Serpeggia l'incertezza mentre si avvicina il terribilis examen...
Martedì non ci sarà lezione. Invece mercoledì sì: mi spiace di interrompere le vacanze, ma il programma è lungo e mi sento obbligato a svolgerlo.
Non mi fate domande sulla prenotazione, perché non dipende da me. Per fortuna vedo che trovate risposte fra voi.
Attenzione: un ultimo ciclo di lezioni di approfondimento si terrà il 14, 15 e 16 maggio in aula 1 ex economia dalle 13,45 alle 15,45. Comunicherò il tema ad horas
Buona Pasqua a tutti
venerdì 6 aprile 2007
Domande difficili
Marcella ha posto alcune domande, che scaturiscono da quello che ho detto a lezione e non si riescono a risolvere con il solo libro.
Cominciamo dalle conferme dei possessi nei documenti: ne ho parlato perché esprimono nel migliore dei modi il concetto di firmitas, che è la chiave per capire la documentazione dell'alto Medioevo. Se addirittura i diritti reali stabili richiedono la redazione di documenti scritti da notai e rafforzati dall'autorità pubblica, questo significa che era grande la preoccupazione per la stabilità dei diritti, in tempi in cui era difficile accedere alla giustizia e trovare difesa nelle istituzioni. Perciò ancora più grande era l'attenzione con cui si redigevano documenti che non confermavano una situazione già esistente, ma testimoniavano un cambio degli assetti economici, perché attestavano un'alienazione o una concessione di beni.
Ecco perché si confida molto nella carta, scritta e consolidata dall'autorità del notaio pubblico, al punto che qualche volta sembra che sia la carta stessa a contenere in sé l'assetto di diritti che testimonia. Qualcuno ha scritto che in questo periodo si inventa il titolo al portatore; ma non è così, perché il titolo al portatore funziona in una società molto più strutturata, dove è possibile affidare un valore alla carta perché si confida nell'efficienza dei poteri pubblici cui rivolgersi nel caso in cui l'obbligazione "cartolarizzata" non sia eseguita. Nel Medioevo, invece, si documentano i negozi per il motivo opposto: perché si cerca una "stabilitas" nel negozio.
Quanto all'utraque lex, non è corretto dire che "la si inserisce" in qualche opera. L'utraque lex è un concetto, e non si può inserire. Esprime l'esigenza di attingere sia a leggi laiche sia a norme ecclesiastiche per governare la società cristiana: si adatta bene alla fase gregoriana, in cui il papa ha teso fortemente a controllare entrambi i poteri e a porre l'ordinamento laico sotto il controllo della Chiesa. A differenza dell'utrumque ius, che si costituirà più tardi attraverso il connubio fra due ordinamenti diversi ma coordinati fra loro, l'atteggiamento gregoriano è propenso a vagliare le norme, laiche o ecclesiastiche, per scegliere quelle utili alla politica pontificia.
La nuova figura di giurista che nasce con il XII secolo non sarebbe potuta esistere con un ordinamento mutevole secondo le politiche pontificie: nasce invece quando il Corpus Iuris viene ricostruito nella sua completezza, rinunciando alla possibilità di trascurare alcune leggi ritenute ingiuste. Quelle leggi, invece, vanno interpretate come le altre, e perciò è necessaria la professionalità del giurista.
Cominciamo dalle conferme dei possessi nei documenti: ne ho parlato perché esprimono nel migliore dei modi il concetto di firmitas, che è la chiave per capire la documentazione dell'alto Medioevo. Se addirittura i diritti reali stabili richiedono la redazione di documenti scritti da notai e rafforzati dall'autorità pubblica, questo significa che era grande la preoccupazione per la stabilità dei diritti, in tempi in cui era difficile accedere alla giustizia e trovare difesa nelle istituzioni. Perciò ancora più grande era l'attenzione con cui si redigevano documenti che non confermavano una situazione già esistente, ma testimoniavano un cambio degli assetti economici, perché attestavano un'alienazione o una concessione di beni.
Ecco perché si confida molto nella carta, scritta e consolidata dall'autorità del notaio pubblico, al punto che qualche volta sembra che sia la carta stessa a contenere in sé l'assetto di diritti che testimonia. Qualcuno ha scritto che in questo periodo si inventa il titolo al portatore; ma non è così, perché il titolo al portatore funziona in una società molto più strutturata, dove è possibile affidare un valore alla carta perché si confida nell'efficienza dei poteri pubblici cui rivolgersi nel caso in cui l'obbligazione "cartolarizzata" non sia eseguita. Nel Medioevo, invece, si documentano i negozi per il motivo opposto: perché si cerca una "stabilitas" nel negozio.
Quanto all'utraque lex, non è corretto dire che "la si inserisce" in qualche opera. L'utraque lex è un concetto, e non si può inserire. Esprime l'esigenza di attingere sia a leggi laiche sia a norme ecclesiastiche per governare la società cristiana: si adatta bene alla fase gregoriana, in cui il papa ha teso fortemente a controllare entrambi i poteri e a porre l'ordinamento laico sotto il controllo della Chiesa. A differenza dell'utrumque ius, che si costituirà più tardi attraverso il connubio fra due ordinamenti diversi ma coordinati fra loro, l'atteggiamento gregoriano è propenso a vagliare le norme, laiche o ecclesiastiche, per scegliere quelle utili alla politica pontificia.
La nuova figura di giurista che nasce con il XII secolo non sarebbe potuta esistere con un ordinamento mutevole secondo le politiche pontificie: nasce invece quando il Corpus Iuris viene ricostruito nella sua completezza, rinunciando alla possibilità di trascurare alcune leggi ritenute ingiuste. Quelle leggi, invece, vanno interpretate come le altre, e perciò è necessaria la professionalità del giurista.
lunedì 2 aprile 2007
punto Irnerius
Ormai non posso più rimandare: il punto Irnerius va assegnato, anche se ho molti dubbi perché ho ricevuto diverse risposte di buon livello. In particolare, sono stato incerto fra Francesca, Francesca c., Cristina e Maria Laura. Anche Francesco ha colto punti importanti, ma non credo abbia studiato sul libro, limitandosi alle lezioni.
Considerato che le quattro risposte sono praticamente equivalenti, assegno il punto a Francesca C. per lo stile particolarmente curato.
Curate lo stile, ragazzi: è l'arma più affilata di un giurista!
Considerato che le quattro risposte sono praticamente equivalenti, assegno il punto a Francesca C. per lo stile particolarmente curato.
Curate lo stile, ragazzi: è l'arma più affilata di un giurista!
domenica 1 aprile 2007
Programma 2009-2010
Il programma di storia del diritto medievale e moderno (A-L) prevede due testi diversi:
per il Medioevo: CORTESE E., Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno, ultima edizione.
per l’Età moderna: PADOA SCHIOPPA, A., Storia del diritto moderno in Europa, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 223-589.
Chi volesse sostituire il testo di Padoa Schioppa con quello precedentemente adottato di Italo Birocchi, Alla ricerca dell'ordine, deve studiare le seguenti parti: pp.51-65; 105-209; 221-239; 253-269; 297-327; 335-383; 393-411; 417-465;491-498; 539-575.
Chi deve preparare l'esame da 7 crediti perché è iscritto al vecchio corso di laurea 3+2 può tralasciare due capitoli del libro di Ennio Cortese:
Il diritto bizantino e il Mezzogiorno, cap. VIII della prima parte
Ordinamenti monarchici italiani, cap. X della seconda parte
per il Medioevo: CORTESE E., Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno, ultima edizione.
per l’Età moderna: PADOA SCHIOPPA, A., Storia del diritto moderno in Europa, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 223-589.
Chi volesse sostituire il testo di Padoa Schioppa con quello precedentemente adottato di Italo Birocchi, Alla ricerca dell'ordine, deve studiare le seguenti parti: pp.51-65; 105-209; 221-239; 253-269; 297-327; 335-383; 393-411; 417-465;491-498; 539-575.
Chi deve preparare l'esame da 7 crediti perché è iscritto al vecchio corso di laurea 3+2 può tralasciare due capitoli del libro di Ennio Cortese:
Il diritto bizantino e il Mezzogiorno, cap. VIII della prima parte
Ordinamenti monarchici italiani, cap. X della seconda parte
sabato 31 marzo 2007
venerdì 30 marzo 2007
Il Digesto e il volgarismo
C'è stato uno scambio di idee utile per avvicinarsi a un problema molto complesso come quello della ricomparsa del Digesto e le teorie filologiche che si sono succedute sul punto. Anche le risposte qualitativamente migliori contengono qualche inesattezza: ad esempio, che la Florentina sia il manoscritto madre dal quale parte tutta la tradizione è la teoria del Torelli, che è stata smentita. Perciò la presenza dell'errore "conguntivo" (cioè che dimostra una derivazione o una parentela fra tradizioni) dell'inversione di fogli è spiegato non con la copia del misterioso "codex secundus" direttamente dalla Florentina, ma con l'esistenza di un modello comune che conteneva già l'inversione. Altrimenti non si spiegherebbe come mai in certi passaggi la Vulgata ha un testo corretto e la Florentina ha degli errori.
Anche la Bononiensis (e non bolognensis, che è un volgarismo) è stata un po' fraintesa. E' il nome che Pescani ha dato al testo che troviamo copiato nei manoscritti della scuola di Bologna, che danno origine alla Vulgata. Bononiensis sarebbe quel manoscritto del Digesto che Irnerio o chi per lui hanno trovano e usato come modello. Non è lo stesso che usò il compilatore della Collectio Britannica. Questo non lo ho spiegato a lezione per non farvi morire, ma la cosa complica ancora di più il problema.
Capite perché alcuni studiosi che si sono dedicati al problema da giovani sono poi morti senza averlo risolto?
A me basta che entriate in contatto con questo problema, perché sappiate che i testi antichi e medievali sono molto spesso incerti, e che la loro storia coincide a volte con quella della cultura.
C'era anche una domanda sul volgarismo e il diritto volgare. Il termine volgarismo è stato usato dagli studiosi di diritto romano per indicare singole deviazioni di singoli istituti da alcuni principi di diritto classico. L'immagine storica degli ultimi secoli dell'Impero sembra quella di un edificio classico che il tempo deteriora e che viene restaurato con aggiunte di gusto dubbio. Invece l'immagine del diritto volgare è molto più ampia e forte: indica il sistema giuridico che si impone in quel lungo periodo storico che copre la fine dell'antichità e l'inizio del Medioevo. Consente di interpretare il passaggio da un'epoca all'altra e coglie linee di fondo unitarie negli istituti che si consolidano per consuetudine o per legislazione.
Dal punto di vista della storiografia, la chiave dei volgarismi è stata usata dagli studiosi del diritto romano classico, mentre quella del diritto volgare è preferita dagli studiosi del diritto medievale.
Anche la Bononiensis (e non bolognensis, che è un volgarismo) è stata un po' fraintesa. E' il nome che Pescani ha dato al testo che troviamo copiato nei manoscritti della scuola di Bologna, che danno origine alla Vulgata. Bononiensis sarebbe quel manoscritto del Digesto che Irnerio o chi per lui hanno trovano e usato come modello. Non è lo stesso che usò il compilatore della Collectio Britannica. Questo non lo ho spiegato a lezione per non farvi morire, ma la cosa complica ancora di più il problema.
Capite perché alcuni studiosi che si sono dedicati al problema da giovani sono poi morti senza averlo risolto?
A me basta che entriate in contatto con questo problema, perché sappiate che i testi antichi e medievali sono molto spesso incerti, e che la loro storia coincide a volte con quella della cultura.
C'era anche una domanda sul volgarismo e il diritto volgare. Il termine volgarismo è stato usato dagli studiosi di diritto romano per indicare singole deviazioni di singoli istituti da alcuni principi di diritto classico. L'immagine storica degli ultimi secoli dell'Impero sembra quella di un edificio classico che il tempo deteriora e che viene restaurato con aggiunte di gusto dubbio. Invece l'immagine del diritto volgare è molto più ampia e forte: indica il sistema giuridico che si impone in quel lungo periodo storico che copre la fine dell'antichità e l'inizio del Medioevo. Consente di interpretare il passaggio da un'epoca all'altra e coglie linee di fondo unitarie negli istituti che si consolidano per consuetudine o per legislazione.
Dal punto di vista della storiografia, la chiave dei volgarismi è stata usata dagli studiosi del diritto romano classico, mentre quella del diritto volgare è preferita dagli studiosi del diritto medievale.
giovedì 29 marzo 2007
A che serve il blog
Cari studenti, io non ho mai tenuto un blog, e vi confesso che anche per me questa è un'esperienza inattesa. Nelle ultime ore c'è stato un teatrino che non ha nulla a che fare con gli scopi della mia iniziativa, per cui sono intervenuto eliminando i commenti non pertinenti. Intendiamoci: non mi sono scandalizzato e so bene che dietro a ogni studente c'è una persona, con il suo carattere e le sue questioni di vita. Solo che siccome non faccio l'assistente sociale, preferisco parlare della vostra cultura e dei contenuti della mia materia piuttosto che dei vostri problemi personali, che peraltro hanno tutti la loro dignità.
E con ciò la questione è chiusa e spero che non si ripeta.
Leggo alcuni interventi di ottima qualità, anche scritti bene, e li apprezzo. Leggo anche tentativi di approfondimento più traballanti, che dimostrano qualche problema di espressione. C'è qualcuno che ritiene improprio usare una forma complessa negli interventi sul blog, ma si sbaglia: per trattare di temi di alto livello, come certamente sono quelli di cui ci occupiamo, è necessario fare ricorso a tutte le proprie facoltà di espressione, anche a quegli espedienti "retorici" che qualcuno trova superflui. Facciamo un paragone: se facessimo un esercitazione di alto livello nel canto, ognuno utilizzerebbe tutte le proprie facoltà canore: volume, timbri, estensione vocale, virtuosismi. Così è per la trattazione di temi complessi come quelli di storia del diritto medievale, dove entrano elementi di storia, di interpretazione tecnica degli istituti, di sensibilità interpretativa, di cultura umanistica.
Dunque ben vengano le trattazioni complesse e ben presentate. Lascio ancora aperta la domanda in attesa di altre risposte.
E con ciò la questione è chiusa e spero che non si ripeta.
Leggo alcuni interventi di ottima qualità, anche scritti bene, e li apprezzo. Leggo anche tentativi di approfondimento più traballanti, che dimostrano qualche problema di espressione. C'è qualcuno che ritiene improprio usare una forma complessa negli interventi sul blog, ma si sbaglia: per trattare di temi di alto livello, come certamente sono quelli di cui ci occupiamo, è necessario fare ricorso a tutte le proprie facoltà di espressione, anche a quegli espedienti "retorici" che qualcuno trova superflui. Facciamo un paragone: se facessimo un esercitazione di alto livello nel canto, ognuno utilizzerebbe tutte le proprie facoltà canore: volume, timbri, estensione vocale, virtuosismi. Così è per la trattazione di temi complessi come quelli di storia del diritto medievale, dove entrano elementi di storia, di interpretazione tecnica degli istituti, di sensibilità interpretativa, di cultura umanistica.
Dunque ben vengano le trattazioni complesse e ben presentate. Lascio ancora aperta la domanda in attesa di altre risposte.
mercoledì 28 marzo 2007
Punto Irnerius
Tornano i punti Irnerius!
Questa volta dovete rispondere a questa domanda:
Quali sono le principali testimonianze della ricomparsa del Digesto nel secolo XI?
Questa volta dovete rispondere a questa domanda:
Quali sono le principali testimonianze della ricomparsa del Digesto nel secolo XI?
martedì 27 marzo 2007
Lezioni integrative
Come ho preannunciato a lezione, si svolgeranno alcuni seminari integrativi su parti di programma che io tralascerò durante le lezioni. Le prime si terranno già la prossima settimana. Invito gli studenti a frequentarle, anche perché il numero prevedibilmente più basso di frequentanti potrebbe consentire un certo dialogo con i docenti.
Ecco il calendario:
Ecco il calendario:
Sara Menzinger: Comuni e regni nel tardo Medioevo (Capitoli IX e X del manuale di Cortese, IIa parte): il 2-3 aprile dalle 13.45 alle 15.45 e 4 aprile dalle 15.00 alle 16.45 in aula 1 ex Economia.
Silvia Di Paolo: Il diritto canonico nel basso Medioevo (capitoli V e VI della seconda parte): il 18, 19 e 20 aprile, il 18 dalle 13.45 alle 15.45 nell'aula 2 di legge, il 19 e il 20 dalle 15.00 alle 16.45 nell'aula 1 di ex Economia.
Stefania Gialdroni: Il giusnaturalismo nell'età moderna (parte moderna): il 7 e 8 maggio dalle 13.45 alle 15.45 nell'aula 1 di ex Economia,e il 9 maggio dalle 13.45 alle 15.45 nell'aula 2 di legge.
Si aggiungerà un quarto seminario, di cui comunicherò le date più avanti.sabato 24 marzo 2007
Il Feudo, le professiones e il diritto longobardo
Ho letto la discussione fra voi, e le risposte che sono state date ai dubbi sono corrette: quanto alla "chimica" criticata da Cortese, è l'origine etnica degli elementi ad essere criticata, e non l'identificazione degli elementi stessi, che sono stati da sempre identificati nel feudo.
Quanto all'homagium o hominitium, non è corretto dire che si evolva dal colonato: è piuttosto una forma di legame da uomo a uomo che si afferma per cause economiche, assume una forma ritualizzata e provoca i suoi effetti di semilibertà in modo permanente. Il legame con il colonato lo fecero i glossatori quando riscoprirono il Corpus Iuris.
Per il diritto longobardo, è vero che il diritto delle persone è importante. Concentratevi soprattutto sul mundio.
Le professiones iuris compaiono nei documenti all'epoca di Carlo Magno. Non è difficile capire il perché: l'Impero era composto di tanti regni e ognuno aveva le proprie leggi. Il discorso è importante anche per liberarsi dall'idea ottocentesca che il diritto fosse connaturato ai popoli e che dunque il principio della personalità del diritto sia esistito molto prima. Invece il diritto si configura nel rapporto con la società, la politica e l'economia, e perciò cambia con il mutare delle condizioni.
Scusate lo schematismo, ma sono ancora fuori.
Quanto all'homagium o hominitium, non è corretto dire che si evolva dal colonato: è piuttosto una forma di legame da uomo a uomo che si afferma per cause economiche, assume una forma ritualizzata e provoca i suoi effetti di semilibertà in modo permanente. Il legame con il colonato lo fecero i glossatori quando riscoprirono il Corpus Iuris.
Per il diritto longobardo, è vero che il diritto delle persone è importante. Concentratevi soprattutto sul mundio.
Le professiones iuris compaiono nei documenti all'epoca di Carlo Magno. Non è difficile capire il perché: l'Impero era composto di tanti regni e ognuno aveva le proprie leggi. Il discorso è importante anche per liberarsi dall'idea ottocentesca che il diritto fosse connaturato ai popoli e che dunque il principio della personalità del diritto sia esistito molto prima. Invece il diritto si configura nel rapporto con la società, la politica e l'economia, e perciò cambia con il mutare delle condizioni.
Scusate lo schematismo, ma sono ancora fuori.
giovedì 22 marzo 2007
esonero, esonero, esonero
Rispondo ad altre domande sull'organizzazione dell'esonero del 17 aprile ore 15.
La prenotazione è aperta e occorre iscriversi entro il giorno 11.4.
Il voto è in trentesimi e fa media per il voto definitivo.
Tuttavia si può rifiutare e sostenere l'esame per intero.
Chi accetta il voto elimina la parte di programma oggetto della prova.
La prova è scritta e sarà suddivisa in alcune domande. Il tempo a disposizione sarà di un'ora circa.
La prenotazione è aperta e occorre iscriversi entro il giorno 11.4.
Il voto è in trentesimi e fa media per il voto definitivo.
Tuttavia si può rifiutare e sostenere l'esame per intero.
Chi accetta il voto elimina la parte di programma oggetto della prova.
La prova è scritta e sarà suddivisa in alcune domande. Il tempo a disposizione sarà di un'ora circa.
martedì 20 marzo 2007
Intervenire sul blog
Oggi a lezione un paio di studenti mi hanno detto che non è facile intervenire sul blog. Chi lo fa regolarmente può dare le istruzioni fondamentali per i meno esperti? Io non sono in grado perché l'unico blog che frequento è questo, che ovviamente a me non dà problemi.
Fra i commenti trovate le istruzioni chiarissime di Francesca. Grazie.
Fra i commenti trovate le istruzioni chiarissime di Francesca. Grazie.
Esonero, esonero
Beh, pare che il solo pensiero dell'esonero vi metta tutti in agitazione!
Si è creata un'incertezza medievale, che richiede l'intervento dell'auctoritas professoris per essere acquietata.
Ecco qualche interpretazione autentica:
Bisogna prenotarsi. Bisogna studiare fino al capitolo I della seconda parte del manuale di Cortese.
Attenzione: la data definitiva è il 17 aprile alle 15.
Le dispense non c'entrano con il corso: le uso per le prove di recupero di 3 crediti per chi ha cambiato ordinamento e per il corso di diritto comune. Dunque non vi servono.
Le risposte di Francesca sono corrette tutte e tre.
Si è creata un'incertezza medievale, che richiede l'intervento dell'auctoritas professoris per essere acquietata.
Ecco qualche interpretazione autentica:
Bisogna prenotarsi. Bisogna studiare fino al capitolo I della seconda parte del manuale di Cortese.
Attenzione: la data definitiva è il 17 aprile alle 15.
Le dispense non c'entrano con il corso: le uso per le prove di recupero di 3 crediti per chi ha cambiato ordinamento e per il corso di diritto comune. Dunque non vi servono.
Le risposte di Francesca sono corrette tutte e tre.
Esonero
Avete ragione, l'annuncio non è esatto: la prova di esonero è rivolta a tutti quelli che preparano l'esame che conclude il corso attuale, cioè il corso di primo anno che vale 10 crediti.
Possono sostenerlo anche studenti di anni successivi, purché siano iscritti al nuovo ordinamento (LMG01 = 1+4).
Sarà una prova scritta, basata su un certo numero di domande.
Possono sostenerlo anche studenti di anni successivi, purché siano iscritti al nuovo ordinamento (LMG01 = 1+4).
Sarà una prova scritta, basata su un certo numero di domande.
domenica 18 marzo 2007
Il mundio
Nella spiegazione di mercoledì ho trascurato il mundio per pura dimenticanza. In realtà è uno degli istituti longobardi importanti, se non altro perché ha avuto una storia lunghissima in Italia. Dunque studiatelo bene, mettendo soprattutto in rilievo i suoi contenuti patrimoniali, che lo collegano a quanto abbiamo detto dei diritti reali.
Liutprando e i testimoni
Chiara ha rilevato una contraddizione nel libro:
"A pag 102 si afferma che Liutprando per meglio agganciare wadia e causa sottostante ricorra all'istituto romano della testimonianza; in seguito però a pag 106 si afferma che il re fa propria la procedura della prassi secondo la quale l'efficacia della testimonianza viene dimezzata per dar spazio ai giuramenti collettivi.Da ciò qualche storico ha addirittura dedotto che Liutprando non abbia affatto introdotto tale istituto che avrebbe visto la luce solo molti anni più tardi tra i longobardi"
Veramente non vedo contraddizione fra i due passaggi. In entrambi Cortese rileva in Liutprando una tendenza a seguire l'insegnamento della Chiesa, sia in materia di giuramenti collettivi sia in materia di accertamento della causa del negozio. L'uso del giuramento non per attestare la realtà dei fatti, ma per professare la propria fiducia in un soggetto accusato oppure provocato in giudizio, provocava il rischio dello spergiuro, e il pericolo dell'anima sia per il giudice sia per il legislatore che accettava questa pratica. Perciò, sia per i contratti wadiati sia per l'accertamento processuale, Liutprando proclama il proprio desiderio di intendere la testimonianza in senso "romano" (cioè ecclesiastico) di mezzo di accertamento della verità dei fatti. Ma la pratica longobarda era resistente di fronte a questi mutamenti. Liutprando stesso lo ammette, e i documenti lo confermano quando mostrano i giudici che ricorrono ancora alle vecchie procedure di giuramenti rituali o de credulitate.
"A pag 102 si afferma che Liutprando per meglio agganciare wadia e causa sottostante ricorra all'istituto romano della testimonianza; in seguito però a pag 106 si afferma che il re fa propria la procedura della prassi secondo la quale l'efficacia della testimonianza viene dimezzata per dar spazio ai giuramenti collettivi.Da ciò qualche storico ha addirittura dedotto che Liutprando non abbia affatto introdotto tale istituto che avrebbe visto la luce solo molti anni più tardi tra i longobardi"
Veramente non vedo contraddizione fra i due passaggi. In entrambi Cortese rileva in Liutprando una tendenza a seguire l'insegnamento della Chiesa, sia in materia di giuramenti collettivi sia in materia di accertamento della causa del negozio. L'uso del giuramento non per attestare la realtà dei fatti, ma per professare la propria fiducia in un soggetto accusato oppure provocato in giudizio, provocava il rischio dello spergiuro, e il pericolo dell'anima sia per il giudice sia per il legislatore che accettava questa pratica. Perciò, sia per i contratti wadiati sia per l'accertamento processuale, Liutprando proclama il proprio desiderio di intendere la testimonianza in senso "romano" (cioè ecclesiastico) di mezzo di accertamento della verità dei fatti. Ma la pratica longobarda era resistente di fronte a questi mutamenti. Liutprando stesso lo ammette, e i documenti lo confermano quando mostrano i giudici che ricorrono ancora alle vecchie procedure di giuramenti rituali o de credulitate.
sabato 17 marzo 2007
Patrocinium per l'esonero
Proviamo a seguire il vostro suggerimento: pongo qualche domanda perché voi possiate chiedervi se siete in condizione di rispondere. Però non posso correggervi tutti, anche perché altrimenti sarebbe inutile fare l'esonero. Se invierete le risposte sul blog posso dare indicazioni generali valide per tutti.
Quanto a chi non segue il blog, mi pare che possa mettersi a seguirlo. Un computer collegato si trova e non credo che esista un solo studente incapace di usare internet (e se esiste dovrebbe preoccuparsi molto per il suo futuro!)
Cominciamo subito, e nello stesso tempo diamo una risposta a Manuel che aveva chiesto chiarimenti sul Patrocinium. Ecco le domande:
In quali fonti legislative è disciplinato il Patrocinium? a quale periodo risalgono queste fonti? Il patrocinium vi è regolato oppure è proibito?
In cosa consiste l'istituto del Patrocinium?
Perché il Patrocinium può essere considerato una pratica prefeudale?
Quanto a chi non segue il blog, mi pare che possa mettersi a seguirlo. Un computer collegato si trova e non credo che esista un solo studente incapace di usare internet (e se esiste dovrebbe preoccuparsi molto per il suo futuro!)
Cominciamo subito, e nello stesso tempo diamo una risposta a Manuel che aveva chiesto chiarimenti sul Patrocinium. Ecco le domande:
In quali fonti legislative è disciplinato il Patrocinium? a quale periodo risalgono queste fonti? Il patrocinium vi è regolato oppure è proibito?
In cosa consiste l'istituto del Patrocinium?
Perché il Patrocinium può essere considerato una pratica prefeudale?
venerdì 16 marzo 2007
L'esonero e l'esame
Dunque, come ho detto l'esonero si farà.
Molti hanno chiesto se lo possono sostenere anche se non hanno superato l'esame di storia del diritto privato romano. Sì: l'esonero non è verbalizzato e non solleva problemi di propedeuticità.
L'esame invece occorre sostenerlo dopo aver superato quello di diritto romano.
Molti hanno chiesto se lo possono sostenere anche se non hanno superato l'esame di storia del diritto privato romano. Sì: l'esonero non è verbalizzato e non solleva problemi di propedeuticità.
L'esame invece occorre sostenerlo dopo aver superato quello di diritto romano.
giovedì 15 marzo 2007
L'alienazione dei beni presso i Longobardi
Marcella e Gigi hanno posto un problema che sorge spontaneo quando si parla dellla struttura dei diritti reali nell'Italia longobarda del VII secolo. Infatti anche uno dei primi professori di Storia del Diritto in Italia, Francesco Schupfer, considera importante trattare di questo problema nel suo manuale pubblicato nei primi anni del Novecento con un titolo emblematico: Il diritto privato dei popoli germanici.
Dopo aver descritto la proprietà collettiva dei villaggi e delle famiglie, osserva: "In questo stato di cose, si comprende che il padre non poteva avere una grande libertà di disporre delle sostanze domestiche. Noi non dobbiamo dimenticare che i beni appartenevano alla famiglia e che da essa non dovevano uscire: come avrebbe potuto conciliarsi la libertà di disporne del suo capo col diritto che, a rigore, non apparteneva a lui ma alla casa?"
Dunque la domanda di Marcella e Gigi è la stessa che si è fatto Schupfer circa un secolo fa (la seconda edizione, da cui cito, è del 1915).
Qualche studioso tedesco, in quel periodo, era arrivato a dire che la terra, per diritto germanico, era una cosa extra commercium: esagerava un po', ma in sostanza rilevava una tendenza che si riscontra nelle fonti. Rotari (capitolo 173), parlando della Thinx, prescrive una formula nella quale il venditore richiama la necessità che lo spinge ad alienare, come se di regola fosse escluso il commercio di una terra di famiglia. Si coglie un certo parallelismo con l'assetto dei beni ecclesiastici, anch'essi di regola inalienabili, a meno di situazioni di necessità assoluta.
Alcuni documenti longobardi rivelano però che c'era un modo di alienare beni di famiglia: chiedere il consenso dei figli. Però sono documenti tardi e potrebbero rivelare una situazione economica un po' meno drammatica di quella del VII secolo.
Dopo aver descritto la proprietà collettiva dei villaggi e delle famiglie, osserva: "In questo stato di cose, si comprende che il padre non poteva avere una grande libertà di disporre delle sostanze domestiche. Noi non dobbiamo dimenticare che i beni appartenevano alla famiglia e che da essa non dovevano uscire: come avrebbe potuto conciliarsi la libertà di disporne del suo capo col diritto che, a rigore, non apparteneva a lui ma alla casa?"
Dunque la domanda di Marcella e Gigi è la stessa che si è fatto Schupfer circa un secolo fa (la seconda edizione, da cui cito, è del 1915).
Qualche studioso tedesco, in quel periodo, era arrivato a dire che la terra, per diritto germanico, era una cosa extra commercium: esagerava un po', ma in sostanza rilevava una tendenza che si riscontra nelle fonti. Rotari (capitolo 173), parlando della Thinx, prescrive una formula nella quale il venditore richiama la necessità che lo spinge ad alienare, come se di regola fosse escluso il commercio di una terra di famiglia. Si coglie un certo parallelismo con l'assetto dei beni ecclesiastici, anch'essi di regola inalienabili, a meno di situazioni di necessità assoluta.
Alcuni documenti longobardi rivelano però che c'era un modo di alienare beni di famiglia: chiedere il consenso dei figli. Però sono documenti tardi e potrebbero rivelare una situazione economica un po' meno drammatica di quella del VII secolo.
martedì 13 marzo 2007
Pochi ma buoni
Forse il blog non è utilizzato da moltissimi studenti, però la qualità della discussione che leggo negli ultimi interventi è piuttosto alta. Se gli interventi fossero rappresentativi della media degli studenti, direi che quest'anno sono arrivati ragazzi molto preparati e curiosi.
L'ambitissimo punto Irnerius va a Francesca, che è intervenuta due volte con una precisione e un'ampiezzza ottime. Però anche gli altri interventi sono corretti, anche se meno ampi.
Aspetto altre domande per aprire il dialogo e assegnare il prossimo punto Irnerius!
L'ambitissimo punto Irnerius va a Francesca, che è intervenuta due volte con una precisione e un'ampiezzza ottime. Però anche gli altri interventi sono corretti, anche se meno ampi.
Aspetto altre domande per aprire il dialogo e assegnare il prossimo punto Irnerius!
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