni appunti trascriva sul blog le parti relative, e che altri provino a correggere e a integrare con gli appunti e con il manuale. Sarà un esercizio utile sia per chi scrive sia per chi legge.
Buon lavoro
giovedì 5 luglio 2007
Nessun appello a ottobre
Non e' possibile tenere appelli a ottobre perche' la nostra Facolta' esclude che si possano fare esami mentre sono in corso le lezioni. Una eccezione e' prevista solamente per quei laureandi che devono concludere il corso in vista della tesi, e percio' non riguarda mai gli studenti del primo anno.
Per le date di settembre, ripeto quello che ho gia' scritto: non posso spostarle perche' devo intervenire in alcuni convegni a fine mese.
Piu' che alle date degli esami pensate a studiare con attenzione e curiosita'. Il primo appello della sessione non mi ha fatto una buona impressione e spero proprio che lunedi trovero' studenti piu' preparati.
Per favore: prima di porre domande cercate le risposte nel blog con la funzione "cerca nel blog".
Per le date di settembre, ripeto quello che ho gia' scritto: non posso spostarle perche' devo intervenire in alcuni convegni a fine mese.
Piu' che alle date degli esami pensate a studiare con attenzione e curiosita'. Il primo appello della sessione non mi ha fatto una buona impressione e spero proprio che lunedi trovero' studenti piu' preparati.
Per favore: prima di porre domande cercate le risposte nel blog con la funzione "cerca nel blog".
lunedì 2 luglio 2007
Penotazioni
Chi non riesce a prenotarsi puo' tentare di farlo passando in Facolta' e rivolgendosi al personale della segreteria didattica o del laboratorio informatico.
Se gli iscritti saranno molti, come credo, ci sara' una divisione la mattina stessa dell'esame, e alcuni di voi saranno rinviati di qualche ora.
Quanto alla richiesta di rinviare l'appello di ottobre, non e' possibile perche' dovro' lasciare Roma diverse volte per conferenze.
Buon lavoro
Se gli iscritti saranno molti, come credo, ci sara' una divisione la mattina stessa dell'esame, e alcuni di voi saranno rinviati di qualche ora.
Quanto alla richiesta di rinviare l'appello di ottobre, non e' possibile perche' dovro' lasciare Roma diverse volte per conferenze.
Buon lavoro
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