venerdì 14 ottobre 2016

VALUTAZIONI DELLA PRIMA DOMANDA

La correzione è stata molto lunga, fatta con doppia lettura di tutte le risposte. Dei criteri abbiamo parlato in classe: qui li trovate applicati a quello che avete scritto.
E' possibile che alcuni di voi non trovino la loro matricola. Questi 12 studenti non la hanno indicata: sono identificati con il solo nome di battesimo. Per conferma della loro identità possono scrivere a
storiadiritto.conte@uniroma3.it


MATRICOLA
VALUTAZIONE


? Stefano
Insuff.
? Marzia
26
? Giulio
21
? Daniela
23
? Daniela
23
? Edoardo
Insuff.
? Maria Chiara
Insuff.
? Antonino
18
? Valentina
19
? Emanuele
Insuff.

? Raffaele
18

? Micol
28
Federica 497?
18

Di seguito invece l'elenco delle valutazioni ordinate per matricola.
Chi non si ritrova in nessuno dei due elenchi può scrivere allo stesso indirizzo.

MATRICOLA
VALUTAZIONE
44666
19
44942
20
45914
Insuff.

46401
INSUFF
46427
Insuff.

46964
23
47024
29
48394
20
49941

24
49947
Insuff.

54621
22
54862
22
414225
27
416434 
Insuff.
436868
26
436868
Già inserita
437131
26
437529
27
437842 
Insuff.
437929
23
437956
23
438272
25

438354
22
447145

26
447286
18
447674
29
447723 
23
447796
26
452599 
INSUFF
457745
18
457749
21
458202
20
458266
COPIATO
458293
Insuff.
459068
22
459848
19

460323 
Insuff.
460374
19

460391
18
462784
23
465462
23
469399
23
469853
23
470074
30

470105
25
470127 
22
470156
20
470181
18
470626

23
470637
24
470685
18
470717
20
471021
26
471085
25
471146
30L
471914 
Insuff.
476413
19
483635
Insuff.
483674
19
483881
22
483909
26
483926
22

484605
23
484616
30
484628
20
484821 
21
484846
Insuff.

485320
Insuff.
485336
19
485345
18
485739
Insuff.
485748
Insuff.
485862
Insuff.

485863
23
485864
Insuff.
485900
Insuff.
486445  
21
486461
19
486466
21
491521
Insuff.
497384
28
497385
Insuff.
497388
Insuff.
497389
19
497391
20

497396
26
497405
Insuff.
497409
27
497417
26
497420
21
497442
25
497444
Insuff.
497445
Insuff.

497447
25
497448     
25
497458
19
497461
Insuff.
497465
29
497467
23
497468
24
497472
Insuff.
497474
Insuff.

497478

23
497479
24
497487
22
497491
24
497493
20
497498
25
497502
22
497508 
27
497511
26
497512
28
497527
Insuff.
497533
24
497535
Insuff.

497547
30
497549
22
497551
22
497555
20
497556
28
497557
Insuff.
497558
23
497564
25
497570
18

497571
21
497574

 24
497575
20
497586
19
497592
Insuff.
497595
21

497596
26
497607
23
497617
23
497838
26
497841
26
497852
26
497864
18
497866
18

497868
Già inserita
497869
Insuff.
497889
27
497890
21
497896
20
497906
18
497911
25
497914

23
497915
Insuff.
497917
23
497919
24
497923
Insuff.
497926

19
497927
22
497935
19
497939
24
498139
23
498142
19
498151
24
498152
22
498173 
23
498176
26
498185
28
498190
25
498192
30
498200
21
498215
23
498227
26-27
498240
24
498247
21
498494
24

498498
21
498510  
23

498512
30
498515
Insuff.
498520
22
498521
24
498522
19
498524
23
498537
28
498543
29
498549
Insuff.
498561
Insuff.
498564
20
498566
27
498574
18
498584
20
498586
22
498590
26
498605

26

498608
Insuff.
498614
18
498928
25
498935
18
498937
21
498940
30
498954
Insuff.
498958
19
498961
INSUFF
498966
COPIATO

498971
Insuff.
498984
18
498996
19
499000
20
499003
Insuff.
499018
25
499024
Insuff.
499029 
Insuff.
499034
22
499039
18
500883
21

4989880
19

Lezione 12/10/2016

Anche la frammentazione in tanti Regna e la conseguente frammentazione giurisdizionale sono un aspetto non sottovalutabile della volgarizzazione, giacché si pongono come netta cesura rispetto all’ideale classico di universalismo del diritto romano.

L’addio definitivo al mondo classico può essere individuato nella “migrazione” del popolo longobardo al di qua delle Alpi nel 569, pochi anni dopo la morte di Giustiniano del 565.
Popolo di origine germanica, essi si erano stanziati dapprima in Pannonia (Ungheria) intrattenendo alcuni rapporti con l’impero che rimasero, tuttavia, superficiali. Il loro processo di “romanizzazione” fu, pertanto, meno incisivo rispetto ad altri popoli.
Lo stanziamento in Italia, sotto la guida del re Alboino, avvenne rapidamente e in maniera non omogenea, tralasciando le parti costiere della penisola. Sembra, tuttavia, che la necessità di assoggettarsi ad un re-condottiero sia stata avvertita dai Longobardi solo fin tanto che servì una figura di riferimento che li guidasse nelle campagne di conquista. Per il resto, il modo in cui la società era andata strutturandosi (già prima della discesa longobarda abbiamo visto la tendenza alla privatizzazione dei poteri pubblici) permise che il popolo in questione potesse organizzarsi in tanti ducati autosufficienti che non necessitavano, dunque, di una giurisdizione e burocrazia centrali per il governo del popolo (più che delle terre). La sovranità dei duces a capo di queste comunità autonome derivava la sua forza da legami di fedeltà tipici proprio degli eserciti romano-barbarici.

Le fonti scritte che testimoniano la vita e le usanze di questo popolo, però, non sono molte:

-          -Documenti conservati negli archivi delle chiese, e dunque orientati tutti nel medesimo senso di rispondere alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici intercorsi tra i cittadini e gli enti ecclesiastici stessi;
-          -La “Storia dei Longobardi” di Paolo Diacono (780);
-        -  L’editto di Rotari;
-         - Alcuni scritti di Gregorio I Magno, papa, che ne critica immoralità e rozzezza (è proprio all’inizio della dominazione longobarda, tra l’altro, che il Papa, a cui di norma era demandato l’esercizio del potere spirituale, sentendosi in dovere di supplire alla mancanza di governo centrale in quanto “funzionario dell’impero romano”, cominciò per contingenze storiche ad esercitare di fatto anche un potere temporale sui territori caduti in decadenza).

Questa esiguità di fonti ha permesso alla ricordata Scuola Storica una libera e particolarmente svincolata dal dato storico interpretazione dell’Editto di Rotari quale paradigma del complesso di istituti caratterizzanti l’antico diritto germanico.
Secondo i germanisti, era innanzitutto il concetto di legge stessa che, presso i germani, veniva a differenziarsi rispetto a quello classico del diritto romano. Mentre la legge era, a Roma, un’imposizione dell’imperatore-legislatore ed espressione scritta della sua volontà (Quod principi placuit legis habet vigorem), l’Ewa, la legge germanica, sarebbe stata l’accordo tra il sovrano ed il popolo e dunque espressione diretta del Volkgeist.

Tale interpretazione viene criticata da Cortese svolgendo un’analisi filologica della parola utilizzata per indicare la cerimonia con cui venne promulgato l’editto: Gairethinx. Secondo la vecchia germanistica, in concordanza con i presupposti appena esposti, e riprendendo un vecchio racconto di Tacito, il gairethinx sarebbe stato una cerimonia mediante la quale il popolo in armi riunito in assemblea (thinx) approvava la legge battendo le lance (gaire) sugli scudi. Tuttavia, Cortese nota come la parola thinx sia la stessa utilizzata nell’editto per indicare i riti simili a quelli romani della mancipatio e dell’emancipatio degli schiavi. D’altro canto, sembra probabile che la radice della parola sia la stessa che nelle lingue germaniche indicherebbe la “cosa” (thing, eng. e ding, de. ). Thinx, allora, null’altro sarebbe che un negozio formale utilizzato per trasferire cose di grande valore. Stando così le cose, l'Editto stesso non fu un accordo tra il re ed il suo popolo ma un dono che egli concesse a quest’ultimo ricorrendo alla cerimonia rituale che suggellava la stabilità della donazione: la thinx, per l’appunto.

Per capire cosa spinse gli arimanni a chiedere al proprio re quest’Editto bisogna guardarne il contenuto. L’obiettivo principale di questa legge fu risolvere, comporre, le controversie, che spesso sfociavano in faide tra famiglie: le norme in esso contenute, infatti, rappresentano un sistema di semplificazione della faida. Esso contiene ad es. un “listino prezzi” delle varie offese.

È allora nella stessa ottica che la legge longobarda “stilizzò” lo scontro tra famiglie semplificandolo nel duello o, addirittura lasciando decidere “al caso”, come nelle ordalie. NB In realtà nel processo ordalico, nonostante le critiche da parte di alcuni ecclesiastici contemporanei, si ravvisa una forte presenza ed un forte condizionamento religioso: i principi del processo romano classico svaniscono di fronte ad una società in cui la presenza di Dio è avvertita come costante. Non ha più senso, in questa visione, mettere a confronto ed a contrasto due parti ma si affida l’intero processo decisionale alla volontà di Dio che si crede manifestarsi con segni esteriori. L’ordalia, tipico modo antigiuridico di risolvere una controversia, è quindi un altro esempio di allontanamento dalla mentalità giuridica classica.


mercoledì 12 ottobre 2016

Lezione 11/10/2016 con video

In un quadro di trasformazione, politica, sociale ed economica, tendente alla semplificazione delle strutture societarie e giuridiche, come quello descritto nelle lezioni precedenti, la personalità e le opere dell’imperatore Giustiniano si collocano in una posizione di controtendenza, quasi di anacronismo.
Il progetto politico di Giustiniano si basò su tre punti fondamentali, i quali si rivelarono, tuttavia, fallaci o effimeri:
1.Sistemazione delle fonti del diritto
2.Riconquista dei territori dell’impero in Occidente
3.Pacificazione della Chiesa -sempre nell’ottica di rafforzare il potere temporale attraverso l’unitarietà del credo e della divinità-.

1. Per quanto attiene al primo punto, 
• Giustiniano, appena salito al trono, ordina ad una commissione imperiale presieduta dal giurista Triboniano la compilazione di un Codex (529)  che, sul modello di quello Teodosiano, contenesse tutte le leggi fino ad allora vigenti. Non si tratta di una mera compilazione ma di una vera e propria ri-promulgazione che intervenne sulle norme che lo esigevano rimaneggiandole e riadattandole.
• I lavori della commissione continuarono dando alla luce, nel 533 il Digesto, un’opera, divisa in 50 libri, contenente frammenti delle opere dei giureconsulti romani, estratti dal loro contesto e riordinati in modo sistematico, cioè secondo gli istituti giuridici di cui si occupano.
• Nel 534 viene poi pubblicata una seconda edizione del Codex. Nella costituzione Cordi, con la quale Giustiniano promulga questo Codex repetitae praelectionis, Giustiniano presenta la sua idea di codificazione. Il nuovo codice, per l’imperatore, dovrebbe essere un testo completo, atto a regolare tutte le fattispecie concrete. Al tempo stesso, però, Giustiniano si dice consapevole che la natura è in eterno mutamento e che potrebbero riscontrarsi fattispecie non mai disciplinate prima. La loro risoluzione, quindi, non potrà essere demandata ad un procedimento logico di analogia iuris, ma sarà lo stesso imperatore, lex animata in terris, a dover intervenire per disciplinare anche queste ultime. 
• La raccolta di Novellae, pertanto, racchiude tutte le leggi promulgate da Giustiniano dopo la seconda pubblicazione del Codex.
• Il quarto libro del Corpus è rappresentato dalle Institutiones, un libro di testo per gli studenti di dirittoesemplato sul modello di Gaio. Esse contengono una serie di elementi classici non più utilizzati al tempo di Giustiniano ma che sono in grado di fornire le linee guida per la comprensione di tutto il sistema. 
La diffusione e applicazione del Corpus Iuris Civilis furonotuttavia difficili e, di fatto, si conclusero in un fallimento Solo alcuni secoli più tardi la compilazione acqistò il ruolo assolutamente centrale che poi aoccupò nella cultura giuridica occidentale.

2. Con una serie di campagne militari Giustiniano riuscì riconquistare le terre -Africa del nord e penisola italiana - sottrattegli dai Vandali e dagli Ostrogoti di Teoderico.
In Italia, in particolare, a seguito della riconquista, vennepromulgata “su richiesta di papa Virgilio” la compilazione giustinianea la cui pubblicazione sicuramente contribuì alla conservazione dei manoscritti dell’epoca ma la cui applicazione restò di fatto ridottissima in una società così semplificata come era quella italiana del VI secolo. Nella penisola si continuò ad applicare, per la regolazione dei rapporti giuridico il Codice Teodosiano, ridotto, epitomato o riadattato a seconda delleesigenze pratiche: la società non fu pronta, cioè, a modificarsi per applicare una legislazione complessa come quella giustinianea. La situazione sul suolo italiano precipitò definitivamente con la discesa dei Longobardi del 569 che mise fine alle speranze di ricostituzione di un unico grande impero romano.
La romanità era ormai, in Occidente, un grande ideale più che una realtà politica.
3. Anche la politica religiosa di Giustiniano risultò un grande fallimento: l’unità di credo non fu mai raggiunta, ed anzi varie eresie continuarono a confrontarsi anche dopo la morte di Giustiniano.

In quest’epoca, inoltre, si assiste ancor più da vicino a quel fenomeno di volgarizzazione sostanziale per cui i principi del diritto romano classico divennero sempre più distinti da quelli del diritto di fatto praticato. 
Esempi di questa trasformazione sono:
- La progressiva sparizione della rigida ripartizione classica tra diritto pubblico e diritto privato e il subentro di soggetti privati in quelle che prima erano funzioni demandate alle istituzioni pubbliche (v. soldati buccellari e istituto del patrocinium); 
- La predilezione della forma sulla sostanza a tutela dell’esigenza di certezza dei diritti di una società, primitiva come quella dei secoli in esame, dove il potere pubblico non è più molto visibile e presente come in passato (v. permanenza della mancipatio nonostante la sua eliminazione ad opera di Giustiniano, scomparsa della distinzione tra proprietà e possesso e trasformazione delle tutele, difesa contro lo spoglio violento).

lunedì 10 ottobre 2016

Lezione 10/10/2016

Nel V secolo si assiste alla definitiva rottura con l’antichità quando l’unico grande impero, quello romano, cede il passo all’installazione di tanti, più o meno piccoli, centri di potere: i “regni”.
La storiografia tedesca del XIX secolo qualifica quest’epoca come l’epoca della “germanizzazione dell’Europa” o delle “invasioni barbariche”. Questa narrazione vede l'instaurazione di questi nuovi assetti istituzionali come il frutto di un’invasione di popoli aventi una radice etnica e culturale (e dunque anche giuridica) comune ed espressione di una sola “germanicità”.  La Scuola tedesca ha utilizzato questa narrazione al fine di trovare un presupposto storico all'identità del popolo tedesco. In questa prospettiva, l’idea di un diritto germanico comune, contrapposto a quello romano, acquista importanza sul piano operativo della legittimità delle norme giuridiche nazionali e degli istituti giuridici: essi tanto sono legittimi in quanto espressione di un comune sentire del popolo (Volksgeist). Questo spirito del popolo può essere conosciuto solo mediante un’indagine storica.

In questo contesto, la duplicità di legislazioni (ad es. Lex Visigothorum e Lex Romana Visigothorum) presente in molti dei regni romano-barbarici veniva spiegata dalla Scuola Storica in base al c.d. principio della personalità giuridica: le due leggi, cioè, si distinguerebbero quanto al popolo cui sono rivolte, l’una dovendo regolare i rapporti giuridici tra germani- “conquistatori” e l’altra i rapporti giuridici dei romani-“conquistati”.

Tutta questa narrazione comincia ad essere messa in dubbio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le recenti ricerche storiche, per lo più archeologiche, hanno infatti dimostrato come l’idea di una radice comune da cui discendono le varie popolazioni germaniche non sia supportata da fonti storiche attendibili. Esse hanno, inoltre, evidenziato come quelle che furono definite come “invasioni” non furono altro che l’instaurazione di nuovi assetti che una   società ormai in decadenza cercò di darsi per sopravvivere, demandando la detenzione del monopolio dell’uso della forza e, dunque, la sicurezza, a capi militari “foederati”. Entrando in crisi il concetto di “popolo germanico” entra, di conseguenza, in crisi l’idea di un unico diritto germanico comune. Più probabilmente la comunità, effettiva, di alcune consuetudini deriverebbe dall’esperienza comune di popoli nomadi.
Perciò la duplicità di legislazioni emanate dai sovrani di questi nuovi regni risponde ad un criterio diverso da quello della personalità del diritto. Analizzandone il contenuto, possiamo comprenderne la reale natura.
Prendiamo l’esempio dei Visigoti. Entrambe le leggi che promulgarono riflettono un processo di semplificazione (la cd. Volgarizzazione) della legislazione, che si determina in modi diversi:
- Per quanto riguarda la Lex Visigothorum si tratta di una semplificazione delle strutture degli istituti giuridici e delle procedure affinché questi possano essere adattati ai casi concreti di una società che è essa stessa “semplificata” (volgarizzazione sostanziale).
- la Lex Romana Visigothorum contiene, invece, un’antologia di testi giuridici romani (Codice teodosiano, Novellae, Istituzioni di Gaio, Pauli Sententiae, Codice Gregoriano, Responsa di Papiniano) sì da renderli più facilmente fruibili per il volgo (volgarizzazione formale).
Questa duplicità di legislazioni è espressione, dunque del dualismo di livelli degli ordinamenti giuridici. Vi sono, da un lato, norme speciali o particolari dettate dalla contingenza di un determinato territorio o momento storico e, dall’altro, norme aventi il carattere di “principi generali dell’ordinamento” che forniscono la base per l’interpretazione della norma speciale e per la regolazione delle fattispecie non regolate. Il rapporto tra le due legislazioni, tuttavia, non è quello di gerarchia ma di genere-a-specie dove, nel raro caso di conflitto, prevale la norma speciale in quanto espressione della contingenza.
Anche l’Editto di Teoderico, altro caso di volgarizzazione, incarna il dualismo appena descritto concretandosi in un adattamento dei principi dell’ordinamento romano ad una determinata realtà particolare (quella italiana).

Correzione delle risposte

Immagino che siate ansiosi di sapere come sono state valutate le vostre risposte. Dovete avere pazienza, perché stiamo leggendole una per una in doppia lettura, e ci vuole parecchio tempo.
Anche perché sono state tantissime: 245, se non ho sbagliato a contare. Dunque molti studenti che non hanno frequentato hanno comunque risposto. Il che va bene per quelli che si sono sforzati di conoscere il contenuto delle lezioni, ma per molti che hanno mandato qualche nozione estratta soltanto dal libro o ripresa da internet purtroppo non è sufficiente.
Nonostante gli avvertimenti che ho inserito sul blog e ripetuto a voce in aula, abbiamo trovato già qualche risposta copiata da internet. Gli studenti che hanno copiato saranno considerati non frequentanti e non potranno più rispondere alle domande.

Tra le risposte che ho corretto fino ad ora, posso identificare alcune tipologie e alcuni errori comuni, dei quali possiamo parlare in classe mercoledì 12 ottobre dopo la lezione. Per chi può restare è un esercizio utile per migliorare nelle prossime risposte.

giovedì 6 ottobre 2016

Prima domanda: il dualismo tra Chiesa e Impero

Cari studenti,
Ecco la prima domanda. Dovete inviare la risposta entro le 14,30 (meglio uno o due minuti prima) all'indirizzo storiadiritto.conte@uniroma3.it. Ricordate di indicare nome, cognome e numero di matricola nella mail di risposta.

Il dualismo fra potere spirituale e potere temporale, che divenne poi un elemento fondamentale della storia istituzionale europea, si precisa negli ultimi due secoli dell'Impero romano (dal IV al V d.C.). Descrivete le tappe fondamentali del processo che conduce alla enunciazione della distinzione delle due sfere da parte di papa Gelasio.

Lezione 5/10/2016

La compresenza di due poteri, sacerdotale e laico, comincia a definire i propri caratteri già alla fine del IV secolo (v. episodio di S. Ambrogio e Teodosio I). Le sue peculiarità verranno poi esplicitamente enunciate circa un secolo più tardi nel famoso principio gelasiano (papa Gelasio, 492-496 d.C.).
Durante questi secoli si assiste, in entrambe le esperienze normative, ad una tendenza alla stabilizzazione della norma.
Anche la Chiesa ha, infatti, cominciato a “giuridicizzarsi” creando delle proprie regole. Tali regole, talvolta, rimangono di carattere carismatico ma altre volte diventano vere e proprie norme giuridiche. I precetti di questa “normatività spirituale” possono derivare da:
- Norme emanate dai concili (canoni) poi racchiuse in compilazioni;
- Uso normativo delle narrazioni (canonizzazione delle sacre scritture):
- Regole monastiche che impongono al monaco uno stile di vita, assoggettandolo all’obbedienza.
La tendenza alla canonizzazione dei testi sacri trova poi il proprio corrispettivo laico nelle promulgazioni dei codici. La caratteristica principale di questa attività è l’organizzazione delle norme secondo un metodo sistematico, ordinandole non più cronologicamente ma per materia.
Le esigenze di sistemazione si fanno talmente pressanti che nel 429 è lo stesso imperatore, Teodosio, a commissionare all’ufficio legislativo imperiale la creazione di un Codex, poi promulgato nel 438 ed entrato in vigore l’anno successivo. In esso vennero raccolte tutte le costituzioni imperiali considerate ancora vigenti ed essenziali; inoltre, si mantenne, se pur in forma differente, il fondamentale dualismo di leges e iura che aveva caratterizzato il diritto romano classico. Assieme alle leges, infatti, il Codexteodosiano raccoglieva anche i rescripta, le risposte ai quesiti, nascenti dalla casistica concreta, che i magistrati ponevano direttamente all’imperatore.
Il codice di Teodosio rappresenta, inoltre, un importantissimo mezzo di trasfusione dell’ordinamento romano nell’ordinamento medievale sopravvivendo, in Europa occidentale, in modo molto più continuativo rispetto al Corpus giustinianeo.

La storiografia classica fa coincidere l’avvento del medioevo con la deposizione di Romolo Augustolo del 476 ad opera di Odoacre. Non è mancato, però, chi ha visto già nel sacco di Roma da parte dei Visigoti del 410 l’inizio del declino del mondo antico. 
Il regno dei Visigoti viene preso come il prototipo dei regni romano-barbarici. Popolo di origine germanica, i Visigoti avevano combattuto sotto le insegne imperiali, come esercito mercenario. Durante questa prima fase, ebbero modo di avvicinarsi alla cultura e alle tradizioni (compresa quella giuridica) romane, lasciandosene influenzare. Per tale ragione, quando poi venne instaurato il loro regno (nell’attuale penisola iberica) mantennero in vita molti elementi dell’esperienza romana, contaminandoli con altri di tradizione germanica e militare. È, pertanto, da criticare quella narrazione, tipica della storia del diritto delle precedenti generazioni, che tende ad individuare, senza il supporto di alcuna fonte, un “diritto germanico” compiuto e coordinato quale elemento di contrasto al diritto romano. 

mercoledì 5 ottobre 2016

Lezione 4/10/2016

Con l’evoluzione del sistema costituzionale romano improntato all’accentramento dei poteri, gli interventi legislativi di Diocleziano e Costantino portarono ad un allontanamento da alcuni principi della Roma classica -molti dei quali (ma non tutti) furono dettati dall’apertura di Costantino alla religione cristiana:
-Colonato: nato dal bisogno di garantire la costanza del reddito derivante dall’agricoltura crea il legame del contadino alla propria terra, limitandone di fatto la libertà. Si dà così origine ad uno status intermedio, diverso dai “liberi” e dagli “schiavi” e sconosciuto al diritto romano classico. Questo allontanamento dai canoni classici non ha, tuttavia, motivazioni di carattere religioso.
-L’ente ecclesiastico diviene titolare di diritti: con l’Editto di Milano viene disposta la restituzione dei beni che sotto Diocleziano erano stati oggetto di confisca non alle singole persone ma alle “corporationes”, che diventano così soggetti di diritto. Le varie ecclesiae diventano, mano a mano, nuclei svolgenti una funzione economico sociale parallela alle istituzioni laiche. Il conferimento alle chiese di beni ereditari, inoltre, non richiede particolari formalità: perciò gli eredi non possono impugnare questo tipo di testamenti per motivi formali. Tutto ciò determina un ampio processo di spostamento della ricchezza dalle famiglie agli enti ecclesiastici.
-Episcopalis audientia: diviene una forma di risoluzione delle controversie extragiuridica ma riconosciuta dall’impero. Non segue le regole procedurali e sostanziali del diritto statale, ma quelle del potere carismatico che rappresenta la particolare attitudine al governo delle comunità conferita direttamente da Dio.Diversamente dall’arbitrato classico, questa è una forma di arbitrato obbligatorio che si attiva non appena una delle due parti in causa decide di adire l’autorità ecclesiastica invece che quella statale. Le sentenze sono, inoltre, inappellabili.

La mancata considerazione, da parte di Diocleziano, dell’elemento religioso nel suo ambizioso progetto di accentramento di poteri ne fu una delle cause di fallimento. La religione monoteista cristiana ebbe, viceversa, per Costantino un’importantissima funzione nel suo progetto monocratico e la teologia divenne il fondamento del sistema costituzionale imperiale. 
Gli esiti del concilio di Nicea, promosso da Costantino stesso, furono tuttavia parzialmente differenti: riconoscendo a Cristo natura divina, la teologia cattolica produsse un dualismo divino (poi integrato dallo Spirito Santo) che forniva un modello anche al sistema del potere nell’Impero. Sul piano costituzionale si profila così un dualismo tra potere laico e potere sacerdotale, che costituirà poi nei secoli un’altra fondamentale caratteristica dell’Europa occidentale.

martedì 4 ottobre 2016

Lezione 03/10/2016

Perché si studia la storia del diritto?
La “storia del diritto” come disciplina nasce in Germania agli inizi del XIX secolo quando si comincia a sviluppare, in contrapposizione alla concezione illuminista della “razionalità del diritto” trasposta nei codici, l’idea che solo attraverso la storia del diritto si può comprendere il diritto attuale e, più precisamente, quello nazionale (Scuola Storica, Savigny).
La nuova metodologia si incentra su due punti principali:
-la concezione profondamente nazionalistica della storia (è la storia ed in particolare quella del diritto che crea l’identità nazionale);
- la concezione sistematica del diritto organizzato in concetti astratti che prendono il nome di “istituti giuridici”. Questi istituti sono i protagonisti della storia del diritto.

Quali sono gli strumenti che la storia del diritto utilizza?
La narrazione storica, a differenza di altre narrazioni, deve offrire una ricostruzione di fatti realmente accaduti. Per fare ciò si serve dei particolari strumenti delle fonti storiche. Ogni fonte storica può, tuttavia, costantemente essere soggetta a critica e verifica.

Il declino (o l’evoluzione) del mondo antico che si modifica gradualmente fino ai rinnovamenti del quattrocento e, prima ancora, di epoca medievale:
- Caratterizza, rispetto alle altre, la cultura e la storia dell’Europa occidentale;
-  Vede nel diritto romano lo strumento di “costruzione del nuovo attraverso il richiamo all’antico”.

Evoluzione costituzionale del sistema romano
Diocleziano e Costantino rivoluzionano, con politiche legislative differenti, l’idea di stato.
Da “res publica”, lo Stato diviene sinonimo di potere dispotico ed accentrato.
La maestà di potere sconfinato si estrinseca in: titolarità di tutta la giurisdizione, detenzione del più ampio potere legislativo, facoltà di deviazione dalle normali procedure (v. procedura penale per lesa maestà).

Punti principali della politica accentratrice di Diocleziano
1) Tetrarchia: l’impero dovrebbe diventare un’istituzione astratta capace di rimanere sempre in vita rinnovandosi da sola;
2) Nuovo sistema fiscale: improntato all’efficienza, incarna la visione piramidale dell’impero (iuga e capita);
3) Persecuzioni dei cristiani: difesa della tradizione e necessità di confiscare i beni delle comunità cristiane.
Esito fallimentare di tutte e tre le politiche dioclezianee.